Incarto n.
14.2010.64

Lugano

25 agosto 2010

FP/b/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 23 febbraio 2010 presentata da

 

 

AP 1

AP 2

AP 3

tutti patrocinati dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1 __________

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano notificato in data 18 settembre 2009 per il pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi e spese esecutive;

 

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 luglio 2010 (EF.2010.640) ha così deciso:

 

“1. L’istanza è respinta.

 

  2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.

 

  3. omissis

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli istanti, che con atto di appello del 19 luglio 2010 chiedono l’accoglimento dell’istanza, protestate di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

 

preso atto che con scritto del 10 agosto 2010 il convenuto ha comunicato a questa Camera di non ritenersi debitore, a titolo personale, nei confronti degli istanti;

 

esaminati atti e documenti,

 

ritenuto

 

in fatto:

                                   A.    Con precetto esecutivo n.__________ del 16/18 settembre 2009 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano gli avvocati __________, __________ e __________ F__________ hanno escusso AO 1 per l’incasso della somma di fr. 50'000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, riconoscimento della nota professionale dei creditori di data 26.06.2008 e per l’importo rimasto ad oggi impagato.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio con istanza 23 febbraio 2010, fondata sulla parcella legale da loro emessa in data 25 giugno 2008 per complessivi fr. 98'152.95 nei confronti di S__________ __________, __________ e S__________ __________, __________, “c.a sig. AO 1”, in calce alla quale è stata apposta la dicitura: “proposition de payment – 1/3 en septembre 2008 après nouvel proposition pour le balance”, seguita da una firma che secondo gli istanti sarebbe stata apposta dall’escusso in data 22 agosto 2008 (doc. E). All’istanza i procedenti hanno altresì allegato gli estratti del registro di commercio relativi alle due citate società (doc. C e D), l’attestazione del controllo abitanti della città di Lugano relativa al domicilio del convenuto (doc. F) e lo scritto 22 settembre con il quale essi hanno sollecitato il convenuto a volere indicare in termini vincolanti le proprie intenzioni una volta preso atto dell’opposizione che questi aveva interposto al precetto esecutivo fattogli intimare.

 

                                       Nell’istanza i procedenti hanno sostenuto di avere professionalmente rappresentato S__________ __________, __________ (doc. C) e S__________ __________, __________ (doc. D), società presso le quali il convenuto figura quale membro del consiglio di amministrazione con potere di firma collettiva a due (doc. C), rispettivamente quale socio (associé) senza diritto di firma (doc.D) e, più precisamente, di avere prestato a favore delle due società una serie di molto importanti e complesse consulen- ze legali connesse all’edificazione a __________ di un importante centro commerciale. A intervenuta esecuzione del mandato, gli istanti hanno emanato all’indirizzo delle due società, sempre alla c.a. di AO 1, la loro nota professionale 26 giugno 2008 (doc. E); nota che, hanno rilevato gli istanti, non solo non è mai stata contestata, ma è anche stata esplicitamente riconosciuta, se non dalle menzionate società, dall’escusso, dato che questi, in effetti, il 22 agosto 2008 vi apponeva la propria firma in segno di accettazione. Tale esplicito riconosci- mento, sempre secondo gli istanti, non ha però portato a nessuna reazione da parte del convenuto, tanto meno da parte delle società in rassegna, per cui si è resa necessaria la promozione nei confronti di AO 1 di una procedura esecutiva per fr. 50'000.-, alla quale il debitore ha, come visto, sollevato opposizione (doc. G). Da qui la presente istanza di rigetto dell’opposizione, la firma individuale del convenuto apposta il 22 agosto 2008 sulla parcella legale 26 (recte: 25) giugno 2008 costituendo chiaro riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

                                   B.   All’udienza di contradditorio dell’8 luglio 2010, alla quale il convenuto non è comparso (a suo dire per motivi di salute; v. fax 8 luglio 2010, act. III), gli istanti si sono confermati nella loro domanda sulla scorta della documentazione già versata agli atti.

