Incarto n.
14.2010.6

Lugano

11 marzo 2010

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 ottobre/3 novembre 2009 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall’ PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall’ PA 2)

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 24 settembre/2 ottobre 2009 dell’UEF di __________;

 

sulla quale istanza il Pretore della __________ con sentenza 7 gennaio 2010 ha così deciso:

 

"1.   omissis.

 

2.    omissis.

 

3.    L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, del 24 settembre / 2 ottobre 2009 è respinta in via definitiva per fr. 94'984.95 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio al 5 agosto 2009 su fr. 51'363.32, dal 1° febbraio al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97, dal 1° marzo al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97, dal 1° aprile al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97, dal 1° maggio al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97, dal 1° giugno al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97 dal 1° luglio al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97, dal 1° al 5 agosto 2009 su fr. 8'836.97 e dal 6 agosto 2009 su fr. 94'984.95.

 

4.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico in ragione di 1/6 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 1’900.-- di indennità parziali”.

 

 

Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 18 gennaio 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e indennità;

 

 

rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 19 febbraio 2010, chiedendo la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

 

in fatto:

 

                                     A.      Con PE n. __________ del 24 settembre/2 ottobre 2009 dell’UEF di __________ AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 114'088.35 oltre intersssi al 5% dal 01.01.2009, indicando quale titolo di credito: "sentenza di divorzio 24.08.2002 __________, Rechtbank __________ contributi alimentari non pagati (ex moglie + due figli). Euro 75'296.85 = CHF 114'088.343).

                                              Interposta opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura __________.

 

 

 

                                      B.      La procedente fonda la propria pretesa nei confronti dell’escusso sulla sentenza 24 luglio 2002 del Tribunale di __________ (doc. A) e sull’accordo 13 maggio 2002 (doc. B, in seguito: accordo), omologato con la sentenza, in base ai quali il convenuto è tenuto a versarle mensilmente euro 4'166 quale contributo per il suo mantenimento e euro 400 quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli. In base all’accordo agli alimenti è applicata l’indicizzazione legale ai sensi dell’art. 1:402a del CC olandese. Dal doc. D emerge che i contributi alimentari indicizzati per i figli per il 2008 assommano a euro 452.11 e per il 2009 a euro 469.74 mentre quelli per la moglie per il 2008 sono di euro 4'709.45 e per il 2009 di euro 4'893.12.

 

                                              La procedente produce quale doc. F un estratto stampato dal sito internet del Credit Suisse, dal quale emerge che al 21 settembre 2009 euro 75'296’891 corrispondevano a CHF 114'088’343.

                                              In sede di udienza di contraddittorio la procedente ha dichiarato di aver posto in esecuzione i contributi alimentari per sé e per i figli dal 1° agosto 2008 al 30 settembre 2009. A tale importo essa avrebbe poi dedotto Euro 11'097.46, corrispondente a quanto versatole dall’escusso per i contributi alimentari per i due figli per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

 

 

 

C.      All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza rilevando che in base all’art. 2.2. dell’Accordo il contributo alimentare dovuto all’ex moglie sarebbe cessato qualora la stessa avesse contratto un nuovo matrimonio, una convivenza registrata oppure avesse intrapreso una convivenza con una persona more uxorio di durata superiore a sei mesi.

          AP 1 sostiene di aver pagato i contributi alimentari per i figli sino al mese di gennaio 2010 compreso (doc. 1).

                                              Per quanto riguarda invece il contributo dovuto alla moglie egli rileva che dal mese di ottobre del 2005 i coniugi avrebbero ripreso la vita in comune: il convenuto avrebbe infatti venduto la casa dove abitava e da ottobre 2005 si sarebbe trasferito a __________ (NL-__________ __________) nella casa della moglie. Nel gennaio 2006 poi il convenuto e l’istante avrebbero deciso di trasferirsi con i figli in Ticino. A questo scopo il convenuto avrebbe acquistato l’immobile sito in via __________ __________ a __________ ______________________________, dove il nucleo famigliare ricompostosi sarebbe andato a vivere dal mese di marzo 2006 (doc. 6, 7, 8). Tale convivenza sarebbe durata sino all’8 marzo 2007. Considerato che in base all’accordo dopo sei mesi di convivenza dell’istante, l’obbligo di contribuzione del convenuto sarebbe cessato, dal mese di aprile 2006 AP 1 nulla più doveva all’ex consorte. Se anche dopo tale data e sino al mese di luglio 2008 AP 1 ha comunque continuato a provvedere al mantenimento dell’istante, lo avrebbe fatto solo per ragioni “emotive e morali”, ma senza più esservi obbligato. Il convenuto addirittura avrebbe anche provveduto a pagare per conto dell’ex moglie tutta una serie di ulteriori importi extra (cassa malati, acquisto di una nuova auto, doc. 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a). Dal 2005 al 2008 egli avrebbe quindi versato alla moglie e effettuato pagamenti per suo conto per complessivi euro 268'933.79, senza esservi in alcun modo obbligato. Egli avrebbe poi anche anticipato tutta una serie di importi extra per complessivi euro 155'168 (doc. 14). Nell’ipotesi quindi in cui il primo giudice ritenesse ancora in vigore l’accordo in relazione alla pretesa dell’istante circa l’obbligo di mantenimento a suo favore, AP 1 pone in compensazione all’importo dovuto di euro 67'585.33 (4'790.45 x 5 mesi + 4'893.12 x 9 mesi), quanto da lui versato senza causa a favore dell’ex consorte.

