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Incarto n. |
Lugano FP/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 aprile 2009 da
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AO 1
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Contro |
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AP 1 __________
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tendente a ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 22 aprile 2009 per il pagamento di fr. 14'910.- oltre accessori;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza del 26 maggio 2009 (EF.2009.__________), si è così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 12 giugno 2009 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di spese e di indennità;
preso atto che con osservazioni del 1. luglio 2009 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto in fatto e in diritto:
che con istanza del 29 aprile 2009 AO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo notificato il 22 aprile 2009 per la somma di fr. 14'910.- oltre accessori, allegando come titolo di rigetto le sentenze 13 luglio 2006 e 11 gennaio 2008 della II Camera civile del Tribunale di appello che hanno condannato l’escusso a versare all’istante fr. 1’000.- per ripetibili di prima sede e fr. 500.- per ripetibili d’appello, rispettivamente fr. 10'558.35 oltre accessori a titolo di pretese derivanti da contratto di lavoro, fr. 800.- per ripetibili parziali di prima sede e fr 600.- per ripetibili parziali d’appello, oltre che la sentenza 23 settembre 2008 del Tribunale federale che ha respinto il ricorso del convenuto contro la sentenza 11 gennaio 2008 della II Camera civile;
che con sentenza del 26 maggio 2009 – emanata dopo che all’udienza di contraddittorio era comparsa la sola parte istante – il Pretore del Distretto di __________, ha accolto l’istanza;
che con atto di appello del 12 giugno 2008 AP 1, premesso di avere ritirato la sentenza soltanto il 10 giugno precedente a causa del fatto che non è solito ritirare ogni giorno la corrispondenza in quanto malato di cuore, chiede l’annulla- mento della sentenza di primo grado, contestando sia la competenza territoriale del giudice che ha emanato la sentenza, in quanto la sua ditta individuale (Ristorante C__________ di AP 1) ha sede a B__________, dove peraltro era stata giudicata l’azione di merito nei suoi confronti, sia la legittima- zione al patrocinio di U__________, dato che l’art. 64a cpv. 1 lett e CPC legittima le associazioni di categoria, segnatamente i sindacati, a tutelare il lavoratore soltanto nelle cause di lavoro intentate ai sensi degli art. 416-418 CPC, ad esclusione quindi dei procedi- menti esecutivi;
che trattandosi nella fattispecie di una sentenza di rigetto (definitivo) dell’opposizione emanata in procedura sommaria appellabile, entra in considerazione, come rimedio di diritto contro la stessa, l’appello alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, da proporre entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 306 cpv. 1 CPC e 22 cpv. 1 LALEF);
che dalla ricerca Track & Trace effettuata da questa Camera risulta che la raccomandata contenente la sentenza impugnata è stata impostata il 26 maggio 2009 alla posta di Lugano 1, per essere avvisata per il ritiro il giorno seguente alle ore 9:30 alla posta di M__________;
che risulta altresì che la stessa raccomandata è giunta al punto di ritiro/ufficio di recapito di T__________ il 27 maggio 2009 alle ore 11.07, per essere poi recapitata allo sportello dello stesso ufficio postale di T__________ il giorno seguente, alle ore 8:56.
che essendo la raccomandata stata ritirata il 28 maggio 2009 e non il 10 giugno come preteso dall’appellante, senza peraltro allegare alcunché a sostegno di tale asserzione (che appare peraltro inverosimile, dato che il termine di giacenza di sette giorni era venuto a scadere il 3 giugno 2009), il termine per appellare è scaduto l’8 giugno 2009, il 7 giugno essendo una domenica;
che proposto soltanto il 12 giugno 2009, l’appello risulta pertanto tardivo e come tale va perciò dichiarato inammissibile;
che a prescindere da ciò all’appellante va in ogni modo ricordato che, essendo egli stato escusso a T__________, suo presumibile domicilio, l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione non poteva che essere presentata al Pretore del Distretto di __________, ossia al giudice del luogo dell’esecuzione (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 16 ad art. 46 LEF; DTF 112 III 11 consid. 1);
che allo stesso appellante, sempre a titolo abbondanziale, va altresì fatto presente che costituirebbe un formalismo eccessivo per non dire un non senso contrario ai più elementari principi di proporzionalità consentire a una associazione di categoria, segnatamente a un sindacato, di tutelare il lavoratore soltanto nell’azione di merito nel solo quadro ristretto degli art. 416, 417 e 418 CPC (così come letteralmente indicato nell’art. 64a cpv. 1 lett e CPC) ed impedirgli per contro di rappresentare lo stesso lavoratore in una procedura di rigetto dell’opposizione connessa sempre a questioni attinenti il contratto di lavoro, specie poi nel caso in cui la seconda procedura (quella esecutiva) è la conseguenza della prima (ossia di quella di merito);
che, in altri termini, si volesse seguisse l’opinione dell’appellante, per ottenere la condanna del suo datore di lavoro un lavoratore può senz’altro farsi assistere da una associazione di categoria, mentre che dovrebbe invece rivolgersi a un altro patrocinatore per ottenere l’incasso, in procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, di quanto il suo rappresentante (sindacale) era riuscito a garantirgli davanti al giudice di merito, il che è semplicemente assurdo;
che fosse sempre pertinente l’obiezione del convenuto, il lavoratore in possesso di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (leggasi contratto di lavoro) che lo abilita a procedere ex art. 82 LEF per incassare il proprio salario, non potrebbe avvalersi dell’assistenza del suo sindacato per ottenere il più rapidamente possibile quanto dovutogli facendo capo alla procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione, mentre che, con lo stesso titolo, potrebbe tranquillamente adire il giudice con una procedura di merito (art. 416-418 CPC) con l’assistenza dello stesso sindacato, il che sarebbe ancora più scioccante;
che per quanto riguarda le altre censure contro U__________, si rinvia alla sentenza emanata il 13 luglio 2006 dalla II Camera civile, in cui è stata riconosciuta – con diffusa motivazione - la facoltà di questo sindacato di rappresentare l’istante;
che ne consegue che la tardività dell’appello non ha comportato, come tale, pregiudizio all’appellante, il cui appello – volto con ogni evidenza a procrastinare quanto disposto dall’autorità giudiziaria nelle sentenze alla base dell’istanza – sarebbe, comunque sia, stato disatteso nel merito;
che tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. L’appello è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 250.- di indennità.
3. Intimazione a: - AP 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'910.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribuanle federale, 1000 Losanna 14,. anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. lTF).