Incarto n.
14.2010.43

Lugano

29 luglio 2010

SL/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. EF.2008.2896 della Pretura __________) promossa con opposizione 7 novembre 2008 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

il sequestro  29 ottobre 2008 (inc. EF.2008.2785) (n° __________) richiesto nei confronti di R__________ e

 

il sequestro 29 ottobre 2008 (inc. EF.2008.2786) (n° __________) richiesto nei confronti di F__________,

 

                                         da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

 

 

 

in cui il Pretore __________, con decisione 29 aprile 2009 [recte: 2010], ha respinto l'opposizione confermando, di conseguenza, sia il sequestro n° __________ che il sequestro n° __________;

 

appellante AP 1 con allegato 10 maggio 2010, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare l'opposizione e annullare i citati sequestri;

 

lette le osservazioni 4 giugno 2010 con cui la sequestrante chiede la reiezione dell'appello;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con istanza 28 ottobre 2008 diretta contro R__________, debitore sequestrato, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti alla relazione n. __________ intestata a AP 1, siccome dagli atti risultano averi appartenenti in realtà almeno per 1/3 a R__________, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali della B__________ in Svizzera o all'estero”, presso B__________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 21'820'950.– (ossia Euro 15'000'000.– al tasso di conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 28 ottobre 2008.

 

                                         Con analoga istanza 28 ottobre 2008 diretta contro F__________, debitore sequestrato, AO 1 ha parimenti chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti alla relazione n. __________ intestata a AP 1, siccome dagli atti risultano averi appartenenti in realtà almeno per 1/3 a F__________, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso le succursali della B__________ in Svizzera o all'estero”, presso B__________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 21'820'950.– (ossia Euro 15'000'000.– al tasso di conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 28 ottobre 2008.

 

 

                                  B.   A detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come appropriazione indebita aggravata e reati di tipo societario- e indebito arricchimento, infrazioni di cui -insieme ad altri- R__________ si era reso responsabile in veste di membro del Collegio sindacale e F__________ in qualità di membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di quella che allora era la AO 1. Indizi eloquenti erano segnatamente emersi dal procedimento penale in corso in Italia -per fatti sostanzialmente commessi tra il 2004 e il 2005- e nell'ambito del quale il 25 luglio 2007 tanto l'uno quanto l'altro sono stati rinviati a giudizio per un corrispondente importo di almeno complessivi Euro 100'000'000.– (doc. I, pag. 28 lett. K). Sempre in quel contesto, con sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008 e in relazione a quegli specifici reati a loro imputati (doc. I, pag. 23 lett. E e pag. 28 lett. K), R__________ e F__________ avevano poi contrattato la condanna ad una pena di 6 mesi di reclusione ciascuno, in seguito convertita in una sanzione sostitutiva di Euro 13'680.– ognuno (R__________: doc. R, pag. 32, 50 e 91; F__________: doc. R, pag. 36, 64 e 95).    

 

 

                                  C.   Il 29 ottobre 2008, e per l'importo di fr. 21'820'950.– oltre interessi al 5% dal 28 ottobre 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro sia a carico di R__________ (inc. EF.2008 .2785) che a carico di F__________ (inc. EF.2008. 2786), così come richiesto.

                                     

 

                                  D.   Il 7 novembre 2008 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando che il conto n. __________ o comunque sia i beni a lei intestati presso B__________, appartenessero in realtà ai debitori sequestrati R__________ e F__________. Non era inoltre adempiuta la causa del sequestro fondata sull'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. 

 

                                         Al contraddittorio del 2 marzo 2009, la società opponente ha precisato di essere unica intestataria e proprietaria dei beni sequestrati -segnatamente del conto n. __________- fatto questo che la sequestrante non aveva peraltro contestato. Essendo lei una società con un'indipendenza giuridica e un'attività propria e avendo lei facoltà di partecipare in modo indiretto ad attività industriali e commerciali, un capitale sociale di Euro 31'000.– aumentato a Euro 1'531'000.– interamente liberato, dei propri organi e usuali rapporti con gli azionisti, al riguardo nemmeno in virtù del concetto di trasparenza (“Durchgriffsprinzip”) era ipotizzabile derogare a questa circostanza. Il suo patrimonio sociale non era mai stato confuso con quello di terzi, men che meno con quello di R__________ o di F__________. Né la sua costituzione era strumento inteso a mascherare l'utilizzo abusivo di diritti di loro creditori, o trafugare beni appartenenti a loro. Le competenti autorità in Italia -e conseguentemente pure quelle del Cantone Ticino- avevano ritenuto la società opponente estranea al procedimento penale, in quanto né il rinvio a giudizio né la sentenza di patteggiamento la menzionava legata a attività di riciclaggio. Di qui, l'ordine di dissequestrare il conto bancario n. __________ fino a quel momento bloccato. Nulla indicava quindi che quel conto fosse di spettanza di R__________ o di F__________. Per la società opponente poi, le istanze di sequestro erano di per sé irrite, visto che -contrariamente alla prassi di questa Camera- verso lei la procedente aveva omesso di promuovere esecuzione. Il credito non aveva infine alcun legame con la Svizzera, la sequestrante e i debitori sequestrati avendo domicilio in Italia ed essendo loro a lei legati da contratto retto dal diritto italiano. Inoltre, i debitori sequestrati non avevano commesso illeciti in Svizzera -come evidenziato da autorità federali e cantonali in Svizzera- né erano emersi elementi che legassero loro all'“operazione __________” -che aveva avuto risvolti in Svizzera- o a tale società M__________. Ciò posto, la sola esistenza di un conto bancario non bastava certo per fondare il legame di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Invero poi, considerate le richieste di giudizio formulate dalla procedente, il sequestro del conto n. __________ era semmai giustificato limitatamente a 2/3.

