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Incarto n. |
Lugano SL/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 agosto 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio per l'importo di fr. 11'600.– rispettivamente quello definitivo per l'importo di fr. 30'551.55, dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 16 dicembre 2009 (EF.2009.2276), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta:
1.1. in via definitiva limitatamente a fr. 30'551.55 oltre interessi al 5% a far capo dal 24.07.2009.
1.2. in via provvisoria limitatamente a fr. 11'600.– oltre interessi al 5% a far capo dal 24.07.2009.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 24 dicembre 2009 ne postula la riforma nel senso di accogliere solo parzialmente l'istanza e, di conseguenza, confermare l'opposizione per l'importo di fr. 13'721.85, tassa e spese di giustizia di primo grado ripartite a metà fra le parti e obbligo per l'escusso di rifondere all'istante un'indennità di fr. 350.–, protestate tasse, spese di giustizia e ripetibili di seconda sede;
preso atto che l'istante con osservazioni del 25 gennaio 2010 propone di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'UE __________, AO 1 ha escusso il marito AP 1 per la somma capitale di fr. 42'151.55 oltre interessi al 5% dal 24 luglio 2009, indicando quale titolo di credito: “Alimenti e spese come da convenzione di divorzio del 19.12.07 e da decreto supercautelare del Pretore __________ del 02.06.08”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a fr. 11'600.– oltre interessi, e il rigetto definitivo per il rimanente importo di fr. 30'551.55 oltre interessi.
B. L'istante fonda la sua pretesa di mantenimento di fr. 11'600.– sulla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta da lei e dal marito escusso a __________ il 19/21 dicembre 2007 (doc. B), con cui quest'ultimo si era fra l'altro impegnato a corrisponderle -in via anticipata entro il primo giorno di ogni mese- un contributo alimentare mensile di fr. 11'600.– da gennaio 2008 a gennaio 2011, di fr. 11'400.– da febbraio 2011 a settembre 2013 e di fr. 13'200.– (riservata l'eventualità di un perdurare del mantenimento del primo figlio raggiunta la maggior età) da ottobre 2013 a gennaio 2017 (doc. B, clausola n. 10).
La procedente fonda poi il rimanente credito di fr. 30'551.55 sul decreto supercautelare 2 giugno 2008 emesso nelle more istruttorie con cui il Segretario assessore della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito in fr. 1'675.– (oltre agli assegni familiari) il contributo alimentare per ciascuno dei due figli e in fr. 3'000.– quello per la moglie, importi da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire da giugno 2008 (doc. C, pag. 2 n. 4 e 6). Il decreto stabilisce altresì che le spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale -assegnata in uso alla moglie- insieme alle spese straordinarie di manutenzione, alle polizze assicurative, agli interessi ipotecari e agli ammortamenti sono interamente a carico del marito (doc. C, pag. 2 n. 1 e 7).
C. All'udienza di contraddittorio del 2 dicembre 2009 l'istante ha ribadito la sua richiesta, precisando che l'importo di fr. 11'600.– per cui chiedeva il rigetto provvisorio in base alla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio, si riferiva al contributo alimentare per maggio 2008, mensilità non contemplata dalla procedura esecutiva da lei precedentemente promossa.
Per l'escusso, tutte le pretese dedotte dalla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio erano già state oggetto dell'esecuzione n. __________ e della corrispondente procedura di rigetto dell'opposizione. Di modo che, riferita all'importo di fr. 11'600.–, l'istanza era a priori infondata. L'istante aveva rinunciato poi a rivendicare il saldo per alimenti arretrati dovuti a moglie e figli da giugno a novembre 2008 e pari a complessivi fr. 4'829.70, contestualmente all'accordo -nelle more istruttorie- omologato dal Pretore del divorzio in data 11 ottobre [recte: dicembre] 2008 a modifica del mantenimento per i figli fissato con decreto 2 giugno 2008. A torto l'istante aveva inoltre posto in esecuzione fr. 12'000.– a titolo di contributi alimentari per sé maturati tra l'aprile e il luglio 2009, importi non esigibili in quanto era pendente un'istanza di modifica con richiesta di misure supercautelari non ancora evasa. Infine, se era vero che il decreto 2 giugno 2008 poneva gli oneri della casa coniugale a carico del marito, lo stesso non prevedeva affatto il versamento diretto nelle mani della moglie, di modo che semmai il diritto all'incasso spettava ai terzi creditori. D'altra parte, l'istante non aveva affatto provato di avere assolto all'obbligo di pagamento a carico del marito, anticipandone in sua vece gli importi posti in esecuzione. Di qui il mantenimento dell'opposizione.
