|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser ed Epiney-Colombo |
|
segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 maggio 2008 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/4 aprile 2008 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 3 marzo 2009 (EF.2008.1119), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 4'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”;
e che con decisione 16 marzo 2009 -non notificata alle parti- il Pretore ha rettificato nel senso che:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza del 3 marzo 2009 dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 13 marzo 2009 ne postula la riforma nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione sia accolta, protestate spese e tassa di giustizia di prima sede e tassa, spese e ripetibili di seconda sede;
richiamato il decreto presidenziale del 17 marzo 2009, con il quale all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che l'escusso con osservazioni 2 aprile 2009 ne propone la reiezione, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
oltre a ciò, che il 16 marzo 2009 anche l'escusso ha formulato tempestivo appello contro l'indicata sentenza 3 marzo 2009 -atto che però non ha formato oggetto di intimazione- chiedendo che le spese e la tassa di giustizia siano poste a carico dell'istante con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 4'500.– a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale del 24 marzo 2009 con cui, limitatamente al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, all'appello dell'escusso è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/4 aprile 2008 dell'UE __________, AP 1 ha escusso AO 1, insieme a __________ quale coniuge del debitore, per l'incasso di fr. 832'837.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2007, indicando quale titolo di credito: “Accordo transattivo del 14 maggio 2007”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante fonda la sua pretesa sull'accordo transattivo datato 14 maggio 2007 inteso a concordare le modalità di estinzione di un debito che la società __________ AG di __________ aveva nei suoi confronti con riferimento ad un contratto di fornitura di cemento, e per il cui pagamento AO 1 si era costituito garante (doc. G). L'istante produce poi la Visura storica società di capitale 6 marzo 2008 a lei riferita e rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________ (doc. A) oltre al relativo Certificato di iscrizione presso l'Ufficio registro delle imprese 20 marzo 2008 (doc. B). La documentazione si completa della copia della dichiarazione autenticata 3 agosto 2005 di AO 1 con cui, a garanzia di eventuali rischi/perdite concernenti le relazioni commerciali tra __________ AG e AP 1, egli si impegnava a costituire sul fondo n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà una cartella ipotecaria di fr. 1'000'000.– da depositare presso il notaio __________ (doc. C), dell'estratto 14 dicembre 2007 del registro fondiario definitivo del Comune __________ (doc. D) relativo alla particella n. __________ trasferita in proprietà alla moglie dell'escusso il 14 novembre 2007 (doc. D), delle fatture di AP 1 a __________ AG n. __________ del 31 dicembre 2005 per un importo di US$ 500'000.– e n. __________ del 30 gennaio 2006 per la cifra di US$ 100'000.– (doc. E), dell'estratto del registro di commercio del cantone di __________ relativo alla società __________ AG, cancellata il 22 maggio 2007 (doc. F), del tasso di cambio Euro/CHF valido al 1° aprile 2008 (doc. I) e infine della procura di causa (doc. J e L).
C. All'udienza di contraddittorio 17 ottobre 2008, la procedente ha confermato l'istanza. L'escusso ha evidenziato come la vertenza fosse già stata oggetto di una precedente ed analoga causa conclusasi con decisione 11 marzo 2008 e come, in quel contesto, fra l'altro l'accordo transattivo 14 maggio 2007 non fosse stato considerato valido riconoscimento di debito poiché non sottoscritto dall'istante. Di modo che, nell'ambito della procedura in esame e sulla base del medesimo accordo, ancorché -ora- firmato da entrambe le parti, invano l'istante persisteva nel ritenerlo un valido titolo di rigetto. Evidente, in effetti che la firma del documento in questione da parte della creditrice era stata apposta dopo l'11 marzo 2008, ad oltre 10 mesi dalla sua intervenuta il 15 maggio 2007. Ciò posto, a quel momento, trattandosi di un contratto tra assenti giusta l'art. 5 CO, egli non era più vincolato dall'accordo cui fino ad allora aveva solo unilateralmente acconsentito. Di modo che, il contratto non era stato di fatto mai concluso. Parallelamente, aveva altresì sporto denuncia penale presso il Ministero pubblico per tentativo di truffa e falso in documenti.
