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Incarto n. |
Lugano LS/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 marzo 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 9/15 marzo 2010 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 9 settembre 2010 (EF.2010.977), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via definitiva.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 22 settembre 2010 postula la reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
preso atto che l'istante non ha formulato osservazioni all'appello;
richiamato il decreto presidenziale del 27 settembre 2010 con cui all'appello non è stato concesso l'effetto sospensivo richiesto;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 9/15 marzo 2010 dell'UE __________, AO 1 ha escusso l'ex marito AP 1 per l'incasso dell'importo capitale di fr. 31'946.90. Quale titolo di credito ha indicato: “Alimenti arretrati da luglio 2009 a marzo 2010 + arretrati carovita da gennaio 2004 a giugno 2009”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza di divorzio 21 novembre 1997 della Pretura __________, che ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie 3 giugno 1997, che -fra l'altro- obbligava l'ex marito a versarle in via anticipata entro il 5 di ogni mese un contributo alimentare per il figlio __________ (2 gennaio 1995) di fr. 1'280.– da settembre 2001 ad agosto 2006 e fr. 1'300.– da settembre 2006 ad agosto 2010, oltre a quello per sé di fr. 2'300.–, importi da adeguare secondo l'indice del costo della vita la prima volta il 1° gennaio 2001 (doc. B). La procedente produce inoltre un dettagliato conteggio del 1° marzo 2010 (doc. C) e la risoluzione n. __________ del 26 novembre 2009 con cui la Commissione tutoria __________, sede __________, ha -fra l'altro- affidato il figlio alle cure e alla custodia del padre, riconosciuto l'esercizio congiunto ai genitori dell'autorità parentale sul figlio e sospeso l'obbligo di versamento nelle mani della madre degli alimenti per il figlio (doc. D).
C. All'udienza di contraddittorio del 3 settembre 2010, l'istante ha ribadito le sue richieste. Il convenuto vi si è opposto in quanto la sentenza di divorzio su cui si fondava l'istanza non quantificava né il credito posto in esecuzione né precisava le modalità di calcolo da applicare. Nulla indicava poi che egli disponesse ancora di un'eccedenza tale oltre al suo fabbisogno per versare il contributo a favore dell'ex moglie, mentre l'adeguamento delle rendite al costo della vita non era fondato su dati certi. Non vi era quindi identità tra credito posto in esecuzione e quello indicato dal titolo di rigetto, motivo per cui bisognava rinviare l'istante al foro civile ordinario.
In sede di replica, la procedente ha riconfermato il suo punto di vista e precisato che l'ex marito aveva continuato a versarle il suo contributo alimentare senza mai nulla eccepire sino ad inizio luglio 2009, pagamento che aveva improvvisamente interrotto senza alcuna motivazione. Dal canto suo, l'escusso si è limitato a rinviare agli argomenti esposti in sede di risposta.
D. Con sentenza 9 settembre 2010 il Pretore __________, ha accolto l'istanza riconoscendo alla sentenza di divorzio insieme alla relativa convenzione sulle conseguenze accessorie, la qualità di validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione. Il tenore delle clausole specificava l'entità dell'obbligo di mantenimento a carico dell'escusso in modo preciso tant'è che in merito egli nulla aveva eccepito. Quello a favore dell'istante era in particolare stato stabilito in fr. 2'300.–, fermo restando la possibilità per l'ex marito in caso di peggioramento della situazione economica di agire in giudizio con una richiesta di modifica. L'istante inoltre aveva prodotto agli atti un calcolo dettagliato preventivamente inviato al convenuto e su cui, quest'ultimo, non aveva sollevato obiezione alcuna al contraddittorio. I valori dell'indice carovita infine costituivano dei fatti notori, accessibili anche al sito internet del Cantone Ticino (www.ti.ch/DFE/USTAT).
