Incarto n.
14.2010.94

Lugano

13 dicembre 2010

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 agosto 2010 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall’ PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall’ PA 1)

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/3 agosto 2010 __________ di __________ per l’importo di fr. 29'330.10 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010;

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 7 ottobre 2010 ha così deciso:

 

         “1.        L’istanza 6 agosto 2010 di AO 1 è accolta.

         1.1.      E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1, __________, avverso il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ notificato in data 03.08.2010.

 

         2.         Tassa di giustizia in fr. 500.00, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1 che rifonderà alla controparte fr. 600.00 a titolo di indennità.”

 

Sentenza dedotta in appello dal convenuto che con atto 20 ottobre 2010 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;

 

preso atto che con osservazioni 12 novembre 2010 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                     A.      Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/3 agosto 2010 dell’UEF di __________AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di fr. 29'330.10 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Bolletta n. __________ del 30.01.2010”.

                                              Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________.

 

 

 

                                     B.      La procedente fonda la sua pretesa sulla bolletta n. __________ del 30 gennaio 2010 riferita alla fornitura di elettricità per il periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2009 (doc. B e F).

 

 

 

                                     C.      All’udienza di contraddittorio l’escusso non si è presentato.

 

 

 

                                      D.      Con sentenza 7 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione, perché la bolletta 30 gennaio 2010 emessa dalla AO 1 costituirebbe riconoscimento di debito trattandosi di una decisione amministrativa ai sensi dell’art. 28 LALEF, emanata dall’autorità competente, munita dell’indicazione dei rimedi giuridici e cresciuta in giudicato.

 

 

 

                                      E.      Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato AP 1 sostenendo che la bolletta 30 gennaio 2010 non sarebbe munita di una valida attestazione di crescita in giudicato, perché la dichiarazione manoscritta a tergo dall’__________. __________, direttore dell’AO 1, non emana dall’autorità di ricorso, ma da una società di diritto privato la quale non può certo autodichiarare un fatto di portata giuridica quale la crescita in giudicato di una propria bolletta. Inoltre l’attestazione sarebbe firmata da una persona non in grado di impegnare AO 1, disponendo solo di diritto di firma collettiva a due e non di diritto di firma individuale.

                                               AP 1 argomenta che nella bolletta le vie di ricorso sarebbero indicate in modo insufficiente, perché la stessa menziona esclusivamente la possibilità di inoltrare un reclamo entro 15 giorni, senza tuttavia specificare in quale forma e a quale autorità lo stesso debba essere presentato. Per questo motivo la bolletta non potrebbe essere considerata valido titolo di rigetto. L’appellante argomenta che avrebbe tempestivamente reclamato tramite __________ e che l’__________. __________ avrebbe riconosciuto delle irregolarità nel rilevamento dei dati alla base della fatturazione di cui alla bolletta n. __________.

 

 

 

                                     F.      Con osservazioni 12 novembre 2010 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo che la dichiarazione di crescita in giudicato può essere rilasciata dalla medesima autorità che ha emesso la decisione. A mente dell’osservante l’obiezione secondo cui la certificazione di crescita in giudicato non sarebbe valida perché firmata da una persona che dispone solo di diritto di firma collettiva a due, sarebbe irricevibile, dovendo essere sollevata all’udienza di contraddittorio e non per la prima volta in appello. Per la creditrice il giudice del rigetto è vincolato alla certificazione di crescita in giudicato nella misura in cui la sua inesattezza non emerga dagli atti. In ogni caso il dir. __________ era internamente autorizzato a certificare la crescita in giudicato delle bollette emesse dall’azienda. Inoltre la crescita in giudicato della decisione non necessiterebbe neppure di essere formalmente attestata, potendo emergere dalle circostanze, ad esempio quando, come in concreto, è trascorso un lungo tempo dall’emissione della decisione e il debitore non sostenga di aver presentato un rimedio di diritto.

                                              A mente della procedente la bolletta è munita dell’indicazione dei rimedi di diritto, atteso che essa indica la possibilità di inoltrare reclamo entro il termine di 15 giorni. La mancata indicazione dell’autorità alla quale il reclamo deve essere presentato non inficerebbe la validità dell’avvertenza sul rimedio di diritto, perché essendo applicabile il diritto amministrativo, quand’anche il reclamo fosse stato inoltrato alla AO 1, quest’ultima lo avrebbe trasmesso d’ufficio all’autorità competente, così come previsto all’art. 4 LPamm. In ogni caso questa censura, non riguardando un motivo di nullità, doveva essere sollevata dinanzi al giudice di prima sede.

                                              AO 1 contesta infine che l’escusso abbia inoltrato tempestivo reclamo contro la bolletta del 30 gennaio 2010 e conferma di aver fatturato quando effettivamente consumato dall’utente.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

                                     1.      Le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione, in tutte le istanze, vanno pronunciate in procedura sommaria (art. 25 cifra 2 lett. a LEF).

