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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 27 novembre 2009 presentata da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 11 marzo 2010 (EF.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
venerdì 12 marzo 2010 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
12 marzo 2010 e integrazioni 16, 18 e 22 marzo 2010 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 17 marzo 2010 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 in seguito al mancato pagamento di fr. 355.10 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 24 febbraio 2010 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 11 marzo 2010 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 12 marzo 2010 alle ore 10.00.
D. Con l’appello e le relative integrazioni AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 12 marzo 2010 dell’UE di Lugano relativa al saldo dell’esecuzione n. __________ promossa AO 1 (doc. B). L’appellante rileva poi di essere intenzionata a pagare le esecuzioni giunte allo stadio della comminatoria di fallimento nel tempo più breve. Con integrazione 16 marzo 2010 l’appellante ha trasmesso copia di 5 comunicazioni relative all’annullamento delle procedure esecutive n. __________, __________, __________, __________ e __________. Con integrazione 18 marzo AP 1 ha prodotto una ulteriore conferma relativa al pagamento delle esecuzioni n. __________ e __________ e diverse ricevute dell’UE di __________ del 19 rispettivamente 26 gennaio 2010 relative al saldo delle esecuzioni n. __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________. Con invio 22 marzo 2010 l’appellante ha poi inoltrato una ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 260.-- alla C__________ __________ SA a saldo del suo credito, una ricevuta sempre del 22 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 335.85 a saldo dell’esecuzione n. 1369053 promossa dalla creditrice S__________ GmbH, una ricevuta relativa al versamento di fr. 400.-- in relazione all’esecuzione n. __________ promossa dalla I__________ I__________ AG e un’ulteriore ricevuta 22 marzo 2010 relativa al versamento di fr. 400.-- a favore della C__________ R__________ G__________ SA.
Con scritto 22 marzo 2010 – consegnato però alla Posta il 24 marzo 2010 – l’appellante ha prodotto la ricevuta relativa al pagamento di fr. 400.- a favore della ditta A__________ SA e l’accordo per il pagamento in rate della somma di fr. 1'000.-- che sarebbe stato raggiunto con la società M__________ S__________ SA, __________).
Considerato
In diritto:
1.Trattandosi nella fattispecie di una sentenza di fallimento emanata in procedura sommaria appellabile, come rimedio di diritto contro la stessa, è dato l’appello da proporre entro il termine di 10 giorni dalla sua intimazione (art. 308 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 1 LALEF).
La sentenza impugnata, emessa l’11 marzo 2010, è stata notificata all’appellante, come si evince dal suo appello, il 12 marzo 2010. Il termine di 10 giorni è venuto pertanto a scadenza il 22 marzo 2010, per cui l’ultima integrazione della AP 1l, datata 22 marzo 2010, ma recante il timbro d’invio postale del 24 marzo 2010, è tardiva, per cui va dichiarata irricevibile.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Su richiesta di questa Camera l’UE di __________ ha comunicato che l’esecuzione in oggetto n. 1356140 promossa AO 1 è stata estinta dalla convenuta il 12 marzo 2010 alle ore 11.15. L’appellante ha pertanto dimostrato di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento fissata per il 12 marzo 2010 alle ore 10.00, per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’UE di __________ al 6 aprile 2010 risulta che nei confronti dell’appellante sono pendenti 65 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 19'649.85, 24 esecuzioni essendo state pagate. A prescindere dalle esecuzioni che l’appellante ha dimostrato di avere saldato, determinante è che nell’anno in corso sono già stati emessi una nuova comminatoria di fallimento, un avviso di pignoramento, 9 avvisi di incanto e che sono state presentate 18 domande di realizzazione. Ciò porta a ritenere che la convenuta non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi debiti, nemmeno a quelli d’importo modesto. Decisivo è che l’appellante renda verosimile, nel termine d’appello, di disporre di mezzi liquidi oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto dell’esecuzione in esame e le esecuzioni giunte all’emissione della comminatoria di fallimento, ma anche le ulteriori procedure esecutive, i cui debiti sono ormai accertati.
I precedenti considerandi portano a concludere che l’appellante non ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità.
Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.
3. L’appello va respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante (art. 48 e 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, a controparte non essendo stato intimato l’appello.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1.L’appello è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì 13 aprile 2010 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.
3.Intimazione: - AP 1, __________, recapito:
RA 1,
__________;
- AO 1,
__________;
- Ufficio esecuzione di __________ __________;
- Ufficio fallimenti di __________, __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).