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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 maggio 2008 da
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AP 1
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Contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ notificato in data 8 febbraio 2008 per il pagamento di fr. 59’940.00 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007 e di fr. 4'431 per interessi dal 1.1.2005 al 31 12.2005, più spese esecutive (fr.100.-) e più tassa di incasso di incasso (fr. 321.85);
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 4 settembre 2008 (EF.__________), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticiparsi dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 780.- a titolo di indennità.
3. Intimazione..”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto del 16 settembre 2008 chiede la reiezione dell’istanza, protestate spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto che con osservazioni del 13 ottobre 2008 la procedente ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di tasse spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ AO 1 ha escusso AP 1, __________, per il pagamento di fr. 59'940.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, di fr. 4’431.- per interessi dal 1.1.2005 al 31.12.2005, di fr. 100.- per spese del precetto esecutivo e fr. 321.85 per tassa d’incasso. Quale titolo di credito essa ha indicato “modifica al contratto di locazione datata 1.9.2004”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto dell’opposizione.
B. Nella sua istanza, la procedente ha anzitutto richiamato il contratto di locazione stipulato il 13 maggio 2002 tra AO 1 (locatrice) e la S__________ N__________ A__________ (SNA), locataria, avente per oggetto lo spazio e la piscina e i relativi annessi dell’edifcando C__________ S__________ A__________ a __________; contratto che prevedeva una durata determinata di 15 anni, un canone di locazione di fr. 70'080.- annui, pagabili in rate mensili anticipate di fr. 5'840.- e che doveva iniziare in concomitanza con la dichiarazione di agibilità della struttura relativa alla piscina da parte dell’autorità comunale (act. C). Premesso che nel mese di aprile del 2004 il C__________ S__________ A__________ a __________ è stato avviato, con conseguente messa a disposizione della piscina alla locatrice, AO 1 ha fatto presente che successivamente le parti (AO 1 e società in nome collettivo AP 1, __________), hanno stipulato una modifica alla pattuizione precedente, nel senso di fissare un nuovo contratto di locazione di fr. 19'980.- annui, pagabili in rate mensili anticipa- ate di fr. 1 665.-, con effetto a partire dal 1° settembre 2004 (act. D, art. 5); modifica sottoscritta per accordo anche da A__________ I__________ SA, nel frattempo divenuta proprietaria dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti sui quali sorge il centro sportivo. Sennonché, ha rilevato la procedente, il cambio di amministrazione in seno alla stessa procedente nel mese di settembre 2007 (act. E), e gli accertamenti effettuati dal nuovo amministratore unico (M__________ M__________) avrebbero rilevato che nessun canone di locazione - né quello iniziale di fr. 5'480.- mensili, né quello ridotto di fr. 1'665.- mensili – era mai stato pagato dalla locatrice, circostanza che trova conferma nelle schede contabili di cui all’act F relative alla posizione debitoria della convenuta; schede allestite da C__________ P__________ quale precedente amministratore della parte istante. In buona sostan- za, secondo l’istante, risulta che dal 1° gennaio 2005 in avanti la pigione mensile, in concreto quella ridotta di fr. 1'665.-, veniva semplicemente addebitata contabilmente a carico dell’escussa, senza che vi fosse alcun pagamento. Da qui l’avvio della presen- te procedura volta, secondo la procedente, a ottenere il paga- mento di almeno parte delle pigioni scoperte, segnatamente di fr. 59'940.- più interessi al 5% dal 31 dicembre 2007 e fr. 4'431.90 di interessi già maturati sino a tale data, oltre delle spese esecu- tive e di incasso. In buona sostanza, ha spiegato l’istante, sareb- bero state considerate le pigioni scadute e non pagate dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, in applicazione del canone di locazione ridotto di fr. 1'665.- mensili, come ai conteggi di cui agli act. F e H.
