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Incarto n. |
Lugano CJfp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. __________) promossa con istanza 7 marzo 2011 da
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CO 1
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contro |
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RE 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 8 luglio 2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
3. omissis";
sentenza tempestivamente impugnata dall'escusso, che con reclamo 21 luglio 2011 ha postulato la riforma del giudizio impugnato, nel senso dell’integrale reiezione dell’istanza;
viste le osservazioni 22 agosto 2011 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. F), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 18'851,85 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2010 e spese, indicando quale titolo di credito “Contratto di costituzione fiduciaria e di amministrazione fiduciaria di società del 14.06.2005 relativo a P__________ LCC (__________) – Fatture 07.01.2008/29.02.2008/07.01.2009/02.01.2010”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza di contraddittorio del 21 giugno 2011, la parte istante ha confermato la propria istanza mentre la parte convenuta ha contestato tutti i documenti prodotti dall’istante, che ha ritenuto non costituire prova di riconoscimento di debito. Ha pure contestato l’esistenza, l’operatività e l’amministrazione della società P__________, il fatto ch’essa fosse domiciliata presso l’istante, la propria legittimazione passiva nonché la giurisdizione statale (invocando una clausola arbitrale). La convenuta ha d’altronde sostenuto che l’istante non aveva mai messo in mora né la società né il convenuto, che i mandati fiduciari erano comunque stati revocati già all’inizio del 2008 e che l’istante non aveva adempiuto gli obblighi di cui all’art. 400 CO. In replica, l’istante ha contestato tutte le allegazioni di controparte, rilevando segnatamente che la revoca non indicava la società a cui si riferiva l’escusso. In duplica, quest’ultimo ha confermato le proprie allegazioni.
C. Con decisione 8 luglio 2011, il pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando che la documentazione prodotta (contratto di costituzione e di amministrazione fiduciaria di società sottoscritto dall’escusso quale mandante e beneficiario economico, fatture relative alle annualità 2008-2010 e all'addebito del numero di codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze italiano alla società P__________ LCC, attestazione della fondazione e dell’iscrizione di quest’ultima nel registro delle società del __________) costituisse un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha poi dettagliatamente respinto tutte le eccezioni sollevate dall’escusso con riferimento alla documentazione agli atti.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, rimproverando al primo giudice di aver omesso di considerare che l’istante non ha dimostrato di aver eseguito le operazioni di gestione annuale previste dal contratto di mandato, quali “la domiciliazione della società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale segretario)” e “i nominee shareholders”, sicché non sarebbero dovute le annualità di € 4'000.-- per la gestione annuale di società senza operatività. L’escusso ribadisce inoltre che i mandati fiduciari sono stati revocati già all’inizio del 2008, lamentando il fatto che il Pretore non abbia esaminato il doc. 3 da lui prodotto in sede d’udienza, ovvero una fattura allestita dall’istante per prestazioni di liquidazione della società P__________ LCC, ciò che dimostrerebbe in modo inequivocabile la revoca del mandato e la chiusura e liquidazione della società. Infine, RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto le tre fatture prodotte dall’istante, sicché non sarebbe mai stato messo in mora.
E. Delle osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Premesso che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 7 marzo 2011, sia la decisione impugnata, che risale all’8 luglio 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. Contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 21 luglio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’11 luglio 2011, il reclamo è perciò di principio ammissibile – anche senza tenere conto delle ferie estive – e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Sono pure tempestive le osservazioni dell’escutente, presentate lunedì 22 agosto 2011, siccome il ricorso gli è stato notificato l’11 agosto (combinati art. 322 e 142 cpv. 3 CPC).
3. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
4. Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in sede d'appello (rispettivamente di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re __________, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re __________, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).
6. La nozione di riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di un impegno derivante da contratto di mandato, implica da parte dell’escutente la prova documentale dell’adempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l'escusso lo contesti in modo non palesemente insostenibile – altrimenti l'esecuzione è presunta (Staehelin, op. cit., n. 129 ad art. 82, con rif.; cfr. pure Vock, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 18-19 ad art. 82; Schmidt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 82; STF 21 gennaio 2003, inc. 5P.314/2002, Pra 2003 n. 161, cons. 2.2) –, nonché dell’ammontare della rimunerazione (STF 15 ottobre 2007, inc. 5A_367/ 2007, cons. 3.1; CEF 2 agosto 2007, inc. n. 14.2007.55, cons. 4; Cometta, op. cit., p. 340; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 340 a contrario).