L'istante ha definito defatigatorio l'avvio della procedura penale, ritenuto che si sarebbe verosimilmente conclusa con un decreto di non luogo a procedere. Essenziale era la volontà delle parti che, per quanto la riguardava poteva ma non necessariamente doveva manifestarsi con la firma del patto in questione. I documenti agli atti dimostrava che lei aveva accettato l'accordo transattivo così come lo aveva fatto l'escusso senza formulare riserve. Non vi era quindi motivo per non considerare l'accordo quale valido riconoscimento di debito. Dal canto suo, il convenuto ha ribadito che la proposta di accordo transattivo era stata formulata nel maggio 2007 ed accettata dall'istante -invero senza nemmeno comunicarglielo- dopo quasi un anno: verosimile pertanto che egli non lo ritenesse più né vincolante né obbligatorio.
D. Contestualmente alla procedura penale, il 2 marzo 2009 il competente procuratore pubblico ha comunicato alla Pretura l'avvenuta chiusura del procedimento con un decreto di non luogo a procedere e la restituzione dell'accordo transattivo posto sotto sequestro il 9 giugno 2008.
E. Con sentenza del 3 marzo 2009, il Pretore ha stabilito che l'unico documento atto a costituire titolo di rigetto era l'accordo transattivo 14 maggio 2007, che lo stesso prevedeva obblighi per ciascuna delle parti in causa, fra cui quello per il convenuto di pagare complessivi Euro 530'000.–, che il convenuto lo aveva sottoscritto il 15 maggio 2007 e che, per contro, la firma dell'istante era successiva all'11 marzo 2008. Come eccepito dall'escusso, la procedente non lo aveva accettato in tempo debito e, oltretutto, solo dopo che nell'ambito della precedente procedura il convenuto aveva già manifestato l'intenzione di non rimanere vincolato a quel contratto (art. 5 CO), motivo per cui non era mai stato perfezionato. A titolo abbondanziale -e a differenza di quanto preteso dall'istante- ha poi rilevato come proprio perché si trattava di una transazione l'accettazione da parte di quest'ultima doveva forzatamente essere espressa e non tacita, circostanza resa evidente anche dal modo in cui il documento stesso era strutturato. In definitiva, l'assenza di un valido riconoscimento di debito comportava la reiezione dell'istanza con il relativo accollo di tasse e spese.
F. Contro questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1. Precisa anzitutto che a ragione il Pretore ha ritenuto l'accordo transattivo 14 maggio 2007 (doc. G) quale documento centrale della vertenza. Tuttavia, reputa che lo stesso debba essere interpretato giusta l'art. 18 CO e che la semplice lettura sia indicativa dell'esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Irrilevante quindi che la sua firma sia stata apposta mesi dopo rispetto all'escusso. Altresì incomprensibile poi, l'applicazione dell'art. 5 CO, visto che il documento G era una sua offerta al convenuto e non il contrario. Nemmeno l'esplicita manifestazione del suo consenso era necessaria, bastando in proposito sostituire le parole accordo transattivo con riconoscimento di debito per concludere all'esistenza di un valido titolo di rigetto.
Delle osservazioni dell'escusso si dirà, se necessario, nel seguito.
G. Anche l'escusso si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. Rileva in particolare come, per un errore probabilmente dovuto al sistema informatico, nonostante la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione e l'evidente soccombenza della procedente, di fatto gli oneri processuali e le ripetibili siano stati posti a suo carico. Chiede quindi che il dispositivo n. 2 della decisione sia rettificato nel senso che le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 470.– oltre alle ripetibili di fr. 4'500.– siano interamente addossati ad AP 1. L'appello non è stato intimato alla controparte.
