Incarto n.
14.2010.4

Lugano

9 febbraio 2010

FP/b/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre 2010 da

 

 

 

AP 1

rappresentato RA 1, __________

 

 

contro

 

 

 

AO 1, __________

 

 

 

 

 

 

tendente a ottenere il rigetto definivo dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. 1368436 dell’Ufficio di esecuzione di, notificato in data 14 agosto 2009 per il pagamento di fr. 10'112.- oltre interessi e spese;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, __________, con sentenza del 23 dicembre 2009 (EF.2009.__________), ha così deciso:

 

“1      L’istanza è respinta.

 

 2.     Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.

 

 3.     omissis”.

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’istante, che con atto di appello del      9 gennaio 2010 postula l’accoglimento dell’istanza;

 

preso atto che con osservazioni del 22 gennaio 2010 l’escusso chiede di respingere l’appello;

 

 

esaminati atti e documenti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 agosto 2009 dell’Ufficio esecuzione di __________, AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 10'112.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “691251/170982 vom 29.5.2008”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza del 17 settembre 2009.

 

                                  B.   L’istante fonda la sua pretesa sulla decisione di tassazione e fattura per la tassa sugli utili immobiliari (Veranlagungsverfügung und Rechnung für die Grundstückgewinnsteuer) notificata alla massa fallimentare R__________ -K__________ F__________, __________, relativa alla vendita immobiliare avvenuta nel febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________, __________ (act. B) per la somma di fr. 600'000.-, in relazione con la dichiarazione 31 marzo dell’autorità fiscale di passaggio in giudicato della relativa decisione (act. C). All’istanza il proceden-te ha dipoi allegato le decisioni 14 marzo 2009, 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009 con le quali la “Einwohnergemeinde __________” ha rifiutato di riconsiderare una sua precedente decisione dell’11 giugno 2008, con cui aveva respinto la richiesta di condono dell’imposta formulata da AO 1 (act. D, E, F).

 

                                  C.   All’udienza di contraddittorio del 9 dicembre 2009 il convenuto, il solo comparso, si è opposto all’istanza sostenendo che di non potere né dovere pagare la tassa sull’utile immobiliare in oggetto ritenuto che dal 2006 non sarebbe più stato proprietario del bene alienato in quanto lo stesso gli sarebbe stato confiscato dall’ufficio fallimenti, ed obiettando che, personalmente, non avrebbe conseguito alcun utile ma avrebbe avuto soltanto una ingente perdita, che non sarebbe quindi tenuto a versare alcuna tassa e che vi sarebbe perfino un precedente nel caso C__________ P__________ C__________ A__________, in cui la tassa sull’utile immobiliare sarebbe stata pagata dall’ufficio esecuzioni o dall’acquirente.

 

                                  D.   Con sentenza del 23 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza, rilevando che il procedente fonda la propria domanda sulla decisione di tassazione e fattura per la tassa sugli utili immobiliari notificata alla massa fallimentare R__________ -K__________ F__________, __________, relativa alla vendita avvenuta il 29 febbraio 2008 ad A__________ E__________ F__________, documentazione che tuttavia non costituisce titolo esecutivo ai sensi della giurispru- denza in difetto di identità tra la debitrice menzionata sul titolo, la massa fallimentare di AO 1, con il debitore escusso, AO 1 personalmente.

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’istante, sostenendo che al momento dell’esecuzione non era  possibile escutere la massa fallimentare, perché il 18 febbraio 2008 il convenuto ha chiesto la revoca del fallimento che era stato aperto il 27 giugno 2007. La richiesta è stata esercitata il 6 agosto 2009 e l’usufrutto dell’alienazione è stato accreditato al convenuto. Dopo intesa con lo stesso convenuto, rispettivamen- te con il suo avvocato, con l’ufficio d’esecuzione era chiaro che la tassa sugli utili immobiliari venisse pagata dall’escusso. La revoca del fallimento, sempre secondo l’appellante, risulta dalla decisione del L__________ U__________ del 5 marzo 2008, annessa all’appello (act. 3). Dalla documentazione allegata, assevera l’appellante, si constata anche che il convenuto, tramite il suo avvocato, aveva più volte presentato domanda di condono della tassa sull’utile immobiliare al Comune di __________, senza tuttavia alcun risultato. Non è vero che l’escusso non era più proprietario al momento delle vendita dell’immobile, dato che la revoca del suo fallimento era già avvenuta prima.

 

                                  F.   Con osservazioni del 22 gennaio 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello, ribadendo, in estrema sintesi, il suo precedente punto di vista.

 

 

Considerato

 

In diritto:

 

                                   1.   Secondo l’art 20 cpv. 2 LALEF “all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta”. In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF (cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione in Rep. 1989 pag. 333).