La procedente ha ribadito che la pretesa di fr. 11'600.– per maggio 2008 non era oggetto della precedente esecuzione, ha contestato l'esistenza di una richiesta di modifica per i contributi alimentari maturati da aprile a luglio 2009 (complessivi fr. 12'000.–) come pure di avere rinunciato all'incasso di fr. 4'829.70 a saldo dei contributi arretrati dovuti per il 2008. Si è infine opposta alla tesi secondo cui spettava ai terzi creditori -che non erano parte alla procedura di divorzio- procedere nei confronti dell'escusso con l'incasso delle spese per la casa. Quest'ultimo ha ribadito il suo punto di vista e di essere in procinto di presentare un'azione di disconoscimento di debito per i contributi oggetto della precedente esecuzione.
D. Con sentenza 16 dicembre 2009 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Il rigetto provvisorio era anzitutto fondato per il contributo alimentare di fr. 11'600.– per maggio 2008, in quanto la passata procedura esecutiva era riferita a quelli maturati fino ad aprile 2008. Il decreto supercautelare 2 giugno 2008 valido con effetto da giugno 2008 legittimava il rigetto definitivo per il saldo di fr. 4'829.70 dovuto a titolo di contributi arretrati da giugno a novembre 2008, posto come in quello datato 11 dicembre 2008 non vi era traccia alcuna di una rinuncia dell'istante in tal senso. Il decreto 2 giugno 2008 poi, fino a quanto il giudice del divorzio non avesse stabilito diversamente a seguito dell'istanza di modifica, giustificava pure il rigetto definitivo per complessivi fr. 12'000.– di alimenti dovuti all'istante da aprile a luglio 2009. L'opposizione era poi da rigettare in via definitiva anche con riferimento agli oneri della casa quantificati dall'istante in complessivi fr. 13'137.05, visto che il decreto 2 giugno 2008 ne poneva l'obbligo di pagamento a carico dell'escusso che, in sede di udienza, aveva ammesso di non avere pagato alcunché in proposito. In merito alla rifusione del danno di fr. 584.80 ricevuto dall'assicurazione, il convenuto non aveva inoltre provato di non doverla restituire all'istante. In definitiva quindi, l'opposizione doveva essere rigettata per la somma capitale di fr. 11'600.– in via provvisoria e per quella di fr. 30'551.55 in via definitiva.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando il rigetto definitivo dell'opposizione dato in relazione alle spese per la casa (fr. 13'137.05) e alla rifusione del danno corrisposto dall'assicurazione (fr. 584.80). Certo, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 stabilisce che quegli oneri sono interamente a suo carico. Nondimeno non è affatto previsto il pagamento diretto alla moglie, la quale non beneficia quindi di un titolo di credito. Lei peraltro non pretende di avere anticipato quegli importi, che pertanto nemmeno sono esigibili. L'indennità di fr. 584.80 incassata dall'assicurazione poi, presuppone un intervento di manutenzione cui egli ha già fatto fronte e che gli è stato di fatto risarcito. Di modo che, nei confronti dell'istante, costituisce un indebito arricchimento. In definitiva, l'istanza di rigetto definitivo era così da respingere, con la conseguente conferma dell'opposizione limitatamente a fr. 13'721.85.
F. Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha anzitutto stabilito che l'opposizione poteva essere rigettata in via provvisoria limitatamente al contributo alimentare di fr. 11'600.– di maggio 2008, sulla base della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta dall'istante e dal marito escusso a __________ il 19/21 dicembre 2007 (doc. B). Il primo giudice ha d'altra parte considerato che nella misura in cui l'esecuzione si riferiva al saldo di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti tra giugno e novembre 2008 e per complessivi fr. 12'000.– di contributi dovuti all'istante tra l'aprile e il luglio 2009, il decreto supercautelare del 2 giugno 2008 costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Al riguardo, l'escusso non solleva più alcuna obiezione in appello. Da questo punto di vista pertanto, la decisione pretorile è diventata definitiva e passata in giudicato formale. La questione non merita quindi ulteriore disamina.
2. Controverso in concreto, resta per contro la questione legata alle spese di casa che complessivamente l'istante ha quantificato in fr. 13'721.85 (622.10+100.70+584.80+12'414.25) e per le quali, sulla base del decreto supercautelare 2 giugno 2008 (istanza, pag. 3 e 4), ha postulato il rigetto dell'opposizione in via definitiva, richiesta accolta dal Pretore e contro cui l'escusso insorge ora davanti a questa Camera.
3. Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione.
4. Nel Cantone Ticino le misure provvisionali emesse durante la procedura di divorzio (art. 137 CC) -che di per sé possono costituire validi titoli di rigetto definitivo (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80)- sottostanno alla regolamentazione prevista per i procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC, cui rinvia l'art. 419c cpv. 1). L'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ne sancisce la provvisoria esecutività, a meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto sospensivo (art. 382 cpv. 3 CPC). Invero, la prassi di questa Camera -a differenza di una parte della dottrina e del Tribunale federale (OGer OW, Amtsb. OW 2002/03 pag. 107 segg.; DTF 131 III 89 e 131 III 406; Vock, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 4 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 7 ad art. 80)- considera che l'art. 80 LEF non prescrive la crescita in giudicato formale di una sentenza quale conditio sine qua non per la sua esecutività: pertanto, se una decisione è contestata tramite il rimedio ordinario dell'appello ma privo di effetto sospensivo, può senz'altro essere eseguita (CEF, 23 maggio 2005 [14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg. citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 224 segg.). A ben vedere, nella presente fattispecie non occorre dilungarsi oltre in quanto i decreti supercautelari, ossia quelli emessi “inaudita l'altra parte” e quelli emessi “nelle more istruttorie” (sulla distinzione vedi: Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, nota 907 ad art. 379), sono per legge inappellabili (art. 382 cpv. 1 CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 segg. ad art. 382). Ciò posto, essendo provvisoriamente esecutivi, rappresentano titolo ai fini del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 310).
5. Nel presente caso, l'istante fonda la sua richiesta sul decreto 2 giugno 2008 emesso in via supercautelare nelle more istruttorie con cui il Segretario assessore della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito che “le spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale [assegnata in uso all'istante], come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti sono interamente a carico del marito”, specificando alle “parti interessate che il presente decreto è immediatamente esecutivo” (doc. C, pag. 2 dispositivo n. 7 e pag. 3 clausola §). E, da questo punto di vista il successivo decreto supercautelare 11 dicembre 2008 non ha apportato alcuna modifica (cfr. doc. 3)
6. L'appellante obietta in particolare che, mancando uno specifico obbligo di pagamento diretto alla moglie, quest'ultima non disponeva di un titolo di credito nei suoi confronti e che semmai, in assenza di pagamento dei costi attinenti la casa, egli era debitore verso i terzi creditori e non certo verso l'istante. A ragione. In effetti, in merito agli oneri dell'abitazione coniugale, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l'istante quale creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento diretto nei suoi confronti (Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 80). Inoltre, lo stesso decreto non quantifica quanto è dovuto a tale titolo, fermo restando che -come si avrà modo di vedere di seguito- in proposito neanche i documenti agli atti sono d'aiuto alla procedente (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80)
a) Anzitutto, riguardo all'importo di fr. 622.10 che l'istante rivendica a titolo di assicurazioni stabili relativo all'abitazione coniugale (istanza, pag. 3 in basso), giova rammentare che lo stesso si riferisce al premio annuale complessivo dovuto per il lasso di tempo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, che il relativo termine di pagamento era fissato al 1° febbraio 2008 e che il decreto supercautelare 2 giugno 2008 aveva validità soltanto a partire dal mese di giugno 2008. Prima di allora l'assetto familiare era regolamentato dalla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio. Inoltre -a differenza di quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 2)- non v'è alcun motivo per ritenere che in virtù del decreto 2 giugno 2008 le spese della casa possano essere considerate alla stregua di pretese alimentari a lei dovute, la relativa clausola (doc. B, pag. 2 n. 7) essendo ben distinta da quella riferita al mantenimento per lei e per i figli (doc . B, pag. 2 n. 4 e 6). A ciò si aggiunga poi che nulla è dato di sapere in merito all'effettivo pagamento di questa fattura, non avendo la stessa prodotto alcun valido giustificativo in proposito. Da questo punto di vista, non può segnatamente bastare, la mera indicazione manoscritta apposta -verosimilmente- dall'istante sulla relativa fattura prodotta e che ne fa risalire il presumibile pagamento al “01.02.08” specificando altresì “convenzione era stato firmato therefore I paid” (doc. D). La censura è quindi fondata.
