Incarto n.
14.2009.12

Lugano

26 febbraio 2009

B/fp/sc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 febbraio 2008  da

 

 

 AO 1 __________

patr. dall’ PA 1 __________

 

 

contro

 

 

AP 1 __________

patr. dall’ PA 2 __________

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 gennaio 2008 __________;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 3 febbraio 2009 (EF.__________) ha così deciso

 

“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto

     esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta

     in via provvisoria limitatamente alla somma di fr. 110'000.-- oltre interessi di mora

     al 5% a far capo dal 31 luglio 2007.

 

 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.--, da anticipare dalla

     parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà

     a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 13 febbraio 2009 ha postulato la reiezione dell’istanza;

 

richiamato il decreto presidenziale 17 febbraio 2009 con cui all’appello non è stato concesso effetto sospensivo non presentando probabilità di accoglimento;

 

preso atto che l’appello non è stato intimato alla controparte;

 

ritenuto che con scritto 20 febbraio 2009 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;

 

considerato che l’appello è così divenuto privo d’oggetto, per cui va stralciato dai ruoli;

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che in concreto non è il caso;

 

ricordato che, in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), mentre non si giustifica l’assegnazione di indennità al procedente cui l’appello non è nemmeno stato intimato;

 

richiamati gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

pronuncia

 

1.      L’appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

2.      La tassa di giustizia  di fr. 100.-- è posta a carico

     dell’appellante.

 

3.      Intimazione a:

                                        - avv. PA 2, __________

                                              - avv. PA 1, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 110'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).