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Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2009.683 della Pretura __________) promossa con opposizione 9 settembre 2009 da
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AP 1
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contro |
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il sequestro 28 agosto 2009 (inc. EF.2009.632) richiesto nei confronti dell'opponente da
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AO 1
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in cui il Pretore __________, con decisione 6 ottobre 2009, ha respinto l'opposizione confermando di conseguenza il sequestro, e fatto obbligo ad AO 1 di depositare -nel termine di 15 giorni- una garanzia ai sensi dell'art. 273 LEF di fr. 5'000.–;
appellante AP 1 con allegato 23 ottobre 2009, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e revocare il sequestro e, in via subordinata, annullarla previo rinvio degli atti per nuovo giudizio al Pretore;
lette le osservazioni 23 novembre 2009 con cui la sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 agosto 2009 diretta contro AP 1, __________, AO 1, __________, ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali di qualsiasi natura, compresi crediti, titoli azionari, obbligazioni e simili, depositati sulla relazione bancaria di cui al conto n. __________ intestato a AP 1, presso la __________, rispettivamente presso la succursale di __________ della __________, o comunque ad essa inerenti, nonché ogni altro avere patrimoniale di qualsiasi natura intestato a AP 1 presso la medesima banca”, il tutto fino a concorrenza dell'importo di Euro 80'379.71 corrispondenti a fr. 122'354.–, e Euro 2'468.17 corrispondenti a fr. 3'757.05, oltre interessi calcolati sull'importo di fr. 122'354.– pari al 3% dal 13 maggio 2002 al 31 dicembre 2003, al 2.5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e al 3% dal 1° gennaio 2008.
La sequestrante fonda la sua richiesta sul decreto ingiuntivo (doc. C), prodotto altresì in copia conforme all'originale (doc. H), pronunciato il 24 febbraio 2006 dal Giudice Unico del Tribunale di __________ -da lei adito con ricorso del 9 febbraio 2006- il quale ha fatto obbligo all'escusso di versarle la somma capitale di Euro 80'379.71 e, a titolo di spese, competenze e onorari, di Euro 1'871.–, insieme agli accessori. Il decreto ingiuntivo traeva in sostanza origine da un'obbligazione fideiussoria solidale che la sequestrante e il debitore avevano contratto per la società __________ Srl di cui erano soci nella misura del 50%, presso la banca __________.
B. Il 28 agosto 2009, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come richiesto.
C. Il 9 settembre 2009 AP 1 ha formulato opposizione al sequestro. Egli ha anzitutto spiegato di avere deciso nel 2000 insieme ad AO 1 di aprire un sushi-bar a __________ e, a questo scopo, di avere appunto costituito la __________ Srl -di cui al decreto ingiuntivo- cui la banca __________, aveva concesso un mutuo. Per divergenze insorte fra le parti si era poi arrivati al fallimento della società e, se AO 1 era rimasta proprietaria della licenza e di quel locale, egli non aveva mai recuperato il denaro che aveva investito. Il debito di Euro 128'500.– era anzi stato ridotto grazie alla realizzazione di una sua polizza assicurativa costituita in pegno alla banca. Per cui, avendo egli saldato oltre la metà del debito a carico di __________ Srl, era semmai la sequestrante a dovere a lui dei soldi. Peraltro, il saldo residuo ancora scoperto e a carico della “debitrice principale __________ Srl” era di Euro 51'962.23, motivo per cui da lui la sequestrante poteva pretendere al massimo la metà, ossia Euro 26'000.–. Ad ogni modo, il decreto ingiuntivo era inefficace e non costituiva un valido titolo esecutivo, in quanto non gli era stato validamente notificato in ossequio all'art. 644 CPCit. I tentativi del 10 aprile 2006, del 26 aprile 2006 (giusta l'art. 140 CPCit) e 29 gennaio 2008 erano stati eseguiti in via __________, luogo dove però egli non risiedeva più da anni. Solo il 7 febbraio 2008 -a giusta ragione in applicazione dell'art. 143 CPCit- quel decreto era stato correttamente notificato. Ma, a quel momento, il termine di 60 giorni dell'art. 644 CPCit era ormai ampiamente decorso. Oltretutto, bastava una semplice ricerca in internet per reperire l'effettivo indirizzo in via __________, luogo dove egli aveva il suo atelier e la sua abitazione.
