|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano FP/b/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 14 settembre 2010 di
|
|
AO 1, __________ patrocinata dall’avv. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AP 1, __________ patrocinata dall’__________
|
||
|
|
|
|
|
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, per gli importi di fr. 50’000.- oltre interessi e fr. 1'945.- oltre spese esecutive;
sulla quale istanza, con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (EF.2010.443), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno del 1°giugno 2010, è respinta in via definitiva per l’importo di fr. 50’000.- oltre interessi al 5% su fr. 50'000.- dal 1.6.2003, nonché per fr. 1'945.- di interessi scaduti e fr. 100.- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 800.- di indennità.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla parte convenuta con atto di appello del 29 novembre 2010, con il quale postula la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e di indennità per entrambe le sede;
preso atto che con osservazioni del 17 dicembre 2010 la parte appellata ha postulato la reiezione dell’appello, protestate spese e indennità;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2010 AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per l’incasso di fr. 50'000.- oltre interessi e di fr. 1'945.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “1) Decreto di stralcio 30.05.2003 del Vicepresidente del Tribunale distrettuale di Moesa, 6535 Roveredo. 2) Interessi scaduti (5% su fr. 50'000.-- al 01.06.03 al 20.02.2004 + 5% su fr. 17'000.-- dal 20.02.04 al 05.05.04)”. Interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 settembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo. In estrema sintesi, essa ha fondato la propria domanda sul decreto del 30 maggio 2003, con il quale il Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha stralciato dai ruoli la causa (in materia di contratto di locazione) a procedura accelerata promossa con istanza del 15/18 novembre 2002 dalla qui istante nei confronti della qui convenuta, con riferimento alla transazione giudiziale conclusa dai contendenti il 27 maggio 2003 e dichiarata parte integrante del dispositivo di stralcio stesso, mediante la quale, tra l’altro, la convenuta si impegnava a versare alla controparte la somma complessiva di fr. 100'000.- in due rate di fr. 50'000.-, la prima entro il 31 dicembre 2003 e la seconda entro il 31 agosto 2004, ritenuto che in caso di mancato pagamento alle scadenze fissate la debitrice avrebbe versato interessi di mora del 5% a decorrere dal 1°giugno 2003 (cfr. doc. B/N, transazione, punto 3). L’importo posto in esecuzione, ha fatto presente l’istante, si riferisce alla differenza tra quanto pattuito nella transazione (fr. 100’000.--) e gli importi di fr. 33'000.- e 17'000.- versati dalla convenuta il 20 febbraio 2004 e il 5 maggio 2004 (doc. C, D).
B. All’udienza di discussione del 10 novembre 2010 la parte istante si è confermata nella propria richiesta, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo in primo luogo che l’accordo doc. N (v. anche doc. B) non ha comportato un effetto novatorio sulle pretese di controparte, nel senso che il credito ivi menzionato si prescrive come il credito iniziale, ovvero in cinque anni giusta l’art. 128 CO. La transazione in rassegna, ha proseguito la convenuta, non ha valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, giacché nel caso concreto il giudice non ha accertato alcunché e nemmeno è chiarito quale sarebbe stato il tenore e il contenuto della procedura giudiziale nell’ambito della quale è stata stipulata la sentenza. Pur riconoscendo che dal profilo formale la transazione in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, la convenuta ha preteso che la stessa non può essere equiparata dal punto di vista dell’art. 187 (recte: 137) a un giudizio di merito, ovvero ad accertamenti operati da un giudice. Ciò posto, ha concluso la convenuta, si deve ritenere che il credito posto in esecuzione sia prescritto al più tardi dal 5 maggio 2009, ovvero cinque anni dopo il pagamento dell’ultimo acconto.
In replica l’istante ha insistito per la prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO, obiettando che le parti hanno concluso una transazione giudiziale che è stata integrata nel decreto di stralcio del 30 maggio 2003; in questo modo la transazione ha acquistato effetto di sentenza passata in giudicato, come del resto rilevabile dall’art. 114 del Codice di procedura civile grigionese. Il medesimo art. 80 cpv. 2 LEF precisa del resto che sono parificate a sentenze esecutive le transazioni giudiziali; non vi è perciò dubbio, ha obietttato la procedente, che il titolo di rigetto presentato possa fare oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, rispettivamente che costituisce una sentenza ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO. In ogni modo, ha puntualizzato l’istante, la transazione – come si può evincere anche dagli atti della procedura grigionese - concerne importi scaduti, ossia non riguarda prestazioni periodiche a valere per il futuro. Già per questo motivo non entra in considerazione la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO. Del resto, con la nota transazione le parti hanno sciolto con effetto immediato il contratto di locazione, ad ulteriore comprova che non si sono stabilite prestazioni periodiche a valere per il futuro ai sensi dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO. Nella misura in cui sono accertati crediti scaduti fa poi stato la prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO. Con scritto 4 settembre 2009, ha infine osservato l’istante, parte escussa ha rinunciato a prevalersi di una eventuale prescrizione (doc. F).
In duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, prendendo altresì atto che il tema dell’azione proposta davanti al Tribunale distrettuale Moesa fosse la nullità della disdetta e non il pagamento di somme di denaro. Per quanto riguarda lo scritto doc. F, ha obiettato la convenuta, esso è datato 4 settembre 2009, ossia a quando la prescrizione quinquennale era già intervenuta. Essa ha infine contestato il calcolo degli interessi, e più precisamente la loro capitalizzazione, i pretesi interessi sugli interessi e la data a partire dalla data dalla quale decorrerebbero.
C. Con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, respingendo l’eccezione dell’escussa secondo cui il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. Premesso che per sentenza secondo l’art. 137 cpv. 2 CO si intende una decisione di un tribunale che attesti l’esistenza dell’obbligo di effettuare una prestazione scatente dal diritto civile federale e che costituisce certamente sentenza nel senso di tale norma una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro, il primo giudice ha ritenuto di dovere attribuire tale prerogativa anche al decreto di stralcio emesso nell’ambito di un’azione condannatoria – che termina con un giudizio di condanna al pagamento di una somma di denaro o con la reiezione della domanda – il quale attesti che le parti hanno riconosciuto che il debitore è condannato a versare determinate somme di denaro; anche una tale decisone, egli ha puntualizzato, attesta infatti l’esistenza di un obbligo di pagamento di un importo di denaro. Sentenza ex art. 137 cpv. 2 CO, sempre secondo il Pretore, è qualsiasi decisione che constati l’esistenza dell’obbligo di pagare una somma e che sia quindi un titolo esecutivo e non soltanto una decisione su una questione preliminare. Ciò posto, ha concluso il primo giudice, a partire dal decreto di stralcio del 30 maggio 2003 il termine di prescrizione dei crediti ivi attestati e soltanto in parte onorati dall’escussa è di 10 anni, così che non è subentrata ancora alcuna prescrizione.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la convenuta, insistendo nell’affermare che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il decreto di stralcio 30 maggio 2003 e l’annessa transazione 27 maggio 2003 non hanno valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, in quanto nel caso specifico il giudice grigionese non ha accertato alcunché. La procedura sfociata nel decreto di stralcio, prosegue l’appellante, aveva per oggetto soltanto la validità, rispettivamente la nullità della disdetta inoltrata dalla appellante. Non si tratta pertanto, essa obietta, di un decreto di stralcio emesso nell’ambito di una azione condannatoria. Se dal profilo formale la transazione in questione può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, dal punto di vista dell’art. 137 cpv. 2 CO la stessa non è certo assimilabile a un giudizio di merito. Del resto, assevera dipoi l’escussa, al momento della sottoscrizione della transazione l’intero importo di fr. 100’000.- non era ancora nemmeno esigibile. Ciò posto, conclude l’insorgente, se a seguito della sottoscrizione della menzionata transazione, ripresa nel decreto di stralcio, vi è stata interruzione della prescrizione ex art, 137 cpv. 1 CO, non ha però iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale ex art. 137 cpv. 2 CO, ma soltanto una nuova prescrizione quinquennale ex art. 128 cpv. 1 n. 1 CO, che tuttavia è subentrata il 5 maggio 2009, ossia ben prima dell’avvio della presente procedura esecutiva.
E. Con osservazioni la parte istante ha chiesto la reiezione dell’appello, ritenendo corretta la decisione impugnata.
considerato
in diritto:
1. Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 vLEF). Sono tra l’altro parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF).
2. Se il credito è fondato sui una sentenza esecutive di un’autorità della Confederazione o del Canone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 vLEF). Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata in un altro cantone, l’escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato (art. 81 cpv. 2 vLEF).