H. Il 7 maggio 2009 il Presidente di questa Camera ha informato le parti che con decisione datata 16 marzo 2009 -a prima vista non notificata alle parti- il Pretore aveva rivisto il dispositivo sulle spese e sull'indennità della sentenza impugnata 3 marzo 2009 -nel merito rimasta inalterata- come richiesto nell'appello formulato dall'escusso. Ha quindi invitato le parti a comunicare il loro formale accordo affinché il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009 fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore il successivo 16 marzo 2009 evidenziando come, impregiudicato il ricorso dell'istante, in tal caso l'appello dell'escusso sarebbe da ritenersi superato.
Con lettera 8 maggio 2009, AO 1 ha confermato che la sentenza sostituiva 16 marzo 2009 non le era mai stata notificata ed ha aderito alla proposta formulata dal Presidente di questa Camera. Anche l'istante, il 29 maggio 2009, ha acconsentito alla predetta modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009 così come riportato nella decisione pretorile 16 marzo 2009.
Considerando
in diritto: Sull'appello di AP 1
1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
2. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82 LEF, Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
3. Il Pretore ha accertato che l'accordo transattivo 14 maggio 2007, unico documento agli atti che poteva assurgere a riconoscimento di debito, prevedeva obblighi sia per l'istante sia per il convenuto. Tuttavia, se era pacifico e documentato che l'escusso lo aveva sottoscritto il 15 maggio 2007, per quel che ne era della società procedente, gli atti indicavano che la firma era successiva all'11 marzo 2008. A quella data risaliva in effetti la decisione emessa nell'ambito di una precedente causa di rigetto dell'opposizione pendente fra le parti e riguardante la medesima pretesa e già allora fondata sul medesimo accordo, cui l'escusso aveva manifestato l'intenzione di non più ritenersi vincolato. Ciò posto, quale contratto stipulato fra assenti, l'accettazione intervenuta trascorsi oltre 10 mesi, non era avvenuta in tempo debito come sancito dall'art. 5 CO. Il Pretore ha inoltre ritenuto che proprio il carattere transattivo dell'accordo, imponeva l'accettazione di entrambe le parti, necessità resa evidente anche dallo spazio specificatamente indicato per l'apposizione delle due firme.
L'appellante, in applicazione dell'art. 18 CO, intravede per contro nel tenore letterale dell'accordo transattivo 14 maggio 2007, unico documento a valere quale titolo di credito per la pretesa da lei rivendicata, l'esistenza di un valido riconoscimento di debito unilaterale ex art. 82 LEF. Ciò posto, la presenza della sua firma sarebbe quindi irrilevante come pure il rinvio all'art. 6 CO. Contesta altresì l'applicazione dell'art. 5 CO, avendo lei stessa allestito il documento in questione poi sottoposto a mò di offerta all'escusso. A riprova di ciò, indica il fatto che nessun impegno sostanziale sarebbe stato posto a suo carico.
