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Incarto n.
14.2009.58

Lugano

7 luglio 2009 LS/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 maggio 2009 da

 

 

                                         PI 1, __________

 

 

tendente alla sospensione per mancanza di attivo della liquidazione in via di fallimento della

 

 

 

CO 1, con ultimo domicilio __________

 

 

istanza accolta dal Pretore __________ (inc. EF.2009.1277), con decreto 12 maggio 2009, ponendo le spese a carico della massa; 

 

decreto che

 

 

 RI 1 

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

ha dedotto in appello il 15 giugno 2009 postulando -previa concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio- la modifica nel senso che gli sia riconosciuto il diritto, quale creditore a beneficio di un attestato di carenza di beni, di continuare ad esercitare le pretese revocatorie di cui alle procedure giudiziarie relative alla citata

eredità giacente e già pendenti davanti alla Pretura __________, e quindi sia nel frattempo sospesa la procedura di liquidazione riservata la possibilità, anticipandone le spese, di chiederne la continuazione a dipendenza dell'esito di quelle vertenze;     

 

richiamato il decreto presidenziale 18 giugno 2009 con cui, evidenziate perplessità circa tempestività e interesse a ricorrere, e rilevato come di fatto le azioni revocatorie che l'appellante stava già portando avanti lo ponessero in una posizione migliore rispetto a quella degli altri creditori e che, a prima vista, il gravame aveva scarse probabilità di accoglimento, all'appello non è stato concesso effetto sospensivo;

 

preso atto che l'appello non è stato intimato;

 

ritenuto che, alla luce di tutto ciò, con scritto 1° luglio 2009 RI 1, tramite il suo legale, ha comunicato di ritirare l'appello 15 giugno 2009, chiedendo che tenuto conto della particolarità e della complessità della fattispecie e della sua situazione indigente, si prescinda dal prelievo di tasse e spese;

 

atteso che in caso di desistenza la lite va stralciata dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF);

 

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 consid. 3a), eccezion fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che in concreto non è il caso;

 

posto come, l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, è già stata respinta contestualmente al decreto presidenziale del 18 giugno 2009 (dispositivo n. 2), per carenza di esito favorevole dell'appello (art. 14 cpv. 1 Lag);

 

ricordato che, in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG), mentre non si giustifica l'assegnazione di indennità l'appello non essendo stato intimato;

 

 

 

richiamati gli art. 53 e 61 cpv. 1 OTLEF;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 80.– è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;

                                         – .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).