3. Nella fattispecie l’appellante riconosce che la transazione giudiziale conclusa tra le parti il 27 maggio 2003 e riportata nel decreto di stralcio emanato il 30 maggio 2003 dal Vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa nell’ambito della causa inc. no. ord. 19.02 a procedura accelerata promossa con istanza processuale 15/18 novembre 2002 dalla procedente nei confronti dell’escussa, costituisce sentenza esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 vLEF e, pertanto, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (appello, pag. 3). A giusta ragione, considerato in particolare che al punto 5 dell‘accordo, le parti hanno espressamente pattuito che la transazione sarebbe stata trasmessa al Tribunale distrettuale Moesa a valere quale transazione giudiziale e che la firma apposta in calce vale quale richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02 pendente presso quel Tribunale. Richiesta in seguito trasmessa al Tribunale, che l’ha quindi formalizzata con l’emanazione, come visto, del relativo decreto di stralcio 30 maggio 2003, passato in giudicato in data 3 luglio 2003 (v. attestazione a tergo). Dal profilo dell’applicazione dell’art. 80 vLEF, la sentenza impugnata si rivela pertanto corretta.
4. L’appellante ritiene nondimeno giustificato avvalersi di una delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 vLEF, segnatamente sostenendo che il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto in virtù dell’art. 128 cpv. 1 n. 1 CO, a mente del quale si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni per mercedi di pigione, noli ed affitti, interessi di capitale ed altre prestazioni periodiche, e, con riferimento alla fattispecie, le prestazioni dipendenti da contratto di locazione. Pur riconoscendo che con la sottoscrizione della transazione 27 maggio 2003, ripresa nel decreto di stralcio 30 maggio 2003, vi sia stata una interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 137 cpv. 1 CO, l’appellante dissente tuttavia dall’opinione del Pretore, secondo cui tale atto interruttivo avrebbe comportato la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione di dieci anni. Quanto sfociato nel citato decreto di stralcio unitamente all’annessa transazione giudiziale, secondo l’appellante, non avrebbe valenza di “Sachurteil” ai sensi dell’art. 137 cpv. 2 CO, la procedura a monte del decreto di stralcio avendo avuto per oggetto soltanto la validità, rispettivamente la nullità della disdetta allora inoltrata dalla convenuta e non una azione condannatoria.
5. Secondo l’art. 137 cvp. 1 CO coll’interruzione della prescrizione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO).
6. L’obiezione dell’appellante secondo cui il credito sarebbe prescritto è priva di pregio. Ci si potrebbe anzitutto chiedere se già il solo fatto di essersi impegnata in un secondo momento, segnatamente al punto 5 dell’accordo 27 maggio 2003, a versare alla controparte la somma di fr. 100'000.-, e più recisamente fr. 50’000.- entro il 31 dicembre 2003 e fr. 50'000.-- entro il 31 agosto 2004, ossia un importo esattamente cifrato, con l’aggiunta che in caso di mancato pagamento alle scadenze fissate la conduttrice avrebbe versato interessi di mora del 5% decorrenti dal 1° giugno 2003, costituisca una manifestazione di volontà contenuta in un titolo (documento) per lo meno suscettibile di applicazione, mutatis mutandis, dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e tale quindi da comportare, comunque sia, la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la somma figurante nel titolo (cfr. CR CO I - pichonnaz, n. 2 ad art. 137; engel, Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 120; DTF 113 II 264, 268). La questione non ha da essere vagliata oltre, dato che il documento in questione, ossia la transazione conclusa il 27 maggio 2003, e il successivo suo inserimento nel decreto di stralcio che ha posto fine alla lite tra le parti in causa, hanno un significato ben maggiore, ossia proprio quello inteso dal legislatore nell’art. 137 cpv. 2 CO con riferimento alle sentenze. Ne da anzitutto indirettamente atto l’appellante stessa, nella misura in cui una volta riconosciuto che dal profilo formale la transazione in rassegna, ripresa per l’appunto nel decreto di stralcio, può essere equiparata a una sentenza esecutiva ex art. 80 vLEF, non esita ad ammettere che tale atto ha comportato un’interruzione della prescrizione ex art. 137 cpv. 1 CO. Se però tale interruzione è stato determinata da una sentenza, come riconosciuto dall’appellante, il termine di prescrizione, a rigor di logica, non può che essere quello decennale (CR CO I - pichonnaz, n. 4 e 5 ad art. 137).