 

                                         Dal canto suo la sequestrante ha anzitutto preso atto che la controparte non contestava la verosimiglianza del credito. A suo dire poi, la società opponente non era affatto operativa, visto che direttamente non poteva esercitare alcuna attività industriale o commerciale. La sua costituzione precedeva di poco l'apertura del conto bancario sequestrato -il solo e unico intestato alla società opponente- originariamente presso D__________, quindi trasferito presso B__________. E, sullo stesso R__________ e F__________ disponevano di due procure con diritto di firma individuale. Di ciò, dava riscontro la dichiarazione scritta di E__________, già direttore di B__________. Non senza rilevanza poi che il dissequestro penale del conto di cui rivendicava il sequestro esecutivo in questa sede, faceva seguito alla sentenza di patteggiamento. Per il principio del “Durchgriff” si giustificava quindi di soprassedere alla dualità tra società e azionista, e ammettere quindi la verosimiglianza dell'appartenenza del conto sequestrato a R__________ e F__________. La causa del credito era da ricondurre alla scalata all'__________ e a tutta una serie di operazioni speculative riguardanti i titoli “__________”, tutte attività che avevano avuto anche risvolti nel territorio elvetico ed erano contemplate sia dal rinvio a giudizio che dalla sentenza di patteggiamento. Fondata quindi la pretesa verso i debitori sequestrati, organi societari della sequestrante e rei di atti illeciti. Peraltro, la medesima sentenza di patteggiamento costituiva implicita ammissione di una loro responsabilità. Visto l'esito negativo verso un terzo debitore infine, il sequestro a carico di R__________ e di F__________ si giustificava per intero e non solo per i 2/3: a riprova di ciò vi era il fatto che il dissequestro penale specificava in modo esplicito solo il loro nominativo, e non faceva alcun riferimento a quel terzo.          

 

                                         Ribadito il suo punto di vista, per la società opponente l'onere della prova relativo al principio del “Durchgriff” e all'esistenza di una dualità abusiva tra società e persona fisica, era a carico della sequestrante. Ma, a tale incombenza, quest'ultima non aveva affatto adempiuto. Il conto presso D__________ nulla aveva a che vedere con quello aperto presso B__________, e di cui peraltro F__________ non disponeva di diritto di firma. L'esposto di E__________ non era fede facente, visto che in proposito le autorità federali svizzere avevano emesso un non luogo a procedere. Il dissequestro penale del conto bancario seguiva la sentenza di patteggiamento che appunto nulla indicava in merito alla società opponente, ed era così indipendente da un qualsiasi riferimento a R__________ e a F__________. Secondo la prassi di questa Camera poi, volendosi ipotizzare l'applicazione del principio del “Durchgriff”, il sequestro avrebbe dovuto essere indirizzato contro la società titolare degli averi bancari sequestrati e non -come in concreto- contro eventuali suoi azionisti o persone di riferimento. A carico dei due debitori sequestrati non si poteva addebitare né l'operazione riguardante l'__________ né quella riferita ai titoli “__________, men che meno il reato di appropriazione indebita. Responsabilità unica da imputare ai debitori sequestrati era la loro relazione contrattuale con la sequestrante per la quale però, a fronte di un foro esclusivo in Italia, ne difettava uno in Svizzera. Di modo che, per finire, mancavano i presupposti a sostegno del sufficiente legame con il territorio elvetico ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.    

 

                                         In duplica la sequestrante ha di nuovo evidenziato come non vi fossero elementi a sostegno dell'attività della società opponente: in proposito la stessa non aveva prodotto alcun bilancio, fermo restando che l'esistenza di organi formali non era determinante. Temeraria poi l'affermazione secondo cui il conto presso B__________ non aveva alcuna attinenza con quello esistente in precedenza presso D__________, la relativa documentazione -prodotta agli atti- essendo stata a suo tempo prodotta dalle autorità svizzere occupatesi della richiesta in via di rogatoria di sequestro penale di quel conto. L'esposto di E__________ non aveva avuto seguito in Svizzera per il semplice fatto che le operazioni erano state effettuate con azioni non quotate alla borsa svizzera. Il dissequestro penale del conto sequestrato inoltre era conseguenza diretta della sentenza di patteggiamento che aveva coinvolto -pure- R__________ e F__________, i debitori sequestrati. Per il solo fatto che quel preciso conto in realtà apparteneva a loro due, il sequestro esecutivo era da considerare legato a quello stesso patteggiamento. Infine, il legame sufficiente del credito con la Svizzera era costituito dalle operazioni illecite di cui quei due si erano resi responsabili e che avevano interessato anche il nostro paese.       

