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Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2007.3256 della Pretura del Distretto di __________, __________) promossa con opposizione 22 novembre 2007 da
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AP 1,
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contro |
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il sequestro 12 novembre 2007 (inc. EF.2007.3085) (n° __________) richiesto nei confronti di __________, da
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AO 1 (patrocinata dall' PA 2, ) |
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in cui il Pretore __________, con decisione 25 agosto 2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, annullato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 5 settembre 2008, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione e confermare quindi il sequestro;
lette le osservazioni 3 ottobre 2008 con cui l'opponente postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 12 novembre 2007 diretta contro __________, debitore sequestrato, AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a __________, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali della Banca in Svizzera o all'estero”, “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti al conto n. __________ intestato a __________ e/o __________, nella misura di un terzo (1/3) in quanto averi appartenenti in realtà a __________ per 1/3, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali della Banca in Svizzera e all'estero” e infine “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti alla relazione intestata a AO 1, nella misura di un terzo (1/3) in quanto averi appartenenti in realtà a __________ per 1/3, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali della Banca in Svizzera o all'estero”, presso la __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 173'553'854.– (ossia Euro 105'315'000.– al tasso di conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2007.
B. A detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come l'appropriazione indebita aggravata e reati di tipo societario- e per indebito arricchimento, infrazioni che il debitore sequestrato __________ avrebbe commesso -insieme ad altri- prima in veste di direttore generale (da maggio 1998 al 31 dicembre 1999) poi di amministratore delegato (fino al 2 agosto 2005) dell'allora __________. Indizi eloquenti in tal senso erano emersi dal procedimento penale in corso in __________, nell'ambito del quale il 25 luglio 2007 egli era -fra l'altro- stato rinviato a giudizio per l'importo di Euro 105'315'000.– (doc. N, pag. 25 lett. H e pag. 28 lett. K e L). Proprio in questo contesto, con decreto 25 aprile 2007 emesso inaudita altera parte e stante la difficoltà di valutare l'ammontare del danno subìto dalla banca, il Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'immediato sequestro conservativo anche presso terzi, in favore della __________, sui beni mobili e/o immobili appartenenti a __________, o delle somme e/o cose alla stessa dovute, ivi inclusi i beni di proprietà del predetto e costituiti in fondo patrimoniale in data 1.9.2005, fino alla concorrenza della somma di Euro 400'000'000.– (doc. B, pag. 10 seg.). Quale titolo di credito la banca ha indicato l'ordinanza provvisionale datata 12 luglio 2007 con cui lo stesso tribunale ha confermato in sostanza quel sequestro conservativo (doc. A, pag. 22) e la decisione 28 settembre 2007 che ha dichiarato inammissibili poiché tardivi, i reclami con cui la medesima era stata impugnata (doc. C, pag. 5).
C. Il 12 novembre 2007, il Pretore del Distretto di __________, __________, ha decretato il sequestro per l'importo pari a fr. 173'553'854.– (Euro 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2007.
D. Il 22 novembre 2007 AO 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando che il conto n. __________ o comunque sia i beni a lei intestati presso __________, appartenessero in realtà al debitore sequestrato __________.
Al contraddittorio del 4 marzo 2008, la società opponente ha precisato che il conto n. __________ non era intestato né a __________ né a __________ ma a lei, e che quella era la sua unica relazione bancaria presso __________. Ha quindi evidenziato come il debitore sequestrato __________ non fosse né suo azionista né suo avente diritto economico. Quest'ultimo, nell'ambito dell'incidente probatorio relativo al procedimento penale in corso in __________, al Giudice delle indagini preliminari aveva dichiarato in modo esplicito di non avere alcun diritto su quel conto escludendo così una sua pretesa in merito. Del resto poi, né la società opponente né __________ né __________ erano stati rinviati a giudizio per il reato di riciclaggio. A priori, era quindi fuori discussione che il debitore sequestrato li avesse utilizzati a tale scopo. Certo, quest'ultimo si era occupato di una richiesta di finanziamento che il 23 novembre 2001 aveva condotto ad un accredito sul conto n. __________ di un importo di Euro 1'549'370.–. Il denaro tuttavia proveniva da fondi gestiti da __________. Peraltro, questo prestito aumentato dei relativi interessi era stato integralmente restituito con un bonifico bancario del 24 febbraio 2003 (Euro 1'291'000.–) e del 4 aprile 2003 (Euro 343'766.–), circostanza confermata dallo stesso debitore sequestrato davanti alle autorità penali __________. Ha infine evidenziato come, l'unico motivo per cui la domanda di dissequestro immediato per i 2/3 dei beni sul conto n. __________ formulata alle autorità svizzere nel contesto dell'assistenza giudiziaria a loro fornita, fosse dovuta al fatto che la stessa creditrice aveva ammesso l'estraneità di __________ a quei beni proprio in quella proporzione.
