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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti (inc. 395-A-11-S) promossa con istanza 4 maggio 2011 da
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RE 1
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa da l’associazione RE 1 per l’importo di fr. 290.-- oltre interessi e spese;
vista la decisione 28 luglio 2011 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest, che accoglie parzialmente la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso atto del reclamo 8 agosto 2011 dell’associazione istante;
posto che, apparendo il reclamo manifestamente infondato, si è rinunciato a notificarlo alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 maggio 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 28 luglio 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), sicché tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che proposto l’8 agosto, a fronte di una sentenza notificata all’escussa al più presto il 29 luglio 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), contrariamente a quanto indicato per errore nella sentenza impugnata;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento – scritto e firmato – da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che nel caso di specie l’istante ha prodotto gli statuti dell’associazione a giustificazione della propria istanza;
che il giudice di prima istanza ha considerato che tale documento costituisse un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sufficiente per quanto concerne la tassa sociale annua per il 2010 (fr. 190.--), ma non per la partecipazione al fondo di beneficienza (fr. 100.--);
che invero si potrebbe nutrire quale dubbio sull’idoneità degli statuti quale riconoscimento di debito a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF, quando, come nella fattispecie, non risultano firmati dall’escusso (cfr. art. 13 e 14 CO);
che di regola il rigetto dell’opposizione ad un’esecuzione volta ad incassare la tassa sociale dovuta ad un’associazione presuppone la produzione della dichiarazione di adesione scritta e firmata dall’escusso nonché della decisione assembleare che stabilisce l’importo della tassa sociale qualora la stessa non sia già stabilita negli statuti (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 30 e 141 ad art. 82);
che nel caso in esame la questione può però essere lasciata aperta stante il divieto di riformare la sentenza impugnata a sfavore del reclamante (divieto della reformatio in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC; FF 2006, 6751 ad 5.23.2; Jeandin, CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 308-334; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1362-3);
che, come giustamente rilevato dal primo giudice, lo statuto in ogni caso non costituisce un titolo di rigetto provvisorio per la partecipazione al fondo di beneficienza, visto che non vi fa minimamente riferimento;
che il fatto che l’escusso abbia pagato la tassa sociale e la partecipazione al fondo di beneficienza per l’anno 2009 è irrilevante in questa sede, perché costituirebbe tutt’al più un riconoscimento (tacito) per atti concludenti, che in quanto sprovvisto della firma dell’escusso non dà titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82) – fermo restando che rimane impregiudicata la facoltà per l’escutente di ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione promuovendo contro l’escusso un’azione condannatoria in procedura ordinaria (cfr. art. 79 cpv. 1 LEF);
che è pure inconferente il fatto che l’escusso abbia ammesso l’esistenza e l’importo della partecipazione al fondo di beneficienza nelle osservazioni scritte del 14 giugno 2011, perché egli in ogni caso ha chiaramente negato di esserne debitore;
che il reclamo va quindi respinto;
che a scanso di equivoci il primo dispositivo della sentenza impugnata va completato con l’indicazione dell’importo per il quale l’opposizione viene rigettata in via provvisoria;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, giacché non le sono state richieste osservazioni;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 95 segg. CPC, 48 e 61 OTLEF;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Il dispositivo n. 1 della decisione 28 luglio 2011 del Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest è rettificata d’ufficio come segue:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
L’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no.__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 190.--.
3. La tassa di giustizia di fr. 80.--, già anticipata dalla reclamante rimane, a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
– RA 1, __________;
– CO 1, __________;
Comunicazione al Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 290.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).