 

 

                                  E.   Con sentenza del 29 aprile 2010 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e confermato i sequestri. Egli ha anzitutto accertato che la società opponente non aveva contestato la verosimile esistenza del credito. Del resto poi, il rinvio a giudizio per concorso in appropriazione indebita aggravata e per reati di tipo societario a carico -con altri-  di R__________ e F__________ insieme alla sentenza di patteggiamento 23 aprile 2008, quantificavano in ben oltre 10 [recte: 100] milioni di Euro il danno patito dalla sequestrante. La causa del sequestro si fondava invece sull'esistenza di un legame sufficiente tra credito e Svizzera, fermo restando che anche senza volersi attenere ad un'interpretazione restrittiva, non era comunque sufficiente il solo luogo di situazione del conto bancario. Tuttavia, nel caso specifico, più elementi davano riscontro di quel preciso legame. Anzitutto il rinvio a giudizio e la sentenza di patteggiamento che ne era seguita, davano atto del fatto che i debitori sequestrati -insieme ad altri- tramite operazioni illecite eseguite anche mediante l'ausilio di strutture societarie, conti bancari e prestanome in Svizzera, erano stati all'origine e si erano resi responsabili del danno patito dalla sequestrante. Peraltro, a carico di un altro conto bancario -altresì indicato nella denuncia sporta dalla sequestrante in Italia- intestato a __________, loro correo, ed esistente presso il medesimo istituto era stato parimenti ordinato un sequestro che aveva tuttora efficacia. Aventi diritto economico del conto n. __________ intestato alla società opponente erano inoltre i due debitori sequestrati: e questo emergeva dalla lettera che il procuratore pubblico incaricato in Svizzera della richiesta per rogatoria aveva trasmesso alle autorità inquirenti italiane, dallo scritto che gli stessi debitori sequestrati avevano indirizzato a quel medesimo procuratore pubblico, dal relativo ordine di dissequestro penale del conto bancario e dall'esposto di E__________. Ciò posto, nulla indicava che la società opponente fosse operativa essendo a lei vietato di esercitare direttamente una qualsiasi attività industriale o commerciale. Di conseguenza, la stessa sembrava costituita col solo intento di farvi confluire beni appartenenti ai debitori sequestrati, così come i proventi delle operazioni illecite di cui essi si erano appunto resi responsabili, nascondendone l'effettiva realtà economica. Per il principio del “Durchgriff”, dovevano così essere confermati i due sequestri fermo restando che, essendo i debitori sequestrati unici aventi diritto economici del conto bancario, come tale il provvedimento lo riguardava per intero e non limitatamente ai 2/3. Di qui, il rigetto dell'opposizione formulata dalla società opponente.               

 

 

                                  F.   Con il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare i due sequestri. Anzitutto da un profilo strettamente giuridico il conto sequestrato è intestato a lei. Di modo che, non appartenendo ai due debitori sequestrati, il sequestro è già di per sé escluso. A torto il Pretore ha ravvisato in ciò un abuso di diritto e, richiamandosi al principio di trasparenza (“Durchgriffprinzip”), ha considerato che dal profilo economico quel conto era dei debitori sequestrati. L'attività che lei svolgeva era attuale, come evidenziava il relativo bilancio prodotto in appello e l'aumento di capitale eseguito nel 2004, ed era altresì garantita dai suoi organi formali conformi allo scopo sociale e al diritto applicabile nel paese d'origine. Il patrimonio sociale non era stato confuso con quello di terzi, men che meno con quello dei debitori sequestrati. L'abuso di diritto presupponeva poi che l'appartenenza del bene al terzo fosse finalizzato a eludere norme intese a proteggere creditori o a trafugare beni a loro scapito. Ma, in concreto, la vertenza penale aveva provato che tanto lei quanto il conto sequestrato erano estranei ai fatti che avevano coinvolto __________ e tutti gli altri correi. Inoltre, se il creditore intendeva sequestrare un bene intestato al debitore sequestrato e in realtà appartenente a un terzo, egli avrebbe dovuto promuovere esecuzione contro quest'ultimo. E, nel caso in esame, nessun sequestro era stato promosso nei suoi confronti. Di conseguenza, come già evidenziato al contraddittorio, le istanze di sequestro era irrite, eccezione questa che il Pretore non aveva neppure esaminato.        

 

                                         La società opponente, pur ammettendo di non essere entrata nel merito dell'esistenza o meno del credito in quanto si trattava di una questione riguardante terzi, rimprovera al Pretore di avere ritenuto non contestato il credito della sequestrante: a suo dire, l'istituto del patteggiamento previsto dal diritto italiano non costituisce accertamento giudiziale dei fatti in esso contenuti e, comunque sia, nel caso specifico non si esprimeva su alcuna pretesa civile. Neppure i presupposti di una valida causa di sequestro, ossia la pretesa esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito, erano adempiuti. Il preteso credito non era riconducibile a operazioni illecite commesse in Svizzera, ai debitori sequestrati potendosi semmai e soltanto ascrivere una responsabilità contrattuale in virtù del diritto societario, retta dal solo diritto italiano. Questo il motivo per cui la sequestrante aveva avviato in Italia un'azione giusta l'art. 2393 CCit, estranea a foro e diritto svizzeri. Per il resto, non si poteva imputare loro danni dovuti a operazioni illecite messe in atto da __________, __________ e __________. Il procedimento penale in Italia aveva dimostrato che né R__________ né F__________ erano stati in qualche modo coinvolti nella scalata all'__________ e nell'uso di fondi gestiti da M__________. Mentre il sequestro di un conto intestato a __________ -procedura del tutto estranea alla presente- non aveva alcuna rilevanza. Verso i debitori sequestranti il patteggiamento dava atto solo di reati di tipo societario e commessi in Italia, e l'appropriazione indebita a loro rimproverata non riguardava attività svolte in Svizzera. L'assenza di illeciti su territorio elvetico era stata accertata dalle autorità penali svizzere che, a carico dei debitori sequestranti non avevano aperto alcun procedimento. L'appellante infine rileva un errore nella redazione del dispositivo della sentenza impugnata, laddove stabilisce che l'opposizione sarebbe stata formulata dai debitori sequestrati in luogo della società opponente.          