 

                                              La procedente si è opposta alle argomentazioni del convenuto rilevando che le parti avrebbero ripreso la relazione per un periodo limitato: in Olanda non vi sarebbe stata convivenza e in Svizzera la procedente sarebbe giunta con i figli solo nel settembre 2006 e a marzo 2007, quando il convenuto era già da tempo all’estero, sarebbe partita. Questa loro relazione comunque mai avrebbe raggiunto la qualifica di relazione more uxore, come dimostrerebbe il fatto che le parti avrebbero continuato a gestire in proprio i loro affari e i loro pagamenti e il convenuto avrebbe continuato a versare gli alimenti fino al 2008. In ogni caso, a mente dell’osservante, la pattuizione relativa al numero 2.2. dell’accordo non potrebbe essere applicata nel caso di ripresa della relazione more uxorio tra gli ex coniugi.

                                              L’osservante contesta che il convenuto abbia provveduto a pagare per suo conto degli importi extra. Nella distinta presentata da AP 1 vi sarebbero delle spese che riguardano i figli e che per convenzione sarebbero da dividere a metà.

 

 

 

D.      Con sentenza 7 gennaio 2010 il Pretore __________ ha parzialmente accolto l’istanza rilevando che non sarebbe dato di sapere come l’istante abbia quantificato la pretesa e più precisamente se il contributo richiesto riguarda il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2009. Malgrado la procedente abbia indicato in sede di udienza che essa chiede la corresponsione dei contributi sino al 30 settembre 2009, considerato che la somma che ne risulterebbe di euro 75'668.63 non corrisponde all’importo dedotto in esecuzione di euro 75'296.85, il Pretore ha ritenuto che l’istante abbia chiesto i contributi solo per il periodo sino al 31 agosto 2009.

 

                                              Il Pretore evidenzia che dagli atti risulta provato che l’istante ha vissuto a __________ perlomeno dal 1° luglio 2007 e per oltre sette mesi. Ciononostante per il primo giudice la convivenza di oltre sei mesi con l’ex marito non giustificherebbe la decadenza del diritto al versamento del contributo alimentare. Questo perché la ratio della cifra 2.2. dell’accordo, secondo cui in caso di nuove nozze o di concubinato qualificato decade l’obbligo alimentare, è quella di evitare che il beneficiario dell’alimento si arricchisca indebitamente ed iniquamente potendo far capo a due fonti di sostentamento, quella del nuovo partner e quella dell’ex coniuge. Questa circostanza non si verificherebbe nel caso in cui l’ex moglie non beneficia di due fonti di sostentamento ma sempre e soltanto di quella dell’ex coniuge: pertanto la convivenza semestrale con l’ex coniuge non implicherebbe la decadenza dell’obbligo contributivo.

 

                                              A mente del Pretore il credito dell’istante per i contributi dovuti dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2009 ammonterebbe a euro 74'729.15, importo a cui andrebbero dedotti euro 11'097.46, importo che la procedente ammette di aver ricevuto per quel periodo (doc. G), e euro 939.48 quale contributo per i figli per il mese di agosto 2009, importo già versato dall’escusso (doc. 1). Per il Pretore non si giustificherebbe dedurre per compensazione dal dovuto quanto preteso dal convenuto, poiché le parti nella convenzione avrebbero escluso questa possibilità e poiché la compensazione di un credito nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione presuppone che il credito posto in compensazione sia provato da documenti atti a giustificare perlomeno il rigetto provvisorio dell’opposizione, circostanza che non si verificherebbe nel caso concreto.