 

                                   2.   Nella fattispecie l’appellante, che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha prodotto per la prima volta in questa sede la sentenza 5 marzo 2008 del L__________ U__________ (revoca del fallimento nei confronti di Felix Renner; act. 3), lo scritto 10 ottobre 2008 all’attenzione del “Gemeinderat A__________”, con il quale l’escusso ha chiesto un riesame della decisione 11 giugno 2008 con la quale il Comune aveva respinto la sua richiesta di condono dell’imposta sull’utile immobiliare decisa il 20 maggio (recte: 29 maggio) 2008 (act. 4) e lo scritto 25 aprile 2009 del legale del convenuto al C__________ di A__________ volto ad ottenere un nuovo riesame della situazione (act. 6). Per le considerazioni che precedono tali documenti devono tuttavia essere estromessi dall’incarto. Va comunque rilevato che tale provvedimento, per finire, non assume rilevanza, dal momento che i fatti riportati nei citati atti (peraltro in parte comunque evocati nei documenti esibiti davanti al primo giudice) e sui quali l’appellante fonda l’atto di appello, non solo non sono stati contestati, ma per certi versi sono stati addirittura ammessi,  mutatis mutandis, dallo stesso convenuto nel suo memoriale difensivo del 9 dicembre 2009 (cfr. il verbale di udienza), specie per quanto riguarda la revoca del fallimento decisa dall’autorità  giudiziaria urana il 5 marzo 2008 (act. 2).

 

                                         Del resto, con le sue osservazioni all’appello (redatte in lingua tedesca ma, per economia processuale, eccezionalmente non rimandate al mittente per la traduzione in italiano ex art. 21 cpv. 1 LALEF, dato che esse riprendono sostanzialmente gli stessi temi sollevati in occasione dell’udienza di contraddittorio), anche il convenuto ha prodotto un documento nuovo, segnatamente la pattuizione conclusa il 14 febbraio 2008 tra la “Konkursmasse AO 1” e A__________ F__________ (act. 1) all’origine delle decisione di imposizione (“Grundstückgewinnsteuer”) del 29 maggio 2008 da parte dell’autorità fiscale urana (doc. B). Per i medesimi motivi di cui sopra, anche tale documento deve perciò essere estromesso dall’incarto, ancorché senza con ciò arrecare pregiudizio all’escusso, dato che anche in questo caso i fatti che l’appellato si propone di dimostrare mediante quel contratto non sono oggetto di contestazione.

 

                                    3   Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificati alle sentenza esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali concernenti il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie ed entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministra- tive cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenza esecutive (art. 80 cpv. 2 LEF).

 

                                         Se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Se la sentenza esecutiva è stata pronunciata  in un altro Cantone , l’escusso può inoltre eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente  rappresentato (art. 81 cpv. 2 LEF).

 

                                         Come correttamente rilevato dal primo giudice, va poi da sé che il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio ed in ogni stadio di causa, quindi anche in sede di appello, se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione costituisce valido titolo di rigetto dell’opposi-

                                         zione e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti.

 

                                   4.   Nella fattispecie l’istante ha escusso il convenuto fondandosi sulla decisione di tassazione (Veranlagunsgverfügung und Rechnung für die Grundstückgewinnsteur) del 29 maggio 2008 (act.  B), passata in giudicato (act. C), con la quale l’autorità fiscale del C__________ U__________ ha stabilito in complessivi fr. 10'112.- la tassa sull’utile immobiliare riguardante la vendita immobiliare tra la Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________ (alienante) e A__________ E__________ F__________. La decisione fiscale in rassegna è stata notificata alla Konkursmasse des R__________ -K__________ F__________ quale debitrice d’impo-  sta, come risulta in modo inequivocabile dagli stessi act. B e C.  La decisione del Pretore, secondo cui non vi sarebbe identità tra la debitrice menzionata sul titolo posto alla base della procedura di rigetto definitivo, ossia la massa fallimentare, con il debitore qui escusso, che non figura in alcun modo indicato dall’autorità fiscale procedente come debitore dell’imposta oggetto della sua decisione del 29 maggio 2008 (act. B) - ciò che impedirebbe il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata dal convenuto al relativo precetto esecutivo - sembrerebbe quindi ineccepibile.                      

 

