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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 5 dicembre 2008 presentata da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 4 marzo 2009 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì 5 marzo 2009 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
16 marzo 2009 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 31 marzo 2009 della parte appellata;
rilevato che con decreto presidenziale 18 marzo 2009 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di premi per la cassa malati e spese di fr. 1'142.-- per il periodo da febbraio a giugno 2008 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2009 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 4 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 5 marzo 2009 alle ore 10.00.
D. Con l’appello AP 1 rileva che in seguito al mancato pagamento di alcuni premi della cassa malati (8 mensilità), l’istante ha chiesto il suo fallimento per il debito di fr. 1'142.--. Questo importo è stato però in parte estinto con il pagamento, effettuato il 31 dicembre 2008, di complessivi fr. 2'351.35 (doc. A) rispettivamente completamente estinto con il versamento effettuato il 16 marzo 2009 di fr. 190.25 pari agli interessi e alle spese di esecuzione maturati nel frattempo (doc. B). L’appellante sostiene che da accertamenti effettuati presso l’Ufficio esecuzione di __________ è risultato che le spese per la procedura esecutiva n. __________ ammontavano ai predetti fr. 190.25 e che il 6 gennaio 2009 la creditrice ha comunicato al menzionato Ufficio esecuzione il pagamento di fr. 404.80, lasciandosi però sfuggire il versamento di fr. 2'351.--, di cui al doc. A, a completa tacitazione del debito in oggetto. In tal senso occorre confrontare le ricevute di cui al doc. A attestanti il pagamento di 8 mensilità, da febbraio a settembre 2008, più alcune partecipazioni ai costi sanitari fuori precetto esecutivo. Per tale motivo nell’estratto dell’UE al 5 marzo 2009 (doc. C) figura l’importo di fr. 926.70 (e non quello di fr. 1'142.--) che tiene conto del citato pagamento di fr. 404.80 così come le spese e gli interessi nel frattempo maturati, ma non le summenzionate ricevute di cui al doc. A, che precedono la comminatoria in oggetto.
E. Con le sue osservazioni AO 1 ha prodotto un conteggio dettagliato della situazione debitoria dell’appellante, rilevando che il saldo a suo favore di fr. 900.20 riguarda il PE n. __________, non ancora completamente pagato.
Considerato
In diritto:
1.a) Ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) Secondo l’art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.
Con l’esecuzione in oggetto n. __________ la creditrice ha posto in esecuzione i premi per la cassa malati da febbraio a giugno 2008, le spese di mora e le spese per l’apertura dell’incarto per un importo complessivo di fr. 1'142.-- oltre interessi al 5% dal 19 agosto 2008 oltre che alle spese esecutive. L’appellante ha prodotto 10 ricevute relative al pagamento, effettuato il 31 dicembre 2008 a favore di AO 1, di complessivi fr. 2'351.35 (doc. A). Ritenuto che dalle indicazioni poste sulle ricevute quali “partecipazione” oppure “richiamo” oppure “diffida” non è possibile definire per quali premi questi pagamenti erano destinati, ai sensi dell’art. 87 cpv. 1 CO i citati pagamenti sono da imputare ai premi per cui prima si è proceduto. Atteso che ancora aperta risulta solo l’esecuzione in oggetto, i pagamenti per complessivi fr. 2'351.35 vanno imputati a questa procedura, che di conseguenza risulta essere stata abbondantemente saldata anteriormente alla dichiarazione di fallimento. D’altro canto in merito agli ulteriori pagamenti fatti valere dall’appellante regna confusione. A proposito del pagamento di fr. 190.25, effettuato il 16 marzo 2009, di cui al doc. B, si osserva che questo importo è stato versato all’UE di __________ a favore dell’esecuzione n. __________ che dall’estratto delle esecuzioni al 5 marzo 2009 (doc. C), prodotto dall’appellante, risulta essere stata promossa da G__________ A__________, e non da AO 1, ed essere stata estinta per il 20 febbraio 2009. Del pagamento di fr. 404.80 non vi è traccia agli atti. In merito al saldo di fr. 900.20 che la creditrice nelle sue osservazioni ritiene le sia ancora dovuto e che imputa all’esecuzione in oggetto n. __________, va rilevato che questo importo risulta dal conteggio allestito per premi risalenti al periodo dal 1. aprile 2007 al 30 aprile 2009 e pertanto non può essere considerato in relazione all’esecuzione in oggetto che, come ritenuto, concerneva solo i premi per il periodo da febbraio a giugno 2008, che risultano essere stati pagati. Le precedenti considerazioni portano a concludere che l’estinzione del debito oggetto dell’istanza di fallimento da parte dell’appellante è avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 il fallimento di AP 1 va annullato.
2. L'appello va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), che non presentandosi all’udienza del 18 febbraio 2009 ha omesso di produrre la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone inoltrato richiesta.
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 4 marzo 2009 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- avv. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
- Ufficio __________, __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio __________;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura __________Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
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Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).