 

                                   C.   Con sentenza dell’8 luglio 2010, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dagli istanti, segnatamente il doc. E - ove figura una firma peraltro illeggibile - non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF in difetto di identità tra le debitrici (S__________ __________, __________ e S__________ __________) menzionate sul titolo di credito con il debitore escusso, dato che dallo stesso doc. E non è possibile in alcun modo desumere che il sottoscrittore dello stesso abbia inteso farlo a titolo personale

 

                                   D.  Contro la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente gli istanti, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in data 22 agosto 2008 l’escusso ha riconosciuto a titolo personale l’importo di cui alla parcella legale in rassegna, apponendo la propria firma sulla stessa e formulando pure una proposta di pagamento per quanto scoperto. Del resto, asseverano gli appellanti, il convenuto nemmeno si è presentato all’udienza di discussione, omettendo pertanto di contestare le, peraltro, corrette tesi degli istanti. Ciononstante, con laconica e carente motivazione, il giudice ha respinto l’istanza, ravvisando – a torto – la carenza dell’adempimento delle cosiddette “tre identità”. Giacché decisivo è che il convenuto ha sottoscritto e riconosciuto a titolo personale la parcella legale di cui al doc. E, impegnandosi perciò personalmente a procedere al saldo delle spettanze dello studio legale da lui incaricato e da lui personalmente contattato. Il convenuto, proseguono gli appellanti, si era addirittura obbligato a rispettare precisi termini di pagamento (1/3 entro settembre 2008); termini che purtroppo sono stati ignorati. Quanto all’argomenta- zione del primo giudice, secondo cui non è possibile desumere che il sottoscrittore del doc. E abbia inteso farlo a titolo personale, essa – obiettano gli istanti – è del tutto insostenibile: in primo luogo perché l’escusso, non presentandosi all’udienza di discussione, non ha sostenuto il contrario, ossia non ha preteso di averlo firmato in rappresentanza di terzi, per cui egli si è preclusa la possibilità di contestare le allegazioni avversarie; in secondo luogo perché egli non aveva nessuna facoltà di rappresentare e, quindi, di vincolare le due società, ove si consideri che beneficiava solo di una semplice firma collettiva a due per quanto attiene alla società anonima, mentre nemmeno poteva in alcun modo validamente obbligare l’altra, ossia la società a garanzia limitata. Non si vede perciò, sempre a mente degli appellanti, come il Pretore abbia potuto ritenere che il convenuto avesse riconosciuto il debito in rappresentanza delle due società.

 

 

 

                                   E.   Chiamato a esprimersi sull’appello, con scritto del 10 agosto 2010 il convenuto ha comunicato di non avere nulla a che fare, a titolo personale, con la fattispecie in esame, trattandosi invece di una questione tra S__________ __________ e gli istanti nella loro veste di consulenti per la creazione del contratto finale con il gruppo olandese.

 

Considerando

 

In diritto:

 

                                   1.    Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definito dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determina- bile. Il riconoscimento di debito può esser dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottrattati a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: rep. 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.

 

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito di cui di documenti prodotti (cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documen- ti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF, sentenza del 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005. 149, consid. 5 con rinvio).

 

Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione dev’essere respinta (cometta, op. cit. pag. 338).

                                        

