Incarto n.
14.2010.16

Lugano

23 marzo 2010

FP/fb

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 novembre 2009 da

 

                                         AO 1, __________

 

                                         contro

 

                                         AP 1, __________       (patrocinata dall’ __________ __________)

 

tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, per l’importo di fr. 28'300.- oltre interessi e spese;

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 12 febbraio 2010(EF.2009.432), ha così deciso:

 

1.  L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria per fr. 8'300..-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 e fr. 100--- di spese esecutive.

 

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 2/3 e sono poste a carico della convenuta per 1/3.

      L’istante rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili ridotte.

 

 3. omissis.”

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla convenuta, che con atto di appello del 1°marzo 2010 chiede la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e di indennità  per entrambe le sedi; 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 18 novembre 2010, dell’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 28'300.- più interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Prestito per la signora AP 1 da utilizzare per la sua ditta __________”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 30 novembre 2009.

 

                                  B.   L’istante fonda la sua domanda sullo scritto 27 gennaio 2009, dal titolo “CONCERNE: Somma ricevuta come prestito/Investimento”, inviato da AP 1 a AO 1, nel quale la mittente ha dichiarato di avere ricevuto da AO 1 la somma di fr. 8'300.- quale prestito/investimento ad uso esclusivo di capitale per la ditta __________, di cui essa è titolare, e nel quale la stessa mittente ha pure dichiarato che AO 1 avrebbe il 28 febbraio 2008 dato come pegno la sua Assicurazione sulla Vita (__________) come garanzia per un credito di fr. 20'000.- emesso dalla __________, succursale di __________, sotto forma di un conto base corrente intestato a nome di AP 1 e da utilizzare esclusivamente come capitale della ditta __________; scritto nel quale AP 1 ha altresì dichiarato che in caso di chiusura, rispettivamente di fallimento della ditta o semplicemente su richiesta di AO 1, essa avrebbe  restituito nel più breve tempo possibile la somma ricevuta in contanti e riscattato interamente la sua polizza vita (act. C).

 

                                  C.   All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2010 la parte istante si è confermata nella propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta, asserendo: che il presunto riconoscimento di debito di cui all’act. C è stato sottoscritto a seguito di pressioni e aggressioni verbali da parte dell’istante; che il medesimo documento non rappresenta, comunque sia, valido riconoscimento di debito per ottenere il rigetto dell’opposizione per quanto riguarda la posizione di fr. 20’000.-, avendo egli al riguardo unicamente consegnato una polizza assicurativa quale garanzia; che al riguardo si tratta, più precisamente, di un pegno reale, per cui l’istante deve chiedere la restituzione della garanzia; che la vertenza trae origine dal negozio da loro aperto ad __________, e più precisamente dal contratto di locazione relativo al medesimo sottoscritto da entrambe le parti (act. 5); che tuttavia il pagamento della locazione è sempre stato fatto esclusivamente da lei (act. 6) e che pertanto essa è legittimata a porre in compensazione la metà dell’affitto per il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009, a fr. 700.- mensili, ammontante a un totale di fr. 22'400.-., ossia per fr. 11'200.-.

 

 

                                         In replica l’istante ha contestato le avversarie allegazioni, asserendo: che non vi sono mai state aggressioni verbali nei confronti della convenuta; che benché egli avesse voluto diventare socio del negozio, la convenuta non ha gli ha consentito di raggiungere tale obiettivo; che è sempre stata la stessa  convenuta a gestire i soldi, ad avere i contatti con tutti i fornitori, a scegliere la merce e a decidere come esporla; che il contratto di locazione relativo al negozio di __________ è anche a suo nome, poiché all’inizio, siccome la convenuta era altrove, era l’istante a tenere i contatti con la proprietaria dell’ente locato; che egli non deve alla convenuta alcunché per la locazione, dato che egli era unicamente un dipendente salariato della ditta, a fr. 2'500.- lordi mensili.

 

                                         In duplica la convenuta si è confermata nelle proprie eccezioni, contestando che la risoluzione del contratto di locazione sia avvenuta unilateralmente da parte sua, in quanto si è trattato di una decisione comune;

 

                                  D.   Con sentenza del 12 febbraio 2010 il Pretore __________ ha accolto parzialmente l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 8'300.- oltre interessi e spese. Premesso che nel caso in esame vi è riconoscimento di debito soltanto per quanto riguarda la somma di fr. 8'300.- versata dalla convenuta all’istante a titolo di prestito/investimento (act. C), il primo giudice ha dipoi respinto le eccezioni liberatorie sollevate dall’escussa all’udienza di discussione. Tra l’altro egli ha ritenuto che la convenuta non ha affatto reso verosimile di essere creditrice verso l’istante della metà del canone di affitto relativo al negozio di __________, non essendovi nessuna chiarezza circa i rapporti commerciali/societari fra le parti. Che l’istante e la convenuta fossero soci (società semplice) non è comprovato; ancorché il contratto di locazione sia stato intestato a entrambi, quali locatari, non appare verosimile – ha puntualizzato il giudice – che l’istante, dipendente e salariato dell’escussa, a fr. 2'500,- lordi al mese (circostanza rimasta incontestata) fosse tenuto a versare la metà del canone del negozio in cui svolgeva la sua attività. Se cosi fosse stato, ha obiettato lo stesso giudice, non si vede per quale ragione la datrice di lavoro non abbia direttamente e mensilmente dedotto dallo stipendio dell’istante l’importo di fr. 350.-, corrispondente alla meta del canone di locazione di fr. 700.-