 

  

                                  G.   Delle osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.                             

 

 

 

 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

 

 

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

 

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti che considerano determinanti.

 

 

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).

 

                                         Sono così ammissibili tanto i due nuovi documenti (doc. 12 e 13) che la società opponente produce contestualmente all'appello, quanto quelli che accompagnano le osservazioni formulate dalla sequestrante (doc. I/1, I/2 e I/3).       

 

 

                                   4.   Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

 

                                         Controversa in concreto è sia l'esistenza di una valida causa di sequestro che la procedente fonda sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, precisamente sull'esistenza di un legame sufficiente tra il credito e la Svizzera, sia l'appartenenza dei beni oggetto del sequestro a R__________ rispettivamente F__________.

 

                                         Non litigiosa resta per contro la verosimile esistenza del credito. Al riguardo il Pretore ha in effetti evidenziato che l'esistenza del credito non era controversa, in quanto la società opponente non aveva sollevato obiezioni in proposito (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Dal canto suo, la stessa appellante dichiara davanti a questa Camera di non essere entrata nel merito della questione trattandosi di circostanza “non sub iudice in questo procedimento di sequestro” (appello, pag. 11 n. 16). Ciò posto, i dubbi che la società opponente sembrerebbe comunque ipotizzare laddove si dice sorpresa per il fatto che il Pretore non ha ritenuto tale presupposto contestato (appello, pag. 11, n. 16), non hanno alcuna pertinenza. Per il resto, basti aggiungere che -come già sottolineato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3)- secondo la sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008 emessa anche e fra l'altro a carico di R__________ e di F__________, il danno complessivo causato alla sequestrante si aggirava in almeno 100 milioni di Euro, importo che supera di gran lunga quello per il quale aveva postulato il sequestro. E, di fatto, contro tale argomentazione l'appellante non solleva alcuna critica. Da questo punto di vista, a un giudizio di verosimiglianza quale quello che regge la procedura sommaria di opposizione al sequestro, non v'è motivo per ritenere errato il giudizio pretorile.       

 

 

                                         Causa del sequestro

 

                                   5.   Fra le cause di sequestro, la legge riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera e il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In concreto la sequestrante ha fondato la sua richiesta proprio su tale presupposto, la pretesa da lei invocata avendo -a suo dire- un legame sufficiente con il territorio elvetico (inc. EF.2008.2785: istanza di sequestro, pag. 13; inc. EF.2008.2786: istanza di sequestro, pag. 12 seg.).

 

                                         Per il Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 seg. n. 4) l'esistenza di un legame tra il credito a fondamento dell'istanza di sequestro e la Svizzera, era da ritenere verosimile. In particolare egli si è affidato al procedimento penale avviato in Italia contro __________ e altri complici -fra cui appunto R__________ e F__________ - e al sistematico coinvolgimento in quella vertenza giudiziaria di B__________, di cui dava riscontro la relativa denuncia sporta dalla sequestrante e il sequestro tuttora efficace di un altro conto bancario intestato a __________, altro correo. In sintesi le condotte illecite a danno della sequestrante erano riassumibili nell'utilizzo di strutture societarie e conti bancari in Svizzera e ancora di prestanome svizzeri. R__________ e F__________ avevano fra l'altro contribuito a mettere in atto speculazioni volte ad assicurare la “scalata presso __________” da una parte e che avevano riguardato i titoli “__________” dall'altra, operazioni queste finanziate anche con fondi quali __________ Fund, __________ Fund e __________ Fund, tutti gestiti da M__________. Di ciò dava riscontro sia il rinvio a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 14 lett. B, pag. 23 lett. E e pag. 27 lett. K) che la sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008 (doc. R, pag. 10 lett. B, pag. 18 lett. E e pag. 22 lett. K).

 

                                         a)  Per l'appellante il presunto credito risarcitorio trae solamente origine dal rapporto contrattuale in essere tra R__________ e F__________ da una parte e la società sequestrante dall'altra, relazione questa che non aveva un foro giuridico in Svizzera e che sottostava al diritto italiano. R__________ era stato membro del Consiglio sindacale della sequestrante, e F__________ membro del suo Comitato esecutivo e del suo Consiglio di amministrazione. Contro di loro, pertanto, in Italia era stata promossa azione di responsabilità contrattuale giusta l'art. 2393 CCit (Codice civile italiano) -ossia secondo le norme del diritto societario (doc. G, EE)- per violazione degli obblighi d'organizzazione, comunicazione e vigilanza vigenti in seno alla banca (appello, pag. 13 seg. n. 17a). La ricorrente sembra tuttavia dimenticare che la procedente ha definito la pretesa all'origine della richiesta di sequestro quale “credito per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento”. E, nella misura in cui a conforto di ciò dagli atti emergono prove circa l'esistenza del procedimento penale che ha ravvisato chiari elementi di colpevolezza a carico dei debitori sequestrati, il collegamento tra quel credito e gli atti illeciti appare certamente verosimile.            

