Incarto n.
14.2009.95

Lugano

11 dicembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 settembre 2009 da

 

                                         AO 1, __________ (__________)

                                         (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

                                         contro

 

                                         AP 1, __________                                               (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 15 luglio 2009 per il pagamento di complessivi fr. 352'848.- oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 2009 su fr. 326'963.- e dal 15 giugno 2009 su fr. 12'166.-;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 27 ottobre 2009 (EF. __________) ha così deciso:

 

       1.  L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 351'720.65 oltre interessi al 5% dal 7 febbraio 2009 su fr. 325'918.50 e dal 15 giugno 2009 su fr. 12'127.20.

 

       2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 1'750.- a titolo di indennità.

 

       3.  omissis”

 

 

                                          Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso, che con atto 13 novembre 2009 postula l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Pretura del Distretto di __________ per nuovo giudizio, previa nuova udienza di discussione, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 14/15 luglio 2009 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma complessiva di fr. 352'848.- oltre accessori. Quale titolo di credito ha indicato: “Settlement Agreement del 13/15.05.2009. Fr. 326963= Euro 215000.00. Fr. 12'166.00= Euro 8000.00 Fr. 8174.00 = Euro 5375.00 int, del 5% su Euro 300'000.00 dal 11.06.2008 al 20.10.2008. Fr. 5545.00= Euro 3646.00 interesse del 5% su Euro 250000.00 dal 21.10.2008 al 06.02.2009.”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

 

                                  B.   L’istante fonda - in estrema sintesi - la sua pretesa sul “Settlement Agreement” (Accordo di pagamento) sottoscritto tra le parti il 13 e 15 maggio 2009 (doc. C), nel quale AP 1 ha riconosciuto e confermato di dovere a AO 1 la somma di € 215'000.- più il 3% di interessi sull’importo insoluto a partire dall’11 giugno 2008, più costi per un importo di € 5'000.-., da pagarsi: € 33'000.- entro il 1°giugno 2009, € 90'000.- entro il 31 agosto 2009 ed € 92'000.- più i costi di € 5'000.- più gli interessi dovuti entro il 30 novembre 2009 (punto 1, cui segue il punto 2 sulle modalità di calcolo degli interessi sugli importi insoluti restanti), ritenuto che in caso di disattenzione da parte del debitore di una qualsiasi delle condizioni menzionate al punto 1 dell’accordo, l’intero importo (rimanente) sarebbe diventato immediatamente esigibile (doc. C punto 4).

 

                                  C.   All’udienza di discussione del 27 ottobre 2009 l’istante si è confermato nella propria domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, asserendo che le parti avrebbero concordato una tempistica di pagamento diversa rispetto ai termini indicati nel doc. C e che pertanto il credito posto in esecuzione non sarebbe esigibile, oltre al fatto che il tasso di cambio sarebbe errato, come pure il calcolo degli interessi di mora. In replica, l’istante ha contestato gli argomenti avversari, riproponendo l’accoglimento dell'istanza; dal canto suo, in duplica, il convenuto si è riconfermato nelle proprie eccezioni. Quanto ai mezzi di prova offerti, l’istante non ha esibito nuovi documenti rispetto a quelli  prodotti con l’istanza, mentre il convenuto ha chiesto l’interrogatorio formale.

 

                                         Al termine della discussione, con ordinanza riportata in calce al verbale di udienza, il Segretario assessore (avv. C__________ R__________), che ha diretto l’udienza, ha ammesso i documenti prodotti e ha invece respinto la domanda di interrogatorio formale presentata dal convenuto. A questo punto nel verbale è stato riportato quanto segue:

 

                                         “Le parti sono d’accordo di esperire il dibattimento finale davanti al Segretario assessore, anziché al Pretore, il quale emanerà la sentenza.

 

                                         “Le parti si riconfermano nelle proprie domande e allegazioni.

 

                                         “il Giudice deciderà.

