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Incarto n. |
Lugano LS/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 maggio 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 25 novembre 2009 (EF.2009.1322), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 10 dicembre 2009 ne postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza e rigettare definitivamente l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'escusso con osservazioni 14 gennaio 2010 chiede la reiezione dell'appello, protestate tasse e spese oltre a un'indennità di fr. 1'500.–;
richiamato il decreto presidenziale del 14 dicembre 2009 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE __________ (doc. S), AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 129'504.– oltre interessi al 10% dal 1° giugno 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Lodo arbitrale emesso dall'Associazione Americana di Arbitrato (American Arbitration Association) il 10 maggio 2007 (inc. __________); sentenza della Corte Superiore dello Stato della California, __________ del 1° giugno 2007 (inc. __________); sentenza della Corte Superiore dello Stato della California, __________ del 27 agosto 2007 (inc. __________). Il credito è il controvalore di USD 113'991.78 al cambio del 14.12.2007. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________ dell'UE __________ (inc. EF.2008.573 Pretura __________)”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, previa procedura di exequatur del lodo arbitrale.
B. L'istante fonda la sua pretesa sul giudizio arbitrale insieme alle relative modifiche all'accertamento dei fatti e alle conclusioni di legge, datati 10 maggio 2007 ed emessi dall'Associazione Arbitrale Americana (doc. F/F1/F2/Z), e sull'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 sottoposto al giudice del Tribunale Superiore __________ (doc. G/G1). La documentazione si completa inoltre di: domanda di esecuzione 4 febbraio 2009 (doc. I), sentenza 17 luglio 2008 della Pretura __________ (EF.2008.1080) (doc. L), sentenza 27 novembre 2008 di questa Camera (14.2008.78) (doc. M), decreto di sequestro 16 settembre 2008 della Pretura __________ (EF.2008.573) e relativo verbale di sequestro (doc. N), lettera 22 settembre 2009 dell'istante all'Ufficio di esecuzione __________ (doc. O), citazione all'udienza 6 novembre 2008 riferita alla procedura di opposizione al sequestro promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.599) (doc. P), sentenza pretorile 1° dicembre 2008 (EF.2008.599) con cui quella Pretura ha confermato il sequestro (doc. Q), a sua volta confermato da questa Camera con decisione 27 aprile 2009 (14.2008.131) (doc. R) e relativa busta d'intimazione (doc. R1) e attestazione di cresciuta in giudicato (doc. V). Accompagnano la richiesta dell'istante anche il plico di documenti già prodotto con la precedente istanza di rigetto definitivo promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.1080) e a questa Camera (14.2008.78) (doc. A).
Agli atti figura infine la procura (doc. B), la dichiarazione giurata 29 aprile 2009 con cui __________ si propone quale unico funzionario e direttore della società istante (doc. C/C1), il relativo certificato 29 aprile 2009 provvisto della postilla dell'Aja (doc. D), l'estratto internet dal sito California Business Portal riferito all'istante (doc. E), la certificazione 5 e 12 maggio 2009 di traduzione in italiano rilasciata da un traduttore ufficiale con relativa postilla dell'Aja (doc. H/Z), l'attestato di residenza 6 febbraio 2009 riferito all'escusso (doc. T) con il suo certificato di domicilio 11 maggio 2007 (doc. U). L'istante ha infine integrato gli atti con un giustificativo attestante il tasso di cambio US$/CHF valido il 14 dicembre 2007 e 4 febbraio 2009 (doc. AA) oltre alla sentenza del Tribunale federale DTF 135 III 136 (doc. BB).
C. All'udienza di contraddittorio 23 novembre 2009, la procedente ha confermato la sua richiesta. L'escusso vi si è opposto, contestando di avere acconsentito alla procedura arbitrale della Associazione Americana di Arbitrato. Ha in particolare negato di avere preso parte o firmato l'accordo di riscossione cui rinviava l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante e che, proprio per quel motivo, l'istante non aveva prodotto. Inoltre, non aveva mai ricevuto il ricorso rettificato 26 settembre 2005 indicato nell'accordo di remissione e con cui la causa era stata estesa anche alla sua persona. L'“avv. R__________”, che aveva firmato per suo conto l'accordo di remissione, rappresentava delle società di cui egli era direttore e che erano parti all'accordo di riscossione. Di fatto però, egli non era mai stato autorizzato ad agire quale suo personale patrocinatore. Anzi, la giurisprudenza dello Stato della California e le norme di legge (art. 1281.2, 1297.11 segg., 1297.71 e 1297.72 del Codice di procedura civile dello Stato della California) escludevano ad un avvocato, agente quale rappresentante legale, di vincolare il proprio cliente con un accordo di arbitrato. Neppure la citazione all'udienza per l'arbitrato non gli era mai stata notificata, di modo che a torto il lodo arbitrale era stato emesso in contumacia. Anche la sentenza contumaciale di conferma del lodo che ne era seguita era contraria agli art. 1285 segg. -in particolare art. 1286 e 1287.4- del Codice di procedura civile dello Stato della California, visto che anche la relativa istanza 21 maggio 2007 e la citazione all'udienza del 1° giugno 2007 non gli erano mai state notificate in base agli art. 1005, 1290.4, 1010 e 1013 del Codice di procedura civile dello Stato della California. E, avendo l'istante optato per la procedura “doctrine of merger”, dove lodo arbitrale e sentenza giudiziaria diventano tutt'uno, quella carenza toccava entrambe le decisioni. Il medesimo lodo arbitrale poi, peraltro fondato su accertamenti di mera verosimiglianza, non gli era stato notificato secondo le regolari norme internazionali, impedendogli di tutelare i suoi interessi con un ricorso.
