Incarto n.
14.2010.69

Lugano

24 settembre 2010

LS/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 2010 da

 

 

AO 1

(rappresentata dal liquidatore RA 1 , patrocinata dall'__________ e in subdelega dall' PA 3)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________;

 

sulle quale istanza il Pretore __________, con sentenza 21 luglio 2010 (EF.2010.760), ha così deciso:

 

 

 “1.  L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

 

2.    La tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte escussa.

3.    omissis”.

 

 

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con atto del 29 luglio 2010 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di annullarla, respingendo l'istanza e confermando quindi l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili in entrambi i gradi di giudizio;

 

viste le osservazioni formulate il 23 agosto 2010 dalla procedente, con cui chiede di respingere l'appello, protestate spese e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________, AO 1, rappresentata da RA 1, ha escusso AP 1 chiedendo il pagamento di fr. 52'125.40 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 e di fr. 682.50 oltre interessi al 5% dal 23 maggio 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Vollstreckungsbescheid vom 23.05.2007”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, previa domanda di exequatur.

 

 

                                  B.   L'istante fonda la sua pretesa sul decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) emesso su sua richiesta e a carico del convenuto in data 23 maggio 2007 dall'Amtsgericht __________ (Bundesrepublik Deutschland). Lo stesso era stato preceduto da un decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) del 12 febbraio 2007, con cui l'istante rivendicava Euro 33'298.79 per fatture scoperte, oltre a Euro 360.18 per costi vari, Euro 1'091.30 per costi relativi alla procedura di emissione del Mahnbescheid. Con riferimento all'emissione del Vollstreckungsbescheid i costi di procedura sono poi stati stabiliti in Euro 455.– (doc. C). La documentazione si completa poi di un'attestazione di domicilio del convenuto rilasciata dall'Ufficio di controllo abitanti del Comune __________ il 13 gennaio 2010 (doc. B), della domanda di esecuzione 29 gennaio 2010 (doc. D), della copia del precetto esecutivo (doc. E), della relativa opposizione interposta dal convenuto (doc. F) e della procura conferita all'__________ (doc. A). A quest'ultima, in subdelega, è poi subentrata con effetto dal 17 agosto 2010 l'PA 3 (procura in appello).

 

 

                                  C.   All'udienza di contraddittorio 8 luglio 2010, cui la procedente non ha presenziato, l'escusso ha contestato che il doc. C costituisce valido titolo di rigetto definitivo. Non aveva né saputo né ricevuto il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) del 12 febbraio 2007 che, rispetto al decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), valeva quale atto introduttivo (art. 27 n. 2 CL: Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o Convenzione di Lugano: RS.0.275.11). Mancando la prova circa la sua notifica -escluse le eccezioni di cui all'art. 48 cpv. 1 CL- non erano dati i presupposti di cui all'art. 46 n. 2 CL (decisione 4 dicembre 2009 del TF (5A_689/2009). Vista poi la tempistica necessaria per la notifica all'estero e il termine di opposizione di trenta giorni, il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) non poteva essere stato emesso già il 23 maggio 2007. Ex art. 46 e 47 CL, l'istante doveva provare inoltre che lo stesso rispettava il termine di opposizione, salvo incorrere in una lesione dell'ordine pubblico (art. 27 n. 1 CL). Tramite il Tribunale d'Appello e relativa notifica all'Amtsgericht __________, l'escusso aveva in effetti introdotto opposizione in data 8 novembre 2007. Nulla aveva però saputo in merito alla procedura contenziosa che doveva seguire. Il convenuto ha pure contestato le fatture invocate dall'istante, ribadendo il suo diritto a saldare il contestato debito nella moneta di origine.  

 

 

                                  D.   Con sentenza 21 luglio 2010 il Pretore __________, ha accolto l'istanza e pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione. Appurata l'applicabilità della Convenzione di Lugano, egli ha considerato che il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) agli atti recava l'attestazione di regolare notifica al convenuto e di valida messa in esecuzione, in ossequio ai requisiti posti dall'art. 47 CL. Inoltre, il convenuto non aveva sollevato obiezioni circa il tasso di cambio applicato dall'istante (1,5). Insufficiente per contro la lettera di conferma 16 novembre 2007 riguardo la notifica dell'opposizione 8 novembre 2007 all'Amtsgericht __________ tramite il Tribunale d'appello, visto che in mancanza degli allegati ivi indicati, risultava impossibile risalire ad un'esatta identificazione. Anche le altre allegazioni, tutte conseguenti, erano pertanto da respingere.     