4. Il titolo di credito su cui l'istante fonda la sua pretesa è designato quale accordo transattivo intervenuto tra AP 1 […] -da un lato- e AO 1 […] -dall'altro- (doc. G, pag. 1). Stabilite le premesse intese a riassumere le circostanze che hanno dato origine a siffatta pattuizione (segnatamente il rapporto in essere tra l'istante e la società __________ AG e per conto di quest' ultima la costituzione dell'escusso quale garante), l'accordo specifica poi che le parti convengono e stipulano quanto segue menzionando oltre alle premesse quale parte integrante (doc. G, pag. 2 clausola n. 1) gli obblighi delle parti (doc. G, pag. 2 clausola n. 2 a 6), precisa alla clausola n. 7 che le parti dichiarano sin da ora che con l'esatto adempimento della presente transazione non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione (doc. G, pag. 3) e conclude infine con la dicitura Letto, confermato e sottoscritto e __________ il 14 maggio 2007 cui segue un apposito spazio per le firme destinato esplicitamente ad AP 1 da una parte e a AO 1 dall'altra (doc. G, pag. 3). Per quel che ne è del contenuto, l'accordo stabilisce a carico dell'escusso l'obbligo di corrispondere all'istante Euro 500'000.– entro e non oltre il 30 ottobre 2007 ad un interesse annuo dell'8% dal 1° maggio 2007 e ulteriori Euro 30'000.– per spese legali (doc. G, pag. 2, clausola n. 2 e 3). Dal canto suo, l'istante si è impegnato a non intraprendere alcuna iniziativa giudiziaria ed esecutiva, riservata l'eventualità in cui altri creditori ne avessero intrapresa una, ad agire in giudizio se l'escusso non avesse pagato entro i termini pattuiti e, a sua discrezione, a rifarsi sulla cartella ipotecaria al portatore consegnatale dall'escusso e acquisita in proprietà a garanzia appunto del debito di quest'ultimo risultante appunto dalla transazione che le parti erano in procinto di concludere (doc. G, pag. 2 e 3, clausola n. 5 e 6). In definitiva pertanto, trattandosi con evidenza di una transazione raggiunta fra due parti, la chiara formulazione testuale utilizzata non da adito a dubbi circa la qualifica del doc. G quale contratto e dell'implicita rilevanza della sottoscrizione del documento da parte di entrambe.
5.L'appellante obietta che a un esame sommario tale documento sarebbe invero un riconoscimento di debito unilaterale, escludendo così l'esistenza di impegni sinallagmatici (appello, pag. 4 n. 6). Ma, invano.
Giova anzitutto rilevare la contraddittorietà della tesi da lei sostenuta laddove tenta di giustificare un obbligo unilaterale del convenuto affermando -con riferimento al doc. G- che tale accordo deve essere interpretato secondo la procedura sommaria ai sensi dell'art. 18 CO, norma intesa ad interpretare i contratti e che presuppone quindi l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra due parti. D'altra parte è ben vero che giusta l'art. 18 cpv. 1 CO per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Non va tuttavia dimenticato che, richiamato il carattere sommario della procedura di rigetto dell'opposizione, in concreto non si scorgono motivi validi per scostarsi dal chiaro tenore letterale della pattuizione in esame. Non è segnatamente dato a vedere perché l'intestazione quale accordo transattivo dovrebbe essere sostituita da questa Camera con la formulazione riconoscimento di debito (appello, pag. 4 n. 6). Anzi, il semplice fatto che la stessa istante ammetta di essere l'autrice del documento in questione e quindi di avere volutamente e consapevolmente optato per quella precisa designazione, esclude l'esistenza di una dichiarazione unilaterale dell'escusso. Peraltro, lei nemmeno pretende di avere utilizzato quella specifica espressione per errore e tanto meno di avere con ciò voluto dissimulare una diversa pattuizione. Di modo che, l'auspicata modifica, andando ad avvantaggiare la sola parte creditrice a scapito dell'escusso, sarebbe in definitiva arbitraria.
6. Invero, della necessità della firma era altresì convinta l'istante, tant'è che nella sua istanza di rigetto ha appunto sottolineato come l'accordo si presentasse sottoscritto sia dall'escusso che da lei medesima (pag. 5 ad C). All'udienza di discussione l'escusso ha tuttavia puntualmente eccepito il fatto che, evidenziatasi la carenza di firma nell'ambito della precedente causa di rigetto provvisorio dell'opposizione già fondata sull'accordo transattivo 14 maggio 2007 -a quel momento non ancora sottoscritto dall'istante- e conclusasi con sentenza 11 marzo 2008 (doc. 1 e doc. 3 pag. 3 in basso), la procedente si era affrettata a sottoscriverlo (verbale, pag. 2 e 3), riproponendo poi una nuova esecuzione il successivo 3/4 aprile 2008 (doc. H).