Lo stesso legale statunitense dell'istante aveva confermato che da giugno 2006, pendente l'arbitrato e poi davanti alla Corte Superiore, egli non era più patrocinato da alcun avvocato. Ciò posto, egli non aveva ricevuto alcuna convocazione via e-mail per l'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007, e men che meno per il tramite della propria sorella, modalità che comunque sia non erano conformi al nostro ordinamento. La prima volta il 22 gennaio 2008, alcuni atti gli erano stati notificati secondo le norme previste dalla Convenzione dell'Aja, ma questi non comprendevano né il lodo arbitrale né le relative convocazioni. Tutto ciò, rendeva evidente la violazione del suo diritto di essere sentito, dell'ordine pubblico svizzero e dell'art. 27 LDIP. Nel merito, l'escusso ha contestato di essere debitore della cifra rivendicata, spiegandone le ragioni e dolendosi anche della lesione dell'ordine pubblico materiale. Ha infine affermato di avere introdotto un'istanza di annullamento della sentenza 1° giugno 2007 e del lodo arbitrale, che però la Corte Superiore dello Stato della California aveva respinto. Questa decisione era stata da lui impugnata il 3 giugno 2009, ricorso che per il momento non era stato evaso.
In replica, l'istante ha precisato che la sentenza civile rendeva il lodo arbitrale esecutivo negli Stati Uniti, ma che -come stabilito da questa Camera- a dover essere riconosciuto in Svizzera era il lodo medesimo. La convenzione arbitrale prodotta quale doc. G/G1 era valida. D'altra parte poi, la notifica di atti per via elettronica era compatibile con l'art. 39 LTF. Senza rilevanza i documenti dell'escusso, peraltro privi di postilla dell'Aja: il doc. 2 non riguardava la procedura in esame; i doc. 3 e 4 erano un'interpretazione soggettiva dell'applicazione di articoli di legge della California, non compatibile con la LALEF; dai doc. 4, 5 e 6 risultava infine che l'escusso era rappresentato dall'“avv. Wa__________” -succeduto all'“avv. R__________”- di cui si dava atto nel doc. A-subF/F1. L'esistenza di un ricorso, oltretutto in assenza di copie autentiche e postilla dell'Aja, non inficiava il carattere obbligatorio del lodo arbitrale e quindi nemmeno il suo riconoscimento in Svizzera giusta la Convenzione di New York: in effetti, secondo il Tribunale federale (doc. BB), solo una decisione giudiziaria di sospensione da parte dell'autorità adita costituiva un valido motivo di rifiuto ai sensi di questo trattato. Il comportamento del debitore, resosi latitante e contumace in giudizio, non invalidava la notifica degli atti e la possibilità che egli aveva avuto di far valere i suoi diritti nel corso della procedura svoltasi in California. Mentre, le dichiarazioni giurate (affidavit), avevano piena forza probatoria in Svizzera. L'escusso aveva accettato per convenzione di sottostare alla procedura arbitrale -fermo restando che i dubbi sollevati circa il patrocinio dell'“avv. R__________” trascorsi oramai 4 anni dalla firma erano comunque abusivi- e quindi anche al relativo lodo arbitrale. Per conformità con l'ordine pubblico svizzero e con la Convenzione di New York, nulla ostava quindi al suo riconoscimento e alla sua esecuzione.
Il convenuto, ribadita la sua tesi e rilevato che l'istante non contestava l'avvenuta irregolare notifica del lodo arbitrale -quesito mai affrontato da questa Camera, limitatasi a stabilire che titolo del rigetto era il lodo arbitrale e non le sentenze civili di conferma- ha evidenziato che dei suoi argomenti vi era riscontro nei documenti che egli aveva prodotto. Ha altresì precisato che il giorno dell'emissione del lodo arbitrale il suo indirizzo in Svizzera era noto al tribunale arbitrale, che il doc. 2 escludeva a priori una rappresentanza legale conferita all'“avv. R__________”, che suo attuale patrocinatore nella procedura di annullamento -ancora pendente- della sentenza civile 1° giugno 2007 e quindi anche del relativo lodo, era l'“avv. W__________” e non l'“avv. Wa__________”.
D. Con sentenza del 25 novembre 2009, il Pretore __________, ha anzitutto stabilito che l'istante aveva prodotto quali doc. F/F1/F2 la copia autentica del lodo arbitrale 10 maggio 2007 dell'Associazione Americana di Arbitrato (“American Arbitration Association”) che condannava l'escusso a versarle l'importo posto in esecuzione. L'istante aveva inoltre indicato quale convenzione arbitrale il doc. G/G1 dal quale però non emergeva alcuna clausola compromissoria. In effetti, questo documento rinviava in modo esplicito all'accordo di riscossione datato approssimativamente 29 novembre 2004 e alla relativa clausola arbitrale in esso contenuta. Tale accordo tuttavia non era stato prodotto dall'istante. Vi era poi il fatto che l'escusso contestava di avere sottoscritto un accordo con una clausola arbitrale, precisando inoltre che la convenzione arbitrale cui rinviava l'istante era datata 8 maggio 2008 mentre il lodo arbitrale risaliva al 10 maggio 2007. Ciò posto, in mancanza di quei documenti, la domanda di exequatur insieme all'istanza di rigetto andavano respinte, senza che fosse necessario entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escusso.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che non voler considerare il doc. G/G1, ossia l'accordo di remissione, quale convenzione arbitrale è contrario al suo contenuto e alla Convenzione di New York. Quell'accordo -datato 8 dicembre 2005- è appunto il compromesso con cui le parti si sono impegnate a sottoporre ad arbitrato una vertenza già pendente, e regola altresì questioni quali la sede, il collegio arbitrale, la procedura, le modalità di scelta dell'arbitro e i costi della causa. L'escusso risiedeva allora negli Stati Uniti ed era rappresentato dall'avv. __________ R__________, che aveva firmato quell'accordo per suo conto. Il giudice del Tribunale Superiore __________, preso atto dell'accordo di remissione, in presenza di giusta causa aveva poi deferito la controversia a giudizio arbitrale definitivo e vincolante. Era per contro irrilevante l'accordo di riscossione indicato dall'escusso, non foss'altro perché l'accordo di remissione -che erroneamente l'escusso fa risalire all'8 maggio 2005 e non 2008 come ritenuto dal Pretore- riprendeva e trascriveva alla lettera (doc. G/G1 n. 2) la clausola arbitrale da esso prevista. L'accordo di remissione precisa in particolare che la vertenza era stata introdotta davanti al giudice civile l'8 luglio 2005 ed estesa all'escusso con memoriale del 26 settembre 2005. Dopodiché, su richiesta di due dei convenuti in giudizio, era stato concordato il rinvio della lite ad arbitrato. Ciò posto, proprio perché l'escusso non era parte all'accordo di riscossione, si era giustificato l'avvio dell'azione civile ordinaria e la stipula del compromesso arbitrale denominato quale accordo di remissione sottoposto al giudice civile.