Anche nell'ordinamento ticinese la notifica in via edittale era possibile solo se le indagini volte a determinare il recapito del destinatario erano state infruttuose, pena la sua nullità. L'impiego della massima diligenza era altresì imposto dalla Convenzione di Lugano (CL), laddove la mancata notifica esclude la delibazione della decisione estera per violazione del diritto di essere sentito del destinatario e dell'ordine pubblico. Inoltre, la sequestrante non aveva prodotto i documenti necessari per tale delibazione (art. 25 segg. CL e art. 46 e 47 CL). Il decreto ingiuntivo era persino privo della formula esecutiva dell'autorità giudiziaria italiana. E, trattandosi di fattispecie connessa solo con l'Italia, si doveva escludere anche l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Di modo che, né il presupposto del credito (capitale e interessi) né quello della causa del sequestro erano adempiuti. Incontestata era per contro l'appartenenza dei beni sequestranti.
Per finire, l'opponente ha preteso dal sequestrante il deposito di una garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF di fr. 40'000.–, a copertura di oneri processuali e ripetibili.
D. Al contraddittorio del 5 ottobre 2009 l'opponente ha ribadito il suo punto di vista. La sequestrante ha contestato tali allegazioni, confermando la richiesta di sequestro e producendo un parere legale 28 settembre 2009 redatto dal patrocinatore che si era occupato in Italia del procedimento di ingiunzione. Ciascuna delle parti ha quindi mantenuto la rispettiva posizione.
E. Con sentenza 6 ottobre 2009 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Il credito trovava riscontro nel decreto ingiuntivo, prodotto agli atti in originale. Certo, l'opponente contestava poi l'efficacia del decreto ingiuntivo dolendosi di una notifica irrituale. Ma, secondo i documenti dell'anagrafe prodotti (certificato di residenza), la sua dimora nota era tuttora in via __________, l'opponente non avendo mai comunicato alcuna modifica di residenza. Non si poteva quindi pretendere che la sequestrante rintracciasse altrimenti il luogo della sua dimora. Stabilito che il decreto ingiuntivo era stato correttamente notificato, non vi era motivo per dubitare della sua validità ed esecutività. Visto poi che anche gli altri presupposti dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF erano adempiuti, segnatamente la dimora all'estero, l'opponente risiedendo in __________, insieme al legame del credito con la Svizzera, data l'esistenza di averi sequestrati a __________, l'opposizione al sequestro era da respingere. Il Pretore ha nondimeno ritenuto la richiesta di una garanzia ex art. 273 cpv. 1 LEF fondata nella misura di fr. 5'000.–.