 

                                         In particolare, oltre che dal rinvio a giudizio 25 luglio 2007 e dalla sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008, elementi in tal senso emergono altresì e in modo esplicito dallo stesso atto di citazione relativo all'azione di responsabilità societaria (doc. G, pag. 5 segg.; pag. 8, 15 seg., 17, 18 segg., 86, 97 segg. e 100 seg.; doc. EE, pag. 2 segg. e 4 seg.). Ciò posto, e a ben vedere, la pretesa responsabilità contrattuale a carico dei debitori sequestrati sussiste soltanto nella misura in cui è stata riconosciuta loro una colpevolezza penale. Peraltro, la medesima appellante conferma che le specifiche circostanze penali costituiscono un “antefatto” (appello, pag. 13 n. 17a) e quindi premessa imprescindibile della responsabilità di R__________ e di F__________. Non da ultimo poi, nell'ambito dell'azione giusta l'art. 2393 CCit la sequestrante rivendica pure “i danni all'immagine da lei patiti e quelli conseguenti alle operazioni di appropriazione” (doc. G, pag. 101 seg.; doc. EE, pag. 6). E, queste ultime sono riferite a un danno stimato già dalla sentenza di patteggiamento 25 maggio 2008 emessa, in oltre 100 milioni di Euro (doc. G, pag. 43; doc. R, pag. 22 lett. K) e per le quali la sequestrante  chiedeva quantomeno la condanna da stabilire in via equitativa dei debitori sequestrati. In definitiva quindi, poco importa che per tutelare il suo credito risarcitorio la sequestrante abbia di fatto -già- optato per l'azione basata su delle norme contrattuali. Questo, in effetti, non esclude a priori una loro responsabilità extracontrattuale, né peraltro l'appellante lo pretende. A ciò basti per il resto, aggiungere che, l'istanza di sequestro dovrà poi essere convalidata nell'ambito della relativa procedura ai sensi dell'art. 279 LEF.

                                     

                                         Ciò posto, a un giudizio limitato alla verosimiglianza, nella misura in cui -come si vedrà oltre- le operazioni illecite così accertate hanno avuto risvolti in Svizzera, luogo in cui le stesse sono state commesse o si sono realizzate (Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 2000 pag. 9 con rinvii: Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basile/Ginevra/ Monaco 1998, n. 85 ad art. 271), non v'è motivo per negare l'esistenza di un sufficiente legame con il nostro territorio così come stabilito dal Pretore. Da questo punto di vista pertanto l'appello è infondato.

 

                                         b)  Nell'ambito della vicenda penale in particolare, l'appellante esclude una responsabilità imputabile a R__________ e a F__________ in relazione alla “scalata __________” avvenuta anche in Svizzera e trattata secondo il capo di imputazione B di cui alla richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 14 segg. lett. B), promosso a suo dire solo nei confronti di altre persone (appello, pag. 14 n. 17b). Ciò posto, a loro carico, non si poteva addossare alcun tipo di operazione illecita in Svizzera con l'ausilio di conti correnti e deposito titoli presso B__________ o di fondi gestiti da M__________ (appello, pag. 15 n. 17b). L'interessata -come rileva la sequestrante (osservazioni, pag. 7 seg. n. 11 segg.)- omette tuttavia di considerare che R__________ e F__________ sono stati riconosciuti colpevoli del capo di imputazione E -come risulta dal rinvio a giudizio 25 luglio 2007 (doc. I, pag. 23 lett. E) e dalla relativa sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008 (doc. R, pag. 18 segg., pag. 32 e 91 [R__________], pag. 36 e 95 [F__________])- che precisa che il “delitto di cui agli artt. 81, 110, 112 comma 1 n. 1, 61 n. 2 CPit, 2638 comma 1 e 2 CCit, è in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in continuazione con i fatti di cui al capo d'imputazione B”. E, in proposito, si parlava appunto di “operazioni simulate ed artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria __________, consistiti nell'acquistare sul mercato telematico, azioni ordinarie __________ con l'interposizione fittizia degli “hedge fund”: “__________Fund, __________ Fund e __________ Fund” tutti domiciliati a__________ e gestiti da M__________” (doc. I, pag. 17; doc. R, pag. 13). La tesi della ricorrente non trova pertanto accoglimento. La censura va così respinta.

 

                                         c)  L'appellante obietta ancora che con riferimento al capo di imputazione E di cui sono stati riconosciuti colpevoli i debitori sequestrati, trattasi in realtà di meri reati di tipo societario e come tali che potevano unicamente essere stati commessi in Italia (appello, pag. 15 n. 17d). I debitori sequestrati erano poi stati riconosciuti colpevoli di appropriazione indebita di cui al capo d'imputazione K, dove non vi era alcun riferimento ad atti commessi in Svizzera (appello, pag. 15 n. 17d). Ora, si è già detto che il capo d'imputazione E è da leggere nell'ottica del capo d'imputazione B: e, in proposito, si rinvia pertanto alla relativa motivazione (sopra, consid. 5b). Ed è proprio con riguardo alle operazioni anomale e controllate con derivati e titoli vari così messe in atto -fra cui anche quella finalizzata alla “scalata __________”- che i debitori sequestrati hanno avuto modo di appropriarsi indebitamente come descritto appunto dal capo d'imputazione K, reato questo commesso sia in Italia che all'estero (doc. I, pag. 27 seg.; doc. R, pag. 22 seg.). Di modo che, anche sotto questo profilo l'appello è infondato.         