Ora, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di New York, agli atti figura sia il lodo arbitrale 10 maggio 2007 che la convenzione arbitrale 8 dicembre 2005, debitamente tradotte (doc. F/F1/F2 e G/G1) e provviste di postilla dell'Aja. Ciò posto, l'escusso non aveva dimostrato l'esistenza di validi motivi di rifiuto al suo riconoscimento. In particolare, il lodo arbitrale -peraltro confermato dalla Corte Superiore dello Stato della California, __________ - era stato intimato a tutte le parti, compreso l'escusso, circostanza di cui dava atto il lodo medesimo oltre che la dichiarazione giurata dell'avv. S__________. L'avv. __________ Wa__________, attuale patrocinatore dell'escusso negli Stati Uniti, le aveva comunicato telefonicamente di essere intenzionato a contestare la sentenze civile di conferma del 1° giugno 2007 ciò che però non era stato fatto. Il lodo arbitrale era quindi cresciuto in giudicato il 10 settembre 2007, termine ultimo per interporre appello, mentre le sentenze civili erano state di nuovo notificate per rogatoria il 21 gennaio 2008. Per il resto, non è compito del giudice del rigetto esaminare il merito della vertenza. I documenti prodotti dall'escusso non sono autentici e quindi privi di valore probante. In assenza poi di una decisione giudiziaria di sospensione, che nel paese di origine sia pendente un ricorso per l'annullamento non impedisce l'exequatur giusta la Convenzione di New York (DTF 135 III 136 segg.). In definitiva, non potendosi ravvisare motivi contrari all'ordine pubblico materiale e formale, il lodo è compatibile con l'ordine giuridico svizzero. Di qui, la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.
F. Con le sue osservazioni, l'escusso chiede di respingere l'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di seguito.
G. Con scritto del 15 gennaio 2010 l'escusso segnala un errore di scritturazione contenuto nel memoriale delle osservazioni. Il 18 gennaio 2010, l'istante eccepisce la carenza di motivazione delle osservazioni e si oppone alle nuove prove in appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva -cui vengono parificate le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).
2. Per l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per gli Stati Uniti il 29 dicembre 1970 (RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (A. Bucher, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto invocato dall'istante (doc. F/F1/F2/Z) è appunto stato emesso in nome dell'Associazione Americana di Arbitrato (“American Arbitration Association” o “AAA”) -importante organizzazione per l'arbitrato degli Stati Uniti (Schack, Einfuhrung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 3a ed., Monaco 2003, pag. 87)- da un tribunale arbitrale con sede all'estero (Bucher, op. cit., n. 427; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 12 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron, n. 33 ad art. 80; Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a), e meglio dall'arbitro unico __________ di __________, in California (doc. F1, C pag. 3, Z, pag. 7/8). D'altronde poi, non esiste alcuna convenzione bilaterale tra gli Stati Uniti e la Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali (cfr. RS 0.277).
3. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295).
4. Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre insieme alla sua istanza l'originale della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 42 ad art. 194). Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3 gennaio 2006; Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e fuori da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto (sopra, consid. 3), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si oppongono al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 7 e 8; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).
5. Nella fattispecie l'istante ha prodotto agli atti il giudizio arbitrale in favore della società ricorrente AP 1 [recte: AP 1] e contro il convenuto AO 1 (“arbitration award in favor of claimant AP 1 and against respondent AO 1”) (doc. F/F1 pag. 1 e C1 pag. 3). Nel lodo, in particolare, l'arbitro spiega di avere preso atto della richiesta dell'istante di una sentenza in contumacia contro l'escusso e delle relative motivazioni e dichiarazioni che, in presenza di giusta causa, ha ritenuto fondate avendo di conseguenza presentato a sostegno di ciò fatti accertati e conclusioni di legge: ciò posto, egli ha così ordinato, aggiudicato e decretato che il convenuto AO 1 corrisponda alla società ricorrente AP 1 la somma di US$ 113'991.78 a cui saranno da aggiungersi gli interessi ad un tasso del dieci percento (10%) annuo dalla data di emissione del presente giudizio arbitrale e fino al pagamento di detta somma (doc. F1 pag. 1 e doc. C1 pag. 3). La decisione si accompagna poi della motivazione designata quale modifiche all'accertamento dei fatti e alle conclusioni di legge riguardanti la richiesta di giudizio in contumacia da parte della società ricorrente AP 1 contro il convenuto AO 1 (“amended findings of fact and conclusions of law re: claimant AP 1s motion for default judgement against respondent AO 1”) (doc. F/F2). I due documenti, datati 10 maggio 2007, sono prodotti in copia certificata autentica, provvista della postilla giusta la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS.0.172.030.4), insieme a una loro traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale (doc. H e Z).
