Incarto n.
14.2010.82

Lugano

18 ottobre 2010

 FP/fb

 

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

 

statuendo sulla causa fallimentare dipendente da istanza 24/25 agosto 2010 presentata

da

 

 

                                         AO 1, __________

                                         (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

 

                                         contro

 

                                         AP 1, __________

                                         (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

 

 

Sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 9 giugno 2010  (EF.2010.__________), ha così pronunciato:

 

 

“1.  E pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da oggi, lunedì 27 settembre, ore 12:00.

 

2/3/4/5    Omissis”

 

 

Sentenza tempestivamente dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello

del 28 settembre 2010 ne postula l‘annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 1° ottobre 2010, con il quale all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 15'639.55 oltre interessi e spese esecutive;

 

                                         che all’udienza d contradditorio del 17 settembre 2010, nessuno è comparso;

 

                                         che con sentenza del 27 settembre 2010, il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno, ore 12:00;

 

                                         che con appello del 28 settembre 2010 AP 1 chiede l’annullamento del decreto di fallimento, asserendo che il precetto esecutivo a monte della comminatoria di fallimento e, quindi, all’origine dell’istanza di fallimento proposta dal creditore, non gli è mai stato notificato, ciò che gli ha impedito di fare opposizione al medesimo;

 

                                         che a seguito di tale doglianza, l’appello è stato trattato anche come ricorso ex art. 17 LEF contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo n. __________, ritenuta dall’escusso nulla (cfr. anche art. 173 cpv. 2 con riferimento all’art. 22 cpv. 1 LEF);

 

                                         che il 1° ottobre 2010 gli atti sono stati pertanto trasmessi dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ per gli incombenti di sua competenza, sfociati nell’apertura da parte di quest’ultimo dell’incarto n. 5/2010 (CEF/VIG 15.2010.112);

 

                                         che in data odierna, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza ha respinto - con sentenza separata e immediatamente esecutiva (inc. 15.2010.112) -  il gravame ex art. 17 LEF dell’escusso, ritenendo infondata l’affermazione, secondo cui nessun precetto esecutivo previo gli sarebbe stato notificato, dato che egli non ha impugnato la comminatoria di fallimento – regolarmente recapitatagli - basata proprio su tale precetto esecutivo e dato che, del resto, con scritto 5 ottobre 2010 la persona preposta alla notifica del precetto esecutivo in questione ha comunicato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ di averlo direttamente notificato all’escusso il 16 aprile 2010;

 

                                         che risultando assodata la regolarità della procedura esecutiva sfociata nella dichiarazione di fallimento del 27 settembre 2010, l’appello non può che essere respinto in quanto manifestamente infondato;

 

                                         che essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato;

 

                                         che la tassa di giustizia dovrebbe essere posta a carico dell’appellante, siccome soccombente  (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e della procedura, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’appello non è stato intimato per osservazioni;

 

 

 

richiamata la OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

 

                                         giovedì 21 ottobre 2010.

 

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:      -   avv. PA 2, __________;

                                                                      -   avv. PA 1, __________;

                                                                      -   Pretura del Distretto di __________,

                                                                      -   Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona, __________;

                                                                      -   Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ __________;

                                                                      -   Ufficio cantonale del registro di commercio, Lugano,

                                                                      -   Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario:

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).