Incarto n.
14.2009.63

Lugano

28 agosto 2009

LS/fp/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2009.355 della Pretura __________) promossa con opposizione 9 febbraio 2009 da

 

 

 AP 1 

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

il sequestro 23 dicembre 2008 (inc. EF.2008.3325) (n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da

 

 

 AO 1 

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

 

 

 

 

in cui il Pretore __________, con decisione 25 giugno 2009, ha respinto l'opposizione, confermando di conseguenza il sequestro, e la richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 400'000.– formulata contestualmente all'istanza e, di nuovo, successivamente in data 24 febbraio 2009;

 

appellante AP 1 con allegato 6 luglio 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro, come pure di accogliere la sua domanda di prestazione della garanzia ex art. 273 LEF;

 

lette le osservazioni 5 agosto 2009 con cui il sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con istanza 23 dicembre 2008 diretto contro AP 1, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di porre sotto sequestro “le quote di PPP relative al fondo n. __________ RFD __________, e in particolare il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ [recte: __________] (quota di comproprietà 2/10), il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10) e il foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10)”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di fr. 111'288.10 oltre interessi del 5% dal 19 giugno 2008.

 

 

                                  B.   Il sequestrante fonda il credito sul contratto di compravendita immobiliare 3 aprile 2007 -rogato con atto n. __________ del notaio __________- con cui ha acquistato dai signori __________ (comproprietario per 1/10), __________ (comproprietaria per 3/10), AP 1 (comproprietario per 2/10), __________ (comproprietaria per 2/10) e la società __________ di __________ (comproprietaria per 2/10), la PPP n. __________ (quota di comproprietà 64/1000) del fondo base n. __________ RFD di __________, con diritto esclusivo sull'unità n. 18 [appartamento 10A] composta di lavanderia, WC, cantina, scala al PT del  blocco A, 2 camere, soggiorno-pranzo, cucina, guardaroba, atrio, bagno, doccia, scala, balcone, al primo piano A, come al piano di ripartizione, presso il __________ (doc. A). Il costo è stato fissato in fr. 2'500'000.–, di cui fr. 1'800'000.– versati a conferma dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà, mentre il saldo di fr. 750'000.– (e di questi fr. 150'000.– quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari) provvisoriamente depositato sul conto clienti del notaio rogante. Il contratto prevedeva poi che “l'immissione in possesso avverrà alla consegna dell'appartamento prevista al più tardi entro il 30 giugno 2007” fermo restando che “in caso di ritardo nella consegna i venditori riconoscono all'acquirente un'indennità giornaliera di fr. 2'000.–” (doc. A: clausola n. 8.2).

                                     

                                        In sostanza AO 1 rivendica nei confronti dei venditori, responsabili solidalmente fra di loro, un credito per ritardo nella consegna dell'immobile che stima in fr. 710'000.– (2'000x355 giorni). In effetti, constatata l'esistenza di difetti all'immobile e la mancata conclusione di vari lavori, situazione già accertata in occasione del sopralluogo del 1° aprile 2008, di comune accordo le parti avevano nondimeno fissato al 19 giugno 2008 la consegna dell'immobile. La cifra era coperta dal fondo fiduciario depositato presso il notaio rogante nella misura di fr. 598'711.90, ossia quanto rimaneva dei fr. 600'000.– (750'000./.150'000 a garanzia della TUI) dedotte le tasse comunali e cantonali già pagate. Di modo che, il sequestro era giustificato limitatamente all'importo residuo di fr. 111'288.10 (710'000./.598'711.90).  

           

 

                                  C.   Il 23 dicembre 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro del foglio di PPP n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), n. __________ (quota di comproprietà 2/10), relative al fondo base n. __________ RFD Lugano, per l'importo di fr. 111'288.10 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2008.   