L'istante -come a ragione evidenzia nel suo memoriale di appello (pag. 4 n. 2)- a valere quale compromesso ha inoltre prodotto la copia dell'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante (“stipulation to refer matter to binding arbitration”) 8/14 dicembre 2005, anche questa certificata autentica e con la relativa postilla dell'Aja (doc. G), insieme alla rispettiva traduzione in italiano (doc. G1) certificata da traduttore ufficiale (doc. H). Di modo che la procedente ha senz'altro adempiuto alle condizioni poste dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York. Sotto questo profilo, l'appello si rivela quindi fondato e va così accolto.
6. A mente dell'escusso, ammesso che l'istante abbia prodotto la necessaria documentazione prescritta dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York, alfine di salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione l'incarto è da retrocedere al Pretore per nuovo giudizio, quest'ultimo non essendosi pronunciato sulle ulteriori eccezioni che egli aveva sollevato all'udienza (osservazioni, pag. 4 n. 7).
Se non che, né il diritto privato federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 307) né l'art. 4 vCost. (art. 29 cpv. 2 Cst. e art. 6 CEDU: Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 58 e nota 456 ad art. 307) sanciscono il principio del doppio grado di giurisdizione, obbligando quindi ogni istanza adita a chinarsi non solo sul merito del litigio ma anche su ogni singola domanda e argomentazione addotta dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 58 ad art. 307). In effetti, di per sé, i giudici non sono tenuti a trattare questioni che, stando alla loro valutazione, risultano irrilevanti ai fini del giudizio, con la conseguenza che se l'autorità di primo grado tralascia l'esame di un punto a causa di una valutazione giuridica erronea del caso, il suo errore può essere corretto mediante l'impugnazione della decisione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, riesaminata la vertenza nei fatti e nel diritto, emana un nuovo giudizio (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Ciò posto, è pertanto chiaro che l'esistenza e la portata del doppio grado di giurisdizione dipendono soltanto dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 457 ad art. 307). Ora, il diritto ticinese limita la facoltà di una parte a chiedere la nullità della sentenza impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio ai soli casi in cui in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146 CPC) oppure le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero (art. 326 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 25 LALEF). Va perciò ritenuto il principio secondo cui il rinvio si giustifica ogni qual volta il giudice di prima istanza non si è pronunciato sul merito della causa per un motivo di ordine formale (presupposti o eccezioni processuali: art. 97 e 98 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 3 ad art. 326) o qualora il diritto di essere sentito di una parte risulta gravemente violato (STF del 9 giugno 2008 [8C_241/2007 consid. 1.3.2]) senza che vi si possa porre rimedio in appello e sia richiesto dai principi di economia e di celerità. Negli altri casi, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello e nei limiti delle ragioni addotte dall'appellante (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 e nota 790 ad art. 307), l'autorità superiore ha invece facoltà di esprimersi anche sulle eccezioni non esaminate dal Pretore, sempre che facciano parte del materiale processuale assunto in prima istanza (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 75, 77 e 96).
Nel caso concreto, il Pretore è entrato nel merito della vertenza e ha concluso per l'assenza di un valido titolo di rigetto definitivo. Egli ha segnatamente ritenuto che l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante non poteva essere considerato né quale clausola compromissoria né quale compromesso in quanto l'incondizionata volontà a sottoporre la vertenza ad arbitrato era riconducibile ad un altro documento da esso menzionato, ma che non era stato prodotto agli atti e che l'escusso contestava espressamente di avere sottoscritto. Ciò posto, nulla osta a che questa Camera proceda all'esame delle altre eccezioni sollevate dal convenuto, ancorché non affrontate dal Pretore e - come rileva l'istante (replica in appello 18 gennaio 2010)- non siano state riprese e specificate nelle osservazioni. Per il resto, il doc. 2 prodotto in appello, non è altro che il certificato di domicilio dell'escusso già agli atti quale doc. U. Come tale, pertanto, non costituisce un nuovo documento.
7. Secondo l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher, op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag. 320; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80).
8. Secondo l'art. V n. 1 Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità competente del paese dove sono chiesti riconoscimento ed esecuzione la prova di un motivo di rifiuto, secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 2006, n. 1883). Nel caso concreto, alla luce delle censure -invero esposte in modo disordinato e senza criterio- l'escusso deve dimostrare (sopra, consid. 4) che:
– le parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa (lett. a);
– la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b);
– la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).
9. L'escusso sostiene anzitutto che l'accordo di remissione non può essere considerato alla stregua di una convenzione di arbitrato, contestando di avere sottoscritto una clausola compromissoria o un compromesso, rispettivamente di avere incaricato terze persone a sottoscriverne una/o per suo conto (osservazioni, pag. 3 n. 5). A suo dire, quel documento rinvia in modo esplicito ad un accordo di riscossione cui lui nemmeno era parte e che, ad ogni modo, l'istante non ha prodotto (verbale, pag. 6), tesi questa cui -come già visto (sopra, consid. 6)- ha aderito il Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Ma, a torto.