 

                                  E.   Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. A torto il Pretore si era affidato al timbro di crescita in giudicato sul decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) -notificatogli secondo l'attestazione dell'Amtsgericht __________ il 2 novembre 2007- ritenuto che agli atti vi era la prova dell'opposizione 8 novembre 2007, entro i trenta giorni di tempo. Mancava inoltre la prova dell'invio del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid), eccezione questa con cui il primo giudice non si era neppure confrontato. Neanche i dubbi circa la tempistica di emissione del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) era stata considerata dal Pretore. In sostanza, senza i documenti prescritti agli art. 46 e 47 CL, il riconoscimento di quel decreto ledeva l'ordine pubblico svizzero (art. 27 n. 1 CL). La verifica del tasso di cambio applicato poi, competeva d'ufficio al giudice del rigetto. Quello valido al 29 gennaio 2010 -giorno dell'esecuzione- era di 1,4662 (www.fxto.com) e non di 1.5. Di modo che, semmai il credito era di fr. 51'617.86 in luogo dei fr. 52'807.90 rivendicati. L'istanza andava quindi respinta con conseguente mantenimento dell'opposizione interposta al precetto esecutivo.

 

 

                                  F.   Nelle osservazioni 23 agosto 2010, la procedente chiede di respingere l'appello, sulla base di argomenti di cui, se del caso, si dirà in seguito.

 

 

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto in base a questo titolo presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL, Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con rif., DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002).

 

                                         In concreto -come appurato dal Pretore- è pacifica l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS.0.275.11). In effetti, il titolo di rigetto invocato (doc. C) datato 23 maggio 2007 è posteriore all'entrata in vigore di questa convenzione (art. 54 cpv. 1 CL) per la Germania (Paese di origine), avvenuta il 1° marzo 1995, e per la Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992.

 

 

                                   2.   Ai sensi dell'art. 25 CL, per decisione s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio un decreto, una sentenza, un'ordinanza o un mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali, e riguardante l'ambito civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CL).

 

                                         La procedura d'ingiunzione secondo il diritto germanico (doc. 3, pag. 2 segg.; § 688 segg. ZPO-D: Zivilprozessordnung vom 30. Januar 1877 (RGBl. 83), idF der Bekanntmachung vom 12. September 1950 (BGBl. 533)) consente al titolare di un credito pecuniario in apparenza non contestato di ottenere un titolo esecutivo in maniera semplice, rapida e senza udienza (DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT 1999 I 136 consid. 3b; Donzallaz, La convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, pag. 251 n. 2400; Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG-Zuständigkeiten: provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, Basilea 1996, pag. 113 segg.; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, Basilea 1998, pag. 325 segg.). In sostanza, senza alcun obbligo di motivazione particolare, egli può inoltrare una formale istanza al competente giudice (§ 690 ZPO-D) chiedendo l'emissione del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid: § 692 ZPO-D), ritenuto che quest'ultimo si limiterà a un controllo formale della pretesa (§ 691 ZPO-D) ma senza entrare nel merito della stessa. Previa notifica (art. 693 ZPO-D), il debitore ha la facoltà di sollevare opposizione (Widerspruch: § 694 ZPO-D) e bloccare il procedimento. In tal caso, su richiesta di una delle parti, il giudice trasmetterà la causa al competente tribunale che avvierà la procedura contenziosa (§ 696 segg. ZPO-D). Se contro quel decreto il debitore non solleva opposizione in tempo utile, il creditore può chiedere al giudice di emettere il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid: § 699 ZPO-D), atto che diventa assimilabile a una decisione contumaciale (Markus, op. cit., pag. 114) provvisoriamente esecutiva, riservata la possibilità per il debitore di interporre un ulteriore opposizione (Einspruch), che -d'ufficio- comporterà l'avvio della procedura contraddittoria (§ 700 ZPO-D).