                                        

                                         d)  L'appellante osserva come per i fatti di cui al procedimento penale italiano, le autorità penali svizzere avevano accertato l'inesistenza di atti illeciti sul loro territorio. In particolare, le operazioni con titoli “__________” erano avvenute su mercati stranieri con la conseguenza che all'esposto 7 gennaio 2004 di E__________ (doc. 10) non era stato dato alcun seguito; nonostante la richiesta per rogatoria proveniente dall'Italia (doc. L), la Svizzera non aveva dato avvio ad alcun procedimento interno; il conto “__________” -inizialmente bloccato a seguito della domanda per rogatoria- era stato dissequestrato (doc. V); e, in definitiva, né lei né i debitori sequestrati erano stati perseguiti in Svizzera (appello, pag. 16 n. 18). Ma invano. Certo, per quanto attiene le speculazioni con titoli “__________” -azioni quotate all'estero- le autorità svizzere hanno escluso l'esistenza di presupposti oggettivi tali da giustificare un perseguimento nel nostro paese (doc. 10, pag. 2). Ciò non toglie che, nel caso concreto, dandosi elementi per ritenere che il credito risarcitorio del danno occorso alla sequestrante debba ricondursi anche ad atti illeciti dei -fra gli altri- debitori sequestrati, commessi o realizzatisi in Svizzera, a un esame di mera verosimiglianza quale quello che regge la procedura di opposizione al sequestro, questo costituisce di per sé sufficiente legame giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, senza necessità che un relativo procedimento penale in Svizzera sia di fatto già stato aperto.    

 

                                         e)  Di modo che, pur potendosi condividere la critica rivolta dalla ricorrente al Pretore, laddove quest'ultimo faceva riferimento ad una procedura di sequestro ancora efficace ma relativa a un conto bancario che, seppur esistente presso B__________ di fatto era intestato a __________, quindi non attinente a lei e ai debitori sequestrati (appello, pag. 15 n. 17c), tutto sommato l'argomentazione addotta dal primo giudice resiste alla critica e va confermata. L'appello va così respinto.

 

 

                                         Appartenenza dei beni ai debitori sequestrati

 

                                   6.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272; CEF del 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3).

 

                                   7.   Ora, sotto il profilo civile, non v'è dubbio che il conto n. __________ presso B__________ appartiene alla società opponente costituita con atto notarile 24 maggio 2000 (doc. 3, 4, 5, 6 e 7). Agli atti figura il formulario 19 novembre 2001 da cui risulta che quella relazione bancaria è appunto stata aperta a suo nome con indirizzo per l'invio della corrispondenza a __________ (doc. U e 1). Anche dai documenti nuovi 8 giugno 2005 emerge che titolare del conto è sempre lei (doc. 2, pag. 1). Da questo punto di vista per contro, i documenti bancari agli atti non precisano alcunché riguardo a R__________ e a F__________.   

 

                                   8.   Il Pretore ha nondimeno ritenuto sussistere sufficienti elementi per considerare R__________ e F__________ quali aventi diritto economico del conto n. __________ intestato alla società opponente. A suo dire questa circostanza emergeva in modo inconfutabile dalla lettera 17 gennaio 2007 (doc. N) del  procuratore pubblico incaricato della richiesta di assistenza giudiziaria trasmessa dalle autorità penali italiane, dallo scritto 21 novembre 2006 (doc. Q) che R__________ e F__________ avevano inviato a quello stesso procuratore pubblico, dall'ordine di dissequestro penale 30 settembre 2005 [recte: 2008] del conto bancario n. __________ (doc. V), dal verbale d'interrogatorio 5 maggio 2005 davanti alle autorità penali italiane di E__________, già direttore generale di B__________ (doc. J) e dall'esposto 7 gennaio 2004 che quest'ultimo aveva inoltrato alle autorità penali federali in Svizzera (doc. K). Alla luce di tutti questi elementi, per il Pretore i beni su quel conto appartenevano da un profilo economico ai debitori sequestrati. Di fatto poi, la società opponente non esercitava direttamente un'attività industriale o commerciale e, in assenza di indizi circa una sua effettiva partecipazione ad altre società, nulla indicava che la stessa fosse operativa. Tutto ciò lasciava quindi supporre che fosse stata costituita allo scopo di distrarre beni appartenenti ai debitori sequestrati, in particolare nascondendo i proventi da loro conseguiti per il tramite delle operazioni illecite all'origine del credito di cui all'istanza di sequestro. Per il principio del “Durchgriff”, questo legittimava il sequestro del conto bancario intestato alla società opponente a garanzia della pretesa che la sequestrante sosteneva di avere nei confronti di R__________ e di F__________. Irrilevante invece, da questo punto di vista, che il procedimento penale in Italia non si sia chiuso con una decisione di condanna a carico di quel conto e della società opponente. Inoltre, essendo i debitori sequestrati i soli aventi diritto economico, il provvedimento doveva toccare l'intero conto e non solo i 2/3 (appello, pag. 9 seg. 5). 

 

                                   9.   L'appellante contesta di non essere una società operativa e precisa anzi di avere effettuato investimenti, acquisti e vendite di titoli, obbligazioni e altri strumenti finanziari, conformemente al suo scopo sociale. A comprova di ciò produce -quale doc. 13- la posta passiva del suo bilancio valida al 31 dicembre 2008 (appello, pag. 6 n. 12.1.a). Questo documento tuttavia non prova alcunché. In effetti, giova anzitutto rilevare che, evidenziata la necessità di provvedere alla cancellazione di singole poste per motivi di discrezione, l'appellante non spende alcuna parola per dire in che modo quel (generico e parziale) bilancio sia sintomatico di una sua pretesa attività. Da questo punto di vista pertanto, in assenza di una specifica motivazione e di riferimenti puntuali, l'appello sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5, applicabile per l'art. 25 LALEF).