                                   2.   Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, nella dicitura e nella firma apposte dall’escusso (e non da altra persona, circostanza peraltro mai pretesa dall’interessato) in calce alla nota di onorario degli istanti (doc. E), non è ravvisabile un suo riconoscimento personale di debito, ossia un impegno proprio a saldare le prestazioni fornite dagli istanti. Che il convenuto si sia spinto sino a tanto, ossia a prestarsi personalmente ad obbligarsi nei confronti degli istanti è infatti del tutto  inverosimile, ove si consideri anzitutto che la parcella legale in rassegna è stata intestata a S__________ __________ e a S__________ __________, ovvero alle società, che per stessa ammissione degli istanti, hanno beneficiato della loro importante e complessa consulenza legale connessa con l’edificazione, a __________, di una importante centro commerciale (istanza di rigetto dell’opposizione, pag. 2), il che fa ritenere che gli stessi istanti abbiano agito quali mandatari delle citate società e non del convenuto. La stessa parcella legale (doc. E) si diparte del resto da questo scenario, indicando come parti nella pratica S__________ __________ e S__________ __________ con riferimento all’”agreement gennaio 2008 ed escrow agreement”, senza coinvolgere in alcun modo il convenuto. Che questi abbia personalmente conferito mandato agli istanti diventandone loro debitore è a sua volta una mera asserzione di parte, non confortata da nessun riscontro (ad esempio dalla procura che gli studi legali sono soliti far firmari ai mandanti e che essi non hanno prodotto). A giusta ragione il primo giudice ha perciò ritenuto, in assenza di riscontri in senso contrario, che dalla dicitura in calce al doc. E non è in alcun modo possibile desumere che il sottoscrittore, ovvero l’escusso, abbia inteso farlo a titolo personale. Molto più verosimile è che egli lo abbia fatto per conto delle società beneficiarie delle prestazioni degli istanti, ossia delle vere debitrici della parcella legale. Se egli ne avesse avuto facoltà, non ha ragione di essere qui vagliato, compito del giudice del rigetto e dell’autorità di appello essendo quello di stabilire se sottoscrivendo la dicitura in calce al doc. E il convenuto abbia inteso obbligarsi personalmente e incondizionatamente nei confronti degli istanti; quesito al quale bisogna ancora una volta rispondere negativamente, a prescindere dal fatto che il convenuto non si sia presentato all’udienza di discussione. La sua assenza non esimeva infatti il giudice del rigetto dal verificare d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e si vi è identità tra le società debitrici menzionate sul titolo di credito con il debitore escusso. L’appello, fondato con ogni evidenza su motivi di opportunità, non può perciò che essere disatteso su questo punto. Del resto, così come proposta l’istanza suscita non pochi interrogativi nella misura in cui di fronte a un preteso riconoscimento di debito della parcella legale per fr. 98'152.95 (doc. E, ove non figura alcun acconto versato sulla medesima) l’istante ha proceduto nei confronti del convenuto soltanto per fr. 50'000.-, somma che costituirebbe la parte del credito rimasto impagato (v. precetto esecutivo). Vi è perciò da supporre che parte del debito sia stata nel frattempo soluta; da chi non è però dato da sapere; sicuramente non da parte del convenuto a titolo personale, altrimenti gli stanti lo avrebbero certamente sottolineato, considerando tale circostanza quale prova del nove sul fatto che l’escusso ha inteso impegnarsi personalmente nei loro confronti sottoscrivendo la dicitura in calce al doc E.

 

                                   3.   Del resto, l’istanza andrebbe comunque respinta anche prescindendo dalle considerazioni di cui sopra. Giacché la “proposition de payment” limitatamente a 1/3 entro settembre 2008 della parcella legale non parrebbe essere stata rilasciata incondizionatamente, ma “aprés nouvel proposition pour balance”. Sennonché l’istanza di rigetto sorvola tale aspetto (cosa significa tale dicitura?), che rimane perciò tuttora un arcano, tale da giustificare già per questo motivo la reiezione dell’istanza.

 

                                   4.   L’appello va pertanto disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza degli appellanti (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF). Al convenuto, che si è limitato a un breve scritto, peraltro redatto in lingua francese, anziché in lingua italiana come prescritto dall’art. 21 cpv. 1 LALEF, in cui ha l’altro semplicemente invocato la sua estraneità alla fattispecie in esame senza confrontarsi con le argomentazioni sollevate nell’appello, non può essere riconosciuta alcuna indennità, del resto nemmeno richiesta, ex art. 61 cpv. 2 OTLEF.

 

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

 

pronuncia.

 

                                   1.    L’appello è respinto.

 

                                     2.    la tassa di giustizia di fr. 450.-, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico.

 

                                   3.    Intimazione a.

                                         - __________)

                                         - __________

                                         - Comunicazione alla __________

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                               La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale , 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).