6.1. Nel caso di specie, non è contestato che il “contratto di costituzione e di amministrazione fiduciaria di società” di cui al doc. B sia un contratto di mandato né, in questa sede, che sia stato sottoscritto dal reclamante quale mandante. Quest’ultimo non contesta più, d’altronde, l’esistenza della società P__________ LLC, oggetto del mandato di amministrazione. Il reclamante ribadisce invece che l’istante non avrebbe fornito le prestazioni previste dal contratto (doc. B, ultima pagina) per quanto concerne la gestione annuale della società (“la domiciliazione della società”, “il Consiglio di amministrazione locale (ed eventuale segretario)” e “i nominee shareholders”). Il primo giudice non si è espresso su questo specifico punto (sollevato nella risposta, a pag. 2 del verbale, 6° paragrafo, e nella duplica, a pag. 4 del verbale) e l’istante si è limitato ad osservare che le annualità sarebbero dovute per non meglio precisati “costi di mantenimento della società generati anche senza alcuna operatività”, rilevando poi che il reclamante non avrebbe eccepito alcunché rispetto alle fatture, inviate e ricevute dallo stesso” (osservazioni al reclamo, pag. 3 ad 3).
6.2. Ora, la censura non appare d’acchito insostenibile, non appena si consideri che l’istante non ha prodotto un solo documento in merito all’asserita amministrazione ordinaria della società P__________ LLC, se non il certificato 29 agosto 2008 di attribuzione del numero fiscale (doc. D), il cui ottenimento è però oggetto di un onorario distinto (fattura n. 240/2008, doc. C) e riguarda apparentemente il periodo 2006-2007 (vedi la dicitura della menzionata fattura). D’altronde, secondo la fattura 29 febbraio 2008 (n. 218/ 2008), allestita dalla stessa istante, la società sarebbe stata posta in “liquidazione” già all’inizio del 2008 – anche su questo punto CO 1 è rimasta molto evasiva (osservazioni al reclamo, a pag. 3, ultimo capoverso) –, sicché pare inverosimile ch’essa sia stata effettivamente gestita durante tutto l’anno 2008 e durante gli anni 2009 e 2010. Siffatta constatazione è inoltre corroborata dal fatto che l’esecuzione è stata promossa solo nel 2011, senza apparenti preventivi solleciti. Secondo l’interpretazione tradizionale dell’art. 82 LEF ricordata sopra, non spettava all’escusso rendere verosimile di aver contestato le fatture in questione, bensì all’escutente di aver eseguito correttamente il mandato di gestione della società, ciò che non ha nemmeno allegato. In assenza di prova su tale punto, il contratto non può essere considerato un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per quanto attiene alle annualità di cui alle fatture n. 100294, 180/2009 e 119/2008.
6.3. In questa sede, l’istante non contesta più l'addebito delle spese di attribuzione del numero di codice fiscale (fattura n. 240/ 2008), che comunque alla luce della pertinente argomentazione del Pretore è giustificata. Il contratto di mandato, e meglio il suo art. 13 cpv. 3, costituisce infatti, in linea di principio, un valido titolo di rigetto provvisorio per il diritto dell’istante al rimborso di tale spesa (di € 2'033.--, pari a fr. 2'731,10 al tasso di cambio, incontestato, applicato in prima sede). Il reclamante ne contesta però implicitamente l’esigibilità, affermando di non aver ricevuto la fattura e di non essere stato messo in mora (reclamo ad 8). Tuttavia, in assenza di qualsiasi indirizzo all’art. 1 del contratto, e visto che l’istante non ha allegato di aver indicato un altro indirizzo di corrispondenza, le comunicazioni destinate alla società andavano recapitate in fermoposta presso la mandataria (cfr. art. 6 del contratto). Ne consegue che la fattura n. 240/ 2008 è da ritenere regolarmente recapitata all’escusso e costituisce una valida interpellazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO (cfr. Wiegand, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2007, n. 9 ad art. 102). La censura è quindi infondata.
7. Il reclamante allega ancora la revoca del contratto di mandato, eccezione che gli spettava rendere verosimile, come tutte le eccezioni che non siano l’inadempimento del contratto bilaterale invocato quale titolo di rigetto provvisorio (Staehelin, op. cit., n. 129 e 106 ad art. 82). Però, visto quanto precede, la questione rimarrebbe d’attualità ancora solo per l'addebito del costo di attribuzione del numero fiscale. Sennonché tale costo si riferisce al periodo precedente l’asserita revoca del mandato, di modo che per finire non è necessario determinarsi sulla censura proposta dal reclamante.
8. Il reclamo va quindi parzialmente accolto.
Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, la decisione 8 luglio 2011 del Pretore di Lugano, Sezione 5, è riformata come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 2'731,10, oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2010.
2. La tassa di giustizia in fr. 300.-- è posta a carico delle parti in ragione di fr. 250.-- per l’istante e di fr. 50.-- per il convenuto. L’istante rifonderà a controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili ridotte.”
2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico a concorrenza di fr. 50.--, mentre è posta per fr. 400.-- a carico di CO 1, la quale rifonderà ad RE 1 fr. 1’000.-- per parte di ripetibili.
3. Intimazione a: – avv.PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 18'851,85.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).