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Incarto n. |
Lugano /FP/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile dipendente da istanza 10 maggio 2010 di
AP 1, __________ (patrocinato dall’__________)
contro
AO 1, __________
tendente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ notificato in data 8 maggio 2009 per il pagamento di fr. 29'144.90 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza dell’11 ottobre 2010 (EF.2010.1922), ha così deciso.
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in Fr. 250.- , da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.
3. omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla parte istante, che con atto di appello del 14 ottobre 2010 chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rimborso dell’anticipo di fr. 250.-quale tassa di giustizia di prima sede;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ AP 1, __________, ha escusso AO 1, __________ per l’incasso di fr. 29'144.90 oltre interessi e spese;
che interposta tempestiva opposizione al precetto esecutivo da parte della debitrice, con istanza del 10 maggio 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto con sentenza dell’11 ottobre 2010, ponendo la tassa di giustizia di fr. 250.- a carico dell’istante;
che contro tale sentenza è insorta __________ con atto di appello del 14 ottobre 2010 (redatto in lingua francese), chiedendone l’annullamento, come pure la rifusione della tassa di giustizia di fr. 250.- da essa anticipata, sostenendo che in data 28 maggio 2010 la convenuta AO 1 è stata dichiarata fallita, ciò che avrebbe dovuto comportare la sospensione della causa di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF;
che, secondo l’insorgente, la sentenza impugnata va pertanto annullata, con conseguente rifusione della somma di fr. 250.- che essa aveva anticipato a titolo di tassa di giustizia;
che l’appello non è stato intimato per osservazioni;
che ci si deve anzitutto chiedere se l’appello, proposto in lingua francese, non andrebbe dichiarato irricevibile in virtù dell’art. 21 cpv. 1 LALEF, secondo cui il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge esclusivamente in lingua italiana, rispettivamente in virtù dell’art. 21 cpv. 2 LALEF, secondo cui i documenti allegati non redatti in una delle lingue nazionali devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non prodotti, rispettivamente in virtù dell’art. 21 cpv. 3 LALEF, secondo cui resta riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del prescritto linguistico;
che questa Camera ha avuto infatti modo di rilevare che l’art. 21 LAEF, segnatamente il capoverso 3 e il principio di celerità, non consentono la fissazione di un termine supplementare per la produzione della traduzione e che tale principio va applicato non solo ai documenti irritualmente prodotti (circostanza pacifica), ma anche agli atti di causa, segnatamente - nel caso allora giudicato- all’istanza di fallimento non redatta in lingua italiana, una soluzione diversa ostando non solo alla ratio dell’art. 21 LALEF, ma anche la principio della parità di trattamento (CEF, sentenza 9 marzo 2010, inc. n. 14.2009.8, consid. 1);
che ci si potrebbe nondimeno chiedere se tale rigore non costituisce eccesso di formalismo, nel caso in cui venga dichiarato tout court irricevibile un atto ricorsuale, segnatamente un atto di appello (non più proponibile una volta scaduto il termine per ricorrere), senza assegnare all’insorgente un termine per presentare la traduzione in lingua italiana (cfr. sul problema, cocchi/trezzini, CPC/TI, Lugano 2000, n. 4 ad art. 117);
che tali questioni possono rimanere indecise, l’appello, per le ragioni che seguono, essendo già d’acchito votato all’insuccesso,
che, infatti, nella misura in cui l’appellante fa carico al primo giudice di non avere sospeso il procedimento a seguito della dichiarazione di fallimento 28 maggio 2010 (procedura di fallimento: sommaria; v. pubblicazione sul FUSC del 23 luglio 2010) nei confronti della convenuta pendente causa (art. 207 cpv. 1 LEF), l’appello si rivela privo di oggetto;
che, infatti, secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti scaduti sorti prima delle dichiarazione di fallimento, fermo restando che fanno eccezioni le esecuzioni per la realizzazione di pegni appartenenti a terzi;
che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte in virtù di tale disposto, diventano perciò caduchi;
che a tale principio sono in particolare anche soggette le istanze di rigetto dell’opposizione proposte contro il fallito, che diventano così prive di oggetto (cfr. dallèves/foex/jeandin, Poursuite et faillite, CR-LP, n. 7 e 8 ad art. 206), a differenza dell’azione di inesistenza di debito, che rimane invece ancora operante, ancorché sospesa in virtù dell’art. 207 cpv. 1 LEF e liquidata secondo la procedura sommaria (DTF 118 III 40);
che per quanto riguarda invece la richiesta di rifusione dell’anticipo di fr. 250.- (tassa di giustizia di prima sede), l’appello va disatteso, siccome l’appellante è rimasta, comunque sia, soccombente davanti al primo giudice, soccombenza che lo stesso giudice avrebbe dovuto considerare come parametro decisivo anche qualora avesse stabilito gli oneri processuali una volta stralciata dai ruoli la causa in quanto divenuta priva di oggetto;
che ne discende perciò la reiezione dell’appello nella misura in cui esso non è divenuto privo di oggetto;
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia eccezionalmente ad ogni prelievo, mentre non si assegnano indennità alla parte appellata, cui l’atto di appello non è stato intimato per osservazioni;
per questi motivi
pronuncia:
I. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, l’appello è respinto.
II. Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- __________;
- __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'144.90, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).