b) La fattura di fr. 100.70 è stata emessa il 7 marzo 2008 per una prestazione concernente il forno dentro l'abitazione coniugale (istanza, pag. 4 in alto) e la relativa indicazione a mano apposta sul documento ne fa risalire il pagamento al “05.04.08” (doc. E). Ma a parte il fatto che -come già detto- questo non comprova affatto l'avvenuto pagamento da parte dell'istante, l'interessata omette di considerare che, a quel momento, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nemmeno esisteva. Anche al riguardo l'appello va così accolto.
c) L'istante chiede di rigettare in via definitiva l'opposizione nella misura in cui riguarda l'indennità di fr. 584.80 (istanza, pag. 4 in alto) riferita ad una fattura per un sinistro annunciato il 30 giugno 2008, che l'assicurazione stabili della casa coniugale aveva rimborsato all'escusso ad ottobre 2008 (doc. F). Ciò non toglie che, a partire dal mese di giugno 2008 -in base al decreto supercautelare emesso quello stesso mese- i costi ordinari e straordinari della casa coniugale sono interamente a carico dell'escusso. E, l'istante non prova né afferma di essersi personalmente assunta l'onere di quella fattura per la quale il marito aveva incassato il rimborso. Di modo che, anche sotto questo profilo l'appello è fondato.
d) Anche con riferimento all'importo di fr. 12'414.25 relativo al consumo di acqua, gas ed elettricità nella casa coniugale (istanza, pag. 4 in alto) sulla base di conteggi eseguiti tra il 10 aprile 2009 e il 14 giugno 2009 (doc. G), l'istante rivendica il rigetto definitivo dell'opposizione. Ancora una volta però invano. A fronte dell'obbligo generalizzato del marito di farsi carico di tutti gli oneri connessi all'abitazione coniugale sancito dal decreto supercautelare nelle more istruttorie del 2 giugno 2008, l'istante si è limitata a produrre la diffida di pagamento scadente il 25 giugno 2009 accompagnato dal relativo estratto conto contrattuale, che a quel momento attestava uno scoperto ancora dovuto di fr. 12'414.25 (doc. G, pag. 1 a 6), e la successiva diffida di pagamento 20 luglio 2009 inviata direttamente all'escusso e da cui risulta uno scoperto di complessivi fr. 13'914.25 (doc. G, pag. 7). Ciò posto, ancora una volta, la procedente non tenta nemmeno di sostenere -men che meno dimostrare- di avere fatto fronte all'impegno del coniuge escusso. Ancora una volta, l'appello è quindi fondato.
e) Invero, per il Pretore, la richiesta di rigetto in via definitiva dell'opposizione riferita ai suddetti importi era legittima non solo in virtù del decreto supercautelare 2 giugno 2008, ma anche perché l'escusso in sede di udienza aveva ammesso di non avere pagato quei specifici oneri (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Resta il fatto che, se da un lato l'esistenza dell'onere di pagamento di tutti i costi (ordinari e straordinari) legati all'abitazione coniugale è indubbiamente sancito da tale decreto, lo stesso non stabilisce che debba essere adempiuto direttamente nei confronti dell'istante. Né quest'ultima -come visto- ha provato di avere concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito. A ciò si aggiunga poi che non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi poco chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito. E -a differenza di quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 3)- questo non costituisce certo un abuso di diritto. Così come proposta, la documentazione agli atti non costituisce quindi valido titolo di rigetto definitivo per le pretese rivendicate in questo contesto dall'istante, e questo a prescindere dal fatto che l'escusso abbia ammesso -quantomeno non abbia contestato- di non avere pagato quegli importi.
7. L'appello deve così essere accolto. Di conseguenza, l'opposizione interposta dal debitore escusso va mantenuta limitatamente all'importo di fr. 13'721.85, con conseguente riforma del giudizio impugnato. Il dispositivo sugli oneri processuali davanti al Pretore è modificato in base al reciproco grado di soccombenza; tassa di giustizia e indennità in appello seguono la soccombenza dell'istante, che ha resistito alle censure proposte (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 16 dicembre 2009 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da AP 1, __________, contro il precetto esecutivo n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta:
1.1. in via definitiva limitatamente a fr. 16'829.70 oltre interessi al 5% a far capo dal 24 luglio 2009. Per il restante importo di fr. 13'721.85 l'opposizione è mantenuta.
1.2. (invariato)
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, sono a carico di quest'ultima per fr. 70.– mentre la rimanenza di fr. 150.– è posta a carico di AP 1, __________. AP 1, __________, rifonderà alla controparte fr. 340.– a titolo di indennità parziali.”
II. La tassa di giustizia di fr. 400.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a __________, __________, un'indennità di fr. 300.–.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13'721.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).