 

                                         In sé, se il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) va notificato all'estero, la procedura d'ingiunzione ha luogo solo se prevista dall'“Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai 1988” (§ 688 Abs. III ZPO-D), applicabile anche con riferimento alla Convenzione di Lugano (§34 e § 35 Abs. 1 n. 1a AVAG: Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz vom 30. Mai 1988 (BGBl. I, 662); Thomas/Putzo/Reichold/ Hüsstege, Zivilprozessordnung, 20a ed., Monaco 1997, pag. 1052, n. 6 ad § 688 e pag. 1705 § 34 e 35 AVAG; Jametti Greiner, op. cit., pag. 326). Se ne deve quindi dedurre che, qualora non sia stata interposta opposizione (Widerspruch), come tale il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) quale atto che chiude la procedura d'ingiunzione, costituisce decisione ai sensi dell'art. 25 CL (cfr. a contrario CEF, 31 luglio 2000 [14.2000.5] consid. 4.1.e).

 

 

                                   3.   In concreto, dal documento prodotto quale doc. C risulta che, previa richiesta dell'istante, il 12 febbraio 2007 l'Amtsgericht __________ ha rilasciato un decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) notificato al convenuto il successivo 12 marzo 2007 (doc. C, pag. 1). Fondandosi su quel decreto -in assenza di opposizione dell'escusso (Widerspruch)- il 23 maggio 2007 il giudice ha poi emesso il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), fissando al convenuto trenta giorni di tempo a decorrere dalla sua notifica per interporre opposizione (Einspruch) (doc. C, pag. 2 in basso). Ciò posto, a fronte della sua provvisoria esecutività (doc. 3, pag. 4; § 700 Abs 1 ZPO-D), peraltro attestata anche dall'Amtsgericht __________ il 19 novembre 2007 (doc. C, pag. 4: Der Vollstreckungsbescheid ist nach deutschem Recht vollstreckbar) -ritenuto che di per sé la pretesa opposizione (Einspruch) 8 novembre 2007 (doc. 2, pag. 3) osterebbe ad una sua crescita in giudicato (Markus, op. cit., pag. 114), requisito non richiesto dalla CL (Naegeli, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 6 segg. ad art. 47)- come tale quell'atto costituisce decisione ai sensi dell'art. 25 CL. 

 

                                   4.   La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre i documenti specificati agli art. 46 e 47 CL (cfr. art. 33 cpv. 3 CL), esame che compete d'ufficio al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 seg.).

 

 

                                   5.   L'istante ha prodotto agli atti la copia conforme all'originale del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), datata 19 novembre 2007 a firma del cancelliere dell'Amtsgericht __________ e provvisto del relativo timbro ufficiale (doc. C, pag. 3). Lo stesso reca altresì la postilla prevista dall'art. 3 e 4 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (RS.0.172.030.4), attestante oltre alla veracità della firma, del titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e dell'autenticità del relativo sigillo o bollo, rilasciata dal Presidente del Landgericht __________ il 21 dicembre 2007 (doc. C, 5), ritenuto che dal profilo della legalizzazione non sono più richieste ulteriori formalità (art. 49 CL). Non può quindi esservi dubbio sull'autenticità di questa decisione, che ossequia quindi l'art. 46 n. 1 CL.

 

 

                                   6.   Giusta l'art. 46 n. 2 CL, trattandosi di decisione contumaciale, l'istante deve altresì produrre l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace. Il concetto corrisponde a quello previsto dall'art. 27 n. 2 CL, che pone inoltre quale condizione che la relativa notifica o comunicazione sia stata “regolare e in tempo utile”, e consente di accertare se il diritto di essere sentito del contumace è stato salvaguardato (Naegeli, op. cit., n. 15 ad art. 46). Necessario è quindi uno specifico documento da cui risulti l'avvenuta notifica di tutti i necessari documenti formanti la domanda giudiziale (Naegeli, op. cit., n. 21 ad art. 46 e nota; e, con riferimento ad una sentenza contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 3.2.2).  

