Incarto n.
14.2011.150

Lugano

4 novembre 2011

B/fp//fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 1. luglio 2009 da

 

 

1. RE 1 __________

2. RE 2 __________

ambedue patrocinati dall’ PA 1PA 1 __________

 

 

Contro

 

 

 

CO 1CO 1 __________

patrocinato dall’ PA 2 __________

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 giugno 2009 dell’UEF di __________;

 

sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 12 settembre 2011 (EF.2009.__________) ha così deciso:

 

1.  L’istanza è respinta.

 

 2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 900.-- a titolo di indennità.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata dall’arch. RE 1 e da RE 2 che con atto 23 settembre 2011 postulano l’accoglimento dell’istanza ed in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;

 

preso atto delle osservazioni del 21 ottobre 2011 di controparte;

 

ricordato che con decreto presidenziale 26 settembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sugli oneri processuali;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con PE n. __________  del 9/10 giugno 2009 dell’UEF di __________ l’arch. RE 1 e RE 2, quali creditori solidali, hanno escusso il dr. CO 1 per l’incasso di fr. 30'029.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2006, indicando quale titolo di credito: “Contratto per prestazioni nell’architettura L__________ A__________ 1 mapp. __________ del 16.06.04/16.03.05, contratto per le prestazioni nell’architettura P__________ A__________ 2 mapp. __________ del 16.03.05, fattura 09.03.04, 23.09.04, 02.12.04, 25.05.05, 12.12.05, fattura 20.12.04, fattura 15.09.05.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

 

                                  B.   I procedenti fondano la loro pretesa sue due contratti per  prestazioni nell’architettura del 16 giugno 2004/16 marzo 2005 rispettivamente del 16. marzo 2005 con cui il dr. CO 1 ha affidato all’arch. RE 1 la trasformazione dell’immobile di cui al mappale n. __________ RFD A__________ da fabbrica in tre appartamenti loft per un importo complessivo, IVA inclusa, di fr. 123'000.-- oltre a fr. 10'000.-- più IVA per le prestazioni dell’ingegnere (doc. C), nonche la riattazione dell’edificio di cui alla part. __________ RFD A__________ per l’edificazione di un nuovo ufficio postale per un importo di fr. 20'000.-- (doc. F). L’importo posto in esecuzione è composto dal prezzo di fr. 123'000.-- pattuito per la trasformazione della fabbrica in appartamenti loft, ritenute le prestazioni eseguite nella misura del 90%, per cui la pretesa è stata ridotta a fr. 118'449.-- ai quali sono state  sommate le prestazioni dell’ingegnere di fr. 10'760.-- (fr. 10'000.-- + IVA). Dedotti i pagamenti effettuati per fr. 89'940.-- rispettivamente fr. 10'760.-- è risultato un importo scoperto di fr. 28'509.--. A questo importo sono stati aggiunti fr. 1'520.-- corrispondenti all’IVA sull’importo pagato di fr. 20'000.-- relativo all’edificazione del nuovo ufficio postale. Gli istanti pretendono pertanto il pagamento di fr. 30'029.-- (fr. 28'509.-- + fr. 1'520.--).

                                     

                                  C.   All’udienza di discussione l’escusso si è opposto    all’accoglimento dell’istanza, sostenendo di avere stipulato i contratti in oggetto per prestazioni d’architetto con l’arch. RE 1 personalmente e non con RE 2, per cui gli istanti difetterebbero della legittimazione attiva.

                                                                               

D.    Con sentenza 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza rilevando che i contratti di architettura sono stati sottoscritti unicamente dall’arch. RE 1 per sé personalmente e non anche per RE 2, la quale nei contratti figura unicamente quale suo recapito. Il primo giudice ha osservato che l’arch. RE 1 ha sottoscritto per RE 2, della quale è amministratore unico con firma individuale, la domanda di costruzione e la liquidazione finale, quale direzione lavori, per le opere da impresario costruttore e che il dr. CO 1 ha indirizzato alcuni scritti ad RE 2. Ciò nonostante, secondo il Pretore aggiunto, nulla agli atti permette di ritenere che l’arch. RE 1 e RE 2 siano creditori solidali. In prima sede l’istanza è pertanto stata respinta per la mancanza di identità tra il creditore indicato nel riconoscimento di debito e quelli indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto.

 

E.     Con il reclamo RE 1 e RE 2 sostengono che la deduzione giuridica del Pretore aggiunto, che ha negato loro la legittimazione attiva, non è corretta essendo fondata su di un accertamento manifestamente errato dai fatti, che risultano sia dal verbale di discussione che dai documenti versati agli atti. Secondo i reclamanti dal verbale di udienza emerge che l’escusso ha affermato di avere voluto concludere i contratti con l’arch. RE 1 personalmente e non con RE 2. Tramite il suo patrocinatore egli ha invece affermato che la progettazione, la direzione lavori e la liquidazione degli artigiani sono stati conferiti a RE 2. Secondo gli istanti queste dichiarazioni dell’escusso, contrarie ma non contraddittorie, dimostrano con evidenza chiara ed inequivocabile che egli ha inteso obbligarsi verso entrambi gli escutenti. Questa conclusione, secondo i reclamanti, emergeva già dalla documentazione agli atti, in parte correttamente individuata dal primo giudice. Il fatto che sui contratti sia stata apposta una firma unica, non può portare alla  conclusione che gli stessi siano stati sottoscritti dall’arch. RE 1 personalmente e non anche per RE 2, ritenuto che RE 1 è amministratore unico di quest’ultima. La conclusione a cui è giunto il Pretore aggiunto è, secondo i reclamanti, eccessivamente formalistica.