L'appellante obietta che quell'accordo era da intendere come una sua offerta al convenuto e che pertanto questo escludeva a priori la necessità che lei firmasse il documento in questione visto che la sua volontà era evidente (appello, pag. 4 n. 5 e 6). L'interessata omette però di considerare che in un rapporto bilaterale all'offerta di una parte corrisponde quella della controparte, e che entrambe vanno rispettivamente accettate in forma espressa o tacita (art. 1 cpv. 1 e 2 CO). E, in concreto, la ricorrente non ha mai preteso siano dati i presupposti di un'accettazione tacita giusta l'art. 6 CO per quel che ne è degli impegni da lei assunti (sopra, consid. 4, con riferimento al doc. G, pag. 2 e 3, clausola n. 5 e 6). Nel caso concreto, dagli atti risulta che l'incontro previsto per formalizzare l'accordo transattivo 14 maggio 2007 si è tenuto il 15 maggio 2007 presso lo studio del patrocinatore dell'istante alla sola presenza del debitore (doc. 3, pag. 3 in mezzo) e che, in quel contesto, l'escusso ha firmato il relativo documento (doc. G, pag. 3 e autentica di firma apposta sul retro). Dal canto suo, quale persona a quel momento assente spettava quindi alla procedente provvedere alla necessaria sottoscrizione in tempo debito (art. 5 CO), ciò che però -e non è stato contestato al contraddittorio- non è avvenuto prima dell'11 marzo 2008 (doc. 3 pag. 3; verbale, pag. 4). Se non che, qualche giorno prima, all'udienza di discussione 5 marzo 2008 indetta nell'ambito della prima procedura di rigetto dell'opposizione in merito a tale documento, parte convenuta ne aveva appunto contestato la validità in quanto non sottoscritto anche dalla parte istante (doc. 1 pag. 2 in mezzo). A quel momento pertanto sono venuti i meno i presupposti di una manifesta e concorde reciproca volontà tra le parti a perfezionare l'accordo transattivo 14 maggio 2007. Di modo che, in definitiva, il giudizio pretorile merita riconferma.
7. Considerato che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione non è suffragata da un valido riconoscimento di debito, l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Sull'appello di AO 1
8. La correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove (art. 339 cpv. 1 CPC). Competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza in esame (art. 333 e segg. CPC). In concreto, dagli atti risulta che il 16 marzo 2009 il Pretore ha emesso una nuova decisione con cui ha annullato e sostituito quella del 3 marzo 2009 per palese errore dovuto all'elaborazione informatica (pag. 1), rettificandone il dispositivo n. 2 sulle spese e le ripetibili nel senso che le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di indennità (pag. 3 n. 2). Il primo giudice tuttavia non ha notificato alle parti il giudizio così corretto. Interpellati in proposito dal Presidente di questa Camera, che ha altresì provveduto a trasmettere loro copia di questo nuovo giudizio (sopra, consid. H), con lettera 8 maggio 2009 AO 1 ha acconsentito a che il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009 fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore nella decisione 16 marzo 2009 non notificata alle parti. Dal canto suo, l'istante ha comunicato il suo accordo il successivo 29 maggio 2009. Ciò posto, con l'avvallo di entrambe le parti, nulla osta più alla validità della citata rettifica che va quindi nel senso della censura sollevata dal ricorso introdotto dal debitore e che, conseguentemente, senza più alcuna utilità concreta ed attuale è così diventato privo d'oggetto (art. 351 CPC). Siccome la relativa decisione contenente la citata rettifica non è stata formalmente notificata alle parti da parte della Pretura, che si è limitata a trasmetterne a questa Camera un esemplare sprovvisto di firma (poi allegato in copia allo scritto 7 maggio 2009 di questa Camera), conviene riportare quando stabilito dal primo giudice il 16 marzo 2009 nei dispositivi relativi alla presente sentenza. Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di indennità.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. 1. L'appello di AP 1 è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.– a titolo di indennità.
II. 1. Si prende atto che il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede è stato rettificato il 16 marzo 2009 dal Pretore __________, nel modo seguente:
“2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 470.-,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.- a titolo
di indennità.”.
2. L'appello di AO 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
3. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 832'837.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).