 

                                         a)  Il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid), emesso a seguito del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) senza che sia stata sollevata opposizione (Widerspruch), costituisce una decisione contumaciale provvisoriamente esecutiva (sopra, consid. 2; Naegeli, op. cit., n. 16 ad art. 46). Di riflesso, il decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid) rimasto “senza” opposizione (Widerspruch) vale quale “domanda giudiziale o atto equivalente” ai sensi dell'art. 46 n. 2 e 27 n. 2 CL (a contrario Walther, in: Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 44 ad art. 27 e nota 62 con rinvii; per la prassi vigente in Europa: EuGH, sentenza 16 giugno 1981, Klomps c. Michel, 166/80, Rec. 1981 II pag. 1593 segg.; in CH: DTF 123 III 374 consid. 3b = JdT 1999 I 136 consid. 3b).

 

                                         b)  Ora, in concreto, l'appellante afferma esplicitamente di “non avere alcuna memoria di un Mahnbescheid” e “di non averlo mai ricevuto” (appello, pag. 4 n. 2.1). Ciò posto, il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) prodotto agli atti è accompagnato da un'attestazione apposta il 19 novembre 2007 dal cancelliere dell'Amtsgericht __________ del seguente tenore: “Es wird bescheinigt, dass das Verfahren einleitende Schriftstück (Mahnbescheid) am 12.03.2007 dem Antragsgegner ordnungsgemäss zugestellt wurde.” (doc. C, pag. 4). Se non che -come evidenziato dall'appellante (appello, pag. 4 n. 2.1; verbale d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2)- questo tipo di dichiarazione non soddisfa le condizioni poste dall'art. 46 n. 2 CL (senza una particolare motivazione: sentenza TF 5A.689/2009 del 4 dicembre 2009, consid. 1.3; e, con riferimento ad una decisione contumaciale austriaca: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003). In effetti, giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 CLA65 (Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965: RS.0.274.131) -in vigore dal 26 giugno 1979 per la Germania, e dal 1° gennaio 1995 per la Svizzera- la trasmissione per via ordinaria di un atto presuppone il rilascio di un'attestazione che ne confermi l'esecuzione, secondo un modulo modello prestabilito e allegato alla convenzione medesima (Naegeli, op. cit., n. 27 ad art. 46). Ma, dal fascicolo processuale, non risulta che l'istante abbia di fatto prodotto questo documento. Peraltro, in appello, essa nemmeno lo pretende.        

 

                                         c)  Invero, giusta l'art. 48 cpv. 1 CL, per supplire alla mancanza dei documenti di cui all'art. 46 n. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 31 ad art. 46), l'autorità giudiziaria adita può fissare un termine per la loro presentazione rispettivamente accettare documenti equivalenti o ancora, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. In concreto, il convenuto già in prima istanza ha eccepito l'assenza di un documento valido attestante l'avvenuta notifica del decreto d'ingiunzione (Mahnbescheid), contestando che fossero date le premesse per l'applicazione dell'art. 48 cpv. 1 CL (verbale d'udienza 8 luglio 2010, pag. 2 n. 2 e pag. 3). A quel contraddittorio però, l'istante ha scelto di non presenziare. L'escusso ha dal canto suo riproposto quei medesimi argomenti anche in appello (pag. 4 n. 2.1). Tuttavia, in merito all'attestazione rilasciata dal cancelliere il 19 novembre 2007 l'istante si è limitato a rilevare che era “una dichiarazione emanata da un Tribunale, e pertanto […] la notifica del Mahnbescheid risulta esaurientemente provata”, che “l'appellante non può limitarsi a mettere in dubbio tale circostanza invocando un poco credibile lapsus di memoria” e che si trattava “del resto di un documento intimato per via rogatoriale per il tramite del Lod. Tribunale di appello” (osservazioni, pag. 2 n. 2.1 e pag. 3), senza d'altra parte minimamente accennare alle opzioni di cui all'art. 48 cpv. 1 CL. A queste condizioni, non possono quindi entrare in considerazione né l'eventualità di una dispensa né quella della fissazione di un termine, fermo restando che riguardo a quest'ultima possibilità neppure sarebbero dati i presupposti per derogare al divieto dei nova sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio dell'art. 25 LALEF (per un riassunto in merito: CEF, del 25 febbraio 2009 [14.2008.87] consid. 2a e 2b).   