 

 

                                  D.   Il 9 febbraio 2009 AP 1 ha fatto opposizione al sequestro, evidenziando che il contratto di compravendita prevedeva anche altre clausole in merito alla consegna dell'immobile. Era in particolare previsto che nell'eventualità in cui il ritardo nella consegna dell'immobile fosse da ricondurre esclusivamente a specifici lavori voluti dal sequestrante, da questi commissionati a imprese di sua scelta e che avrebbero dovuto essere completati entro il 15 maggio 2007, le parti avrebbero rinegoziato un nuovo termine di consegna (clausola n. 8.2). In concreto, il sequestrante -prendendosi a carico i relativi costi- aveva appunto preteso puntuali modifiche e lavori supplementari all'interno dell'alloggio, assegnati a imprese che egli medesimo aveva indicato. Il ritardo che ne era conseguito, a cominciare dalla riconsegna dell'appartamento ai venditori -avvenuta in data 21 maggio in luogo del 15 maggio 2007- alfine di permettere l'esecuzione delle rifiniture di loro competenza, alla progettazione dei lavori voluti e che egli aveva affidato a una direzione lavori esterna di sua scelta oltre alle reiterate modifiche intervenute in corso di esecuzione, era totalmente imputabile a lui. Pacifica quindi, come previsto da contratto, la negoziazione di un nuovo termine di consegna. Di fatto, il sequestrante aveva provveduto ad arredare con mobilio l'appartamento già ad ottobre 2007, il certificato di abitabilità era poi stato rilasciato il 5 dicembre 2007 e il 31 gennaio 2008 i venditori avevano notificato l'ultimazione dei lavori. Il sequestrante aveva altresì ritardato il sopralluogo che si era in definitiva svolto il 1° aprile 2008 e che aveva evidenziato la necessità di ulteriori lavori di rifinitura. Di comune accordo le parti avevano per finire fissato al 19 giugno 2008 la consegna dell'immobile. Di modo che la pretesa indennità di ritardo di fr. 710'000.– costituiva un evidente abuso di diritto. Né l'esistenza né l'esigibilità del credito erano verosimili e, semmai, si sarebbe giustificata per la quota parte di comproprietà pari a 2/10 -ossia fr. 22'257.62- visto che il sequestro non era stato pronunciato solidalmente verso tutti i venditori. Giustificata poi la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF per l'importo di fr. 400'000.–, in quanto il sequestro e la conseguente restrizione della facoltà di disporre aveva impedito l'iscrizione a registro fondiario della compravendita a terzi delle quote di PPP n. __________ e __________ e l'incasso del saldo residuo del prezzo di vendita.

 

                                         Al contraddittorio del 2 giugno 2009, cui il sequestrante non ha presenziato, l'opponente ha ribadito la non verosimiglianza del credito (esistenza e esigibilità), ha accennato ad una revoca del sequestro ex art. 280 n. 1 LEF per discrepanza tra il credito dell'istanza e quello del decreto di sequestro, riconfermando in tutto e per tutto le sue argomentazioni.  

 

 

                                  E.   Con sentenza 25 giugno 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro.  Ha anzitutto stabilito che le contestazioni dell'opponente erano rivolte solo all'esistenza, all'esigibilità e al quantum del credito rivendicato dal sequestrante. Ciò posto, il sequestro si fondava sul contratto di compravendita agli atti e sul verbale allestito al sopralluogo del 19 giugno 2008, donde la verosimiglianza del credito di fr. 710'000.– per ritardo nella consegna dell'immobile. Appariva pure fondata la solidarietà tra i venditori, intervenuti a mò di società semplice, di modo che l'opponente rispondeva per l'intero importo. Per il resto l'appartenenza dei beni risultava dagli estratti del registro fondiario agli atti. Il Pretore non ha invece ritenuto verosimile la tesi secondo cui il ritardo nella consegna definitiva dell'immobile fosse da ascrivere solo e esclusivamente ai lavori pretesi dal sequestrante. Nessun documento sottoscritto da quest'ultimo dava atto di una riconsegna dell'immobile ai venditori il 21 maggio 2007. E, anche il preteso e continuo rinvio del sopralluogo non trovava riscontro. Inoltre, il 1° aprile 2008 si era evidenziata la necessità di ulteriori opere e, pur non essendo completate, le parti avevano concordato la consegna definitiva al 19 giugno 2008. Senza rilevanza, al riguardo, il certificato di abitabilità del 5 dicembre 2007, le bollette dell'elettricità per il periodo da novembre 2007 a febbraio 2008 e ancora la presenza di mobilio nell'appartamento già a ottobre 2007. Ha così ritenuto fondati i presupposti per la concessione del sequestro. Di qui, la reiezione dell'istanza di opposizione.                              

