Incarto n.
14.2009.23

Lugano

29 maggio 2009

B/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre 2008 presentata da

 

 

AP 2AP 2 __________AP 1, __________

(tutti patrocinati dall’  PA 1)

 

 

Contro

 

 

 

AO 1 __________

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 10 marzo 2009 (EF.__________) ha così deciso:

 

“1.  L’istanza è respinta.

 

 2.  La tassa di giustizia in fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 2, AP 3 e AP 1 che con atto 17 marzo 2009  postulano l’accoglimento dell’istanza;

 

lette le osservazioni 14 aprile 2009 della parte appellata;

 

ritenuto

 

In fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ (doc. A), sul quale come creditore è indicato “AP 3, Via __________, __________”, mentre su un secondo foglio, denominato “annesso no: 1 al precetto esecutivo” appaiono, oltre al numero dell’esecuzione, i seguenti nomi “AP 2, __________” e “AP 1, __________”, è stato escusso AO 1 per l’incasso di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008. Quale titolo di credito è indicato: “Transazione giudiziaria 13.06.2008 – inc. DI.__________.”

                                         Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 4 settembre 2008 AP 3, AP 2 e AP 1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo.

 

                                  B.   I procedenti fondano la loro istanza su una transazione giudiziale 13 giugno 2008 (DI.__________, doc. D dell’inc. 14.2009.24), con cui, quali locatori, hanno promosso una causa davanti al Pretore del Distretto di __________, nei confronti di AO 1 rispettivamente K__________ B__________, quali conduttori. Con la predetta transazione giudiziale le parti hanno concordemente posto fine al rapporto locativo per il 30 novembre 2008 e i conduttori si sono obbligati a versare ai locatori l’importo di fr. 15'000.-- entro il 30 giugno 2008. Con l’esecuzione in oggetto gli istanti pretendono il pagamento di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008.

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio del 24 febbraio 2009 AO 1 ha contestato la legittimazione attiva di AP 2 e AP 1 in quanto sul PE in oggetto non risultano essere indicati quali creditori. L’escusso ha inoltre chiesto che l’istanza venisse considerata ai sensi dell’art. 82 LEF, che prevede unicamente il rigetto provvisorio. D’altro canto, ha rilevato il convenuto, il verbale prodotto non costituisce una decisione giudiziaria e non possiede i requisiti previsti dall’art. 80 LEF. Il fatto poi che sul PE non sia stato indicato il rapporto di solidarietà tra lui e sua moglie, porta ad ipotizzare l’intenzione di procedere ad un doppio incasso.  

 

                                  D.   Con sentenza 10 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto ai sensi dell’art. 80/81 LEF, in difetto di identità tra il creditore menzionato sul precetto esecutivo, ossia AP 3, con i creditori indicati sulla transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D) e sull’istanza di rigetto, ossia “AP 3, AP 2 e AP 1”. In prima sede è poi stato osservato che nella procedura di sfratto, conduttori erano AO 1 e K__________ B____________________ e quindi responsabili solidali. I due PE in oggetto, ossia quello in esame e quello emesso nei confronti di K__________ B__________, non menzionano tale vincolo di solidarietà, per cui pronunciando il rigetto dell’opposizione, i creditori sarebbero legittimati, visto anche il numero diverso di esecuzione, ad incassare il credito due volte.

 

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP 3, AP 2 e AP 1, rilevando che i nominativi dei creditori precettanti, con l’indicazione dei rispettivi luoghi di domicilio, figurano tutti sul PE prodotto agli atti quale doc. A e sul relativo annesso no. 1. Nessun dubbio poteva sorgere né al debitore, né al primo giudice, che i nominativi “AP 2” e “AP 1” menzionati sull’annesso al PE si riferissero ai creditori precettanti. A maggior ragione se si considera che proprio quelle stesse persone avevano concluso, insieme con AP 3, la transazione giudiziale doc. D, indicata sul PE. In merito alla mancata indicazione del rapporto di solidarietà tra i debitori escussi, gli appellanti asseriscono che tale eccezione doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’Autorità di vigilanza.

 

 

                                  F.   Con le sue osservazioni AO 1 rileva in particolare che non gli risulta che al PE in oggetto fosse allegato un secondo foglio, indicante altri creditori e che questo allegato fosse stato emesso dall’UE di __________. Per il resto AO 1 si conferma nelle sue allegazioni di prima sede.  