La sequestrante ha preso atto del fatto che la contestazione si limitava all'appartenenza dei beni sequestrati. Ha quindi evidenziato di avere reso verosimile l'utilizzo abusivo ad opera del debitore sequestrato dell'intestazione a terzi di beni propri allo scopo di occultarli e allontanarli volutamente da sé a danno di propri creditori. Tant'è che il procedimento penale pendente in __________ era sfociato in un rinvio a giudizio e aveva altresì condotto all'emanazione di provvedimenti conservativi sia di natura penale che civile. Per anni, in particolare, __________ aveva fatto transitare su conti bancari intestati a società estere e a persone fisiche, averi di sua spettanza e riconducibili ai reati patrimoniali che gli venivano imputati. Da intercettazioni telefoniche era poi emerso che l'agire illecito si era addirittura protratto durante il procedimento penale, motivo per cui nel novembre 2007 era stato decretato un ulteriore sequestro preventivo. L'importo trasferito sul conto n. __________ a titolo di prestito e investito poi nell'acquisto di titoli (tra cui i titoli “__________”), proveniva dal conto “__________” presso __________ -anche quello oggetto di sequestro e contro il quale non era stata formulata alcuna opposizione- aperto da __________ solo perché il debitore sequestrato non poteva figurare quale intestatario. La quota parte che gli spettava era comunque pari a 1/3 dell'utile conseguito con quell'operazione finanziaria. Questo, l'unico motivo per cui la domanda di dissequestro aveva riguardato solo i 2/3 dei beni sul conto n. __________. Certo il prestito era stato restituito, ma pur sempre utilizzando conti presso __________, tutti riconducibili al debitore sequestrato, ma non il guadagno che ne era derivato.
La società opponente ha ribadito di essere la sola intestataria del conto n. __________ e che il suo nominativo, insieme a quello di __________ e __________ non era mai stato associato al reato di riciclaggio. Con riferimento al debitore sequestrato, il quale davanti alle competenti autorità aveva escluso una sua qualsiasi pretesa su quel conto, ha precisato che non era né suo azionista né suo avente diritto economico. L'unico legame con lui era il finanziamento di circa 1.5 milioni di Euro, poi rimborsato. Nulla per contro indicava che egli avesse altresì diritto a utili conseguiti grazie all'investimento in titoli.
La sequestrante ha riconfermato il suo punto di vista e sostenuto di avere reso verosimile l'appartenenza dei contestati beni. In particolare, la correlazione tra il conto n. __________, __________ e __________ quali persone autorizzate ad operare su tale conto, e il debitore sequestrato quale beneficiario degli utili perlomeno nella misura di 1/3. Nel procedimento penale in corso in __________ poi, il nominativo di __________ e __________ era stato associato al reato di appropriazione indebita, e quindi anche in relazione ai ricavi conseguiti con le operazioni effettuate su quel conto.