F. Con il presente appello AP 1 rimprovera al Pretore -invero, a differenza delle richieste di giudizio, a titolo preliminare- il mancato esame di tutte le eccezioni da lui sollevate e, a tutela del doppio grado di giurisdizione, chiede il rinvio degli atti per nuovo giudizio. Nel merito, l'appellante rileva di essere stato informato del decreto ingiuntivo solo nell'ambito dell'esecuzione del sequestro in Svizzera e per il tramite del suo consulente bancario. E, per l'art. 644 CPCit, in difetto di una valida notifica, un decreto ingiuntivo diventa inefficace nel termine di 60 giorni dalla sua pronuncia. Di quattro tentativi eseguiti, rispettivamente in data 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29 gennaio 2008 presso la residenza anagrafica in via __________, ed infine quello del 7 febbraio 2008 giusta l'art. 143 CPCit, solo quest'ultimo era da ritenersi corretto. Se non che, il termine di cui all'art. 644 CPCit era scaduto il 20 maggio 2006, donde l'inefficacia del decreto che pertanto non costituiva più un valido titolo esecutivo. Mentre l'esatto recapito era rintracciabile inserendo il suo nominativo in un qualsiasi motore di ricerca internet. La notifica peraltro non era nemmeno conforme al diritto ticinese, e anche sotto il profilo del diritto internazionale (e meglio della Convenzione di Lugano: CL), la mancata notifica di un atto impediva il riconoscimento della decisione estera per lesione del diritto di essere sentito e dell'ordine pubblico svizzero. Inoltre mancava la documentazione necessaria per la delibazione della decisione (art. 25 segg., art. 46 e 47 CL), e segnatamente la prova della esecutività del decreto ingiuntivo. D'altra parte, l'esistenza di un deposito o di un conto bancario in Svizzera, non costituiva certo un legame sufficiente con questo paese. La sequestrante non poteva comunque rivendicare alcun credito, posto come un eventuale diritto era ad ogni modo da ritenersi compensato dai vantaggi che la stessa aveva tratto da tutta l'operazione. In definitiva, in difetto dei presupposti per confermare il sequestro, lo stesso era da revocare, con conseguente conferma dell'opposizione.
Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. In via preliminare, l'appellante postula l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio a salvaguardia del doppio grado di giudizio: a suo modo di vedere la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è quella meno atta a confermare il sequestro, posto oltretutto come parte delle eccezioni da lui sollevate non sono affatto state considerate dal primo giudice (appello, n. 13).
Per l'art. 326 CPC (applicabile per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF), l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio ha luogo se in pregiudizio della parte che lo chiede sono stati fatti degli atti nulli (art. 142-146) o se le è stata negata ingiustamente una restituzione in intero. Ora, giusta l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, pena la nullità, una sentenza deve fra l'altro contenere l'esposizione dei motivi di fatto o di diritto. Invero, la giurisprudenza non impone però al giudice di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostigli né su tutte le eccezioni sollevate, ma unicamente di occuparsi delle circostanze rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 26 ad art. 285). Nel caso concreto, la sentenza impugnata adempie a questi requisiti, visto che di per sé -quand'anche non condivisi dall'opponente- riassume i fatti essenziali e le ragioni -pur telegrafiche che siano- ritenute dal Pretore per respingere l'opposizione e confermare il sequestro. E, per il resto, l'appellante non accenna ad altri motivi di nullità. A ciò si aggiunga che, premessa una motivazione puntuale (sotto, consid. 3) e la facoltà di addurre nuovi fatti (sotto, consid. 4), questa Camera verifica comunque in base alle allegazioni e ai documenti se la realizzazione delle condizioni del sequestro contestate dalla controparte, raggiunge ancora il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo (sotto, consid. 2). La richiesta va così respinta.
2. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 segg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.
4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono quindi ammissibili i nuovi documenti che la sequestrante produce con le sue osservazioni (doc. N, O e P1-P10).
5. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Fra le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
In concreto, non è oggetto di controversia l'appartenenza dei beni al debitore. Quest'ultimo, per contro, contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Anche le condizioni legali dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non sono adempiute: notificato tardivamente il decreto ingiuntivo è diventato inefficace e privo di qualsiasi validità, ritenuto oltretutto che agli atti non figura la documentazione necessaria per la sua delibazione in Svizzera; il credito infine, non ha un legame sufficiente con la Svizzera.
Esistenza del credito
6. Per l'appellante, la sequestrante non vanta alcun credito nei suoi confronti, fermo restando che comunque sia solo una procedura ordinaria poteva portare sufficiente chiarezza negli intricati rapporti in essere fra le parti e riconducibili all'apertura del sushi-bar insieme alla costituzione della società __________ Srl (appello, n. 25 seg.).
In concreto, il credito si fonda sul decreto ingiuntivo emesso in data 24 febbraio 2006 con cui il Giudice unico del Tribunale di __________ ha imposto all'opponente di pagare alla sequestrante nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione i seguenti importi (istanza di sequestro, n. 4.1): Euro 80'379.71 oltre interessi e Euro 1'871.– oltre IVA, CPA e 12.5% di rimborso forfetario ex art. 14 DM 126/04 su diritti e onorari (doc. C/H, pag. 4). Ora, il credito capitale di Euro 80'379.71 al tasso di cambio EUR/CHF di 1.52220 valido il 28 agosto 2009 (doc. A) -rimasto incontestato- corrisponde a fr. 122'354.–. Il conteggio allestito e prodotto per conto della stessa sequestrante aggiunge poi all'importo di Euro 1'871.–, Euro 363.50 per l'IVA (doc. F pag. 2), Euro 35.64 per CPA del 2% su complessivi Euro 1'782.– (694+890+198: doc. F, pag. 2, allegato 6 e allegato 8) ed infine Euro 198.– per il 12.50% di rimborso forfettario ex art. 14 DM 126/04 su diritti ed onorari di Euro 1'584.– (694+890: doc. F, pag. 2, allegato 5 e allegato 8) attestando, per finire, il totale complessivo a Euro 2'468.17 (istanza di sequestro, n. 4.1) che, al tasso di conversione EUR/CHF appena indicato (doc. A), corrisponde a fr. 3'757.05. Appare così verosimile il credito alla base della domanda di sequestro e che la richiedente ha quantificato in fr. 122'354.– oltre interessi e in fr. 3'757.05. Certo, con la sua opposizione, l'escusso aveva contestato gli importi, tanto del credito asserito quanto degli interessi proposti, e contestato pure il prelievo dell'IVA (opposizione, n. 26). Ma al contraddittorio, non ha minimamente spiegato dove e perché le modalità di calcolo appena illustrate e che la sequestrante -fondandosi su documenti- aveva indicato assai dettagliatamente nel conteggio da lei proposto, dovevano considerarsi errate.
7. Per l'appellante il rimborso chiesto è infondato, dovendosi ammettere sulla base dei doc. 4 e 5 che il saldo scoperto presso la banca __________ era di soli Euro 51'962.23, e con la conseguenza che la pretesa semmai era giustificata limitatamente alla sua metà ossia Euro 26'000.–. In ogni caso, quel debito era stato ridotto da Euro 128'500.– a Euro 51'962.23, con la realizzazione di una sua polizza assicurativa data in pegno alla banca, di modo che era la controparte a dovere a lui dei soldi (appello, n. 27 e seg.). A titolo abbondanziale -data l'esistenza di un decreto ingiuntivo sufficientemente chiaro in proposito- giova rilevare che con le osservazioni la sequestrante allega i giustificativi prodotti al Giudice unico del Tribunale di __________ e attestanti l'avvenuto pagamento da parte della stessa di un importo di Euro 160'759.42 (osservazioni, pag. 6 e doc. P1-P10) -fra cui il saldo appunto di Euro 51'962.23 versato in data 20 febbraio 2004 (doc. P1)- in base ai quali egli ha ritenuto fondata la pretesa che lei rivendicava per metà (ossia per Euro 80'379.71: sopra, consid. 6). Risulta peraltro vana la tesi difensiva messa in atto dall'appellante con riferimento al doc. 4 (scritto banca/escusso del 16 gennaio 2003) e al doc. 5 (scritto banca/escusso del 5 febbraio 2003). In effetti, identici scritti sono stati spediti alla sequestrante (doc. N e O) e -come la stessa spiega nelle sue osservazioni (pag. 5)- comprovano che la banca ha realizzato i contratti assicurativi che loro le avevano dato in pegno e che, nell'uno (doc. O) come nell'altro caso (doc. 5), era stato ricavato un utile di Euro 38'299.99. Quell'istituto di credito ha poi direttamente imputato quell'utile -evidentemente moltiplicato per due- sul debito ancora dovuto, da cui la diminuzione dai circa Euro 128'500.– (appello, n. 28; doc. N e 4) al saldo residuo di Euro 51'962.23 (attestato dai doc. O e 5) e -come detto- pagato dalla sequestrante. Al riguardo, pertanto, l'appello è del tutto infondato.
Causa del sequestro
8. Per il Pretore il decreto ingiuntivo su cui la sequestrante fonda la sua richiesta era stato validamente notificato in via __________, corrispondente alla residenza anagrafica che risultava dai documenti da lei prodotti, non potendosi da lei pretendere che in siffatte circostanze, rintracciasse altrimenti la nuova dimora dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 2 in basso). Per contro, l'appellante reputa irrita la predetta notifica, donde l'inefficacia e quindi l'assenza di un titolo esecutivo, sia secondo il diritto italiano che quello svizzero e internazionale (appello, n. 14). Ma, invano.
a) Il concetto di sentenza esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 78 ad art. 271; Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 438 seg.).
b) Ora, che il decreto ingiuntivo del diritto italiano rappresenti una decisione secondo l'art. 25 CL, è pacifico (CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109], consid. 2b; 27 luglio 2001 [14.2001.30] con rinvii; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, tesi Basilea 1998, pag. 324; Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la convention de Lugano: titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in: SJ 1997 pag. 567). La norma presuppone tuttavia che il giudizio sia frutto di un procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (cfr. II CCA, 17 maggio 1995 [12.1995.126], consid. 4 con rinvio, in: Rep. 1995 n. 70, e SZIER/RSDIE 1996 n. 10). Ciò è il caso allorquando al decreto ingiuntivo validamente notificato, l'escusso non si oppone (“possibilità virtuale del contraddittorio”), donde la conseguente autorità di cosa giudicata del decreto (cfr. Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch-italienischen Rechtsverkehr, tesi San Gallo 1989, pag. 184; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, tesi Basilea 1996, pag. 116; Jametti Greiner, loc. cit.), oppure decide di formulare opposizione (“effettivo contraddittorio”) dando avvio ad un procedimento civile ordinario con pieno potere cognitivo (Markus, loc. cit.; Jametti Greiner, loc. cit.; Picardi, Codice di procedura civile, 3a edizione, Milano 2004, n. 1 ad art. 633, pag. 2041).
c) L'appellante afferma anzitutto di avere saputo dell'esistenza del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006 “soltanto per il tramite del proprio consulente bancario […], allorquando gli ha comunicato l'esistenza del sequestro ticinese, e ciò nella primavera del 2009”, donde la pretesa inefficacia del decreto ingiuntivo (appello, n. 15). Ma, per il diritto italiano, “l'inefficacia del decreto in conseguenza della sua mancata notificazione nel termine prescritto, non può essere rilevata d'ufficio” e prevede che “l'ingiunto, che abbia avuto altrimenti notizia del decreto può, con ricorso ai sensi dell'art. 188 disp. att. [CPCit: Picardi, op. cit., pag. 2798], chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto medesimo, di dichiarare tale inefficacia” (Picardi, op. cit., n. 3 ad art. 644, pag. 2087). E, in concreto, a parte confermare di avere comunque avuto conoscenza di quel provvedimento a primavera del 2009, l'appellante nemmeno accenna ad un avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione. Sotto questo profilo pertanto, l'appello va disatteso.
d) Il ricorrente contesta poi l'avvenuta valida notifica del decreto ingiuntivo 24 febbraio 2006, depositato presso la cancelleria del Tribunale di __________ in data 21 marzo 2006, nel termine di 60 giorni sancito dall'art. 644 CPCit e scadente il 20 maggio 2006 (appello, n. 16), in quanto solo la notifica del 7 febbraio 2008 -preceduta da altri tre tentativi irriti (del 10 aprile 2006, 26 aprile 2006 e 29 gennaio 2008)- esperita giusta l'art. 143 CPCit (“notificazione a persona di residenza , dimora e domicilio sconosciuti”) era da ritenersi corretta e valida (appello, n. 17 e 19). Egli non considera però che -sempre secondo il diritto italiano- “qualora il decreto venga ritualmente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma prima che l'intimato ne abbia fatto dichiarare l'inefficacia, questa non è rilevabile d'ufficio” e che in tal caso “le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria, nei modi e nei termini di cui all'artt. 641 e 645, in difetto della quale il decreto acquista comunque efficacia di cosa giudicata” (Picardi, op. cit., n. 4 ad art. 644, pag. 2088). E, in concreto, l'appellante non allude né -come già detto- a un procedimento di dichiarazione d'inefficacia, né ad un'opposizione (quand'anche tardiva) senza la quale il medesimo decreto stabilisce che “diventerà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi della legge” (doc. C/H, pag. 4). Pertanto, a prescindere da una qualsiasi disquisizione in merito alle modalità di esecuzione dei tre tentativi di notifica che l'hanno preceduta (appello, n. 18, 20 e 21), a un esame limitato alla verosimiglianza -quale quello che regge la procedura di sequestro- e nella misura in cui è egli stesso a confermare l'avvenuta rituale notifica di quell'atto in data 7 febbraio 2008, non v'è motivo per scostarsi dalla dichiarazione di esecuzione 28 maggio 2008 che ordina “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”, apposta sul decreto ingiuntivo dal Cancelliere del Tribunale ordinario di __________ (doc. C/H, pag. 9 sul retro). In effetti, in mancanza di riscontri oggettivi che l'appellante nemmeno tenta di documentare, nulla indica che tale formula non corrisponda a quella “esecutiva che l'autorità giudiziaria italiana ordina, su istanza della parte ricorrente” (appello, n. 30). Di modo che l'appello, infondato, va respinto.
9. L'appellante rimprovera alla sequestrante di non avere prodotto la documentazione necessaria e atta a consentire la delibazione in Svizzera del decreto ingiuntivo, in ossequio a quanto prescritto dagli art. 46 e 47 CL (appello, n. 29). Omette tuttavia di considerare che agli atti figura la copia conforme all'originale di quel provvedimento attestata con timbro del 4 aprile 2006 (doc. H, pag. 4). Lo stesso documento si completa poi delle relative attestazioni -sempre in originale- riferite ai primi tre tentativi di notifica (doc. H, pag. 5 a 8), al quarto tentativo del 7 febbraio 2008 esperito giusta l'art. 143 CPCit (doc. H, pag. 9 davanti) e, per finire, anche all'esecutività del provvedimento (doc. H, pag. 9 sul retro) nella modalità appena citata (sopra, consid. 8d in fine). A ciò basti aggiungere che, trattandosi di decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, spetta al giudice del rigetto dell'opposizione -che in tal senso non è affatto pregiudicato dall'esame esperito dal giudice del sequestro (cfr. Reeb, op. cit., in: ZSR 1997/II, pag. 439 in alto)- pronunciarsi sulla effettiva e definitiva dichiarazione di esecutività di quel provvedimento (procedura di exequatur, art. 32 CL), contesto nel quale diventa d'obbligo la trasmissione dei documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (CEF, 6 novembre 2006 [14.2005.109] consid. 1 e 3; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 59 e 68 e 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.). La censura deve così essere, in concreto, disattesa.
10. L'appellante contesta infine che il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera (appello, n. 31 segg.), presupposto questo che il Pretore ha considerato adempiuto “data l'esistenza degli averi sequestrati a __________” (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Tuttavia, dovendosi già ritenere verosimile che il credito si fondi sua una sentenza esecutiva, diventa inutile esprimersi anche sulla questione a sapere se -per l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF- il credito abbia altresì un legame sufficiente con la Svizzera.
11. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere ad AO 1, __________, un'indennità di fr. 1'000.–.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza è di fr. 126'111.05 (fr. 122'354.– e fr. 3'757.05), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.