 

                                         Per il Pretore il grado di verosimiglianza per la pronuncia e la conferma del sequestro era talmente alto da non giustificare la prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF, peraltro già di per sé infondata. In effetti, i pretesi contratti di compravendita delle PPP n. __________ e n. __________ risalivano rispettivamente a novembre 2006 e a giugno 2007. Che quindi la mancata iscrizione dei relativi trapassi di proprietà fosse dovuta al sequestro decretato il 23 dicembre 2008 non era verosimile, posto oltretutto come del presunto danno di fr. 400'000.– non vi fosse alcun riscontro.    

 

 

                                  F.   Con il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il sequestro. Rimprovera al Pretore di non avere verificato la titolarità dei beni sequestrati. Gli estratti del registro fondiario prodotti dal sequestrante davano atto della situazione esistente al 5 settembre 2008, prima dell'istanza di sequestro, e che essendo di pubblica notorietà il giudice doveva accertare d'ufficio. In effetti, nel frattempo quelle PPP erano state vendute ed era quindi intervenuto un trapasso di proprietà, tant'è che i sequestri erano stati infruttuosi. Egli si era comunque visto costretto a difendersi e in definitiva a sostenere i relativi costi di procedura che il Pretore gli aveva addebitato (tassa di giustizia e spese, oltre a fr. 1'200.– per ripetibili). Di modo che la riforma del dispositivo pretorile s'imponeva già solo per questo motivo. Invero le uniche quote PPP sulle quali era stato di fatto iscritto il sequestro erano le n. __________ e n. __________, che però erano pure già state vendute a terzi. A registro fondiario il loro trapasso di proprietà era intervenuto poi il 24 giugno 2009, prima che il Pretore emettesse la sua decisione di conferma del sequestro. Di qui la necessità di revocarlo.

 

                                         L'appellante reputa altresì legittima la richiesta di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF di complessivi fr. 400'000.– per pretese di risarcimento del danno dovute all'annotazione a registro fondiario e a carico delle PPP n. __________ e n. __________ di un sequestro assurdo e infondato.

 

 

                                  G.   Delle osservazioni del sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

 

 

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

 

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

 

 

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

 

                                         È così ammissibile l'eccezione che l'appellante solleva per la prima volta in appello contestando di essere titolare dei beni sequestrati -e quindi esserne proprietario- e dei nuovi estratti del registro fondiario che produce contestualmente al ricorso (doc. 16-27 in appello).        

 

 

                                   4.   La legittimazione per ricorrere e quindi l'interesse a ricorrere, costituiscono un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio (Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2974 seg. e 2993). E l'esigenza di un interesse vale anche per l'opposizione al sequestro -l'art. 278 cpv. 1 precisa che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”- e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, pag. 603 ad 3a; Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278; Artho von Gunten, op. cit., pag. 21 seg. e pag. 148 seg. ad 1.3).

 

                                         Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su opposizione deve essergli riconosciuta (Gasser, op. cit., pag. 604 ad c e 615 ad c; Amonn/Walther, op. cit., n. 65 e 77 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1999, n. 6 e 25 ad art. 278; Stoffel, Le séquestre, in: La LP révisée, collana CEDIDAC, vol. 35, Losanna 1997, p. 287 ad B.1 e 291 ad 4; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278; Dallèves, Le séquestre, FJS n. 740, Ginevra 1999, p. 22 ad 2). Ciò non toglie che non è legittimato a interporre opposizione al decreto di sequestro, l'escusso che non rende perlomeno verosimile di essere pregiudicato nei propri interessi allorquando il provvedimento colpisce diritti patrimoniali di un terzo (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 278 con riferimenti a DTF 114 Ia 383, consid. 2c; CEF 12 settembre 2007 [14.2007.33], consid. 4; 12 settembre 2007 [14.2007.32], consid. 4; 26 gennaio 2005 [14.2004.109], consid. 3; 17 dicembre 2004 [14.2004.17], consid. 4.3; 9 gennaio 2004 [14.2003.80/81], consid. 5.2 e 5.3; 10 ottobre 2003 [14.2003.64], consid. 1.5).