E. Con sentenza 25 agosto 2008 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Ha anzitutto stabilito che controversa era solo l'appartenenza dei beni sequestrati e in concreto sapere se 1/3 dei beni sul conto n. __________ erano in realtà di spettanza del debitore sequestrato o no. Di fatto, dai documenti di apertura del conto risultava che la relazione bancaria era intestata alla società opponente e non a __________ o a __________ e che, al riguardo, il debitore sequestrato non disponeva di un diritto di firma. Né lui, né __________, né __________ erano inoltre azionisti o aventi diritto economico della società. Dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni del debitore sequestrato, risultava che previo suo ordine ma per il tramite di __________, su quel conto erano stati versati Euro 1'549'370.–, quale prestito per finanziare l'acquisto di titoli di borsa, importo integralmente restituito compresi gli interessi. Di modo che, eventuali sue pretese erano già state liquidate. La stessa sequestrante aveva del resto confermato l'avvenuta restituzione di quel capitale, invero sostenendo altresì che l'utile conseguito con le speculazioni in titoli di borsa era rimasto sul conto e che, secondo gli accordi, al debitore sequestrato spettava la quota di 1/3. Ma di questa circostanza non vi era alcun riscontro. Anzi. Era stato proprio quest'ultimo che davanti alle autorità penali __________, nell'ambito dell'incidente probatorio, aveva dichiarato di non avere più da anni alcuna relazione con il conto aperto da __________ presso __________. E, d'altro canto, la sequestrante non aveva fornito elementi tali per ritenere che eventuali utili di fatto erano ancora su quel medesimo conto. Ciò posto, il Pretore ha in definitiva ritenuto fondata l'opposizione di AO 1. Venute meno le condizioni per mantenere il sequestro del conto n. __________, ritenuto che presa a sé stante la richiesta doveva considerarsi generica e quindi inammissibile, il primo giudice ha annullato d'ufficio il sequestro nella misura in cui riguardava anche i beni formalmente intestati al debitore sequestrato __________.
F. Con il presente appello AP 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare il sequestro. Rimprovera al Pretore un accertamento erroneo dei fatti in quanto i documenti agli atti evidenziano che __________ e __________ sono aventi diritto economico della società opponente. Più elementi oggettivi attestano poi l'utilizzazione abusiva da parte del debitore sequestrato di conti bancari direttamente o indirettamente intestati a società di sede o a persone di fiducia che fungevano da suoi prestanome, rinviando agli esiti della rogatoria sottoposta alle autorità svizzere e del procedimento penale pendente in __________. Anche l'utilizzo abusivo da parte sua del conto n. __________ troverebbe conferma agli atti. In particolare, nella richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio 2007 del pubblico ministero __________ dove a __________ e a __________ -e altri imputati fra cui il debitore sequestrato- si contesta appunto il reato di appropriazione indebita per un importo di oltre Euro 100'000'000.–. La sentenza 23 maggio 2008 del Tribunale penale di __________ poi, riconosce l'avvenuto patteggiamento della pena concluso per il reato appena citato.
Peraltro, l'uso incontestabile del conto n. __________ da parte del debitore sequestrato risulta dalle sue stesse dichiarazioni rilasciate davanti alle autorità penali, così come da quelle di __________ e di __________. Non solo il debitore ha ammesso di avere utilizzato quel conto per operazioni mobiliari in titoli “__________”, ma lui ha altresì confermato l'esistenza di un accordo sulla ripartizione in parti uguali dei guadagni che ne sarebbero conseguiti. Dal canto suo, __________ ha affermato di essersi occupato su istruzioni del debitore sequestrato del trasferimento di denaro su conti bancari in Svizzera fra cui quello citato appunto. __________ d'altra parte, ha dichiarato di essere stato allontanato da __________ allorquando cominciò a nutrire evidenti sospetti circa l'utilizzo di conti bancari in seno alla banca -fra cui il n. __________- per facilitare operazioni speculative portate avanti proprio dal debitore sequestrato. L'appellante evidenzia infine come, su richiesta in via rogatoriale delle autorità __________, il conto n. __________ fosse stato oggetto di sequestro penale da parte delle autorità svizzere, e che il pubblico ministero __________ aveva già respinto una relativa domanda di dissequestro.
La ricorrente contesta l'esistenza di un prestito di circa 1.5 milioni di Euro bonificato sul conto n. __________. Il relativo contratto, lo scopo del versamento, il motivo della restituzione, la tempistica e le modalità, non sono verosimili. Peraltro, ciò non farebbe che confermare il legame fra quel conto, il debitore sequestrato, __________ e __________. L'appellante reputa ad ogni modo irrilevante il preteso rimborso, in quanto sul conto si trovano ancora i guadagni che per 1/3 appartengono al debitore sequestrato. Quest'ultimo non ha in effetti mai preteso né che non ci fossero stati utili né che quegli utili fossero già stati distribuiti. E, nemmeno la società opponente aveva preteso il contrario. In definitiva, reputa verosimili i presupposti del sequestro, invero respinti dal Pretore solo per difetto di una prova piena. Errato poi l'annullamento del sequestro dei conti intestati al debitore sequestrato, AO 1 non avendo al riguardo formulato alcuna opposizione. A titolo di indennità di prima sede rivendica infine fr. 15'000.–.
G. Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.
3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono quindi ammissibili i nuovi documenti contenuti nel classificatore bianco (doc. I a XII) che la sequestrante produce contestualmente all'appello, così come quelli che accompagnano le osservazioni dell'opponente (doc. 10, 11 e 12).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Controversa in concreto -come ben evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6)- rimane la questione legata all'appartenenza dei beni sequestrati.
Appartenenza dei beni al debitore sequestrato
5. Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272; CEF del 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3).
6. Ora, sotto il profilo civile, non v'è dubbio che il conto n. __________ presso __________ di __________ appartenga alla società opponente costituita con atto notarile 24 maggio 2000 (doc. IV) per il tramite di corrispondenti di __________ (doc. 3). Agli atti figura il formulario 19 novembre 2001 da cui risulta che la relazione bancaria è appunto stata aperta a suo nome (doc. 1). Ma, anche dalla nuova documentazione 8 giugno 2005 emerge che titolare del conto è sempre lei (doc. 2, pag. 1). Da questo punto di vista per contro -come del resto accertato dal Pretore- i documenti bancari non indicano alcunché riguardo a __________ o a __________. Men che meno, con riferimento al debitore sequestrato __________ (cfr. anche doc. 4).
7. Anzitutto l'appellante rimprovera al Pretore un accertamento erroneo dei fatti per non avere considerato __________ e __________, aventi diritto economico del conto n. __________. Ora, è vero che -come rileva l'interessata (appello, pag. 4 seg.)- nella richiesta di dissequestro penale rivolta alle autorità svizzere e da queste ultime girata alle autorità __________, si parla di relazione intestata a AO 1 presso __________ riconducibile a __________ e dal 23.12.2004 anche a __________ (doc. A4, pag. 1). Mentre nell'esposto 7 gennaio 2004 inviato da __________ al Ministero pubblico __________, __________ viene proprio identificato quale avente diritto economico di quel conto e __________ quale detentore di un diritto di firma individuale (doc. A11, pag. 2). Parlando di __________ poi, il debitore sequestrato ha utilizzato espressioni quali “fiduciario economico” (doc. A1, pag. 2) e “beneficiario economico” (doc. 8, pag. 4). Peraltro, nello scritto inviato al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, gli stessi __________ e __________ hanno evidenziato che il conto e la società appartenevano in origine ad uno solo di loro [__________] ma che poi contemplava i nomi di entrambi, in conformità alle intestazioni delle azioni della società di riferimento (doc. A6).
Ciò non toglie che tutto sommato, la posizione di __________ e di __________ non è di per sé di alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio. Anzi. Nella misura in cui si ostina a ribadire che la società opponente e il conto n. __________ a lei intestato in realtà appartengono proprio a queste due persone, la ricorrente medesima esclude a priori la possibilità che detti beni siano di spettanza del debitore sequestrato __________. Di modo che, la censura si rivela in definitiva priva di fondamento.
8. L'appellante reputa verosimile l'utilizzazione abusiva da parte del debitore sequestrato __________ di conti bancari direttamente o indirettamente intestati a società di sede o a persone di sua fiducia che fungevano da prestanome (appello, pag. 5). Alla stessa stregua, più elementi proverebbero un utilizzo abusivo del conto n. __________ da parte sua (appello, pag. 6 n. 11 segg.). Ma, presa a sé stante, questa circostanza non inficia minimamente il fatto che da un punto di vista formale quel conto sia intestato a terzi. Né rende sufficientemente verosimile l'effettiva appartenenza al debitore sequestrato dei beni intestati alla società opponente. E, da questo punto di vista, né la richiesta di rinvio a giudizio (doc. N) né la sentenza di patteggiamento dove peraltro -come rileva la stessa ricorrente (cfr. appello, pag. 8 n. 13)- si rinvia alle dichiarazioni rese dalle parti e alle prove documentali versate agli atti, hanno portata pratica. Ciò posto, anche al riguardo l'appello deve essere respinto.
