Incarto n.
14.2009.102

Lugano

19 gennaio 2010

LS/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 agosto 2009 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/7 luglio 2009 dell'UE __________;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 19 novembre 2009 (EF.2009.2010), ha così deciso:

 

1.    L'istanza è respinta.  

 

2.    La tassa di giustizia in fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 700.– a titolo di indennità.  

 

3.    omissis”.

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 3 dicembre 2009 ne postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza di rigetto dell'opposizione, con protesta di tasse, spese e indennità di primo e di secondo grado;    

 

preso atto che con osservazioni 4 gennaio 2010 l'escusso si oppone all'appello, protestate tasse, spese e indennità;    

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 3/7 luglio 2009 dell'UE __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l'incasso di fr. 45'707.70 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2008 (doc. L). Quale titolo di credito ha indicato: “Riconoscimento di debito 12.05.09 e riconoscimento di debito non datato, mutuo (Euro 30'000.– al tasso di cambio odierno”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

 

                                  B.   L'istante fonda la richiesta su un ordine di pagamento da lui disposto a favore dell'escusso il 14 novembre 2008 insieme all'estratto del suo conto bancario (doc. B), sullo scambio di e-mail intercorso tra lui e il padre dell'escusso dal 15 gennaio 2009 al 12 marzo 2009 (doc. C), su un ordine di bonifico disposto dal padre dell'escusso (doc. D), sulla disdetta 22 aprile 2009 del mutuo inviata sia all'escusso sia al di lui padre (doc. G) con gli avvisi di ricevimento (doc. E e F) e sulla relativa presa di posizione 12 maggio 2009 del convenuto (doc. H). Completano la documentazione, la domanda d'esecuzione (doc. I) e il giustificativo sul tasso di conversione Euro/CHF valido per quel giorno (doc. M).   

 

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio del 19 novembre 2009 l'istante ha confermato la sua domanda. Dal canto suo l'escusso vi si è opposto, contestando che il versamento di Euro 30'000.– configurasse un contratto di mutuo. Di fatto, e a prescindere dalla qualifica giuridica, egli aveva comunque sia già restituito quell'importo come spiegato per iscritto il 12 maggio 2009 al legale dell'istante. Oltretutto, le richieste di restituzione via e-mail (seppur riferite a un capitale di Euro 30'000.–) di cui al doc. C erano tutte rivolte a suo padre e si riferivano appunto a rapporti contrattuali in essere tra quest'ultimo e l'istante, entrambi azionisti della società __________ di __________. Prova ne era che, negli ultimi tre (datati 26 febbraio, 9 e 12 marzo 2009) l'istante si era firmato con il nome di quella società. Anche l'ordine di bonifico doc. D era stato emesso a carico di un conto intestato a suo padre, il quale aveva in proposito confermato per iscritto la completa estraneità del figlio, qui convenuto, a quella sua pretesa. Per quel che lo riguardava, ritenuta l'avvenuta restituzione della somma di Euro 30'000.–, la rinnovata richiesta dell'istante era in completa ed evidente malafede e rasentava l'abuso di diritto. Ciò posto, in definitiva, vista l'assenza di un riconoscimento di debito, l'istanza andava respinta.

 

                                         Dal canto suo, il procedente ha rinunciato a replicare.

 

 

                                  D.   Con sentenza del 19 novembre 2009 il Pretore __________ ha respinto l'istanza. Anzitutto ha stabilito che la documentazione prodotta dall'istante configurava un contratto di prestito e costituiva di per sé un valido riconoscimento di debito. Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto verosimile la tesi dell'escusso secondo cui il suo debito verso l'istante era già stato estinto, mentre quello oggetto dell'esecuzione riguardava un debito che suo padre aveva verso l'istante e che era riferito a pretese societarie sorte nella loro qualità di azionisti della società __________ di __________. Tali circostanze trovavano riscontro in due dichiarazioni scritte prodotte dal convenuto e nel fatto che l'istante aveva indirizzato le sue richieste di restituzione via e-mail soltanto al padre di quest'ultimo. A detta del Pretore, lo stesso patrocinatore legale dell'istante sembrava conoscere l'effettiva identità del debitore del credito posto in esecuzione, visto che aveva ritenuto opportuno inviare la disdetta non solo all'escusso ma anche al di lui padre, e che in sede di udienza aveva rinunciato a replicare alle contestazioni sollevate dalla controparte.       

 

 

                                  E.   Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1. Spiega che il prestito di Euro 30'000.– era sì stato concesso all'escusso, ma che sarebbe stato utilizzato anche dal di lui padre, il quale si era perciò anche impegnato a restituirlo. Questo -e non certo perché erano sorti dubbi circa l'identità effettiva del debitore della pretesa- il solo motivo per cui le richieste di rimborso erano state inviate anche a lui e il contratto di mutuo disdetto nei confronti di entrambi. In merito però, l'escusso si era limitato ad affermare che quell'importo era già stato pagato, senza fornirne la prova e senza nulla eccepire in merito all'esistenza del prestito. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore poi, l'autore della dichiarazione scritta doc. 2 si era limitato ad affermare di avere visto il convenuto consegnare all'istante una busta bianca che lo stesso escusso gli aveva assicurato contenere Euro 30'000.– dovuti per prestazioni professionali, quindi non per mutuo. E, non trattandosi di una testimonianza diretta, era priva di forza probatoria. Inoltre, appariva quantomeno dubbio che, consegnati Euro 30'000.–, l'escusso non avesse preteso il rilascio di una ricevuta di pagamento. Ma, neanche la dichiarazione del padre dell'escusso prodotta quale doc. 3 aveva efficacia visto che, quale parente diretto, egli non poteva essere sentito quale testimone (art. 228 n. 2 CPC). Per questi motivi, le eccezioni dell'escusso andavano respinte, mentre l'istanza di rigetto doveva essere accolta.     