 

                                              Resta quindi da stabilire se l'attestazione del 19 novembre 2007 può essere considerata alla stregua di un “documento equivalente”. Ora, questa dichiarazione si limita a confermare in modo molto generico che la controversa notifica, risalente al 12 marzo 2007, è stata regolare (“ordnungsgemäss”) (doc. C, pag. 4). La stessa non indica però con quali modalità. Risulta quindi impossibile sapere se in effetti -come preteso dall'istante in sede di osservazioni- la stessa è intervenuta tramite via ordinaria (rogatoriale) giusta gli art. 2-7 CLA65 (fermo restando che alla trasmissione per posta diretta [art. 10 CLA65], Svizzera e Germania si sono entrambe opposte [Naegeli, op. cit., nota 32 ad art. 46]). La dichiarazione in esame non rinvia neppure ad eventuali altri documenti atti a provare l'“Ordnungsmässigkeit” della notifica. Riconoscere questa attestazione quale documento equivalente ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 CL elude di fatto l'art. 46 cpv. 2 CL (Naegeli, op. cit., n. 13 ad art. 48 con rinvii; fra cui: sentenza TF 5P.471/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 3.3.2). Di modo che, nella fattispecie in esame, l'art. 48 cpv. 1 CL non trova applicazione anche sotto questo profilo.  

 

 

 

 

                                   7.   Di conseguenza, così come presentata, l'istanza di exequatur del 3 marzo 2010 insieme alla relativa documentazione allegata, disattende l'art. 46 n. 2 CL. Trattandosi di condizione imprescindibile, e non essendo realizzate le ipotesi previste dall'art. 48 cpv. 1 CL, la richiesta di riconoscere e dichiarare esecutivo il decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) datato 23 maggio 2007 e prodotto quale doc. C, non può essere accolta. Mancando gli elementi per accertare l'avvenuta regolarità della notifica della domanda giudiziale (Mahnbescheid, rimasto senza opposizione) che l'ha preceduto, anche l'art. 27 n. 2 CL risulta disatteso e osta alla domanda di exequatur (art. 34 cpv. 2 CL). L'appello si rivela quindi fondato, ciò che comporta la riforma del giudizio impugnato nel senso di mantenere l'opposizione interposta dal convenuto nell'ambito dell'esecuzione in esame.    

 

                                         Diventa per contro inutile entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante, segnatamente le riflessioni relative alla tempistica di emissione del decreto d'esecutorietà (Vollstreckungsbescheid) (appello, pag. 5 n. 2.2), la pretesa violazione dell'ordine pubblico svizzero giusta l'art. 27 cpv. 1 CL (appello, pag. 5 n. 2.3), l'assenza agli atti di documenti attestati che la decisione è esecutiva ed è stata notificata al convenuto ai sensi dell'art. 47 n. 1 CL (appello, pag. 6 n. 3.1, 3.2 e 3.3) ed infine, la questione relativa al tasso di cambio (appello, pag. 7 n. 5).   

 

 

                                   8.   L'appello va per finire accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'istante, in entrambi i gradi di giudizio (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Motivi per i quali,

 

 

richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 25 segg., 27 n. 2, 46 n. 2 e 48 CL; 1 e segg. CLA 65; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 21 luglio 2010 del Pretore __________ (EF.2010.760), sono riformati come segue:

 

                                         “1.  L'istanza 3 marzo 2010 di rigetto definitivo dell'opposizione, con domanda di exequatur, formulata da AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________, è respinta. Di conseguenza, è mantenuta l'opposizione di AP 1 __________, al precetto esecutivo n. __________ del 1/2 febbraio 2010 dell'UE __________.

 

                                          2.  La tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di fr. 900.–.”

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 350.–, già anticipata dall'appellante, va a carico di AO 1, __________, rappresentata dal liquidatore RA 1, __________. Quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, fr. 600.– a titolo di indennità. 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                         –    ;

                                         –    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 52'807.90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).