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Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 16 maggio 2011 presentata da
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CO 1 __________
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Contro |
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RE 1 __________
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sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 21 settembre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì
22 settembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 30 settembre 2011
ne chiede l’annullamento;
rilevato che alla controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 3 ottobre 2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 38'113.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 7 settembre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 21 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 22 settembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 30 settembre 2011 RE 1 sostiene di avere saldato, dopo avere effettuato due versamenti parziali, l’esecuzione promossa dall’istante, producendo una ricevuta del 29 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________ relativa al pagamento di fr. 26'643.35 a saldo delll’esecuzione in esame (doc. G). In merito alla sua solvibilità la reclamante asserisce di essere in grado di pagare regolarmente gli stipendi ai suoi dipendenti così come la pigione e i suoi fornitori. La gestione del Ristorante G__________ a __________ produce ricavi di esercizio nell’ordine di ca. fr. 460'000.--, il che dimostra che la sua attività è consolidata e dà ampie garanzie per il futuro. La convenuta ha poi prodotto due ulteriori ricevute dell’UE di __________ relative al pagamento di fr. 4'669.10 rispettivamente di fr. 4'195.70 a saldo delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dall’istante (doc. N e O).
Considerato
In diritto:
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di __________ del 29 settembre 2011 relativa al versamento di fr. 26'643.35 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________ al 18 ottobre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti solo 4 esecuzioni tutte promosse nell’anno in corso. Contro due la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Per le due ulteriori procedure esecutive può essere chiesto il proseguimento rispettivamente il pignoramento. Nel caso di specie determinante è tuttavia il fatto che la reclamante a breve termine è riuscita a saldare sia l’esecuzione in oggetto con il versamento di un importo elevato ammontante a fr. 26'643.35 che due ulteriori esecuzioni con il pagamento di fr. 4'669.10 rispettivamente fr. 4'195.70, il che porta a concludere che la situazione finanziaria della convenuta sta manifestamente migliorando e che la prognosi relativa alla sua liquidità è favorevole. Il fatto poi che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni e che le esecuzioni ancora pendenti sono state tutte promosse nell’anno in corso, lascia ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono solo di natura transitoria rispettivamente che si tratta di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) no. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va annullato.
3. Il reclamo va pertanto accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 22 settembre 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto di __________ (inc. SO.2011.__________), nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
III. Intimazione:
- avv. PA 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio esecuzione di __________;
- Ufficio fallimenti di __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).