Certo, l'escusso non è parte all'accordo di riscossione (“collection agreement”) -di cui produce una copia- 29 novembre 2004, inteso a fissare le modalità di ripartizione degli incassi lordi riferiti a produzione e distribuzione di un film per il cinema (doc. 3 pag. 9 e pag. 43). E, in quel contesto, i suoi beneficiari hanno in effetti stabilito che l'accordo sarà interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità e sarà disciplinato dalle leggi dello Stato della California, fermo restando che qualora una parte lo desideri, eventuali dispute, controversie o pretese relative alla questione qui discussa potranno essere risolte per arbitrato in conformità alle norme e procedure dell'American Arbitration Association (doc. 3 pag. 13 n. 8). Vero è poi che le premesse all'accordo di remissione 8 dicembre 2005, oltre che rinviare a quel preciso documento e a quella specifica clausola arbitrale, la riprendono per iscritto ed esteso (doc. G/G1 pag. 2 n. 14 segg. e 17 segg.). Nondimeno, nel seguito, l'accordo di remissione aggiunge e spiega anche che la causa n. __________ avviata dall'istante nei confronti di una società terza per violazione dell'accordo di riscossione e pendente dall'8 luglio 2005 davanti al Tribunale Superiore dello Stato della California __________, è stata estesa il 26 settembre 2005 ad altri terzi, fra cui l'escusso appunto (doc. G/G1 pag. 2 n. 22 segg.) e che a seguito di una mozione intesa a chiedere l'intervento arbitrale (doc. G/G1 pag. 3 n. 4) era desiderio di tutte le parti risolvere la questione attraverso il giudizio arbitrale definitivo e vincolante (doc. G/G1 pag. 3 n. 6). Tutto ciò premesso, le parti hanno così formalmente concordato di rimandare la presente controversia al giudizio definitivo e vincolante del Tribunale arbitrale dinanzi all'American Arbitration Association, laddove era da intendere che tutte le rivendicazioni o richieste di qualsiasi natura relative o risultanti da questa controversia, incluse quelle che potrebbero essere state espresse in una controversia o azione riconvenzionale separata, dovranno essere sottoposte e risolte dall'arbitrato (doc. G/G1 pag. 3 n. 11 segg.) e -ad eccezione delle pattuizioni contrarie ivi pattuite e specificate- in base alle norme dell'AAA (doc. G/G1 pag. 3 n. 20 segg.).
Questo documento, di fatto, è stato firmato l'8 dicembre 2005 da tutte le parti a quella lite (doc. G/G1 pag. 1 n. 1 segg. e pag. 4 n. 21 segg.) e in particolare, per conto dell'escusso, dall'avv. __________ R__________ (doc. G/G1 pag. 5 n. 1 segg.). Come tale, è poi stato presentato al Giudice __________ del Tribunale Superiore __________ -competente per la causa civile già pendente- che il 14 dicembre 2005 ha ordinato in presenza di giusta causa, di sottoporre la controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante e che il tribunale ne avrebbe mantenuto la giurisdizione per assicurare il rispetto della sentenza arbitrale (doc. G/G1 pag. 5 n. 23 segg.). In siffatte circostanze, non v'è a ben vedere motivo per non considerare l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 un valido compromesso a sé stante -inteso quale accordo volto a deferire ad arbitri la decisione di una precisa controversia, quand'anche già sorta (art. II cpv. 1 Conv. di New York)- a prescindere dalla pur citata clausola d'arbitrato di cui all'accordo di riscossione 29 novembre 2004. Ai fini del presente giudizio -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- l'assenza agli atti dell'accordo di riscossione non ha quindi alcuna rilevanza. Il motivo di rifiuto invocato dall'escusso -qualificabile secondo l'art. V n. 1 lett. a Conv. di New York- è così privo di fondamento.
10. L'escusso nega di avere conferito all'avv. __________ R__________ il mandato di rappresentanza legale per firmare in suo nome la controversa convenzione di arbitrato 8/14 dicembre 2005 (verbale, pag. 6 in basso). Ora, da tale documento emerge che l'avv. __________ R__________ in data 8 dicembre 2005 ha sottoscritto l'accordo di remissione in qualità di avvocato dei convenuti __________, __________, __________ e AO 1 (doc. G/G1 pag. 1 e 5). Tale circostanza trova corrispondenza nella dichiarazione giurata (“affidavit”) del 12 ottobre 2007 rilasciata dall'avv. S__________ -legale dell'istante nella procedura svoltasi negli Stati Uniti- la quale attesta che all'inizio della procedura arbitrale il sig. AO 1 era rappresentato da un legale, __________ R__________ dello studio __________, che quest'ultimo si dimise dal suo patrocinio più o meno a metà giugno 2006, che da allora, il sig. AO 1 non era più patrocinato da un legale né nell'arbitrato né nella causa in Corte Superiore riguardanti questa vicenda e che pertanto tutte le comunicazioni dell'Arbitro o della Corte venivano inviati direttamente al sig. AO 1 per posta elettronica o per posta ordinaria (doc. A–sub F1 pag. 2). E, in sostanza, lo stesso escusso fa suo il contenuto di questa dichiarazione (cfr. verbale, pag. 12).
A ciò si aggiunga poi che dallo scambio di e-mail intervenuti il 15 maggio 2006 fra le parti e la coordinatrice responsabile per la causa dell'AAA per concordare l'organizzazione della procedura d'arbitrato -e che il medesimo escusso produce- emerge che il sig. R__________ ha indicato che si sta ritirando, che quindi la sua partecipazione a una teleconferenza potrebbe non essere molto produttiva perché i suoi clienti avranno un altro avvocato nel giro di due settimane e, in questo contesto, che il sig. AO 1 aveva bisogno di ricevere in copia tutta la corrispondenza con l'arbitro per via elettronica rispettivamente postale (con il dettaglio dei recapiti), informazioni queste tutte trasmesse -fra l'altro- sia all'indirizzo e-mail dell'avv. __________ R__________ che a quello indicato dall'escusso (doc. 3 pag. 22 segg.). Pertanto, la pretesa assenza di un mandato di rappresentanza conferito dal convenuto a quel legale, è rimasta quindi una mera allegazione di parte priva di riscontro oggettivo.
