Incarto n.
14.2009.4

Lugano

18 febbraio 2009

LS/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall'istanza 28 ottobre 2008 presentata da

 

 

AP 1 

(patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore __________, constatato che la convenuta aveva provveduto al pagamento a saldo dell'esecuzione n. __________ dell'UE di __________ e che quindi la causa divenuta priva d'oggetto poteva essere stralciata dai ruoli, con decreto 20 gennaio 2009 (EF.2008.2797), ha così deciso:

 

“1.   La procedura è stralciata dai ruoli.

       §   Di conseguenza l'udienza fissata per mercoledì 21 gennaio 2009 alle ore 09:00 è annullata.  

 

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.–, da anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta.

 

3.    omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto 27 gennaio 2009 ha postulato in via principale la riforma del dispositivo n. 2 del decreto di stralcio nel senso di condannare la convenuta a versarle fr. 500.– a titolo di ripetibili di primo grado, e in via subordinata il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

 

ritenuto che con lettera 11 febbraio 2009, AP 1 ha comunicato a questa Camera che nel frattempo la spett. AO 1 ha provveduto direttamente al pagamento delle ripetibili, e di voler quindi ritirare l'appello;  

 

posto come in caso di desistenza la lite vada stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF);

 

considerato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

 

accertato che nel medesimo scritto, l'appellante chiede unilateralmente che le spese siano poste a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili;

 

preso atto che, comunque sia, AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello intimatole, e pertanto nemmeno potrebbe rivendicare l'assegnazione di un'indennità ex art. 62 OTLEF;

 

atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

 

 

pronuncia:               1.   L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 50.–, già anticipata dall’appellante rimane a suo carico. Non si assegnano indennità.  

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.  

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).