C. All’udienza di discussione del 4 settembre 2008 la parte istante si è confermata nella propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo:
- che il primo contratto (act. C) riguarda l’istante e la S__________ N__________ A__________ (SNA) e non la qui escussa, che ha sottoscritto invece la pattuizione di cui all’act. D;
- che l’uso della piscina non era riservato a titolo esclusivo a favore della convenuta, ma avveniva in comune con l’istante e meglio con la sua clientela;
- che è vero che a far tempo dal 1° settembre 2004 il canone di locazione è stato ridotto a fr. 19'980.- annui;
- che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto, dal momento che nel rapporto di revisione datato 22 maggio 2007 (act. 1) della società P__________ F__________ SA a firma di “M. M__________, Esperto fiscale dipl.fed…” è stato attestato che “A bilancio è contabilizzato un credito per complessivi fr. 206'454.20 nei confronti della spettabile AP 1). Secondo informazioni fornite dal signor P__________ ca. Fr. 130'000 sono già risalenti e contabilizzati negli esercizi precedenti. Tale importo sembra non essere esigibile in quanto non dovuto dal debitore. Nella bozza di bilancio non figura ancora la potenziale perdita di tale importo”;
- che l’autore della revisione non è altro che M__________ M__________, ovvero colui che in data 4 settembre 2007 (act. E) sarebbe diventato amministratore unico della società istante;
- che l’act. 1 contiene perciò la confessione esplicita dell’attuale amministratore unico di AO 1 che ogni debito verso la convenuta non è esigibile in quanto non dovuto dal debitore;
- che comunque sia dall’act. F prodotto da controparte risultano due pagamenti da imputare al canone di locazione, ossia fr. 16'000.00 (“08.11.2005 Versamento”) e fr. 18'000.00 (“07.03.2006 Versamento nuoto”);
- che il conteggio prodotto dall’istante quale act. H è privo di oggetto, per tacere del fatto che esso non è nemmeno firmato dalla debitrice,
D. Replicando alla convenuta, la parte istante ha negato ogni valenza alla dichiarazione di cui all’act. 1 in quanto attribuibile a C__________ P__________ e non alla persona che ha redatto il rapporto di revisione ed asserendo che i versamenti menzionati dalla convenuta (fr. 16’000.- e fr. 18'000.-) non attengono ai canoni di locazione rimasti impagati. In duplica l’escussa si è confermata nella propria opposizione.
E. Con sentenza del 4 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza. Premesso che la documentazione prodotta dall’istante - modifica del contratto di locazione sottoscritta dall’escussa il 1° settembre 2004, con ridefinizione della pigione rispetto alla pattuizione stipulata nel 2002 (act. D), scheda contabile con l’indicazione, tra l’altro, delle singole pigioni rimaste impagate (act. F) e il conteggio degli interessi maturati fino al 31 dicembre 2007 (act. H) – costituisce titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice ha ritenuto che le eccezioni dell’escussa appaiono destituite di fondamento. La dichiarazione 2 maggio 2007 degli allora autori della revisione dei bilanci della stessa società AO 1 per i conti del 2006 (act. 1), ha spiegato il giudice, non può assurgere a prova liberatoria, ritenuto che la stessa si limita ad asserire che il credito non sarebbe esigibile in quanto non dovuto dal debitore. Trattasi, quindi, di una mera evenienza e non di una dichiarazione perentoria. Per quanto riguarda invece i pagamenti riportati nella scheda contabile (act. F), gli stessi – sempre secondo il Pretore – non possono essere imputati sulle pigioni arretrate, ritenuto che menzionano quale causale “anticipo per campo” (per fr. 16'000.-) e “versamento nuoto” (per fr. 18'000.-), ossia fattispeci che esulano dal contratto di locazione sul quale l’istante ha fondato la propria domanda.
F. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa, chiedendo la reiezione dell’istanza. Essa invoca di nuovo sia l’estinzione del credito posto in esecuzione sulla base del rapporto di revisione datato 22 maggio 2007 della Società P__________ F__________ SA (act. 1 e 2) a firma di M. M__________, sia – in ogni modo – la sua parziale estinzione per fr. 16’000.- e per fr. 18’000.-, secondo quanto risulta dalla scheda contabile act. F prodotta da controparte. Ritiene poi che il conteggio esibito dall’istante in relazione agli interessi (act. H) non costituisce titolo di rigetto in quanto non sottoscritto dalla convenuta e assevera altresì che lo stesso conteggio è addirittura errato. Inoltre, sempre secondo l’appellante, rigettando l’opposizione anche per la somma di fr. 4'431.90 a titolo di interessi, il Pretore sarebbe andato ultra petita, dato che nel precetto esecutivo la procedente ha fatto valere interessi dal 1.1.2005 al 31.12.2005 e non fino al 31 dicembre 2007, come invece richiesto nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, con riferimento all’intero periodo.
G. Con le sue osservazioni del 13 ottobre la procedente propone la reiezione dell’appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerando
in diritto:
1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chie- dere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittu- ra, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determina- ta o facilmente determinabile. Il riconoscimento dedito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizio- ne nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989, pag. 338 con riferimenti).
Il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in appello) se la documentazione prodotta costituisce valido rico- noscimento di debito e se vi è identità tra creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il credi- tore, il debito e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. CEF 19 giugno 2006, inc. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).
2. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi imme- diatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosomi- glianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono esse esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgsetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 87 seg. ad art. 82; GiLliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 segg.).
Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, op. cit. n. 114 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 82 ).
3. L’appellante ricorda di avere in occasione dell’udienza di con- tradditorio sottolineato come vi fosse una oggettiva incongruen- za fra i due contratti prodotti agli atti dall’istante, nel senso che se nel primo contratto di locazione, datato 13 maggio 2002, come parte conduttrice figurava la S__________ in nome collettivo A__________, __________ (act. C), nella seconda pattuizione (quella sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda), datata 1°settem- bre 2004 (act. D), come locataria figurava la qui convenuta, ossia la Società in nome collettivo AP 1 (act. D). Trattasi, secondo l’escussa, di un elemento, che dimostrerebbe, se non altro, come i rapporti contrattuali sui quali poggia la pretesa avversaria non sono suffragati da una fattispecie sufficientemente chiara. Ora, per tacere del fatto che l’appellante non pretende che tale circostanza infici la validità della secondo pattuizione (act. D), mediante la quale le parti hanno ridotto la pigione concordata nel precedente contratto (act. C), l’argomento – se così può essere definito - è curioso, giacché ad avere sottoscritto l’accordo del 1°settembre 2004 (act. D) per la conduttrice sono le stesse persone – C__________ P__________ e J__________ C__________ - che avevano sottoscritto nella medesima veste il contratto di locazione del 13 maggio 2002 (act. C).
4. Secondo l’appellante, il credito posto in esecuzione risulta estinto dal rapporto di revisione datato 22 maggio 2007 (act. 1) della società P__________ F__________ SA (act. 2) a firma di “M. M__________, Esperto fiscale dipl.fed.” e di “F. S__________, Spec. In finanza e contabilità att. fed.” ; rapporto nel quale, con riferi- mento ai conti della società (AO 1) per l’esercizio 2006, si evidenzia che a bilancio è contabilizzato un credito di fr. 206'454.20 nei confronti della qui escussa, che secondo informa- zioni fornite da C__________ P__________, circa fr.130'000.-, sono già risalenti e contabilizzati negli esercizi precedenti, e che tale importo sembra non essere esigile in quanto non dovuto dal debitore e che nella bozza di bilancio non figura ancora la perdita di tale importo (v. il testo riportato nella parte riservata ai fatti, sub C). M__________ M__________, che ha sottoscritto il citato rapporto, puntualizza l’appellante, altri non è che la persona che a partire dal 4 settembre 2007 sarebbe diventato l’amministrato- re unico dalla società istante (act. E). Orbene, assevera l’appel-lante, la confessione esplicita dell’attuale amministratore unico dell’istante che ogni debito verso la convenuta non è esigibile, in quanto non dovuto dal debitore, poco ne importa la causa della sua estinzione, non può che fare testo, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che a torto ha quindi respinto l’eccezione di estinzione del debito sollevata al contraddittorio.Grazie al citato rapporto di revisione, la parte convenuta ha reso verosimile la sua versione. Del resto, all’udienza la parte istante ha ammesso che il credito in rassegna è poi stato messo a bilancio come perdita. Per tacere del fatto che la parte istante non ha mai reclamato alcunché alla convenuta prima della presente proce- dura esecutiva.