Invero, il debitore obietta ancora che secondo inequivocabile e autorevole giurisprudenza californiana, avvocati agenti quali rappresentanti non hanno l'autorità di vincolare propri clienti nell'ambito di un accordo di arbitrato (verbale, pag. 7). Ciò non toglie che il deferimento ad un tribunale arbitrale di una causa litigiosa e pendente davanti ad un giudice civile presuppone, di per sé e da parte di quest'ultimo, l'esame dell'efficacia dell'accordo di arbitrato (Schack, op. cit., pag. 88 in alto) e quindi anche la sua conformità con le leggi e la prassi di quel paese. E, in concreto -come già visto (sopra, consid. 6)- è appunto stato il giudice civile che ha demandato la vertenza al tribunale arbitrale. A ciò si aggiunga che l'onere della prova in merito all'esistenza di un motivo di rifiuto resta a carico dell'escusso anche laddove egli la riconduce a una violazione del diritto straniero (Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1883). A quest'incombenza egli non ha in concreto adempiuto. In effetti, egli si è limitato ad accennare -senza produrre alcunché- a due casi legali statunitensi (verbale, pag. 7), mentre gli art. 1297.11 segg., 1297.72, 1297.71 e 1281.2 del Codice di procedura civile della California (doc. 4 pag. 1) di cui versa una copia agli atti, nemmeno affrontano la questione della rappresentanza legale (doc. 4 pag. 3 e 4). Oltretutto, alla luce dello scambio di e-mail del 15 maggio 2006, è incontestabile che egli sapeva dell'esistenza della procedura arbitrale. È pertanto a quel momento che la rappresentanza legale di quell'avvocato in relazione a quel compromesso doveva semmai essere censurata -ciò che però egli non pretende- pena quella di incorrere in sede di riconoscimento e di esecuzione in un abuso di diritto, e precluderlo quindi dal farlo ora (Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 58 e 59 ad art. 194). L'eccezione di cui all'art. V n. 1 lett. a Conv. di New York, va in definitiva respinta.
11. Il convenuto obietta di non avere potuto partecipare all'udienza di arbitrato e si duole del fatto che il lodo sia stato emesso in contumacia a seguito di una nota scritta mai notificatagli secondo le regolari forme internazionali, modalità quest'ultima nemmeno rispettata per l'invio del lodo arbitrale medesimo sebbene fossero tutti a conoscenza del suo domicilio in Svizzera (verbale, pag. 8/9, 11, 12 e 14). L'interessato invoca quindi la violazione del suo diritto di essere sentito, motivo di opposizione previsto dall'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York. Ma, invano.
a) In merito alla controversia pendente dall'8 luglio 2005 presso il Tribunale Superiore __________ (inc. __________) e deferita il 14 dicembre 2005 ad arbitrato vincolante dinanzi all'American Arbitration Association (“AAA”) (doc. F2, pag. 2 n. 16 segg. e 20 segg.), il lodo arbitrale stabilisce -fra l'altro- che in data (approssimativa) 10 luglio 2006, AP 1 presentava una Seconda Modifica alla Denuncia durante la procedura arbitrale (pag. 2 n. 24 segg.), che la stessa veniva notificata a AO 1 (pag. 2 n. 26) il quale non rispondeva né presentava ricorso (pag. 2 n. 27), che il 26 marzo 2007 l'arbitro emetteva un'ordinanza di giustificazione e fissava un'udienza telefonica per il 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 1 segg.), che l'escusso non vi si opponeva, né compariva all'udienza 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 5), che in quell'occasione l'arbitro fissava un'udienza per l'8 maggio 2007 mentre AP 1 presentava la mozione per sentenza in contumacia contro AO 1 in previsione dell'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3 n. 6) e che l'escusso non si opponeva alla mozione né compariva all'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3 n. 9). Sulla base di questi presupposti, l'arbitro ha quindi concluso che AO 1 è legittimamente dichiarato contumace nella presente controversia (pag. 3 n. 11).
b) Ora, vista l'esistenza di una rappresentanza legale a favore del convenuto -nella persona dell'avv. __________ R__________ - è senz'altro e a priori da escludere l'eventualità di una lesione del suo diritto di essere sentito fino al 15 maggio 2006 (sopra, consid. 10).
c) Ciò posto, l'escusso obietta di non avere ricevuto la proposta di seconda citazione in giudizio rettificata, circostanza questa che non gli aveva consentito di partecipare all'udienza di arbitrato (verbale, pag. 8 seg.). Nondimeno, l'avv. S__________ ha dichiarato sotto giuramento (“affidavit”) il 12 ottobre 2007 che, venuta meno la rappresentanza legale dell'escusso, gli avvisi di tutte le comunicazioni dell'arbitro o della Corte venivano pertanto inviati direttamente al sig. AO 1 per posta elettronica o per posta ordinaria, dapprima all'indirizzo californiano del sig. AO 1, e successivamente per posta al suo indirizzo residenziale a __________, Svizzera (doc. A–sub F1 pag. 2 n. 4). In una successiva dichiarazione giurata integrativa del 28 aprile 2009 -prodotta dall'escusso- la stessa ha inoltre specificato che l'istanza di autorizzazione alla rettifica e della seconda citazione in giudizio rettificata, depositata per conto della cliente il 23 maggio 2006, era stata trasmessa quello stesso giorno all'arbitro e alle parti, e quindi anche all'indirizzo postale in California che era stato indicato dall'escusso per il tramite della “Federal Express (FedEx)” conformemente alle vigenti norme AAA, invio consegnato a quest'ultimo il 24 maggio 2006 alle ore 14:26 (doc. 3 pag. 17 segg., in particolare n. 5, 6, 7 e 9). E, il medesimo escusso produce lo scambio e-mail 15 maggio 2006, che comprova l'esigenza per l'escusso di ricevere personalmente la corrispondenza con l'arbitro presso il suo indirizzo elettronico (e-mail) o postale in California (doc. 3, pag. 23), insieme alla relativa distinta di fattura 26 maggio 2006 della “FedEx” (doc. 3 pag. 26/27). Pertanto, anche sotto questo profilo la tesi difensiva del convenuto non ha riscontro oggettivo e manca di credibilità.
