Incarto n.
14.2010.36

Lugano

3 maggio 2010

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 9 novembre 2009 presentata da

 

 

 

AO 1, __________

 

 

contro

 

 

 

AP 1, __________

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’AP 1. AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 23 gennaio 2009 per il pagamento di fr. 11'098.85 oltre spese;

 

sulla quale istanza con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________ (EF.20009.__________), ha così deciso:

 

       1.   L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via definitiva.

 

      2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 30.- a titolo di indennità.

 

      3.  omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal convenuto, che con atto di appello del 12/13 aprile 2010 chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro Pretore per nuova decisione, protestate tassa di giustizia, spese e un indennità di almeno fr. 3'200.-; in via subordinata l’annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell’istanza, con protesta di tassa di giustizia, spese e una congrua indennità;

 

preso atto che con scritto del 21 aprile 2010 la parte istante ha comunicato che non intende presentare osservazioni all’appello, rimettendosi al giudizio del Tribunale;

 

 

esaminati agli atti.

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ del __________.2009 dell’Ufficio di esecuzione di __________, la AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso della somma di fr. 11'098.85 oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito.” Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________ N__________ Sagl, __________, come a decisione su opposizione del __________, Sentenza __________ del __________, Sentenza __________ del __________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 9 novembre 2009.

                                     

                                  B.   Il 10 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha citato le parti per il contradditorio. All’udienza del 26 gennaio 2010, condotta dal Segretario assessore della stessa Pretura (“agendo su richiesta e sotto la responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece”; v. verbale di udienza), __________, il solo comparso, si è opposto all’accoglimento dell’istanza, sollevando l’eccezione di prescrizione totale, rispettivamente  parziale del credito posto in esecuzione e contestando di avere ricevuto la diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte pretende a torto fr. 110.- (cfr. doc. L e M), importo che in ogni caso non può fare oggetto della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione. Il convenuto ha dipoi soggiunto, ancorché a titolo abbondanziale, che la controparte, ben sapendo che l’indirizzo di Via __________ a __________ è un indirizzo molto vecchio, ha nondimeno intimato i suoi atti a quel recapito. Egli ha anche eccepito, pur riconoscendo che la questione non dovrebbe avere importanza, che fra il ritiro del precetto esecutivo con opposizione da parte dell’escusso (23 gennaio 2009) e l’udienza (26 gennaio 2010) è passato più di un anno, per poi invocare la compensazione con un suo credito di fr. 150.- di ripetibili relative alla decisione dell’agosto 2009 di rigetto definitivo dell’opposi-zione presso la Pretura del Distretto di __________, che non aveva accolto un'identica istanza della controparte. Ha altresì rammentato che nel giugno 2004 aveva fatto presente all’istante che la ditta N__________ Sagl aveva un deposito presso le A__________ E__________ di __________ di oltre fr. 5’000.- e che era preoccupato per il debito dei contributi sociali, ormai a quel momento conclamato, fr. 5'000.- dei quali però si sono appropriati i due soci gerenti della ditta e una terza persona. La parte istante gli avrebbe comunicato che non poteva farci niente e che poi si sarebbe semmai vista la cosa in un’eventuale azione di risarcimento.

 

                                         Sempre in occasione della discussione del 26 gennaio 2010, AP 1, riferendosi al presupposto processuale della giurisdizione, ha rilevato che l’udienza non può essere condotta dal Segretario assessore, che non è un magistrato, come statuito nella sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2008 in una causa in cui egli era parte; del resto, il convenuto non ha ritenuto che il Pretore sia assente, visto che alle ore 08.45 questi gli avrebbe indicato l’aula per il dibattimen- to. Ha quindi chiesto che lo S__________ __________ C__________ T__________, gli risarcisca fr. 300.- a titolo di indennità per la perdita di tempo occorsagli per partecipare all’udienza.

 

                                         Preso atto di quanto precede, il Segretario assessore ha deciso di “sospendere la presente udienza che sarà indetta ulteriormente”.