 

                                         Invero, l'interessata sembra lasciar sottintendere che l'operatività è data per il solo fatto che rispetto alle cifra valide al 31 dicembre 2007, alcune delle poste rimaste visibili presentano importi leggermente aumentate. Ora, con la specificazione di “holding” -caratteristica cui soggiace appunto la società opponente- viene qualificata una società finanziaria avente quale unico scopo quello di controllare altre società attraverso mere partecipazioni azionarie. E, nel caso specifico, non a caso la relativa modifica di denominazione (art. 1 dello statuto) decisa con risoluzione dell'assemblea generale il 25 ottobre 2001 (doc. 4, pag. 1; doc. 5, pag. 1 e 3) -ossia poco prima dell'apertura del conto bancario oggetto di sequestro- è stata accompagnata dalla modifica dello scopo societario (art. 4 dello statuto) dove si precisava che -ad eccezione di partecipazioni a imprese- “la société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public” (verbale, pag. 6 n. 7.3; doc. 4, pag. 1, doc. 5, pag. 2 seg.). Ciò posto, nella misura in cui né di siffatte partecipazioni societarie né di attività indirette in tal senso non si ravvisano tracce agli atti -particolarità puntualmente evidenziata dalla sequestrante in sede di contraddittorio (verbale, pag. 15) e che la ricorrente nemmeno tenta di confutare- a fronte della sola produzione del doc. 13, la conclusione ritenuta dal Pretore resiste alla critica.

 

                                         Senza rilevanza sono in effetti i riferimenti alla presenza di organi formali (appello, pag. 6 n. 12.1.a), ai rapporti con gli azionisti, all'ossequio delle norme legali valide nel luogo della sede della società e al fatto che quale soggetto giuridico autonomo la stessa è provvista di diritti e obblighi (appello, pag. 7 n. 12.1.a). Neppure l'accenno all'aumento di capitale sociale -da Euro 31'000.– a Euro 1'500'000.–, interamente liberato- deciso con risoluzione del 5 agosto 2004 (doc. 3, pag. 4; doc. 4, pag. 2; doc. 6, pag. 1 seg.; doc. 7, pag. 1), è utile all'appellante (appello, pag. 7 n. 12.1.a). Sono gli stessi azionisti che con beni propri consentono l'aumento di capitale. E, con dichiarazione 21 novembre 2006 inviata al competente procuratore pubblico responsabile della domanda di assistenza giudiziaria fra cui il sequestro penale del conto n. __________ appunto (doc. L, pag. 30), gli stessi debitori sequestrati nell'intento di “fare chiarezza in ordine alla vicenda che ci riguarda e per individuare correttamente gli elementi da trasmettere in sede in risposta alla rogatoria della magistratura italiana” (doc. Q) hanno precisato che “il conto e la società a monte appartenevano in origine ad uno solo di noi, tant'è che il primo modello A datato 19 novembre 2001 indicava solo il nome di R__________, mentre il secondo modello A (23.12.2004) e il terzo modello A (8.6.2005) contemplavano i nomi di entrambi” e “ciò in conformità (sia pure se non si va errati in perfetta immediatezza) alle intestazioni delle azioni della società di riferimento” (doc. Q). Quali unici azionisti della società opponente essi sono i soli proprietari del capitale sociale. A ciò basti aggiungere poi che l'aumento di capitale risale al 2004, periodo cui vanno appunto ricondotti i fatti imputati ai debitori sequestrati (sopra, consid. B). Nell'insieme, pertanto, la censura dell'appellante va così respinta. 

 

                                10.   L'appellante contesta di essere stata costituita con l'intento di sottrarre a terzi beni economici dei debitori sequestrati e ottenuti tramite operazioni illecite. Rimprovera il Pretore di accertamento erronei dei fatti in quanto, nell'ambito del procedimento penale in Italia avviato con rinvio a giudizio 25 luglio 2007 e conclusosi con sentenza di patteggiamento 23 maggio 2008, non era emerse prove di colpevolezza né a carico del conto n. __________ né a quello suo. Quanto confluito su quel conto non costituiva quindi provento da atto illecito (appello, pag. 8 n. 12.2). L'argomento, fuorviante e contorto, pare tuttavia infondato. L'istanza di sequestro mirava al blocco dei beni depositati su quel conto poiché, seppur intestati formalmente alla società opponente vi erano motivi sufficienti per ritenere che economicamente fossero da ricondurre a R__________ e a F__________. E, di fatto, l'esposto 7 gennaio 2004 di E__________ parla appunto di un conto aperto nel 2001 presso la sede di B__________ e intestato alla società opponente, con riferimento al quale R__________ aveva ruolo di avente diritto economico e F__________ deteneva una procura con diritto di firma individuale (doc. K, pag. 2). Il procuratore pubblico occupatosi della domanda di assistenza giudiziaria poi, il 17 gennaio 2007 interpellava le autorità penali italiane in quanto “mi viene richiesto il dissequestro della relazione intestata a AP 1 presso B__________, riconducibile a R__________ e dal 23.12.2004 anche a F__________” (doc. N, pag. 1). Analoghe indicazioni emergono anche dalla rinnovata richiesta -cui per finire ha fatto seguito il 22 luglio 2008 l'autorizzazione di svincolo da parte delle autorità penali italiane- sottoposta loro il successivo 14 luglio 2008 (doc.- 9). Da ciò, risulta pertanto indubbia ed evidente la connessione tra debitori sequestrati e quel conto, circostanza puntualmente considerata dal Pretore e che l'appellante non tenta nemmeno di inficiare. Poco importa che, per finire, il 30 settembre 2008 il procuratore pubblico abbia ordinato il dissequestro penale (doc. V). La sequestrante non si è mai pretesa creditrice nei confronti della società opponente, ma solo verso i debitori sequestrati e di un “credito per restituzione, per risarcimento da atto illecito e per indebito arricchimento” che -come visto- è verosimile (sopra, consid. 4). A fronte del fatto che nulla indicava un'operatività della società opponente, che i debitori sequestrati erano i suoi unici azionisti e che il suo aumento di capitale sociale era contestuale ai fatti penali per i quali quei debitori sequestrati sono stati condannati -elementi questi che rendono verosimile l'appartenenza a loro del conto bancario n. __________ intestato alla società opponente (sopra, consid. 9)- che la società opponente medesima fosse effettivamente riconosciuta colpevole da una sentenza penale è -a ben vedere- senza importanza alcuna. Anche al riguardo l'appello, infondato, va così respinto.           

