Incarto n.
14.2011.128

Lugano

8 settembre 2011

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 8 luglio 2011 presentata da

 

 

 

CO 1

rappresentato dall’Ufficio __________

 

 

 

                                         contro

 

CO 1 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 14 aprile 2011 per il pagamento delle somme di fr. 100.-, rispettivamente fr. 30.-, rispettivamente fr. 30.- più interessi e spese esecutive;

 

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona con decisione del 19 agosto 2011 (inc. n. 196) ed impugnata dal convenuto con reclamo del 29 agosto 2011;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che con istanza datata 8 luglio 2011 lo CO 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato al debitore in data 14 aprile 2011 per il pagamento degli importi di fr. 100.-, rispettivamente fr. 30.-, rispettivamente fr. 30.- oltre interessi e spese esecutive (act. A2);

 

                                         che l’istante - a suo dire - si è attivato per incassare la multa di fr. 100.- inflitta all’escusso sulla base del decreto 20 agosto 2010 n. 43842 del Dipartimento cantonale delle finanze e dell’economia, Ufficio di tassazione, come pure l’importo di fr. 30.- per tassa di diffida 09-07-10 n. 283.66.242.002 e l’importo di fr. 30.- per tassa di diffida di pagamento 22 novembre 2010;

 

                                         che con ordinanza del 20 luglio 2011 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona, in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un temine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che scaduto questo termine egli avrebbe emanato la decisione di sua competenza (art. 256 CPC);

 

                                         che il convenuto ha lasciato decorrere infruttuosamente tale termine;

 

                                         che con decisione del 20 luglio 2011 il Giudice di pace, considerati i mezzi prodotti dal procedente e la mancata presentazione delle proprie osservazioni da parte del convenuto, ha accolto l’istanza;

 

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 29 agosto 2011, rimproverando allo CO 1 di avere avviato un procedimento esecutivo incomprensibile e inutile, dato che pur essendogli stato riferito dai dipendenti della sezione della assicurazioni sociali (Assicurazione invalidità) che egli era esentato dal pagamento delle tasse comunali, cantonali e federali a seguito del fatto che era definitivamente passato sotto l’AI, gli è stato ugualmente chiesto di compilare la propria dichiarazione delle tasse, e dato che per finire egli non dispone di beni, vivendo esclusivamente, per l’appunto, con la rendita e le prestazioni complementari accordategli;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

 

                                         che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

 

                                         che, nella fattispecie, l’insorgente non contesta che il procedente ha fondato la propria domanda su una decisione esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (decreto di multa del 20 agosto 2010 passato in giudicato), e che gli son state notificate le diffide di pagamento indicate nel precetto esecutivo per complessivi fr. 60.-;

 

                                         che non vi è perciò ragione per scostarsi al riguardo dalla decisione del primo giudice, ancorché nel fascicolo processuale  trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera non figuri il titolo di rigetto che sarebbe stato annesso all’istanza (act. AI);

 

                                         che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che il reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, il gravame esaurendosi invece in considerazioni che sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, il che comporta l’inammis-sibilità del rimedio;

 

                                         che, del resto, all’ammissibilità del gravame osta pure l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che, infatti, l’insorgente ha fatto valere le proprie ragioni solo con il suo reclamo, avendo egli omesso di prendere posizione sull’istanza in prima sede;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48 , 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese:

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

                                         1.     Il reclamo è inammissibile.

 

                                         2.     Non si prelevano spese.

 

                                         3.     Intimazione a.

                                                 - RE 1, ;

                                                 - RA 1, __________

 

                                                 Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 160.-, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).