 

                                  C.   Il 29 gennaio 2010 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha ricitato le parti per mercoledì 17 marzo 2010. Alla relativa udienza, diretta dello stesso Segretario assessore (sempre agendo su richiesta e sotto la responsabilità del Pretore, assente, in suo luogo e vece) AP 1 ha dapprima eccepito di avere inoltrato un ricorso di diritto pubblico al T__________ f__________ __________ a__________ e di non avere però mai ricevuto la sentenza __________ della II Corte di diritto sociale prodotta dalla controparte quale doc. I; la quale nemmeno porta il timbro di crescita in giudicato. Controparte non avendo comprovato che la citata sentenza gli è stata intimata, ha obiettato l’escusso, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per il resto egli ha in buona sostanza riproposto le eccezioni sollevate nel corso della precedente udienza, segnatamente – in particolare - anche quella secondo cui il Segretario assessore non era abilitato a tenere l’udienza, che avrebbe dovuto invece essere stata diretta dal Pretore.

 

                                  D.   Con sentenza del 17 marzo 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, rilevando che le argomentazioni sollevate dall’escussa (recte: dall’escusso) all’udienza del 17 marzo 2010 non rientrano in quelle di competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e che la documentazione prodotta costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

 

                                  E.   Contro tale sentenza insorge AP 1 con il presente tempestivo atto di appello, facendo anzitutto carico al Pretore di non avere menzionato nella propria decisione l’udienza del 26 gennaio 2010, nel corso della quale egli aveva chiaramente fatto presente che non era d’accordo che l’udienza fosse presieduta dal Segretario assessore, anziché dal Pretore (che del resto si trovava in Pretura), come pure che era lui (il qui ricorrente) che aveva provocato la nota decisione del Tribunale federale del __________, secondo cui il Segretario assessore non è un magistrato, tanto da chiedere alla fine la  rifusione di una indennità a carico dello Stato di fr. 300.- per l’assurdo e incomprensibile comportamento della Pretura. Il ricorrente si duole dipoi anche del fatto che nella sentenza impugnata non si fa nemmeno menzione del fatto che nel corso della seconda udienza (quella del 17 marzo 2010) - nella quale aveva di nuovo integralmente contestato le pretese di controparte chiedendo la reiezione dell’istanza - egli aveva una volta di più contestato che il Segretario assessore fosse abilitato a condurre la discussione al posto del Pretore. Nonostante ciò e nonostante la chiara regola che chi presiede l’udienza provvede poi all’emanazione della sentenza, rispettivamente chi non ha diretto l’udienza, o almeno una udienza, non può redigere la sentenza - prosegue l’appellante – il primo giudice ha statuito sulla causa; l’impugnata sentenza è perciò nulla già per questo motivo, poiché solo il giudice che ha assistito alla discussione sulla causa può deliberare sulla stessa (DTF 117 Ia 133), ritenuto che le parti hanno il diritto di essere giudicate da un giudice che conosce le loro allegazioni e i mezzi di prova offerti, cosa che nella fattispecie il Pretore (che ha emanato la sentenza) non conosceva, “poiché dettosi bugiardamente assente”. Il Pretore, sempre secondo il convenuto, ha quindi redatto una sentenza che già sapeva nulla. Inoltre non ha nemmeno trattato le eccezioni sollevate dal convenuto. Un com- portamento del genere, assevera l’appellante, va duramente sanzionato anche a livello di fissazione dell’indennità a favore del convenuto, cifrabile in fr. 3'200.-. La sentenza impugnata, reitera nel sostenere l’insorgente, non solo è nulla per motivi procedurali, siccome a dipendenza della nota sentenza del Tribunale federale il Segretario assessore non avrebbe potuto firmare lui solo la sentenza, ma è anche nulla perché lo stesso Pretore ha commesso un grossolano errore. Premesso che la sentenza è nulla, obietta l’appellante, gli atti vanno rinviati alla Pretura per un nuovo giudizio, non però al Pretore del Distretto di __________, ma a un altro giudice. Per il resto, rileva l’appel- lante, si danno per confermate tutte le altre eccezioni sollevate in relazione al merito della istanza di rigetto dell’opposizione, a loro volta nemmeno trattate nella sentenza impugnata. Anche nel merito, conclude il convenuto, l’istanza di controparte deve essere perciò respinta.