 

 

                                11.   L'appellante accenna per finire a una pretesa irritualità delle istanze di sequestro della procedente (appello, pag. 10 n. 14), eccezione che il Pretore avrebbe completamente omesso di esaminare (appello, pag. 11 n. 15). A suo dire, in sostanza, la sequestrante doveva introdurre richiesta di sequestro direttamente contro di lei in luogo di quella formulata nei confronti di R__________ e F__________ (appello, pag. 10 n. 14). Ma, invano. Inutile il rinvio alla prassi di questa Camera -e segnatamente alla sentenza 7 agosto 2003 [inc. 14.2003.47], consid. 3.2- già solo perché a differenza di quella fattispecie (CEF, sentenza 7 agosto 2003 [14.2003.47] consid. 3.4) nel caso in esame si parte appunto dal presupposto che R__________ e F__________ hanno verosimilmente utilizzato il conto sequestrato per distrarre beni propri a loro appartenenti -indipendentemente da una condanna penale a carico della società opponente (sopra, consid. 10)- e che a fronte di ciò in modo manifestamente abusivo quest'ultima pretendeva l'accoglimento della sua opposizione invocando, dal profilo civile, l'appartenenza a lei dei beni sequestrati. Di modo che, come tale, la censura va altresì respinta.

 

 

                                12.   In conclusione, la sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

                                   

 

                                13.   L'appellante rileva (appello, pag. 16 n. 20) invero un errore nel dispositivo della sentenza impugnata che -fra l'altro- stabilisce che “l'opposizione 7/10 novembre 2008 del __________ R__________ e del __________ F__________, ai decreti di sequestro no. __________ e no. __________ emessi il 29 ottobre 2008 su istanza della AO 1, non è ammessa: § di conseguenza sono confermati i sequestri no. __________ e no. __________ decretati il 29 ottobre 2008” (n. 1 del dispositivo). Il dispositivo sugli oneri processuali prevede invece che “la tassa di giustizia e le spese per fr. 2'000.– sono poste a carico degli istanti/opponenti in via solidale, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 20'000.– a titolo di indennità, sempre con vincolo di solidarietà” (n. 2 del dispositivo). Si tratta con evidenza e in entrambi i casi di un errore di redazione, in quanto l'intestazione della sentenza impugnata specifica appunto che l'opposizione ex art. 278 LEF era stata formulata da AP 1 ed era rivolta ai decreti di sequestro emessi il 29 ottobre 2008 su istanza di AO 1 “nei confronti di R__________ (n. __________) e di F__________ (n. __________)” (sentenza impugnata, pag. 1).

 

                                         Ciò posto, onde evitare eventuali equivoci e malintesi futuri, è auspicabile porvi rimedio. Motivi di opportunità e di economia processuale, richiedono così che questa Camera provveda di moto proprio a fare necessaria chiarezza e quindi a rettificare il dispositivo n. 1 e n. 2 della sentenza impugnata nel senso di respingere l'opposizione della società opponente confermando di conseguenza i sequestri n. __________ (a carico di R__________) e n. __________ (a carico di F__________) ordinati il 29 ottobre 2008 su istanza di AO 1 (n. 1 del dispositivo), fermo restando che la ripartizione degli oneri processuali dipende dalla soccombenza della società opponente (n. 2 del dispositivo). Considerata la particolarità del caso, non si giustifica -sotto questo profilo- né il prelievo di una tassa di giustizia né l'assegnazione di indennità.

 

 

 

 

 

 

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

 

 

 

 

 

 

pronuncia:               I.   1.   L'appello è respinto.

                                             

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, un'indennità di fr. 15'000.–.

 

 

                             II.   1.   Il dispositivo n. 1 e n. 2 della sentenza 29 aprile 2010 del Pretore __________, sono così rettificati:

 

                                               1.   L'opposizione 7/10 novembre 2008 di AP 1, ai decreti di sequestro n. __________, pronunciato nei confronti di R__________, e n. __________, pronunciato nei confronti di F__________, entrambi emessi il 29 ottobre 2008 dalla Pretura __________, su istanza di AO 1, non è ammessa: di conseguenza sono così confermati i sequestri n. __________ e n. __________.

 

 

 

 

                                              2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi  fr. 2'000.–, sono poste a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 20'000.– a titolo di indennità.”

 

                                         2.   Non si preleva una tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

 

 

                                  III.   Intimazione:

                                         –;   

–. 

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza può essere stabilito in almeno  fr. 6'160'317.– (doc. N; art. 11 lett. a CPC), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.