 

                                         Letto, approvato e firmato all’originale”

 

                                         Intimazione:

                                         alle parti seduta stante”

 

                                  C.   Con sentenza del 12 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente accolto l’istanza, respingendo pertanto l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 351'720,65 oltre accessori.

 

                                  D.   Contro tale sentenza si aggrava tempestivamente l’escusso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore del Distretto di __________ per nuovo giudizio previo svolgimento di una nuova udienza.

 

                                  E.   L’appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

 

 

In diritto:

 

                                   1.   Secondo l’appellante l’impugnata sentenza è nulla, poiché sia il giudice che l’ha emanata, ovvero il Pretore del Distretto di __________, sia il Segretario assessore (G__________ V__________) che l’ha firmata  unitamente allo stesso Pretore, non erano presenti all’udienza di discussione, che era stata invece diretta da un altro Segretario assessore, ovvero dall’avv. C__________ R__________i. La formula contenuta nel verbale di udienza, prosegue l’appellante, secondo la quale le parti sono d’accordo di esperire il dibattimento davanti al Segretario assessore, anziché al Pretore, il quale emanerà la sentenza, non è una autorizzazione in bianco che possa permettere di derogare al diritto di essere sentito e al diritto a un equo processo. Giacché il cittadino deve poter essere sicuro che il Segretario assessore a cui sono state esposte le motivazioni in sede di udienza in contraddittorio, riporti effettivamente queste ultime al giudice che chiede la sua temporanea sostituzione per ragioni organizzative ex art. 34 LOG. Diversa sarebbe stata la situazione, obietta l’appellante, se accanto al Pretore avesse firmato la sentenza il Segretario assessore (avv. Cr__________ R__________), che aveva gestito l’udienza in contraddittorio e si era fatto un completo convincimento della situazione, comunicandola al Pretore, oppure se la sentenza fosse stata pronunciata direttamente dalla stessa avv. C__________ R__________, con l’avallo del giudice. Nel caso specifico, assevera l’appellante, il cittadino non è in grado di verificare se il giudice si sia fatto una corretta ed equilibrata opinione dell’andamento delle procedura sommaria, essendo quest’ultima retta dal principio dell’oralità. Da qui la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 1 e 2 CF, del diritto a un equo processo ex art. 30 CF e 6 CEDU nonché della parità di trattamento ex art. 8 CF. Basti ricordare, rileva l’appellante, che la giurisprudenza, seppure sotto l’egida della vecchia normativa della LOG e del CPC, ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo, annullando una sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciata dal Pretore, che non risultava essere stato presente all’udienza di discussione tenutasi davanti al Segretario assessore (Rep. 1988, 380, cocchi/trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, ad art. 20 LALEF, pag. 858).

 

