Incarto n.
14.2011.141

Lugano

4 ottobre 2011

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 2011 presentata da

 

 

 

CO 1

rappresentato dall’__________

 

 

contro

 

 

 

RE 1

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione al precetto esecutivo n. 138631 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, notificato in data 16 maggio 2011 per il pagamento di fr. 310.00 oltre interessi e spese;

 

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo della Rovana con decisione del 19 agosto 2011 (inc. n. 08/2011);

 

decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 29 agosto 2011 ne chiede l’annullamento;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. _______ del 9/16.5.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 310.00 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il mancato pagamento delle fatture del 27 maggio 2010;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte del’escusso, con istanza del 25 luglio 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo che le fatture in rassegna sono state emesse sulla base di chiari e ben definiti rapporti contrattuali e/o disposizioni regolamentari, noti al convenuto, che del resto, nonostante ripetuti richiami di pagamento, non le  ha mai neppure contestate;

 

                                         che con ordinanza del 3 agosto 2011 il Giudice di pace del circolo della Rovana, richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza;

 

                                         che il convenuto è però rimasto silente;

 

                                         che con decisione del 19 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza, rilevando che le fatture datate 27 maggio 2010, relative all’affitto della cascina alpestre in zona __________, sono state emesse in base a un contratto stipulato presso un avvocato-notaio, regolarmente firmato e che, pertanto, esse costituiscono riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;

 

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 29 agosto 2011, asserendo che per impegni fuori cantone e per altri impedimenti inderogabili egli è rimasto assente per il mese di agosto, che in data 29 luglio 2011, valuta 2 agosto 2011, primo giorno susseguente di pagamento valido, egli aveva saldato il dovuto al CO 1 (il cui precetto esecutivo costituisce, del resto, una assurdità, dato che lo stesso CO 1 gli deve ancora dei soldi), che la data del pagamento precede la provvisionale e che, in ogni modo, in virtù dell’art. 13 della legge sulla procedura per le cause amministrative l’intimazione della decisione di primo grado è avvenuta nel corso delle ferie giudiziarie, per cui già per questo motivo la decisione in rassegna deve essere annullata, ritenuto in ogni modo la tempestività del suo agire;

 

                                         che essendo stato pagato il dovuto al CO 1, sempre secondo il convenuto, la problematica è in ogni modo venuta a cadere;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che nella misura in cui fa carico al giudice di pace di avere disatteso l’art. 13 della legge di procedura per le cause amministrative per avere egli statuito il 19 agosto 2011, ossia durante le ferie giudiziarie, il reclamante trascura che tale disposto non è applicabile alla procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, regolata per contro dal Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore con il 1. gennaio 2011), che per quanto riguarda le ferie giudiziarie rinvia alle diposizioni della LEF (art. 145 cpv. 4 CPC), le quali non prevedono però ferie esecutive nel mese di agosto (art. 56 LEF);

 

                                         che, del resto, anche volendo seguire la tesi del convenuto, la sostanza delle cose non muterebbe, dato che secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. b della citata legge per le cause amministrative. le ferie decorrono dal 15 luglio al 15 agosto, motivo per cui non si può rimproverare nulla al primo giudice per avere statuto il 19 agosto 2011;

                                         che tornando applicabili soltanto le ferie stabilite dalla LEF, segnatamente dall’art. 56 LEF, anche l’assegno termine per le osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione, avvenuto il 3 agosto 2011, non presta il fianco a critiche, di modo che anche su questo punto l’operato del primo giudice merita tutela;

 

                                         che nella misura in cui  l’insorgente sostiene per la prima volta davanti a questa camera di avere saldato l’esecuzione nelle more della procedura di rigetto dell’opposizione, producendo i tre  attestati di pagamento che dimostrerebbero l’estinzione del credito posto in esecuzione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile;

 

                                         che, infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove, per tacere del fatto che, in ogni modo, le conferme di pagamento 2 agosto 2011 annesse al reclamo riguardano l’affitto del 2011 e non quello del 2010, oggetto del contendere (cfr. istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione);

 

                                         che nella misura in cui è ammissibile il rimedio va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

 

per questi motivi

 

richiamato l’art. 106 cpv. 1 CPC

 

 

decide:   

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 110.- sono poste a carico del reclamante.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1

                                         - CO 1

 

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 310.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).