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l'escusso sostenendo che il dispositivo di cui alla sentenza di divorzio non si pronuncia affatto sui contributi alimentari per figlio e istante, ma si limita a omologare la convenzione sottoscritta dalle parti. Per il formalismo vigente in materia di rigetto definitivo, già solo per questo s'impone quindi la reiezione dell'istanza. Il conteggio prodotto dalla procedente poi non era chiaro e la convenzione medesima non indicava in modo incondizionato le basi di calcolo, in particolare con riferimento al contributo per l'ex moglie. Ciò posto, visto che un'indagine approfondita sfuggiva alla cognizione del giudice del rigetto, l'istanza deve essere respinta anche per questo. In assenza di basi chiare, spettava all'ex moglie l'onere di provare l'importo da lei rivendicato e non certo all'escusso contestare un conteggio che controparte aveva unilateralmente allestito, fermo restando che in sede di udienza egli aveva ad ogni modo evidenziato la sua chiara opposizione. Di modo che, per far valere le sue richieste, la procedente doveva semmai rivolgersi al foro ordinario. Anche da questo punto di vista, quindi, l'istanza va così respinta.
La controparte non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 segg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 segg. e 38 segg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 213 segg. e 221 segg.). Sono parificati alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). In particolare, una convenzione sui contributi di mantenimento legittima il rigetto definitivo dell'opposizione, se è stata omologata dal giudice (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 80).
Il giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici. Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80; ), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta, Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83, pag. 253).
2. L'istante procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei e per il figlio fissati con sentenza di divorzio 21 novembre 1997, prodotta in copia conforme all'originale e provvista del timbro della cancelleria della Pretura __________, che attesta come la stessa sia divenuta definitiva il 16 dicembre 1997 (doc. B, pag. 1). Non può quindi esservi dubbio sulla sua esecutività. L'appellante obietta invero che il dispositivo di questa decisione non si pronuncia affatto in merito all'obbligo di mantenimento posto a suo carico (appello, pag. 4 n. 3). Resta il fatto che la sentenza di divorzio in esame ha omologato (doc. B, pag. 3 n. 2) la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio datata 3 giugno 1997 (doc. B, pag. 8), che ne è diventata parte integrante. Ciò posto -e come già detto (sopra, consid. 1 e rinvio in dottrina)- a fronte di una transazione giudiziale, l'istante era più che formalmente legittimata a procedere in giudizio con una richiesta di rigetto definitivo. Ai limiti del pretesto, la censura è destituita di ogni fondamento e va quindi respinta.
3. La convenzione omologata con sentenza 21 novembre 1997 prevede che a favore del figlio sia versato ogni mese in via anticipata un contributo di fr. 1'280.– da settembre 2001 ad agosto 2006 e di fr. 1'300.– da settembre 2006 ad agosto 2010 (doc. B, pag. 6 n. 4.1). Invece quello riconosciuto all'istante, pure da versare mensilmente e in via anticipata, a quel momento è stato fissato in fr. 2'300.– (doc. B, pag. 7 n. 5.1). In entrambi i casi, questi importi erano poi da adeguare all'indice del costo della vita la prima volta il 1° gennaio 2001, prendendo quale base l'indice del mese di novembre precedente ritenuto che per il primo adeguamento determinante era quello di novembre 2000 in relazione a quello di novembre 1997 (doc. B, pag. 6 n. 4.2 e pag. 7 n. 5.1). Ritenuto il periodo interessato dall'esecuzione, che va da gennaio 2004 a marzo 2010, come tale la sentenza di divorzio datata 21 novembre 1997 che omologa la citata convenzione costituirebbe valido titolo di rigetto definitivo per l'importo esigibile di complessivi fr. 269'360.– [fr. 3'580.– (1'280+2'300) da gennaio 2004-agosto 2006 (32 mesi); fr. 3'600.– (1'300+2'300) da settembre 2006 a marzo 2010 (43 mesi)] insieme all'adeguamento al costo della vita, visto che così come è stata formulata la clausola d'indicizzazione pone una chiara base di calcolo (cfr. Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80). Di conseguenza, anche per la pretesa che l'istante fa valere limitatamente a fr. 31'946.90 (15'375.70 + 7'691.70 [ossia 3x2'563.90] + 8'879.50) entro i termini specificati dal conteggio di ben 3 pagine (doc. C) -trasmesso all'escusso contestualmente all'invio della diffida di pagamento 1° marzo 2010 che ha preceduto l'esecuzione- che spiega in dettaglio le modalità di calcolo per l'adeguamento al costo della vita delle rendite di mantenimento e considera, oltre ai pagamenti effettuati dall'ex marito, anche la sospensione dell'obbligo di versare il contributo per il figlio alla madre (cfr. risoluzione di sospensione da parte dell'autorità tutoria: doc. D) la quale, in merito, nulla più rivendica da luglio 2009 (doc. C, pag. 2 in mezzo).
4. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere esaminato l'istanza con il sufficiente rigore che s'impone in materia di rigetto definitivo dell'opposizione, contestando che il conteggio prodotto agli atti sia chiaro (appello, pag. 5 n. 4). La censura è ancora una volta pretestuosa, se solo si pensa che quel documento gli era stato recapitato con la diffida di pagamento del 1° marzo 2010 (doc. C), che l'udienza di contraddittorio si è tenuta il 3 settembre 2010 e che, nonostante l'ampio margine di tempo con cui era stato preavvisato, in quell'occasione egli si è limitato a generiche contestazioni senza nemmeno preoccuparsi di indicare dove è perché il calcolo così come proposto dall'istante sarebbe da considerare dubbio e incomprensibile. E, in questa sede, egli non pretende il contrario. A ragione il Pretore ha quindi rilevato l'assenza di obiezioni in merito (sentenza impugnata, pag. 4). Invero il ricorrente sottolinea che, pena quella di incorrere in un'inversione arbitraria dell'onere della prova, non potendo l'istante contare su una sentenza di divorzio che determinava un importo preciso, non spettava certo a lui contestare il conteggio e le cifre in esso esposte (appello, pag. 5 n. 5). Se non che, dei motivi per cui la sentenza 21 novembre 1997 di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta dalle parti -e, come tale quindi, la convenzione medesima- sia da riconoscere quale valido titolo di rigetto definitivo, già si è detto (sopra, consid. 2). E, da questo punto di vista, la questione non merita ulteriore disamina. Non può così esservi più dubbio in merito al fatto che un eventuale onere di contestare restava a carico dell'escusso. L'appello va, ancora una volta, per finire respinto.
5. L'appellante afferma inoltre che la clausola n. 5.1 di cui alla convenzione omologata e riferita al contributo per l'istante, sottostà a una serie di condizioni potestative che ostano a un rigetto definitivo dell'opposizione (appello, pag. 5 n. 4). Ma, invano. Il contributo a favore della procedente è stato stabilito dalle parti medesime a dipendenza della situazione finanziaria presente a quel momento in almeno fr. 2'300.–, tenuto conto di: minimo vitale (fr. 1'025.–), premio cassa malati e canone di locazione, aumentati del 20% (doc. C, pag. 7 n. 5.1). Tale cifra, costituisce quindi a ben vedere un fatto assodato e, a differenza di quanto lascia intendere l'interessato, privo di “condizioni”. Certo, nel contempo, la clausola n. 5.1 lascia altresì intravedere la possibilità di un adattamento di tale importo: ma questo non esimeva il convenuto, confrontato con un peggioramento delle proprie disponibilità economiche tale da influire sull'importo così dovuto a titolo di alimenti, dal postularne -come rilevato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in basso)- una modifica in via giudiziale, eventualità che egli non ha mai però preteso -né peraltro pretende ora- essersi realizzata. Di conseguenza, anche da questo punto di vista l'appello va disatteso.
6. L'appello va così respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'appellante. Non si assegnano indennità all'istante che, rinunciando a formulare delle osservazioni, non è incorsa in costi da compensare (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OLTEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 31'946.90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).