 

 

                                         Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

 

 

 

Considerando

 

 

in diritto:                  1.   Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti). 

 

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (CEF, 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii). 

 

                                         Il contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti (CEF 11 luglio 2000 [14.99.104], consid. 4a): vi è contratto di mutuo scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (CEF 19 giugno 1990 in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 120 ad art. 82).

                                     

 

                                   2.   L'appellante parte dal presupposto di avere concluso con l'escusso un contratto di mutuo riferito ad un importo di Euro 30'000.– (appello, pag. 2 n. 1). Ciò non toglie che, nonostante agli atti vi sia la copia dell'ordine di pagamento a favore del convenuto (doc. B) e la disdetta della controversa pretesa inviata per raccomandata il 22 aprile 2009, non si ravvisa traccia alcuna in merito a un contratto scritto. Da questo punto di vista pertanto -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in alto)- mancando il contratto di prestito, non si ravvisano i presupposti che consentono di concludere per l'esistenza di un titolo di rigetto efficace.        

 

 

                                   3.   Invero, il procedente intravede nella lettera 12 maggio 2009 il valido riconoscimento dell'escusso riguardo all'esistenza del contratto di mutuo da loro concluso (appello, pag. 2 n. 3). Ma invano. Certo, con quello scritto, il patrocinatore del convenuto ha puntualizzato che l'importo di Euro 30'000.– di cui al bonifico del 17 novembre 2008 è stato integralmente restituito dal mio assistito al signor AP 1, ragione per la quale assolutamente nulla è più dovuto fra le parti (doc. H). Tuttavia, da questo documento non emerge alcuna dichiarazione di volontà con cui l'escusso si obbliga a pagare all'istante una certa somma di denaro in modo chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile e soggetto a interpretazione (cfr. Panchaud /Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Anzi, diversamente dalla tesi sostenuta dall'istante, affermando di avere già restituito quell'importo di fatto egli contesta un suo obbligo di pagamento (cfr. Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 329) e, pertanto, non rende affatto evidente un suo attuale impegno a dover pagare quella cifra. Questo -contrariamente a quanto pretende l'appellante (appello, pag. 2 n. 3)- a prescindere dalla mancanza di una specifica prova che attesti l'avvenuta restituzione di Euro 30'000.–, eventualità questa che semmai assumerebbe importanza qualora il debitore avesse dapprima ammesso esplicitamente l'esistenza della pretesa salvo poi, in un secondo tempo, sollevare l'eccezione di estinzione della stessa (cfr. Stücheli, loc. cit.). E, per il resto, nemmeno la restante documentazione prodotta dal procedente rappresenta un riconoscimento di debito dell'escusso: le richieste di rimborso via e-mail sono rivolte al padre del convenuto (doc. C), cui va altresì ricondotta la relativa risposta (doc. C, pag. 1 in basso) e l'ordine di bonifico di cui al doc. D, mentre che del suo impegno a farsi garante di un esistente debito dell'escusso è rimasta una mera allegazione di parte; d'altra parte, l'autore della disdetta 22 aprile 2009, è lo stesso istante (doc. G, E, F).  

    

 

                                   4.   A ciò basti per il resto rilevare che all'udienza di contraddittorio il convenuto si è limitato a ribadire l'avvenuta restituzione di quella somma, contestando nondimeno in modo esplicito l'esistenza di un contratto di mutuo (verbale, pag. 3 n. 1, pag. 4 n. 3). Pertanto, non si ravvisano nemmeno gli estremi di un riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore dinanzi al giudice che, se verbalizzato, legittimerebbe il rigetto dell'opposizione  (Panchaud/Caprez, op. cit., § 9; JdT 1973 II 53; SJZ 1961 p. 372 n. 151; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 106), consentendo di soprassedere alla mancata produzione di un valido titolo da parte dell'istante (cfr. Stücheli, op. cit., pag. 112 seg.; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 82).  

 

 

                                   5.   Di modo che, in definitiva, nell'esito la sentenza pretorile si rivela corretta. Ciò posto, vista l'assenza di un valido titolo di rigetto, diventa inutile entrare nel merito delle obiezioni sollevate riguardo alle due dichiarazioni scritte prodotte quali doc. 2 e 3. A titolo meramente aggiuntivo, giova nondimeno ricordare che se è vero che la procedura sommaria ammette dichiarazioni scritte di persona, è altresì vero che la loro efficacia probatoria è minore rispetto ad una dichiarazione testimoniale e, comunque sia, presuppongono che il suo autore non sia escluso dalla possibilità di testimonianza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 54 ad art. 20 LALEF).                                             

                                   6.   La conferma -come detto- nell'esito della sentenza impugnata comporta la reiezione dell'appello. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

 

pronuncia               1.   L'appello è respinto.  

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 380.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di versare a AO 1, __________, un'indennità di fr. 300.–.     

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –;   

                                         –.                                    

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 45'707.70, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).