 

 

Considerato

 

In diritto:

 

 

                                   1.   Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF). La transazione giudiziale permette di concedere il rigetto definitivo (Staehelin Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 80).

                                        

                                         La transazione giudiziaria doc. D, sulla quale vi è apposta l’attestazione 24 febbraio 2009 della Cancelleria della Pretura del Distretto di __________, di crescita in giudicato, costituisce pertanto, in via di principio, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

 

                                  a)   Colui che è indicato nella sentenza quale creditore e l’escutente devono essere identici. L’identità dell’escutente con il creditore indicato nella sentenza deve essere verificata dal giudice d’ufficio (Staehelin, op. cit. n. 33 ad art. 80).                                                              

 

                                         L’escusso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di AP 2 e di AP 1 non essendo stati indicati sul PE in oggetto quali creditori.

 

                                         Diversi creditori, per esempio eredi, possono escutere insieme un debitore per un credito solidale con un’esecuzione comune. Nel caso di un’esecuzione comune i creditori, nella domanda di esecuzione, devono essere indicati singolarmente con il loro nome e luogo di domicilio (Staehelin, op. cit. n. 19 ad art. 67).

 

                                         Sul PE n. __________ prodotto agli atti (doc. A) è indicato quale creditore “AP 3, __________, __________”. Tale indicazione e la menzione dell’oggetto del credito “Transazione giudiziaria 13.06.2008 – inc. DI.__________” non potevano indurre il destinatario, ovvero l’escusso, a credere che escutente fosse solo “AP 3”, essendo indicati sul foglio annesso il predetto numero di esecuzione e i nominativi “AP 2, __________” e “AP 1, __________”, nominativi che figurano, insieme con AP 3, quali creditori anche nella transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D), conclusa tra le parti nemmeno due mesi prima della notificazione dello stesso PE. Con le sue osservazioni l’escusso ha sostenuto, per la prima volta in sede di appello, di non avere ricevuto il foglio annesso al PE in esame. Questa sua allegazione è però non solo pretestuosa, ma anche irricevibile, essendo, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, in sede di appello  esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

                                         È pertanto del tutto escluso che agli istanti possa essere negata la legittimazione attiva.

 

                                  b)   L’escusso ha poi eccepito la mancante indicazione sul PE del vincolo di solidarietà esistente con la moglie K__________ B__________ per la pretesa posta in esecuzione, per cui, nel caso di rigetto dell’opposizione, sia nei suoi confronti che nella causa intentata contro sua moglie, gli istanti sarebbero legittimati ad incassare il credito due volte.

 

                                         Nel caso in cui vengono escussi debitori solidali – come nella fattispecie, vista la natura dell’impegno di cui al punto 2 della transazione giudiziale - deve essere presentata una domanda di esecuzione contro ciascun debitore (cfr. formulario n. 1 punto 1 della Raccolta moduli LEF). Di conseguenza viene notificato a ciascun debitore un precetto esecutivo (cfr. art. 70 cpv. 2 LEF; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 30 ad art. 67). Nel caso di specie sono stati correttamente emessi contro AO 1 il PE in oggetto, mentre contro K__________ B__________ è stato emesso il PE n. __________. Nel caso di solidarietà il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finchè sia estinta l’intiera obbligazione (art. 144 CO). Secondo l’art. 147 cpv. 1 CO in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall’escusso, una volta effettuato il pagamento integrale dell’intiera obbligazione da parte sua rispettivamente da parte di sua moglie, l’altro debitore viene liberato. 

                                         L’istanza presentata dagli appellanti va pertanto accolta e l’opposizione interposta da AO 1 rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008.                                                                      

 

                                   2.   L’appello va accolto.

                                         Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 80/81 LEF

 

pronuncia:

                                         I.    L’appello è accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 10 marzo 2009 del Pretore del Distretto di __________, è così riformata:

 

                                               “1.   L’istanza 4 settembre 2008 di AP 3, __________, AP 2, __________ AP 1, __________, è accolta.

                                                     L’opposizione interposta da AO 1 – debitore

                                                     solidale unitamente a K__________ B__________ - al PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ è rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008.

                                             

             2.   La tassa di giustizia di fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1 complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.”

 

                                         II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 140.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1 complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.

 

      III.  Intimazione:      - avv. PA 1, __________AO 1, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).