Incarto n.
14.2010.112

Lugano

28.12.2010/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Epiney-Colombo e Giani

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 27 maggio 2010 di

 

                                         AO 1, __________

 

                                         contro

 

                                         AP 1, __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato in data 17 maggio 2010 per il pagamento della somma di fr. 17’100.- oltre interessi e spese;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza del 19 ottobre 2010 (EF. 2010.__________) ha così deciso:

 

“1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 

 2.  La tassa di giustizia in Fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.- a titolo di indennità.

 

 3.  omissis.”

 

 

Preso atto dello scritto 13/16 dicembre, con il quale la convenuta ha chiesto al Pretore del Distretto di __________ di riesaminare il suo caso e della successiva trasmissione del medesimo da parte della Pretura al Tribunale d’appello per competenza; 

esaminati gli atti,

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con sentenza del 19 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, in accoglimento dell’istanza 27 maggio 2010 di AO 1, __________, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. __________, fattole notificare in data 17 maggio 2010 dall’Ufficio di esecuzione di __________ per il pagamento di fr. 17'100.- oltre interessi e spese,

 

                                         che con scritto del 13/16 dicembre 2010 AP 1 ha comunicato al Pretore del Distretto di __________ che il precetto esecutivo in rassegna riguarda il mancato pagamento della pigione di un immobile sito a P__________, che tale immobile era stato locato al suo ex marito C__________ C__________, che il contratto di affitto era stato sottoscritto in calce dal medesimo e che il “mio riconoscimento di debito è da ritenersi mai avvenuto, giacché in calce al contratto di locazione è stata apposta la mia firma in maniera totalmente fraudolenta, come si può facilmente evincere ad un esame più attento della stessa”, circostanza del resto ammessa, in forma scritta, dal soggetto, in grado di testimoniare davanti al giudice; 

 

                                         che, ciò posto, AP 1 ha chiesto al primo giudice di volere riesaminare il suo caso,

 

                                         che la Pretura del Distretto di __________, considerando tale scritto come ricorso/appello, lo ha trasmesso al Tribunale d’appello per competenza;

 

                                         che l’atto non è stato intimato alla parte istante per osservazioni, risultando il medesimo – qualora lo si volesse considerare come impugnativa, come supposto dalla Pretura – irricevibile;

 

                                         che, secondo l’art. 22 cpv. 1 LALEF, il termine per l’appellazione e per il ricorso in cassazione contro una sentenza di rigetto dell’opposizione è di dieci giorni, ridotto a cinque in materia cambiaria;

 

                                         che dagli accertamenti eseguiti da questa Camera (Track & Trace) risulta che la sentenza di primo grado, intimata alle parti il 19 ottobre 2010, è stata notificata all’insorgente il 23 ottobre 2010;

 

                                         che essendo il termine per ricorrere venuto così a scadere il 2 novembre 2010, il rimedio introdotto il 16 dicembre 2010 è perciò manifestamente tardivo, ciò che ne comporta la sua irricevibilità,

 

                                         che, in ogni modo, le obiezioni sollevate per la prima volta dall’insorgente - peraltro nella forma del puro parlato, ossia senza addurre alcuna prova a sostegno delle medesime e, del resto, con inspiegabile ritardo – con il gravame, non potrebbero, comunque sia, essere vagliate da questa Camera, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 LALEF, vietando alle parti di addurre in sede di appello nuovi fatti, prove ed eccezioni,

 

                                         che ne discende pertanto l’irricevibilità del rimedio;

 

                                         che ci si potrebbe nondimeno chiedere se con la sua iniziativa la convenuta si sia per finire proposta di fare capo all’istituto della restituzione in intero contro le sentenze, per il fatto che, secondo lei, sarebbe stato falsificato/alterato un documento decisivo per il giudizio (art. 346 cpv. 1 lett. a CPC);

 

                                         che la questione non ha da essere vagliata, dato che con l’entrata in vigore della revisione della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (1.1.1997) una domanda di restituzione in intero contro le sentenze, nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, è comunque sia inammissibile (Cocchi/Tezzini, CPC-Ti, ad art. 346 n. 4), per tacere del fatto che per essere ammessa la restituzione in intero ex art. 346 cpv. 1 lett. a CPC occorre che il preteso reato sia stato accertato dal giudice penale, rispettivamente che un eventuale abbondono del procedimento o l’assoluzione dell’imputato siano stati pronunciati per motivi diversi dalla mancanza di prove, rispettivamente che il procedimento penale non sia più proponibile (art. 347 cpv. 1 CPC);

 

                                         che alla convenuta rimane comunque sempre aperta la via della denuncia penale al Ministero pubblico qualora ritenesse che il suo ex marito abbia apposto in maniera fraudolenta la sua firma sul contratto di locazione, così da farla apparire, contrariamente al vero, come condebitrice solidale;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente,

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è assistita da un avvocato, si rinuncia eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla controparte, cui l’impugnativa, come visto, non è stata intimata per osservazioni;

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a.

                                         - AP 1, __________,

                                         - AO 1, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________, __________.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'100.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).