 

                                  F.   Con scritto del 21 aprile 2010 la procedente ha comunicato di non avere osservazioni da formulare, e di rimettersi al giudizio della Camera.

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti, nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti - come nel caso in esame – essi vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF). All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine o di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i docu menti che suffragano le rispettive ragioni o che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF). Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF). Il giudice pronuncia, se possibile, seduta stante in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6 LALEF).

 

                                   2.   Nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere menzionato nella sentenza impugnata l’udienza tenutasi il 26 gennaio 2010, l’appello muove una critica non sorretta da un interesse degno di protezione. E’ vero che il primo giudice ha soltanto riportato l’udienza del 17 marzo 2010, senza accennare a quella tenuta precedentemente, ossia il 26 gennaio 2010. La circostanza rimane però senza conseguenze. L’udienza del 26 gennaio 2010 è infatti stata solo sospesa, per poi essere ripresa e, quindi, continuata il 17 marzo successivo a seguito di una nuova citazione della parti, cosi come stabilito dal Segretario assessore in coda al’udienza del 26 gennaio 2010 (cfr. il relativo verbale). Nel corso dell’udienza del 17 marzo 2010 l’escusso non solo ha riproposto alla lettera le eccezioni (di merito e processuali) sollevate il 26 gennaio 2010, richiamando pure quanto sostenuto nella procedente udienza per quanto riguarda l’eccezione diretta contro il Segretario assessore, ma ha anche eccepito di non avere mai ricevuto la sentenza del __________ della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale, che la controparte ha prodotto quale doc. I, documento che del resto – ha soggiunto il convenuto - non porta nemmeno il timbro di passaggio in giudicato. Con il che, secondo l’escusso, parte istante non avendo provato che la sentenza citata gli è stata intimata, manca quindi il titolo di rigetto definitivo dell’opposi- sizione, ciò che comporta la reiezione dell’istanza. Orbene sotto questo profilo l’udienza ricordata nella sentenza impugnata (quella del 17 marzo 2010) e posta dal giudice a fondamento del giudizio impugnato si è rivelata finanche più completa rispetto a quella del 26 gennaio 2010; la quale – comunque sia – è divenuta parte integrante della discussione del 10 marzo 2010,  dato che l’escusso, come visto, ne ha proposto di fatto la fotocopia. In questo modo, richiamando l’udienza del 17 marzo 2010 il Pretore non poteva non fare implicito riferimento all’udienza del 26 gennaio 2010.

                                     

                                   3.   Sia nella prima che nella seconda udienza (la prosecuzione, come visto, della prima) il convenuto ha eccepito la prescrizione totale, rispettivamente parziale del credito posto in esecuzione e la perenzione – ancorché con poca convinzione – del precetto esecutivo per decadenza del termine annuale ex art. 88 cpv. 2 LEF. Ha anche protestato per la mancata ricezione della diffida 12 novembre 2008 agli atti e per la quale la controparte ha preteso il versamento della somma di fr. 110.-, come pure per l’invio della stessa diffida a un indirizzo molto vecchio; ha anche invocato la compensazione con un suo preteso credito di fr. 150.- per ripetibili che gli sarebbero state assegnate dalla sentenza dell’agosto 2009 di rigetto definitivo dell’opposizione della Pretura del Distretto di __________. Ha pure ricordato di avere comunicato alla procedente che la ditta __________ N__________ aveva un deposito presso l’A__________ e__________ di __________ di oltre fr. 5’000.- nonché fatto partecipe la stessa della sua preoccupazione per il debito, conclamato, relativo ai contributi sociali, con la puntualizzazione che fr. 5’000.- sarebbero stati prelevati da terzi. Non solo. Nelle due udienze il convenuto ha espressamente e ripetutamente preteso che il Segretario assessore non fosse abilitato a condurre la rispettiva udienza in quanto non magistrato; quanto poi all’udienza del 26 gennaio 2010 ha persino contestato che il Pretore fosse assente, come indicato nel verbale di discussione. Nella seconda udienza del 17 marzo 2010, come visto, ha anche preteso di non avere ricevuto la sentenza della II Corte sociale del Tribunale federale.