 

 

                                   5.   Nel caso concreto, a torto l'appellante si duole di essere stato costretto a pagare gli oneri processuali relativi ad una procedura di sequestro concernente fondi intestati a terzi e, per questo, pretende la riforma del dispositivo pretorile (appello, pag. 4 n. 3). Giova anzitutto rammentare che il creditore sequestrante al momento di introdurre l'istanza di sequestro è chiamato a rendere verosimile l'appartenenza dei beni al debitore, presupposto che alla luce della situazione attestata dagli estratti del registro fondiario datati 5 settembre 2008 (doc. G nell'inc. EF.2008.3325) sembrava adempiuto. Dal canto suo, oltretutto, davanti al primo giudice, l'opponente aveva dichiarato che il sequestro aveva bloccato la vendita di 10 appartamenti e totalmente congelato la promozione immobiliare dal mese di dicembre 2008 ad oggi  (verbale d'udienza, pag. 2 in fondo). Certo, in appello, l'opponente dimostra che 10 delle PPP considerate sono oggettivamente di proprietà di terzi e che il relativo trapasso precedeva il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008: trattasi segnatamente delle PPP n. __________ (doc. 16 in appello: il cui trapasso risale al 22 dicembre 2008), n. __________ (doc. 17 in appello: il 12 settembre 2008), n. __________ (doc. 18 in appello: il 18 novembre 2008), n. __________ (doc. 19 in appello: il 1° dicembre 2008), n. __________ (doc. 20 in appello: il 10 ottobre 2008), n. __________ (doc. 21 in appello: il 6 ottobre 2008), n. __________ (doc. 22 in appello: il 21 ottobre 2008),  n. __________ (doc. 24 in appello: il 25 novembre 2008), n. __________ (doc. 25 in appello: il 6 agosto 2008) e n. __________ (consultazione il 24 agosto 2009 del relativo estratto RF al sito internet di competenza del registro fondiario: il 12 settembre 2008), fermo restando che la PPP n. __________ cui accenna l'appellante (doc. 23 in appello) non era affatto contemplata dal decreto di sequestro (sopra, consid. C). Ma, da questo punto di vista, proprio perché il sequestro riguardava beni che a quel momento appartenevano già incontestabilmente a terzi, il debitore sequestrato non poteva pretendersi leso e pregiudicato nei suoi interessi e quindi legittimato a introdurre opposizione. Semmai, spettava ai diretti interessati -ovvero ai singoli proprietari di quei fondi- il privilegio di far valere pretese al riguardo. Di modo che, a prescindere dal fatto che per quanto si evince dagli estratti fondiari prodotti agli atti (cfr. in proposito Reiser, op. cit., n. 61 ad art. 275) e -per stessa ammissione dell'appellante- nel caso specifico sembrerebbe che su questi fondi i sequestri sono stati infruttuosi (appello, pag. 4 n. 3), sotto questo profilo, l'opposizione e l'appello si rivelano irricevibili per carenza di interesse giuridico.       

 

 