5. Argomenti del genere sfiorano la disinvoltura. Intanto, esprimendosi nel modo riportato a pag. 2 del rapporto di revisione del 2 maggio 2007 con riferimento alla contabiliz- zazione di un credito di fr. 206'454.20 vantato dall’istante nei confronti della qui convenuta, i revisori non hanno rilasciato una dichiarazione perentoria, ovvero che tale credito in realtà non sussisterebbe. Essi si sono limitati solo a riportare quanto hanno appreso da C__________ P__________, allora amministratore unico dell’istante. Facendo presente nel loro rapporto che il relativo importo sembrerebbe non essere esigibile in quanto non dovuto dal debitore, i due relatori non hanno fatto altro che riferire quanto hanno appresso dall’amministratore unico, senza però formalmente riconoscerne la fondatezza dell’asserzione (“Tale importo sembra non essere esigibile..”). Reiterare nell’avvalersi di tale attestazione lascia finanche allibiti, ove si consideri che C__________ P__________, ossia la persona che avrebbe fornito ai revisori la citata informazione, non solo all’epoca era l’ammini- stratore unico dell’istante (act. E), ma era pure uno dei firmatari dei contratti di locazione di cui agli act. C e D. in altri termini C__________ P__________ ha rappresentato in ambedue le pattui- zioni, sia la locatrice, sia la conduttrice (unitamente a J__________ C__________). Non solo, in occasione della modifica contrattuale del 1° settembre 2007 egli ha pure rappresentato la A__________ I__________ SA, nel frattempo divenuta proprietaria dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti sui quali sorge il centro Sportivo (istanza di rigetto, ad 3). Con il che, come corretta- mente evidenziato dalla parte istante nelle proprie osservazioni all’appello, risulta evidente il chiaro conflitto di interessi del soggetto al momento di riferire ai revisori quanto riportato nel loro rapporto di revisione (act. 1). Che per diverso tempo la situazione non si sia boccata, nel senso che le pigioni non siano state rivendicate, non deve perciò sorprendere, ritenuto che una volta designato il nuovo amministratore unico nella persona di M__________ M__________ (4 settembre 2007; act. E), la situazione si è finalmente sboccata, al punto da comportare il presente procedi- mento esecutivo. In definitva, ritenendo che con l’act. 1 l’escussa non ha invalidato in alcun modo il riconoscimento di debito dipendente dalla modifica del contratto di locazione del 1° settembre 2004 (act. D, art. 5), il Pretore ha statuito corretta- mente.
6. L’appellante rimprovera dipoi al primo giudice di non avere defalcato dall’importo posto in esecuzione gli addendi di fr. 16'000.- ( pagamento dell’8.1.1005; recte; 8.11.2005, v. verbale di udienza de pag. 3) ) e fr. 18'000.- (pagamento del 7.3.2006) riportati nella distinta contabile di cui all’act. F. A suo giudizio, il Pretore avrebbe inspiegabilmente ritenuto che i due pagamenti illustrati all’udienza di discussione avessero come causale “anticipo per campo” e versamento nuoto”. Si tratta infatti di un arbitrario accertamento dei fatti, dipendente verosimilmente da una errata lettura della scheda contabile (act. F); la quale contempla due pagamenti come prova liberatoria, ossia il pagamento di data 8.1.2005 per fr. 16'000.- (che risulta dalla prima pagina del documento F, nella colona avere, con dicitura “versamento” e non nella colonna “dare” di data 20.08.2005, con la dicitura “anticipo per campo”), e il pagamento di data 7.3.2006 (pag. 2 della stessa scheda) per fr. 18'000.-, con la menzione “versamento nuoto”, che non poteva che riferirsi all’utilizzo degli impianti balneari di proprietà dell’istante.