                                   5.   Secondo l’appellante, la situazione si presenta tuttavia diversa, dal momento che risulterebbe invece chiaro che è il convenuto a dovere sopportare l’onere tributario, poiché al momento dell’e-manazione della decisione fiscale del 29 maggio 2008 a carico della massa fallimentare (act. B), il fallimento nei confronti dello stesso convenuto, decretato il 27 giugno 2005, era stato nel frattempo, e più precisamente il 5 marzo 2008, revocato (act. 3 prodotto con l’appello), e poiché tale revoca è avvenuta prima dell’alienazione del fondo. Del resto, soggiunge l’appellante, d’intesa con il convenuto, rispettivamente con il suo avvocato e con l’ufficio di esecuzione e fallimenti era chiaro e visibile che l’imposta sull’utile immobiliare venisse pagata dallo stesso escusso; circostanza desumibile anche dal fatto che AO 1, sempre tramite il suo avvocato, ha più volte chiesto il condono dell’imposta al comune di A__________, senza però ottenere alcun risultato. Ora, va subito rilevato che l’appellante non può essere seguito nella misura in cui sostiene che l’alienazione del fondo da parte della massa fallimentare AO 1 è successiva alla revoca del fallimento del convenuto, giacché la transazione immobiliare all’origine del presente contenzioso risale al mese di febbraio 2008 (doc. B), ossia prima della revoca del fallimento, avvenuta - come visto - il 5 marzo 2008 (doc. 2 prodotto dal convenuto all’udienza). Ma poco importa. Decisivi risultano invece altri elementi, segnatamente i fatti successi dopo che tale revoca è stata decisa. Dalla documentazione prodotta dall’appellante con l’istanza di rigetto dell’opposizione risulta che con scritto del 10 marzo 2009 la “Einwohnergemeinde A__________” ha comunicato al patrocinatore del convenuto che non era possibile dare seguito alla sua domanda di riconsiderazione del 10 ottobre 2008 volta a annullare quanto deciso in data 11 giugno 2008 (quindi successivamente alla revoca del fallimento e alla notifica alla massa fallimentare AO 1 della tassazione sull’utile immobiliare) dallo stesso Comune, il quale non aveva concesso all’escusso il condono dell’imposta in rassegna (doc. D). Non solo. Dallo stesso scritto risulta che il ribaltamento dell’onere fiscale sull’escusso, sarebbe stato conseguente a un accordo che lo stesso legale del convenuto avrebbe concluso con l’ufficio  fallimenti, nel senso che i fondi andavano venduti nel corso della procedura fallimentare, ritenuto che eventuali imposte sull’utile immobiliare sorte dopo l’omologazione del concordato nel fallimento sarebbero state sopportate e, quindi pagate, dal precettato (doc. D, pag. 2 in alto). Risulta dipoi che in date 8 aprile 2009 e 14 maggio 2009, la stessa assemblea comunale del Comune di A__________ ha respinto le ulteriori richieste di riconsiderazione/condono dell’imposta avanzate dal legale del convenuto (doc. E, F). Orbene, se l’escusso, o meglio, il suo patrocinatore, si è più volte attivato (facendo anche capo all’istituto della riconsiderazione) per ottenere da parte del Comune di A__________ il condono della citata imposta, significa che il convenuto tale imposta la doveva (non è infatti pensabile - se non avanzando scenari irreali - un passo del genere in assenza di una vincolante decisione di imposizione a suo carico), come peraltro sottolineato dallo stesso Comune di A__________ nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D), in cui ha tra l’altro osservato che AO 1 si sarebbe assunto il carico fiscale sorto dopo la omologazione del concordato nella procedura di fallimento. Con il che, per finire, checché ne dica l’appellato, ben si può affermare senza essere contraddetti che la notifica di tassazione del 29 maggio 2009 alla massa fallimentare R__________ -K__________ -F__________, __________, risulta con ogni evidenza superata dai citati eventi, al punto che non possono esservi dubbi sul debitore di imposta, non (più) la massa fallimentare, ma il convenuto qui appellato, cui – come visto – non è riuscito ottenere la liberazione del  debito di imposta mediante condono.

 

                                     Ad ogni buon conto, la messa a carico dell’escusso del debito fiscale in rassegna è anche logica dal profilo del diritto esecutivo. L’alienazione del fondo all’origine della decisione di cui al doc. B rientrava con tutta evidenza nella strategia (proposta di concordato) messa in atto per creare le condizioni per ottenere la revoca del fallimento dell’appellato. A tutte le parti coinvolte era però chiaro che i costi conseguenti alla vendita dell’immobile da parte dell’Ufficio fallimenti del Canton U__________ - subentrato al fallito (AO 1) - non sarebbero stati sopportati dalla massa fallimentare, ma sarebbero stati assunti dal fallito stesso una volta ottenuta la revoca. In caso contrario i creditori, segnatamente il C__________ di A__________, non avrebbero di certo aderito al concordato, come sottolineato dal Comune stesso nel suo scritto del 10 marzo 2009 (doc. D, pag. 1). Ed il fallimento nei confronti del convenuto, come visto, è poi stato effettivamente revocato, determinando la sua reintegra nella libera disposizione del suo patrimonio (art. 195 cpv. 1 LEF) e, come rovescio della medaglia, la messa a suo carico – tenuto anche conto degli accordi presi con l’ufficio fallimenti e i creditori – della tassa sull’utile immobiliare, che in un primo momento la competente autorità fiscale urana aveva notificato alla massa fallimentare, alla quale è però di nuovo subentrato l’escusso, grazie alla riuscita del concordato e alla revoca del suo fallimento.

 

                                   6.   Da quanto precede discende perciò che l’appello merita tutela, con conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta dall’istante. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellato (art. 48 e 49 OTLEF).

 

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 23 dicembre 2009 del Pretore del Distretto di __________, __________, sono così riformati:

                                     

                                         “1.    L’istanza è accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ per il pagamento di fr.  10'112.- oltre agli interessi al 5% dal 1°agosto 2008 e fr. 100.- per spese esecutive.

 

                                         2.     La tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico del convenuto.”

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- per il presente giudizio è posta a carico di AO 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RA 1, __________;

                                         - AO 1, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10’112.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).