d) Invero, l'escusso tenta di insinuare che la convocazione all'udienza di arbitrato dell'8 maggio 2007 non gli sarebbe mai stata inviata (verbale, pag. 8 e 12), salvo poi contraddirsi e argomentare la sua censura con la tesi secondo cui quella stessa notifica era irregolare in quanto non conforme alla Convenzione dell'Aja (verbale, pag. 12 e 14), ribadita in sede di appello con le sue osservazioni (pag. 2 verso il basso e 3 in basso). Il convenuto afferma in particolare che già solo la lettura della dichiarazione giurata dell'avv. S__________ prodotta quale doc. F/F1, proverebbe che la citazione all'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007 -quando egli era domiciliato in Svizzera- non è stata regolare (verbale, pag. 12). Ma, invano. Il 12 ottobre 2007, l'avv. S__________ ha attestato che l'amministratrice delle cause AAA aveva inviato quella convocazione al recapito di posta elettronica del sig. AO 1 [allegando, in quel contesto, quale “Inserto A” una copia del relativo giustificativo] in data 4 maggio 2007 (doc. A–sub F1, pag. 3 n. 5). E, di fatto, che quell'e-mail non sia stato versato agli atti non rende meno credibile quella dichiarazione, ritenuto che l'onere della prova incombe a chi si oppone al riconoscimento e all'esecuzione del lodo (sopra, consid. 8).
In specie, quello che il convenuto contesta è l'invio per e-mail della citazione a quell'udienza, ritenuto il preavviso di soli 3 giorni e il suo domicilio in Svizzera. Tuttavia, come si è già visto (sopra, consid. 10), venuto meno il patrocinio legale il medesimo escusso ha acconsentito all'utilizzo della posta elettronica per i contatti con l'amministratrice dell'arbitrato. Per il resto, egli non pretende che ciò era contrario alla vigente normativa AAA. Inoltre, se è vero che in materia civile e commerciale, per la notifica e comunicazione in Svizzera di atti giudiziari ed extragiudiziari emessi da autorità estere va seguita la via ordinaria dell'assistenza giudiziaria (ossia tramite l'autorità centrale incaricata) di cui alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 ([CLA65] RS 0.274.131: riserva formulata agli art. 8 e 10), l'escusso non considera che tali presupposti non valgono necessariamente anche in materia di arbitrato (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna 2007, pag. 534, § 13 I 1 lett. b/cc), un tribunale arbitrale non essendo assimilabile a un'autorità estera. Certo, il preavviso di soli tre giorni può sembrare esiguo visto che egli si trovava in Svizzera. Ma il rinvio a DTF 117 Ib 347 non soccorre all'escusso, in quanto la fattispecie partiva dal presupposto che in quel caso la notifica era in effetti stata irregolare e rientrava nel campo di applicazione di una convenzione bilaterale che prevedeva in modo esplicito la possibilità di non riconoscere una decisione resa senza che le parti fossero state regolarmente citate oltre che legalmente rappresentate o contumaci. Tale eventualità però non si realizza nel caso in esame. Ancora una volta poi, lo scambio di e-mail del 15 maggio 2006 (doc. 3 pag. 22 segg.) rende evidente che la procedura arbitrale era nota all'escusso. Si aggiunga altresì che egli medesimo ammette che il tribunale arbitrale e la controparte conoscevano il suo recapito in Svizzera (verbale, pag. 12) valido dal 1° gennaio 2007 (doc. U). Pertanto, spettava semmai a lui attivarsi in quel contesto censurando un siffatto modo di agire. Dolersi per la prima volta in sede di riconoscimento del lodo e per quel motivo, di una lesione del suo diritto di essere sentito pur avendo avuto modo di farlo pendente l'arbitrato, è -ancora una volta- contrario alla buona fede e preclude l'escusso (Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 58 seg., 82 e 86 ad art. 194; Schneider, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 71 seg. ad art. 182). Ciò posto, che di fatto a quell'udienza non abbia presenziato né lui né la di lui sorella (verbale, pag. 13), diventa per finire irrilevante. L'eccezione dell'escusso è, anche da questo punto di vista, infondata.
12. A detta del convenuto, pure il lodo arbitrale non gli è stato notificato nelle regolari forme internazionali, ovvero giusta la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (verbale, pag. 11 in alto, 12 in basso, 14 nel mezzo, 25 e 26 in alto). Si è però già detto che la predetta convenzione internazionale non è determinante in materia di arbitrato (sopra, consid. 11d). Per il resto, dal lodo arbitrale si evince che l'atto è stato notificato all'escusso in via postale all'indirizzo in __________ Svizzera (doc. F2, pag. 5 seg. e 7 seg.: relata di notifica), fatto questo contro cui in sé l'interessato non muove obiezione (cfr. anche doc. 3 pag. 33 seg.). Anzi, egli medesimo dichiara che il tribunale arbitrale e la controparte conoscevano quel suo nuovo recapito (verbale, pag. 12). Di modo che, anche al riguardo, non si ravvisa la violazione del suo diritto di essere sentito e un motivo di rifiuto giusta l'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York.