Confuso, l’appello è di nuovo destinato all’insuccesso. Per tacere del fatto che dalla scheda contabile non figura alcun pagamento a favore dell’istante nella data 8.1.2005, la stessa scheda indica chiaramente - nella colonna “Importo dare”- mese per mese, l’evoluzione delle pigioni mensili a carico della conduttrice (fr. 1'665.- mensili) e rimaste scoperte. Certo, nella colonna “Importo avere” figurano fr. 16'000.- (8.11.2005) e fr. 18'000.- (7.3.2006). Quanto a quest’ultima cifra, la scheda riporta la causale “versamento nuoto” che il Pretore non ha considerato come pagamento di pigione, con un argomentazione condivisibile in assenza di un qualsivoglia riscontro che possa rendere verosimile la tesi contraria della convenuta, esauritasi in buona sostanza in una mera allegazione di parte. Quanto al primo versamento, è vero che nello spazio riservato a quanto capitato l’8.11.2005 (giorno che secondo la convenuta sarebbero stati pagati i Fr. 18’000.-; verbale di udienza, pag. 2) la somma in rassegna si trova rubricata nella colonna “Importo avere” senza la menzione *anticipo per campo”; la quale si trova a ben vedere nello spazio riservato alla registrazione del 20.08.2005, nella rubrica “Importo dare” con la dicitura “anticipo per campo”. Sennonché, per tacere del fatto che anche in questo caso non figura agli atti alcun riscontro che consenta di mettere in relazione il citato argomento con le pigioni arrestate (oggetto di esecuzione), esaminando la scheda parrebbe che all’uscita dalle casse di A__________ di fr. 16'000.- per “anticipo per campo “(20.08.05), avrebbe fatto seguito il rientro della stessa somma l’8.11.2007; circostanza desumibile dal fatto che i documenti di riferimento (20.08 – 1006) indicati nelle finche riservate alle singole posizioni sono gli stessi. La questione non merita però approfondimento, oggetto di esecuzione essendo – come visto - solo le pigioni scadute e i relativi interessi di mora (e non altre posizioni). Interessi che figurano illustrati nella distinta di cui all’act. H (in cui sono riportate anche le pigioni – e solo quelle - dovute dall’escussa), che l’appellante si propone di contestare con argomenti o sollevati per la prima volta in questa sede in modo inammissibile (la correttezza dei conteggi; v. verbale pag. 3, ove essa si è limitata a contestare genericamente la distinta in rassegna, senza addurne le ragioni, a parte il fatto che essa era sprovvista della firma della debitrice) o sprovvisti di fondamento, come per l’appunto il riferimento alla assenza di firma sulla distinta stessa, dato che il vero titolo di rigetto dell’opposizione è costituito dal contratto di locazione di cui all’act D, segnatamente dall’obbligo per la conduttrice di pagare la pigione indicata all’art. 5, il cui globale ammontare (arretrato) è stato calcolato dall’istan- te per l’appunto nella distinta act. H, che l’escussa non è riuscita a invalidare. Quanto infine al rimprovero mosso al primo giudice di avere giudicato ultra petita per avere riconosciuto all’istante interessi di fr. 4’431,90 dal 1.1.2005 al 31.12.2007, benché nella domanda di esecuzione tale posta è stata limitata al periodo dal 1.1.2005 al 31.2005, esso si rivela pretestuoso, l’istanza di rigetto dell’opposizione mirando invece all’intero importo (fr. 4’431.90), senza che l’escussa fiatasse su tale punto. Per cui è senz’altro plausibile la giustificazione della parte istante (v. osservazioni all’appello, pag. 6), secondo cui si sarebbe trattato di una svista ortografica, corretta con l’istanza (altrimenti non si spiegherebbe la divergenza tra la domanda di esecuzione e il conteggio di cui all’act. H).
7. Da quanto precede, ne discende la reizione dell’appello, proposto invero con leggerezza. Tassa di giustizia, e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 61 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. la tassa di giustizia di fr. 375.-, anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere ad Atlantide SA fr. 800.- di indennità.
3. Intimazione a: - Studio legale PA 1, __________;
- avv. PA 2, studio legale PA 2, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 64'371,90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF)