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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 agosto 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 __________
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 luglio 2009 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza
27 ottobre 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 13'363.30 oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che
con atto 5 novembre 2009 ne eccepisce la carente motivazione;
preso atto che la parte appellata non ha ritirato l’invio raccomandato contenente
l’atto di appello e che essa non ha pertanto presentato osservazioni all’appello;
ritenuto
In fatto:
che con PE n. __________ del 10 luglio 2009 dell’UE di __________ la AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 40'205.95 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2009, indicando quale titolo di credito: “contratto leasing n.472557, fattura finale del 17.03.2009”;
che interposta tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio;
che la procedente fonda la sua pretesa su un contratto leasing relativo ad un veicolo R__________ R__________, concluso il 4 gennaio 2006 con la W__________ S__________ F__________ SA (doc. A), per il quale il convenuto ha sottoscritto lo stesso giorno un atto di fideiussione solidale (doc. B);
che in seguito alla disdetta del contratto di leasing, l’istante con l’esecuzione in oggetto pretende dall’escusso il pagamento di fr. 40'205.95 come a conteggio finale (doc. I);
che all’udienza di contraddittorio del 27 ottobre 2009 nessuno è comparso;
che con sentenza 27 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha ritenuto la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ed ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 oltre interessi come a PE, rinviando per la motivazione ai considerandi;
che con l’appello l’istante rimprovera al Pretore di avere accolto l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 senza fornire una motivazione chiara, né un calcolo preciso, per cui la sentenza si rivela incomprensibile;
considerato
In diritto:
che per l’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che, invero, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull’esito del giudizio;
che, al riguardo, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e l’autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che in concreto il Pretore, accogliendo l’istanza limitatamente a fr. 13'363.30 oltre interessi come a PE, con rinvio, in merito al parziale accoglimento dell’istanza, ai considerandi, che non figurano tuttavia nella sentenza, ha emanato una decisione priva di motivazione - e pertanto nulla (art. 142 CPC) - per quel che riguarda l’importo riconosciuto rispettivamente non riconosciuto (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 4 ad art. 285);
che pertanto l’appello va accolto, con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché spieghi i motivi che sorreggono la sua decisione;
che a dipendenza dell’esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 142 e 285 cpv. 2 lett. e CPC
pronuncia:
1.L’appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2.Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
3.Intimazione: - AP 1, __________ - AO 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'205.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).