Incarto n.
14.2009.77

Lugano

30 settembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 maggio 2009 presentata da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

 

AP 1 __________

 

 

 

 

Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 settembre 2009 (EF. 2009.1432) ha così pronunciato:

 

“1.   E’ pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da giovedì, 3 settembre 2009 alle ore 10.00.

 

 2.   Sono ordinate le comunicazioni e le pubblicazioni di rito.

 

 3.   La tassa di giustizia di fr. 80.-, già anticipata, e le spese, pure già anticipate dall’istante, nella misura di un acconto di fr. 720.- sono a carico della massa fallimentare.

 

 4. omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1, che con atto di appello del 7/9 settembre 2009 ne postula l’annullamento;

 

richiamato il decreto presidenziale dell’11 settembre 2009, con il quale all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano la AO 1 Impresa di costruzioni ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6’273.70 oltre interessi e spese.

 

                                  B.   All’udienza di contraddittorio dell’8 luglio 2009 nessuno è comparso.

 

                                  C.   Con sentenza del 2 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 3 settembre 2009 alle ore 10.00.

 

                                  D.   Con appello del 7/9 settembre 2009 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo tra l’altro di avere in data 29 agosto 2009 saldato l’importo posto in esecuzione, come risulta dalla ricevuta – annessa all’appello - rilasciata lo stesso giorno dalla creditrice. Tanto che quest’ultima, con scritto 29 agosto 2009, pure annesso all’appello, avrebbe comunicato alla Pretura tale circostanza, chiedendo l’annullamento della richiesta di fallimento e il rimborso dell’anticipo spese di fr. 800.—. Purtroppo, essa rileva, vi deve essere stato al riguardo un disguido.

 

                                  E.   Chiamata a esprimersi, la AO 1 costruzioni è rimasta silente.

 

In diritto:

 

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

 

                                   2.   L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto. A sostengo del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti – il cui contenuto, come tale (avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione prima della pronuncia del fallimento), non è stato messo in discussione dalla creditrice, che non ha presentato osservazioni all’appello - costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento pronunciato nei confronti di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

 

                                   3.   L’appello va pertanto accolto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49 OTLEF), come del resto da essa stessa richiesto. 

                                         Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate all’appellante.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF e la OTLEF

 

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello è accolto.

 

                                         “l.   La dichiarazione di fallimento 2 settembre 2009 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. EF.2009.1432, nei confronti di __________, __________,è annullata

   

                                         2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.-, già anticipata, è posta a carico di AP 1. 

 

                                         3.   Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta suo carico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________;

                                         - __________;

                                         - __________

                                         - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         - Ufficio cantonale del registro di commercio, Lugano.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorno dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).