 

                                  E.   Contro la citata sentenza insorge la convenuta con tempestivo atto di appello, asserendo che invece il suo credito nei confronti dell’istante è liquido ed esigibile in quanto confermato dal contratto di locazione sottoscritto anche dalla stesso precettante, il quale non ha contestato di non avere fatto fronte alla metà dell’affitto. Del resto, l’istante non ha in alcun modo giustificato motivi di liberazione dal suo obbligo assunto nei confronti della proprietaria dello stabile e nei confronti della convenuta. L’eccezione di compensazione, conclude l’appellante, va pertanto accolta limitatamente a fr. 8'300.-, con conseguente reiezione dell’istanza.

 

                                  F.   L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudice lo pronuncia, sempreché, il debitore, non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

 

                                   2.   Nel suo appello l’insorgente non contesta – a giusta ragione del resto - la decisione di prima sede nella misura in cui il primo giudice ha individuato nello scritto 27 gennaio 2009 (act. C) gli estremi di un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di fr. 8'300.-. L’escussa propone però di nuovo l’eccezione di compensazione con un suo credito di pari importo corrispondente alla metà del canone di locazione di cui al contratto di locazione del 19 aprile 2007 sottoscritto da entrambi (act. 5). L’istante, assevera l’appellante, non ha mai provveduto a pagare la sua quota parte di fr. 350.- mensili,  ovvero la metà del canone di fr. 700.- mensili che è invece sempre stato interamante pagato da lei, come attestato dalla documentazione bancaria agli atti (act. 6). Ora, l’eccezione di estinzione per compensazione del debito richiede, per essere accolta, che essa sia resa attendibile (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 36 n. 1 segg. pag. 80 e segg.; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol I., Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 93 ad art. 82). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa risultino con sufficiente chiarezza (Panchaud/Caprez, op., cit. § 36 n. 1 e 2, pag. 81; CEF, sentenza del 28 dicembre 2009 inc. 14.2009.90, consid. 2a).

 

                                   3.   Nella fattispecie è pacifico che il contratto di locazione agli atti è stato sottoscritto sia dalla convenuta sia dall’istante, come pure è pacifico che la pigione (affitto) da loro dovuta ammonta(va) a fr. 700.- mensili. E’ dipoi altrettanto pacifico che la pigione è sempre stata versata dalla convenuta mediante addebito del suo conto bancario (act. 6). Sennonché, da queste circostanze l’appellante non può automaticamente pretendere di poter addebitare all’istante la metà del canone di locazione da essa costantemente pagato alla proprietaria dello stabile in virtù del citato contratto di locazione. Come correttamente rilevato dal Pretore, manca il benché minimo affidabile riscontro sui rapporti interni tra i due locatari, i quali si sono sì impegnati a versare alla locatrice la somma di fr. 700.- mensili per la pigione relativa al negozio __________ sito ad __________, ma non hanno però lasciato alcuna traccia documentale sul modo con cui intende- vano gestire, al loro interno, i loro reciproci diritti ed obblighi conseguenti alla conduzione del negozio di __________. Del resto, lo stesso giudice, per finire, non ha mancato di osservare che è del tutto inverosimile che l’istante, dipendente e salariato della convenuta – ossia della vera titolare del negozio, come da lei stessa preteso al momento di rilasciare il riconoscimento di debito per fr. 8'300.-(act. C) - a fr. 2’500.- lordi mensili, fosse tenuto addirittura ad assumersi la metà del canone di locazione relativo al negozio in cui svolgeva la sua attività, ritenuto che in caso contrario la convenuta non avrebbe mancato di reagire, deducendo dallo stipendio quanto dovutole. Orbene, l’appellante nemmeno si confronta con tali considerazioni. Per tacere del fatto che reiterando nel fare valere di avere costantemente pagato dal mese di aprile 2007 al mese di dicembre 2009 la pigione (act. 6), l’appellante sfiora perfino l’autolesionismo. Fosse essa stata veramente creditrice nei confronti dell’istante per quanto versato in eccedenza, essa avrebbe sicuramente reagito prima, diffidando per lo meno l’istante a volere fare la sua parte. Ma ciò non solo non risulta dagli atti, ma nemmeno è preteso nel ricorso.

 

                                   4.   Ne discende pertanto che l’appello deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                    I.   L’appello è respinto.

 

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 450.-, anticipata dall’appellante, è posta a suo carico.

 

                                  III.   Intimazione a:      - __________, __________;

                                                                      - __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.8'300.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).