 

 

 

E.            Con atto d’appello 18 gennaio 2010 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile riproponendo in sostanza tutte le argomentazioni già sollevate in prima sede.

 

 

 

                                     F.      Con osservazioni 19 febbraio 2010 AO 1 si oppone al gravame.

                                              La procedente evidenzia che oggetto dell’esecuzione erano gli alimenti per ex consorte e figli fino a settembre 2009. Considerato che il Pretore ha limitato le richieste dell’istante, escludendo dall’esecuzione le pretese per alimenti per il mese di settembre 2009, e che nel dicembre 2009 l’appellante ha pagato i contributi alimentari dei due figli per agosto 2009, AO 1 precisa che la procedura riguarda pertanto solo gli alimenti dovuti all’ex coniuge da agosto 2008 a agosto 2009, ossia Euro 62'692.21, importo corrispondente a fr. 94'984.95 e per il quale postula il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                      1.      In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

 

 

 

                                      2.      Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o la LDIP parifica un determinato atto estero (p. es. gli atti autentici) ad una sentenza esecutiva (cfr. art. 50 CL o 31 LDIP), tale atto va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 30a; contra: Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 73 ad § 19).

 

 

 

                                      3.      In concreto è applicabile la Convenzione di Lugano (in seguito CL), atteso che i titoli di rigetto invocati (doc. A e B) sono posteriori all’entrata in vigore di questa convenzione per i Paesi Bassi (paese di origine) e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1° gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tali titoli corrispondono alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.

 

 

 

                                      4.      L'entrata in vigore della CL, con la relativa procedura di exequatur e la modifica degli art. 511 ss. CPC, non impedisce al creditore di una pretesa stabilita in una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK 1997 p. 62 ss., Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).

 

 

 

                                      5.      Qualora l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve quindi limitarsi ad esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero esecutivo in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 98 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 31-32 ad art. 80). Giusta l’art. 34 cpv. 2 CL, l’istanza di exequatur può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 27 e 28 CL.

 

 

 

                                      6.      La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza di divorzio 24 luglio 2002 del Tribunale di __________ (doc. A) e sull’accordo 13 maggio 2002 (doc. B), omologato con la sentenza, secondo cui il convenuto è tenuto a versare all’istante mensilmente euro 4'166 quale contributo per il suo mantenimento e euro 400 quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei due figli, importi da indicizzare come previsto dal CC olandese. Riferiti al periodo intercorrente tra l’agosto 2008 ed l’agosto 2009, i doc. A e B, unitamente al doc. D dal quale emerge che i contributi alimentari indicizzati per la moglie per il 2008 sono di euro 4'709.45 e per il 2009 di euro 4'893.12, costituiscono pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per quanto dovuto dall’escusso all’ex consorte da agosto 2008 a agosto 2009, ossia euro 62'692.21, corrispondenti a fr. 94'984.95 (doc. F), come correttamente determinato dal primo Giudice, oltre agli interessi. E ciò anche nell’ipotesi in cui dopo il divorzio gli ex coniugi avessero effettivamente intrapreso una convivenza more uxorio superiore ai sei mesi, atteso che l’art. 2.2. dell’accordo indica chiaramente, senza necessità di ulteriore interpretazione, che solo la convivenza “con un’altra persona”, e quindi non coll’ex coniuge, comporta la decadenza del diritto al contributo alimentare.

 

 

 

                                     7.      In concreto l’escusso sostiene di aver pagato per conto della procedente tutta una serie di importi extra per una cifra ben superiore a quella dedotta in esecuzione. Egli pretende di poter porre in compensazione questa somma a quanto richiesto dall’ex moglie con il PE n. __________.

                                                Nell’ambito di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, quale prova dell’estinzione del credito per compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a provare l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100 cons. 4, con rif.). Nel caso di specie AP 1 non ha prodotto alcun supporto probatorio di questo tipo, motivo per il quale l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso deve essere respinta.

 

 

 

                                     8.      L’appello è quindi respinto.

                                            Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 1, 81 cpv. 1 LEF; 512 CPC; 25 ss., 28, 31 LDIP; 25, 27, 28, 30, 34 cpv. 2, 50, 54 cpv. 1 CL; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

 

pronuncia:                1.      L’appello è respinto.

 

2.             La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’200.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di AP 1, il quale rifonderà a AO 1 fr. 1’200.-- di indennità.

 

                                     3.       Intimazione

                                              - __________. PA 2, __________;

                                              - __________. PA 1, L__________carno.

                                              Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 94'984.95, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).