9. Dagli atti è emerso che in data 23 novembre 2001 il debitore sequestrato __________, ha fatto versare sul conto n. __________ un importo di Euro 1'549'370.– (doc. 5), soldi provenienti dal conto denominato “__________” presso __________ che egli aveva fatto aprire nel suo interesse da __________ (doc. V pag. 1-3; Z pag. 9 n. 6; 5; 8 pag. 3). Circostanza questa di cui la sequestrante medesima ha dato atto in sede di udienza (verbale pag. 13 con riferimento al doc. A10) e che, in sostanza, in appello non contesta affatto (appello, pag. 9 n. 16 segg.).
a) La ricorrente contesta però che quell'accredito possa considerasi quale prestito e che come tale sia poi stato restituito, non ravvisando alcun riscontro oggettivo in merito (appello, pag. 14 n. 24). Omette tuttavia di rilevare che lo stesso debitore sequestrato __________ ha dichiarato che quel versamento era da intendersi quale prestito per finanziare l'acquisto di titoli “__________” (doc. 8 pag. 3 , 9 pag. 2) e a confermarne l'avvenuta restituzione (doc. 8, pag. 3 e doc. 9 pag. 2). Affermazioni queste di cui l'appellante non può seriamente dubitare solo poiché in contrapposizione con la propria tesi, salvo poi riferirvisi se utili a suffragare proprie argomentazioni (cfr. ad esempio appello, pag. 15 n. 25). Peraltro, anche dall'esposto di __________ -cui l'interessata sembra dare particolare valore (appello, pag. 10 segg. n. 10 segg.)- emerge che l'operazione di acquisto dei titoli __________ è stata resa possibile anche grazie a un credito concesso da __________, oltre a quanto pervenuto da __________ (doc. A11, pag. 2 n. 4), istituto bancario quest'ultimo da cui proveniva appunto la somma di Euro 1'549'370.–. Per il resto, basti poi aggiungere che il rimborso di questa cifra (comprensiva di interessi) non solo trova riscontro nei documenti agli atti ma pure, a differenza di quanto vorrebbe lasciar sottointendere l'appellante (appello, pag. 16 n. 26) nelle sua stessa presa posizione in sede di contraddittorio (verbale, pag. 14). È segnatamente documentato l'addebito bancario sul conto n. __________ per l'importo complessivo di Euro 1'634'754.– (doc. 6 e 7: Euro 1'291'000 il 24 febbraio 2003 e Euro 343'754.– il 4 aprile 2003), che trova conferma nello scritto -altresì prodotto dalla sequestrante- di __________ e di __________ indirizzato alle nostre autorità inquirenti (doc. A6). In concreto risulta che i soldi sono stati restituiti tramite un primo versamento sul conto “__________” e un secondo sul conto “__________”, entrambi presso __________ e riconducibili -sempre a detta della medesima sequestrante- al debitore sequestrato __________ (verbale, pag. 14 e doc. A14 e A15). Anche questa censura deve così essere respinta.
b) Invero, la ricorrente reputa del tutto irrilevante il fatto che il capitale originario sia stato completamente rimborsato (appello, pag. 15 n. 25). Questo poiché a suo dire, sul conto n. __________ sono a tutt'oggi depositati gli utili conseguiti grazie agli investimenti in titoli così finanziati e che, in forza dell'accordo tra __________, __________ e il debitore sequestrato, per un terzo spetterebbe a quest'ultimo (appello, pag. 18 n. 30). Ma invano. Certo, il 10 ottobre 2005 nell'ambito delle indagini preliminari condotte dalla Procura di __________, lo stesso debitore sequestrato aveva riferito dell'esistenza di un'intesa con __________ e con __________ per realizzare in comune degli investimenti mobiliari e che gli accordi erano che avremmo dovuto dividere le plusvalenze tra noi tre in parti uguali e che la divisione ancora non è avvenuta e si tratta di una partita che non avevo ancora regolato (doc. Z, pag. 9 in basso). Dichiarazioni che aveva poi confermato il successivo 17 dicembre 2005 (doc. A1, pag. 2 seg.). Se non che, il 30 maggio 2006, nel contesto del procedimento di incidente probatorio che ne era seguito, egli aveva precisato che quello era l'accordo iniziale, ma che alla luce della documentazione pervenuta dall'estero riguardo a questi conti, l'ammontare da lui versato gli era stato restituito con gli interessi al 3% e quindi di non essere entrato più a far parte, ma da anni, di questo rapporto (doc. 8, pag. 3 e seg.). Affermazioni, anche queste, da lui riconfermate il successivo 5 giugno 2006 (doc. 9, pag. 2). E, sotto questo profilo, poco cambia che la questione penale si sia di fatto risolta il 23 maggio 2008 con una sentenza di patteggiamento (appello, pag. 16 n. 27). D'altra parte, anche riguardo alle variazioni dei corsi relativi al titolo __________ e ai possibili attori cui si rimprovera lo sfruttamento della conoscenza di dati confidenziali denunciate nell'esposto di __________, le autorità svizzere non hanno ravvisato elementi tali per dar avvio a indagini di polizia giudiziaria (doc. 12).
