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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 aprile 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 febbraio 2010 dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con sentenza 16 giugno 2010 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è respinta in via provvisoria l’opposizione interposta da AP 1, __________, al precetto esecutivo n. 261649 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, __________, notificato il 16 febbraio 2010.
2. La tassa di giustizia globale di fr. 300.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico di AP 1, __________, il quale rifonderà alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto
2 luglio 2010 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In diritto:
A. Con PE n. __________ del 15/16 febbraio 2010 dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 24'181.65 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2010, indicando quale titolo di credito: “Solidale: S__________ A__________ S__________ AG, __________, __________ /credito contratto leasing del __________ NO __________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing stipulato il 28 marzo 2008 dall’istante, quale società di leasing, con la S__________ A__________ S__________ AG quale “assuntore del leasing”, controfirmato da AP 1 quale “debitore solidale”, avente quale oggetto un’autovettura M__________ __________ __________ __________. La durata del contratto è stata pattuita in 60 mesi. La prima rata di pagamento del leasing è stata fissata in fr. 3'100.-- e le ulteriori 59 in fr. 1'422.45 (doc. A). La procedente ha prodotto un estratto conto del 30 marzo 2010, da cui risultano i pagamenti effettuati e lo scoperto (doc. B). Con l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento delle rate scadute, inclusi gli interessi di mora e le spese di sollecito, ammontanti a complessivamente fr. 24'181.65.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di non essere parte del contratto di leasing non avendo ricevuto il credito. Per essere debitore solidale avrebbe dovuto fungere da assuntore del leasing, il che non è avvenuto. Assuntrice del leasing è stata unicamente la S__________ A__________ S__________ AG, alla quale è stato consegnato l’oggetto del leasing. Il convenuto ha rilevato che la sua posizione è quella di garante del pagamento delle rate mediante fideiussione, nel caso l’assuntrice non avesse fatto fronte ai suoi impegni. Ciò sarebbe confermato dall’estratto conto di cui al doc. B trasmesso dall’istante unicamente all’assuntrice S__________ A__________ S__________ AG. L’escusso ha poi soggiunto che la dichiarazione di fideiussione richiede l’atto pubblico, che non risulta essere stata ossequiata, per cui il contratto in oggetto è nullo per vizio di forma.
D. Con sentenza 16 giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che il convenuto, con cognizione, si è espressamente definito debitore solidale, per cui ha deciso che non vi era ragione per scostarsi dal tenore del contratto. Infatti chiunque può dichiararsi debitore solidale indipendentemente dall’essere parte in un contratto e dal fatto di godere di prestazioni e/o benefici da tale contratto. In sede pretorile è poi stato deciso che il conteggio delle rate scoperte, risultante da un estratto conto bancario, in cui sono stati registrati i movimenti di pagamento, è stato contestato solo genericamente, per cui l’istanza è stata integralmente accolta.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso sostenendo di avere partecipato alla stipulazione del contratto di leasing unicamente quale garante, non essendo egli parte del contratto, non avendone alcun interesse personale e diretto e non avendo egli ricevuto alcuna prestazione. La sua unica funzione era quella di garantire i pagamenti delle rate da parte dell’assuntrice del leasing, la S__________ A__________ S__________ AG, alla quale è stato concesso il mutuo. Ciò si evince dall’estratto conto inviato solo a quest’ultima. Secondo l’appellante occorre indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché attenersi alla denominazione indicata nel contratto. Egli era iscritto al Registro di commercio in qualità di amministratore (non unico) della S__________ A__________ S__________ AG soltanto fiduciariamente ed eseguiva quanto gli veniva ordinato. Non è mai stato azionista della società. La sua posizione è pertanto quella di fideiussore solidale. Nel caso di specie la fideiussione solidale va tuttavia ritenuta nulla non risultando ossequiata la forma prescritta dell’atto pubblico.
Considerato
In diritto:
1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito, non definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in : Rep. 1989 pagg. 338 CO riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconosci- mento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331).
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev’essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. pag. 339).
Per l’art. 143 cpv. 1 CO vi è solidarietà tra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all’adempimento dell’intera obbligazione. In questo caso la solidarietà deve essere provata dal creditore non essendovi una presunzione legale della sua esistenza: è comunque sufficiente che la volontà di impegnarsi risulti dall’atto stipulato oppure in modo inequivocabile dalle circostanze. Il rapporto di solidarietà convenzionale è reputato realizzato quando vi è stata produzione del contratto di mutuo a favore di un terzo recante la chiara ed univoca attestazione dell’escusso di assumersi solidalmente l’impegno contrattuale della parte mutuataria (Cometta, op. cit. pag. 340/341).
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. I, 1998, n. 87 segg. ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nel caso di specie l’istante ha prodotto il contratto stipulato con l’assuntrice del leasing, la S__________ A__________ S__________ AG, sul quale il convenuto è indicato quale debitore solidale. In calce al contratto AP 1 ha apposto la sua firma per la società assuntrice, del cui Consiglio di amministrazione egli faceva parte, e per sé stesso (doc. A). La predetta indicazione che definisce l’appellante debitore solidale appare chiara ed univoca e non necessita di alcuna interpretazione. In qualità di debitore solidale l’appellante si è pertanto assunto solidalmente l’impegno contrattuale della S__________ A__________ S__________ AG nei confronti dell’istante, ossia il pagamento delle rate leasing fissate in una rata di fr. 3'100.-- e ulteriori 59 rate di fr. 1'422.45 ciascuna. A questo proposito va osservato che il convenuto non può essere definita persona non cognita del mondo commerciale, essendo egli stato iscritto a Registro di commercio in qualità di amministratore con firma individuale per una società operante nell’ambito della consulenza commerciale e aziendale, della revisione, nonché dell’esecuzione di affari finanziari e fiduciari, della consulenza in materia tributaria e dell’amministrazione nel settore finanziario e amministrativo. Quale parte integrante del contratto di leasing risulta inoltre agli atti il calcolo del minimo di esistenza di S__________ V__________, in cui egli è chiaramente indicato quale debitore solidale. Va poi osservato che non è dato sapere a chi è stato consegnato effettivamente l’oggetto del leasing. Interessante risulta il fatto che la fornitrice dell’autovettura è una società con sede in Ticino e che la ricevuta è stata firmata dallo stesso AP 1. Appare inoltre corretto che l’estratto conto relativo al pagamento delle rate sia stato inviato all’assuntrice del leasing. Le precedendi considerazioni portano a concludere, nell’ambito del limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, che il contratto di leasing doc. A costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per l’importo posto in esecuzione, considerato che, come correttamente ritenuto in prima sede, l’appellante si è limitato a contestare globalmente l’importo rivendicato dall’istante, senza dimostrare la pretesa inesattezza del conteggio, che d’altronde giunge ad un importo più elevato di quello posto in esecuzione. La sentenza pretorile va pertanto confermata.
2.L’appello è respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di richiesta in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.L’appello è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata da AP 1, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3.Intimazione: - avv. PA 1, __________
- AO 1, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24'181.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).