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Incarto n. |
Lugano CJ /fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento (inc. __________) promossa con istanza 27 aprile 2011 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 rappr. dal socio gerente A__________, __________ |
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vista la decisione 9 settembre 2011 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e pronuncia il fallimento a far tempo dal 12 settembre 2011 alle ore 10:00;
preso atto del reclamo 20 settembre 2011 di RE 1;
richiamato il decreto presidenziale del 28 settembre 2011, con il quale al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che siccome sia l’istanza di fallimento, proposta il 27 aprile 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 9 settembre 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che contro le decisioni del giudice preposto al fallimento è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 7 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (art. 174 cpv. 1 LEF);
che proposto il 20 settembre 2011, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 16 settembre, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che nel caso concreto, la reclamante afferma di non aver ricevuto né la comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento, sicché non avrebbe avuto la possibilità di saldare il credito – che non contesta – entro la data dell’udienza (31 agosto 2011) né di far valere le sue ragioni;
che con decisione pronunciata in data odierna in una procedura parallela (inc. 15.11.92), la Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha accertato che la comminatoria di fallimento era stata regolarmente consegnata al socio gerente dell’escussa il 1° dicembre 2010;
che dagli atti risulta invece che l’escussa non ha ritirato la raccomandata 29 aprile 2011 contenente la citazione all’udienza di fallimento del 31 agosto 2011;
che la raccomandata era però stata regolarmente indirizzata al suo socio gerente presso il suo domicilio di __________, all’indirizzo da egli stesso indicato nel reclamo;
che giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione di un atto giudiziario è considerata avvenuta in caso d’invio postale raccomandato non ritirato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che, nella fattispecie, la reclamante poteva e doveva aspettarsi la notifica della citazione all’udienza di fallimento, siccome le era stata notificata in precedenza la comminatoria di fallimento;
che la ricorrente non allega alcuna circostanza oggettiva suscettibile d’inficiare la summenzionata presunzione di legge;
che il reclamo va quindi respinto;
che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;
che spese processuali seguono la soccombenza; non si assegnano ripetibili, poiché l’escutente non ha presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174 LEF, 95 segg., 138 CPC nonché 48 e 61 OTLEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenze è pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da
martedi 29 novembre ore 10.00
2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– RE 1, c/o __________, __________;
– avv. PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).