 

                                   4.   Orbene, confrontato con quanto riportato nel dettaglio nei singoli verbali di udienza (che in realtà costituiscono un’entità unica) il Pretore – facendo verosimilmente capo al modellario riservato alle decisioni  di rigetto dell’opposizione - ha respinto l’istanza, rilevando semplicemente che le argomentazioni sollevate dall’escussa all’udienza del 17 marzo 2010 (e implicitamente in quella del 26 gennaio 2010) “non rientrano tra quelle di competenza del giudice del rigetto dell’opposizione e non possono essere esaminate d’ufficio in questa procedura a carattere sommario, dove ci si deve limitare all’esame dell’esistenza di un titolo esecutivo e dell’esigibilità del credito posto in esecuzione”. Sennonché, per tacere del fatto che non è dato da comprendere il senso dell’inciso secondo cui le eccezioni sollevate non possono essere esaminate d’ufficio, dato che, per stessa ammissione del giudice, le stesse sono state indubbiamente avanzate, la sentenza impugnata, sbrigativa oltre ogni limite, disattende in modo crasso le esigenze minime di motivazione imposte dal diritto federale, segnatamente dal diritto costituzionale, ossia dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (sull’obbligo di motivazione imposto all’autorità cfr. tra l’altro: DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88, 133 I 270 consid. 3.1 pag. 277, 133 III 445 consid, 3.3). Giacché non si può seriamente affermare che l’eccezione di prescrizione, totale o parziale, del credito posto in esecuzione, rispettivamente l’obiezione di non avere  ricevuto la sentenza del __________ della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale sul ricorso di diritto pubblico proposto dall’escusso contro il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni), rispettivamente l’affermazione di non avere ricevuto la diffida 12 novembre 2008 agli atti per la somma di fr. 110.- importo che in ogni caso – secondo l’escusso – non può costituire parte integrante di una domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, rispettivamente l’eccezione di compensazione per un preteso credito del convenuto di fr. 150.- per ripetibili maturate nei confronti dell’istante in altra procedura, costituiscono argomenti non proponibili in sede di procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. E ancor meno si può seriamente sostenere, a meno di cadere nel diniego di giustizia, che davanti al giudice del rigetto alle parti non sia consentito sollevare eccezioni d’ordine procedurale, segnatamente non sia consentito alle stesse di eccepire l’incompetenza del Segretario assessore a dirigere l’udienza di discussione prevista dall’art. 20 cpv. 2 LALEF.

 

                                   5.   Da quanto precede, la sentenza impugnata va perciò già annullata per manifesta carenza di motivazione, senza che sia necessario vagliare ulteriormente il gravame. Gli atti vanno pertanto rinviati al Pretore, affinché provveda a emanare un nuovo giudizio debitamente motivato, che soddisfi le esigenze minime imposte a tale incombenza dal diritto federale, cosi da garantire il diritto di essere sentito delle parti. Entro questi limiti l’appello va pertanto accolto.

 

                                   6.   La tassa di giustizia e l’indennità dovrebbero seguire la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62cpv. 1 OTLEF). Dato però che la parte appellata, peraltro non responsabile per la situazione venutasi a creare, si è rimessa al giudizio di questa Camera, essa non può essere considerata soccombente. Si prescinde perciò dal prelevare la tassa di giustizia e dall’asse- gnare un’indennità; indennità che, in assenza di una base legale, non può nemmeno, a questo stadio, essere caricata allo Stato, come preteso dall’appellante. Nella misura in cui il convenuto chiede la condanna dello Stato, rispettivamente della parte appellata al pagamento di fr. 3'200.- a titolo di indennità, l’appello deve perciò essere disatteso.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di __________ per l’incombenza di cui al considerando n. 5 del presente giudizio.

 

                                   2.   Non si prelevano oneri processuali e non si assegna alcuna  indennità.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:      -   AP 1, __________;

                                                                      -   AO 1, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11'098,85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--., contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).