 

                                     1.1.   Le norme cantonali che reggono tale tipo di procedura (nel Ticino: art. 20-28 LALEF) devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsmaxime"), il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di celerità e di concentrazione (cfr. Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pp. 213 ss ed i rif.). Detto altrimenti il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta stante ("Beweismittelbeschränkung"), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 24 ad cap. 6).

                                              Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (cfr. Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 23 ad art. 25; Piégai, op. cit., p. 212). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).

 

                                     1.2.   Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è escluso addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 331). Il documento prodotto per la prima volta da AO 1 con le osservazioni deve quindi essere estromesso dall'incarto e non può venire considerato al fine del giudizio. E ancor meno vi può essere spazio per un esame delle eccezioni sollevate per la prima volta in appello da AP 1, un’iniziativa del genere costituendo un atto procedurale incompatibile con le esigenze del rito sommario, segnatamente con il principio di celerità alla base della procedura esecutiva (Cometta, op.cit., in Rep 1989, p. 330).

 

                                     1.3.   Il giudice del rigetto accerta tuttavia d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute: CEF 30 giugno 1972 in ric. F, Rep. 1972, p. 344, consid. 6; CEF 8 aprile 1974 in ric. D, Rep. 1975, p. 101), certe questioni, e segnatamente se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto, se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra, il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti quale titolo di rigetto, e se la concessione del rigetto sia compatibile con l’ordine pubblico materiale svizzero. Non vale per queste questioni la limitazione dei mezzi di prova ("Beweismittelbeschränkung", cfr. in materia di exequatur di decisioni estere, DTF 61 I 278; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 60 ad art. 80, con rif.), ma il giudice deve fondarsi solo sui documenti prodotti dalle parti (Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 84) o sulle risultanze delle prove assunte su istanza delle parti.

 

 

 

                                     2.     

 

                                     2.1.   Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

 

                                     2.2.   L’art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale disponga in tal senso.

 

                                     2.3.   Per l’art. 28 LALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

 

 

 

3.      Nel caso di specie la procedente fonda la sua pretesa sulla bolletta n. 309'620 del 30 gennaio 2010 per la fornitura di energia elettrica relativamente al periodo 01.07.2009-31.12.2009 (doc. B). Questa decisione – rimasta senza impugnazione – costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF in favore dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione oltre agli interessi.

 

                                                           Questo innanzitutto perché essa è correttamente munita della dichiarazione di crescita in giudicato apposta dall’autorità giudicante, a cui compete, a differenza di quanto ritiene l’appellante, dichiarare esecutive le proprie decisioni (Rep 1986 p. 294; Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 4 ad art. 80). La dichiarazione di crescita in giudicato è infatti stata validamente sottoscritta dal direttore della procedente, atteso che trattantosi dell’attestazione di una circostanza di fatto, ossia dell’assenza di impugnativa, e non di un atto di rappresentanza della società procedente verso terzi, la dichiarazione non necessitava essere firmata da persone che potessero validamente rappresentare la società.

 

Il fatto poi che nella decisione posta a fondamento della propria pretesa, la procedente abbia omesso di indicare l’autorità di ricorso, non inficia la natura di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione della bolletta 30 gennaio 2010.

                                              L’art. 26 cpv. 2 LPamm (applicabile in forza dell’art. 42 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 e dell’art. 10 della Convenzione stipulata tra il Comune di __________ e l’AO 1, doc. H) stabilisce che la decisione deve essere munita dell’indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. Ciò significa che essa deve menzionare il rimedio giuridico ammissibile, l’autorità alla quale lo stesso deve essere rivolto e il termine per interporlo (Stücheli, op. cit., p. 215). Nella fattispecie la procedente ha omesso di indicare nel doc. B l’autorità di ricorso. Tale incompleta indicazione del mezzo di diritto non ha però potuto procurare pregiudizio alcuno all’escusso, atteso che nell’ipotesi esso non avesse presentato il reclamo all’autorità competente, ossia al Dipartimento delle Istituzioni (art. 10 della Convenzione doc. H), ma direttamente alla AO 1, quest’ultima conformemente all’art. 4 cpv. 1 LPamm avrebbe trasmesso d’ufficio gli atti all’autorità competente. Di conseguenza l’indicazione del mezzo di impugnazione rilasciata dalla procedente è senz’altro sufficiente.

 

Infine va evidenziato che l’argomentazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe tempestivamente reclamato, argomentazione peraltro sollevata per la prima volta in sede d’appello e quindi irricevibile, oltre che smentita da AO 1, non è neppure sopportata da alcuna prova documentale, motivo per il quale ogni ulteriore approfondimento si rivelerebbe inutile.

 

 

 

                                     4.      L’appello è dunque respinto.

                                              Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80 LEF; 100, 321 cpv. 1 lett. b CPC; 20 cpv. 2, 25, 28 LALEF; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

 

pronuncia:                1.       L'appello è respinto.

 

                                     2.       La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata dall'appellante , resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 400.– a titolo di indennità.

 

                                      3.      Intimazione:

                                               - __________. PA 1, __________;

                                              - __________. PA 2, __________.

                                              Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'330.10.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).