Vero è che __________ e __________ ancora il 26 novembre 2006 riferivano del fatto che __________ ci disse che egli voleva entrare nell'affare per 1/3 (doc. A6). Altrettanto vero è poi che il 26 gennaio 2007 la Procura di __________, riguardo alla richiesta 17 gennaio 2007 delle autorità ticinesi, ha dichiarato che poiché i denari giacenti sul conto __________ costituiscono profitto dell'appropriazione indebita a danno della sequestrante, reato contestato agli indagati __________, __________ e __________, nell'atto di chiusura delle indagini, non può essere accordato l'invocato dissequestro (doc. A5). Ma, anche da questo punto di vista la questione appare ormai superata: in sede di appello la società opponente ha prodotto i documenti da cui risulta che in data 22 luglio 2008 la medesima procura ha integralmente autorizzato lo svincolo della relazione bancaria n. __________ presso __________ di __________ (doc. 10); e, così legittimati dall'autorità rogante, il 30 settembre 2008 le competenti autorità ticinesi hanno quindi disposto il relativo dissequestro (doc. 11).
Di modo che, alla luce dei suesposti motivi, la pretesa appartenenza al debitore sequestrato __________ di una qualsiasi spettanza sui eventuali utili conseguiti grazie al prestito da lui concesso e di fatto rimborsato, non raggiunge il necessario grado di verosimiglianza. Anche sotto questo profilo, il giudizio del Pretore si rivela in definitiva corretto.
10. L'appellante contesta infine che, nella misura in cui chiedeva anche il blocco dei conti bancari presso __________ intestati o cointestati al debitore sequestrato, l'istanza di sequestro possa definirsi “generica” (appello, pag. 20 n. 33). Rimprovera quindi al Pretore, laddove in difetto di un'opposizione ne ha decretato d'ufficio il loro l'annullamento, di avere emesso una decisione “ultra petita” (appello, pag. 20 n. 33).
Ora, il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso, purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l'identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF 100 III 28; 103 III 86 e 91; Stoffel, op. cit., n. 29-30 ad art. 272; Reiser, op. cit., n. 45 ad art. 275; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 272; troppo restrittivi: Amonn/Walther, op. cit., n. 35 ad § 51). Nella misura in cui la creditrice ha domandato di sequestrare tutti gli averi appartenenti al debitore sequestrato __________ “presso __________” con riferimento sia alla sede principale che alle sue succursali in Svizzera e all'estero, la richiesta era quindi plausibile.
Se non che trattandosi di averi presso una banca -quali ad esempio conti bancari- per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), il sequestrante deve rendere altresì verosimile, mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso l'istituto indicato (cfr. CEF 7 agosto 2006 [14.2006.9] consid. 7.1; 25 luglio 2000 [15.00.75], consid. 4.3; 10 aprile 2000 [14.99.80], consid. 5). In concreto, l'appellante aveva ossequiato a questo obbligo tentando di rendere verosimile che perlomeno nella misura di 1/3 il conto n. __________ presso __________, fosse in realtà di spettanza del debitore sequestrato __________ (istanza di sequestro, 14 n. 22). Se non che, venuto meno per i motivi di cui si è detto questo presupposto, di fatto il Pretore avrebbe mantenuto un vero e proprio sequestro esplorativo, ciò che non è consentito (cfr. Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 2000 pag. 3 segg., in particolare pag. 19 e 20). Anche da questo punto di vista pertanto, l'appello è privo di fondamento.
11. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 20'000.–.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 173'553'854.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).