                                   2.   Nella misura in cui richiama la decisone pubblicata in Rep. 1988, pag. 380, l’appellante si avvale di un precedente che non gli giova. Giacché, a differenza del caso citato, nella fattispecie in esame sono state le parti (e quindi anche lo stesso appellante, assistito da un avvocato) a consentire al Pretore di emanare la sentenza, benché non presente all’udienza di contraddittorio, che era stata condotta invece dal Segretario assessore avv. C__________ R__________. Il verbale di udienza è al riguardo inequivocabile, il medesimo riportando in termini chiari l’accordo delle parti a esperire il dibattimento finale davanti al Segretario assessore, anziché al Pretore, “il quale emanerà la sentenza”. Del resto, a ben vedere, il motivo di nullità della sentenza impugnata l’appellante non lo individua tanto nell’assenza del Pretore all’udienza, ma piuttosto nella firma, accanto a quella del Pretore, del Segretario assessore G__________ V__________, che non ha però partecipato all’udienza. Secondo l’appellante, è l’assenza della firma del Segretario assessore che ha condotto l’udienza a determinare la nullità dell’impugnato giudizio poiché, avendo condotto e gestito l’udienza in contraddittorio, egli si era fatto un completo convincimento della situazione, di cui avrebbe potuto rendere conto al Pretore. Sennonché, anche questo argomento cade nel vuoto. L’accordo sottoscritto dalle parti al termine dell’udienza di discussione, prevedeva che la sentenza sarebbe stata emanata dal Pretore, benché il contraddittorio e il dibattimento finale (termine invero improprio nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione; art. 20 cpv. 2 LALEF) fosse- ro stati esperiti davanti a un'altra persona, nel caso specifico davanti al Segretario assessore avv. C__________ R__________i. Che la sentenza successivamente prolata in virtù di detto accordo dal Pretore non risulti sottoscritta dalla stessa avv. C__________ R__________i, che aveva diretto l’udienza, ma da un altro segretario assessore, contrariamente all’opinione dell’appellante non costituisce tuttavia un motivo di nullità. Giacché, proprio in virtù dell’accordo sottoscritto in termini inequivocabili dalle parti, la sola persona chiamata, e perciò abilitata a decidere, era il Pretore, a prescindere da chi ha diretto l’udienza. Ed è ciò che è avvenuto. Sostenere che l’assenza dell’avv. C__________ R__________ nel processo decisionale (mancanza della sua firma nella sentenza impugnata) avrebbe di fatto privato il giudice di un supporto utile se non necessario ai fini del suo convincimento, visto che è stata lei stessa a gestire l’udienza e a farsi un completo convincimento della sua situazione, che avrebbe potuto riportare al giudice, non è serio. Compito di statuire sull’istanza di rigetto spettava in virtù degli accordi presi al solo Pretore, sulla base della documentazione e delle argomentazioni ed eccezioni riportate nel verbale di discussione stesso. Anzi, per finire l’appellante non manca di contraddirsi. Fosse pertinente il suo ragionamento, ogni Pretore potrebbe perfino statuire su una causa di rigetto dell’opposizione anche senza avere partecipato all’udienza di discussione, qualora il Segretario assessore che ha condotto l’udienza gli abbia riportato fedelmente l’andamento dell’udienza, il suo convincimento sulla situazione e, più in generale, le sue sensazioni.

 

                                   3.   In definitiva nella fattispecie, checché ne dica l’appellante con argomenti al limite del pretesto, il solo punto in discussione è se, emanando la sentenza impugnata con riferimento a un’udienza alla quale non ha partecipato - poco importa quindi chi l’ha condotta -, il Pretore abbia violato le garanzie procedurali invocate nell’appello. Al quesito occorre rispondere negativa- mente. Come visto, tale situazione è conseguente all’accordo delle parti, che hanno esplicitamente rinunciato al principio secondo cui soltanto il giudice che ha partecipato all’udienza è abitato a sentenziare sul caso. Del resto, l’obiezione dell’appellante secondo cui il Segretario assessore che ha condotto l’udienza avrebbe potuto contribuire al convincimento del Pretore, qualora avesse anch’egli sottoscritto la sentenza, è risibile. Per tacere del fatto che la decisione spettava in ogni modo al Pretore e non al Segretario assessore e, quindi, né all’avv. C__________ R__________, né a G__________ V__________i, non si intravede quale supporto avrebbe potuto fornire l’avv. C__________ R__________ (per il fatto di avere diretto l’udienza e tenuto il relativo verbale di discussione), in aggiunta alle allegazioni ed eccezioni delle parti riportate in modo chiaro e puntuale nello stesso verbale, che il Pretore ha diffusamente vagliato al momento di statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione. In altri termini, tutto quanto le parti hanno detto è stato compiutamente verbalizzato, né l'appellante sostiene il contrario, per cui non vi era più nulla aggiungere, né tanto meno da spiegare. 

 

                                   4.   Da quanto precede, non può che discendere la reiezione dell’appello, proposto invero con leggerezza.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48 e 49 OTLEF).

 

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 313bis CPC su rinvio dell’art. 25 LALEF

e richiamata la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

 

                                   3.   Intimazione a:   - avv. PA 1, __________                             - avv. PA 2, __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 351'720.65, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).