E, nella fattispecie, non potrebbe del resto essere altrimenti. Con la menzionata transazione - esposti gli accadimenti a monte del contenzioso che le opponeva, segnatamente: lo scritto 29 maggio 2002 con il quale la conduttrice notificava alla locatrice la disdetta con effetto immediato del contatto di locazione avente per oggetto l’__________, __________; lo scritto con il quale la locatrice eccepiva la nullità della disdetta e la sua successiva contestazione sulla validità della stessa (rendendo così pendente la causa innanzi all’autorità di conciliazione in materia di locazione); il successivo inoltro dell’azione (15 novembre 2002) da parte della locatrice presso il Tribunale distrettuale Moesa al fine di contestare la relativa decisione dell’autorità di conciliazione e l’avvenuta sottoscrizione in data 2 dicembre 2002 di un accordo parziale tra le stesse parti – le parti hanno chiaramente espresso la volontà di volere dirimere definitivamente ogni contestazione sorta tra di loro in relazione alla locazione dell’__________ (v. transazione, pag. 1). Volontà che esse hanno poi concretamente messo in atto mediante la stipulazione dei singoli punti 1 (scioglimento del contratto di locazione), 2 (modalità di restituzione dell’ente locato), 3 (importo forfettario di fr. 100’000.- dovuto alla locatrice per pigioni scadute, spese accessorie e sistemazione degli interventi effettuati dalla conduttrice), 4 (riconoscimento di non più nulla reciprocamente doversi oltre a quanto pattuito e annullamento del precedente accordo 2 dicembre 2002), e, 5 (impegno a trasmettere la transazione al Tribunale distrettuale Moesa quale transazione giudiziale, ritenuto che la firma in calce alla stessa vale quale espressa richiesta di stralcio della procedura n. ord. 19.02 pendente innanzi allo stesso Tribunale). Tale accordo è in seguito stato effettivamente trasmesso al giudice per le sue incombenze, il che ha comportato nel punto 1 del relativo decreto, lo stralcio della causa dal ruolo e, in particolare, la menzione che la transazione 27 maggio 2003, annessa, viene dichiarata parte integrante del dispositivo. Orbene, non vi è dubbio che dichiarando l’accordo concluso tra le parti nell’ambito della procedura giudiziaria dipendente da istanza processuale proposta il 15/18 novembre 2002 dalla locatrice parte integrante del dispositivo di stralcio, il vicepresidente del Tribunale distrettuale Moesa ha – ove ciò si fosse reso necessario - creato le premesse, affinché l’impegno della conduttrice a versare entro determinate scadenze la somma complessiva di fr. 100'000.- a valere quale liquidazione delle rispettive pretese e contropretese dipendenti dal contratto di locazione oggetto del contendere, fosse soggetto alle stesse garanzie riservate al creditore in un dispositivo di condanna, benché ciò non risultasse formalmente dal dispositivo stesso. La necessità di una formale condanna della convenuta al pagamento della somma in rassegna, del resto nemmeno richiesta nell’allegato di causa introduttivo, non si rivelava infatti necessaria alla luce dell’accordo sottoscritto dalle parti, accordo che rendeva evidentemente superfluo un intervento del giudice in questo senso una volta inserito nel dispositivo di stralcio l’impegno della convenuta a pagare l’importo poi posto in esecuzione.
E’ vero che, come visto, l’azione giudiziaria oggetto dell’istanza processuale 15/8 novembre 2002 verteva sulla validità della disdetta e non sul quantum spettante alla locatrice a titolo di pigione. Il rilievo non giova però all’appellante, le parti avendo di comune accordo deciso di risolvere anche questo aspetto, che dipendeva del resto dalla questione a sapere se la disdetta del contratto di locazione da parte della conduttrice fosse valida (v. istanza, doc. L, punto 8).
7. Da quanto precede discende che accogliendo l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, il Pretore non ha disatteso l’art. 137 cpv. 2 CO. Per il resto si rinvia alle pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata, con riferimento, tra l’altro, al Commentario bernese, art. 137 CO, n. 3 e nelle osservazioni all’appello con riferimento, tra l’altro, all’art. 114 CPC-GR. Ne discende perciò la reiezione dell’appello, ricordando all’insorgente che le transazioni giudiziali servono per dirimere le liti e non per farle proseguire.
8. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
Pronuncia:
1. L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- di indennità.
3. Intimazione a:
- __________, __________,
- __________, __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 51’1945, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).