                                   6.   L'appellante afferma di non essere proprietario (per una quota di comproprietà di 2/10) delle PPP n. __________ e n. __________ in quanto vendute a terzi, precisando che il 24 giugno 2009, quindi prima della decisione pretorile impugnata, il relativo trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario. Pertanto, il sequestro deve essere revocato (appello, pag. 4 n. 4). Ora, davanti al Pretore l'opponente aveva in effetti prodotto gli atti di compravendita immobiliare risalenti rispettivamente al 21 novembre 2006 (PPP n. __________: doc. 13) e 6 giugno 2007 (PPP n. __________: doc. 14). Tuttavia non pretendeva né aveva prodotto alcunché attestante il fatto che prima del 23 dicembre 2008, giorno cui risale il sequestro, quel trapasso di proprietà fosse stato iscritto a registro fondiario, circostanza che peraltro trovava riscontro negli estratti datati 5 settembre 2008 che il sequestrante aveva allegato alla richiesta di sequestro (doc. G, estratto n. 6 e 7 del plico). Anzi, in proposito, nel suo memoriale di opposizione il debitore aveva persino affermato che in conseguenza dei sequestri richiesti dall'istante, non è stato possibile procedere all'iscrizione nel registro fondiario di tali atti (act. I, pag. 9 in alto). E, come traspare dal doc. 17, prodotto sempre da lui davanti al Pretore, neanche il 30 marzo 2009 era stato dato seguito ad un'iscrizione in tal senso. Il 2 giugno 2009 ancora, in occasione del contraddittorio davanti al Pretore, egli ribadiva che altri due appartamenti già venduti non possono essere oggetto di trapasso di proprietà a causa del sequestro (verbale d'udienza, pag. 2 in basso). Pertanto, da questo punto di vista, l'appartenenza di quei fondi al debitore sequestrato (quota di comproprietà di 2/10) era ben verosimile. Nulla ostava quindi all'annotazione a registro fondiario del provvedimento decretato il 23 dicembre 2008, e meglio come appunto risulta dagli estratti che ora l'appellante produce davanti a questa Camera (doc. 26 e 27 in appello: annotazioni).

 

                                         Invero, in relazione alle PPP n. __________ e n. __________ risulterebbe che a registro fondiario sia stato altresì iscritto un trapasso di proprietà per compravendita risalente al 24 giugno 2009 (doc. 26 e 27 in appello: proprietà), quindi il giorno prima dell'emissione della sentenza impugnata, di cui però nulla è dato di sapere. Ma tant'è. In mancanza di più specifiche indicazioni, fino a prova contraria e nella misura in cui dagli stessi estratti l'annotazione del sequestro risulta ancora attuale, come tale quell'iscrizione non inficia il provvedimento che l'ha preceduta e i cui effetti non sono di per sé ostacolati né dalla procedura di opposizione né dall'eventuale procedura di ricorso (art. 278 cpv. 4 LEF). Anzi, nella misura in cui l'appellante medesimo si limita ad eccepire di non pretendersi più proprietario di questi due fondi dal 24 giugno 2009 -senza fornire particolari spiegazioni in merito- egli, in ogni modo, non rende verosimile il suo interesse all'opposizione e quindi alla procedura di appello cui ha dato avvio. Di modo che, anche sotto questo profilo il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

 

    

                                     

                                         Sulla prestazione di garanzia ex art. 273 LEF

 

                                   7.   Vista l'irricevibilità dell'appello, e a titolo abbondanziale, giova rammentare che per l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro (Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273). Il Pretore respingendo la domanda formulata in prima sede, oltre a ritenersi altamente convinto della verosimiglianza del sequestro, non ha ritenuto verosimile la tesi dell'opponente secondo cui il sequestro pronunciato il 23 dicembre 2008 fosse stato la causa del preteso danno dovuto alla mancata iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà delle PPP n. __________ e n. __________ vendute con atto notarile rogato l'uno a novembre 2006 e l'altro a giugno 2007 (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Il danno quantificato dall'opponente in fr. 400'000.– poi, non era stato minimamente giustificato (sentenza impugnata, pag. 8 in alto. Dal canto suo però l'appellante non pretende che questa argomentazione sia errata, limitandosi a temere un'azione risarcitoria che ingenererà un regresso verso il sequestrante, responsabile di un sequestro assurdo e del tutto infondato. Di modo che, sprovvisto di motivazione, da questo punto di vista l'appello si sarebbe comunque rivelato nullo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5, per il rinvio dell'art. 25 LALEF) e quindi inammissibile.  

 

 

                                   8.   La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere dichiarato irricevibile. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 22 e 25 LALEF, art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

 

 

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.  

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 420.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 600.–.     

 

                                   3.   Intimazione:

                                         – ;   

– .  

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 111'288.10, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.