13. L'escusso afferma di avere interposto avverso la sentenza 1° giugno 2007 -convalidata il successivo 27 agosto 2007- con cui la Corte Superiore dello Stato della California, __________, aveva confermato il lodo arbitrale 10 maggio 2007, un'istanza di annullamento davanti alla Corte Superiore dello Stato della California facendo valere tutte le gravi violazioni emerse sia nel corso della procedura arbitrale che di quella giudiziaria che era seguita. La domanda, respinta in primo grado, era stata da lui impugnata con appello il 3 giugno 2009, ricorso tutt'ora “sub-judice” (verbale, pag. 18). L'escusso, sembra così invocare il motivo di opposizione di cui all'art. V n. 1 lett. e della Conv. di New York.
Ora, sottoscrivendo l'accordo di remissione 8/14 dicembre 2005, le parti hanno acconsentito a rimettersi ad un giudizio arbitrale vincolante (“stipulation to refer matter to binding arbitration”) (doc. G/G1). La stessa ordinanza 14 dicembre 2005 con cui il giudice civile del Tribunale Superiore __________ in base a tale accordo ha demandato la causa, già pendente in sede civile, alla procedura d'arbitrato specifica in presenza di giusta causa di sottoporre la controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante (doc. G/G1 pag. 5 n. 23 segg.). E, di fatto, l'escusso non pretende né dimostra di avere formulato un ricorso ordinario avverso il lodo arbitrale come tale (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in alto; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 114 e 116 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1908). Anzi, nella misura in cui si ostina a ribadire la tesi secondo cui la sentenza arbitrale non è stata confermata appropriatamente (verbale, pag. 9 seg., 13 seg. e 18), egli medesimo esclude implicitamente questa eventualità. D'altra parte, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York, non è affatto necessario che il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (DTF 135 III 136 consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 114 ad art. 194), a meno che sia presupposto per la sua validità secondo il diritto di quello Stato (Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1909) ciò che in concreto il convenuto non prova. Risulta segnatamente vano il rinvio alla “doctrine of merger” (verbale, pag. 10) -e di conseguenza inutile ogni considerazione sulle modalità di emissione della sentenza civile di conferma datata 1° giugno 2007- visto che il lodo arbitrale rimane ad ogni modo riconoscibile secondo la Conv. di New York (Walter, op. cit., pag. 571, § 13 III 4/e).
Per il resto poi, con riferimento all'istanza di annullamento avverso la sentenza di conferma del lodo arbitrale introdotta il 30 marzo 2009, respinta in primo grado il 21 maggio 2009 e da lui impugnata in sede di appello il 3 giugno 2009 (doc. 6 pag. 14 in alto), l'escusso non sostiene né che si tratti di un ricorso ordinario né che in merito il tribunale adito abbia emesso una decisione giudiziaria di sospensione (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 116 ad art. 194; Berger/ Kellerhals, op. cit., n. 1908). In definitiva, anche sotto il profilo dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York, il motivo di rifiuto del convenuto è senza fondamento.
Invero, secondo l'art. VI Conv. di New York, ove l'annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all'autorità competente di cui all'art. V n. 1 lett. e, l'autorità davanti alla quale è invocata la sentenza può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l'esecuzione della sentenza, esigendo, se richiesto dalla parte che domanda l'esecuzione della sentenza, che l'altra fornisca garanzie adeguate. Nondimeno, è questa un'eventualità che deve essere apprezzata tenuto conto delle circostanze del singolo caso (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1912). In concreto, l'istanza di annullamento riguarda la sentenza civile di conferma del lodo e non il lodo medesimo; a ciò si aggiunga poi che la stessa è già stata respinta in primo grado. Non v'è quindi motivo per differire oltre il presente giudizio.
14. Nel merito, l'escusso tenta infine di proporre una propria versione sui fatti all'origine della procedura arbitrale (verbale, pag. 9 seg., 11 in basso, 15 seg.) e che in quel contesto erano stati ponderati limitatamente alla verosimiglianza (verbale, pag. 9 in basso). Si tratta però di una censura che non rientra fra quelle proponibili giusta l'art. V della Conv. di New York né fra quelle indicate dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione del credito posto in esecuzione) (sopra, consid. 7). Ogni disquisizione in merito non ha pertanto alcuna pertinenza.
15. L'escusso accenna infine all'incompatibilità -invero della sentenza 1° giugno 2007 di conferma del lodo arbitrale- con l'ordine pubblico svizzero. Giusta l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contraria all'ordine pubblico. E questo è un presupposto che il giudice deve esaminare d'ufficio (sopra, consid. 3). Ora, dal profilo procedurale, la questione legata al mancato rispetto del diritto di essere sentito dell'escusso è già stata affrontata alla luce dell'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York (sopra, consid. 8, 11 e 12). Da questo punto di vista, non v'è quindi motivo per dilungarsi oltre (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 90 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1922; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 21 ad art. 194). Per il resto, non si ravvisano altri elementi -sia procedurali che materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 in virtù del quale l'istante rivendica una specifica pretesa patrimoniale, come tale leda in maniera intollerabile i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 1919 segg.).
16. Vista l'esistenza di un valido titolo di credito riconoscibile ed esecutivo, l'appello dell'istante merita per finire di essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, art. 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 25 novembre 2009 del Pretore __________ (EF.2009.1322), sono così riformati:
“1. L'istanza 11 maggio 2009 di AP 1, __________ è accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AO 1, __________, al PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE __________.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 2'000.– a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________ un'indennità di fr. 1'500.–.
III. Intimazione:
–;
– __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).