 

                                  F.   Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

 

 

considerato

 

in diritto:

 

1.Premesso che la decisione impugnata risale al 12 settembre 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione a sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione proposta il 1. luglio 2009. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente.

 

Stabilita l’applicabilià del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile davanti al primo giudice, si pone la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 12 settembre 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

 

                                   2.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).                                        

                                     

                                   3.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                         Nel caso di specie i reclamanti lamentano un accertamento manifestamente errato dei fatti, avendo il Pretore aggiunto negato l’esistenza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF del dr. CO 1 nei confronti dell’arch. RE 1 e RE 2 quali creditori solidali, nonostante l’escusso con le sue dichiarazioni all’udienza di discussione e i suoi scritti indirizzati indistintamente a RE 2 e all’arch. RE 1 abbia inteso obbligarsi verso entrambi gli escutenti.   

 

                                   4.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

 

                                   5.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti). 

                                     

                                   6.   Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit.,  p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

 

                                   7.   Il creditore che chiede il rigetto dell’opposizione deve essere identico con il creditore indicato nel riconoscimento di debito e nel precetto esecutivo e deve essere identificabile quale persona fisica o giuridica (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 82). Se il credito spetta a più creditori in comune, il rigetto può essere concesso solo se questi hanno escusso in comune. Il giudice deve esaminare d’ufficio la questione di sapere se l’escutente è la persona legittimata nel titolo. Se la legittimazione non è dimostrata in modo liquido tramite documenti, non risulta chiaramente dalla legge oppure sussistono dubbi in merito all’identità dell’escutente con la persona legittimata, l’istanza di rigetto deve essere respinta (Stücheli, op. cit., pag. 169/170)

 

                                   8.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).

 

9.    Orbene, dall’esame dei contratti per le prestazioni d’architetto (doc. C e F) emerge che sulla prima pagina all’indicazione prestampata “affida all’architetto” è stata iscritta a mano l’indicazione “RE 1” e che alla sottostante indicazione pure prestampata “nome/indirizzo” è stata apposta a mano l’indicazione “RE 2, Cso __________, __________”. In calce ai citati contratti all’indicazione “Per il mandatario” è apposta unicamente la firma di RE 1. Da queste indicazioni non risulta alcun elemento atto a far ritenere che i contratti in esame siano stati stipulati non solo con l’arch. RE 1, ma pure con RE 2. Quest’ultima società appare infatti unicamente quale recapito e non quale contraente. Che i contratti sono stati stipulati unicamente dall’arch. RE 1 per sé emerge poi dal fatto che la firma iscritta in calce ai contratti è stata apposta per lui stesso, senza alcuna indicazione relativa a RE 2. Gli argomenti sollevati dai reclamanti in merito alle dichiarazioni dell’escusso secondo il quale i lavori di progettazione, la direzione lavori e la liquidazione degli artigiani erano stati conferiti a RE 2 (doc. 25), il fatto che l’escusso aveva indirizzato suoi scritti indistintamente a RE 2 e ad RE 1 (doc. 1-4, 7-10, 12, 14 e 21-23), l’ulteriore fatto che la liquidazione finale sia stata visionata ed approvata dalla “direzione lavori RE 2 - Architetto RE 1 - sottoscritta tuttavia solo con la firma “Caldelari” (doc. N) - e che fatture (doc. D, E, G, G1 e H) siano state emesse da RE 2, non sono sufficienti. Nell’ambito della procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve verificare d’ufficio se l’escutente è la persona legittimata nel titolo. Nel caso di specie la legittimazione degli escutenti non è dimostrata in modo liquido. I contratti per le prestazioni d’architetto sono infatti stati firmati solo dall’arch. RE 1 per sé stesso e non per RE 2. Il fatto che egli ne è amministratore unico nulla cambia alla fattispecie, ritenuto che non vi è indicazione alcuna che porti a concludere che egli abbia agito anche per essa. I predetti documenti, menzionati dai reclamanti, possono rappresentare degli indizi a favore della loro tesi. Nell’ambito di questa procedura di rigetto dell’opposizione non sono tuttavia atti ad eliminare i dubbi circa la legittimazione degli istanti, atteso che i contratti in esame prodotti quali titoli di rigetto non sono stati sottoscritti anche a nome e per conto di RE 2. La dichiarazione di riconoscimento di debito deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che non vi è identità tra il creditore indicato nei contratti doc. C e F e quelli menzionati nel precetto esecutivo e nell’istanza, per cui l’istanza è stata respinta, non può essere considerato quale accertamento manifestamente errato dei fatti.   

                                     

10. Il reclamo va pertanto respinto.

Tassa di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 82 LEF, 46 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC

 

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

 

2.La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 650.--, già anticipate dai reclamanti, sono poste in solido a loro carico, con l’obbligo, sempre in solido, di rifondere al dr. CO 1 fr 500.-- a titolo di ripetibili.

 

3.Intimazione:       - avv. PA 1, __________;

                                                                  - avv.PA 2, __________

 

                Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'029.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).