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Incarto n. 14.2011.158 RINVIO TF |
Lugano LS/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (EF.2010.635 della Pretura __________) promossa con opposizione 9 settembre 2010 da
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AP 1
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contro |
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il sequestro 3 settembre 2010 (EF.2010.599) richiesto nei confronti dell'opponente da
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AO 1
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in cui il Pretore __________, con decisione 7 dicembre 2010, ha respinto l'opposizione confermando di conseguenza il sequestro, tasse, spese e ripetibili a carico dell'opponente;
appellante AP 1 con allegato 16/29 dicembre 2010, in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione e annullare quindi il sequestro, tasse, spese e ripetibili a carico di AO 1;
lette le osservazioni 8 febbraio 2011 con cui la società sequestrante, oltre a richiamare vari incarti dalla Pretura __________, propone la reiezione dell'appello, tasse e indennità a carico dell'opponente;
considerato che in data 19 luglio 2011 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale (DTF 5A_261/2011) ha, nella misura in cui era ammissibile, parzialmente accolto il ricorso in materia civile presentato da AO 1 contro la decisione 4 marzo 2011 con cui la scrivente Camera aveva accolto l'appello introdotto da AP 1 e dichiarato nullo il sequestro per incompetenza territoriale del Pretore (inc. 14.2011.3);
e osservato che la decisione federale ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
esaminati atti e documenti;
in fatto: A. Con istanza 1° settembre 2010 diretta contro AP 1, AO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF di porre sotto sequestro il credito di fr. 49'677.10 oltre interessi e accessori di cui alla sentenza 10 dicembre 2007 emessa dalla medesima Pretura a favore della sequestrata e a carico della stessa AO 1 -per fatture che quest'ultima non aveva pagato- in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, diventata definitiva dopo che la relativa azione di disconoscimento di debito del 3 gennaio 2008 di AO 1 contestuale alla richiesta di condanna di AP 1 per risarcimento danni da atti illeciti, era stata stralciata dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Il provvedimento è stato chiesto a tutela di una pretesa di risarcimento per atti illeciti di fr. 68'599.– che AO 1 sostiene di avere verso AP 1, e che la procedente ai fini della procedura in esame ha limitato alla cifra di fr. 49'677.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007.
B. La sequestrante afferma in sostanza di essere creditrice nei confronti di AP 1 di pretese in via di risarcimento danni da atti illeciti per avere quest'ultima, in correità e tramite W__________ -persona di riferimento interna a quella società- e M__________ -dipendente della sequestrante per il periodo tra gennaio 2006 e gennaio 2007- agito a suo scapito incorrendo in gravi infrazioni penali fra cui concorrenza sleale, truffa e amministrazione infedele. In particolare, la sequestrante attiva nel campo delle costruzioni in metallo e prefabbricate ha intrattenuto usuali relazioni commerciali con AP 1, società estera dalla quale acquistava prodotti e articoli in alluminio quali giardini d'inverno, porte finestre, parapetti per balconi, tettoie, ecc.. Ogni rapporto si è poi interrotto a gennaio 2007 quando la procedente ha cominciato a nutrire sospetti sul rapporto esistente tra il suo dipendente M__________ e AP 1 i quali, di comune intesa, avrebbero spinto dei potenziali clienti che l'avevano interpellata con richieste di lavori a desistere dall'affidarle poi l'esecuzione effettiva delle opere, allo scopo di tentare di soddisfare tale incombenza subentrandovi al suo posto. Ricerche nel cellulare e nella posta elettronica di M__________ consentivano di stimare in almeno fr. 68'599.– il danno da lei patito, di cui fr. 24'516.– (il controvalore di Euro 15'323.– ottenuto deducendo dal prezzo di vendita di Euro 39'962.–, Euro 7'000.– per il montaggio e Euro 17'639.– per l'acquisto) riferiti alla posa di una veranda a __________ nel maggio 2006 e fr. 44'083.– (il controvalore di Euro 27'552.– ottenuto deducendo dal prezzo di vendita di Euro 70'000.–, Euro 42'448.– montaggio già incluso) relativi a fornitura e posa di una veranda a __________ ad agosto 2006. Di fatto, a fronte di un preteso danno di fr. 68'599.– la sequestrante ha contenuto le sue richieste a fr. 49'677.10, somma per cui chiedeva di bloccare la pretesa che lei già doveva a AP 1 in virtù della sentenza 10 dicembre 2007 (sopra, consid. A).
C. Il 3 settembre 2010 il Pretore __________ ha decretato il sequestro, così come richiesto.
D. Il 9 settembre 2010 AP 1 si è opposta al citato decreto di sequestro. Al contraddittorio del 10 novembre 2010, l'opponente ha anzitutto eccepito la mancata tempestiva convalida del sequestro e l'errata notifica del relativo precetto esecutivo, oltre la competenza territoriale dell'autorità pretorile adita con l'istanza di sequestro. L'opponente ha pure contestato la possibilità di ottenere il sequestro sulla base della sentenza di rigetto 10 dicembre 2007, indicata nel relativo decreto quale titolo di credito, visto che la stessa riconosceva la sequestrante quale debitrice nei suoi confronti. Già solo per questo l'istanza mancava di verosimiglianza. In merito alla causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF) ha contestato l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera poiché il risarcimento danni da atti illeciti era stato posto in relazione all'esecuzione di opere e lavori realizzati fuori dal territorio elvetico dall'opponente -fornitrice __________- su incarico di committenti italiani. Il credito per danno da atti illeciti era inoltre prescritto per il decorso di un anno di cui all'art. 60 cpv. 1 CO: in effetti la causa ordinaria che la sequestrante aveva avviato il 3 gennaio 2008 (sopra, consid. A) era stata stralciata dai ruoli per perenzione processuale, una volta constatata la sua stessa inattività nei due anni consecutivi. Peraltro, la denuncia penale sporta dalla sequestrante contro M__________ per truffa e amministrazione infedele si era conclusa in un decreto di non luogo a procedere 27 marzo 2007 (doc. A) dove il Procuratore pubblico aveva accertato l'assenza di atti illeciti a carattere penale. La sequestrante poi non aveva allegato documenti limitandosi a richiamare incarti pendenti presso la stessa Pretura -ma i cui documenti al momento dell'introduzione dell'istanza di sequestro risultavano ritirati dal legale di un altro co-convenuto in giudizio nell'ambito delle relative vertenze- ledendo così il principio di celerità e concentrazione che reggeva la procedura di sequestro. Nel merito, quei documenti davano atto dell'esistenza di rapporti commerciali fra le parti, senza però provare quanto le veniva rimproverato dalla sequestrante. Né evidenziavano elementi per quantificare il preteso danno. La sequestrante non era solita comunicarle l'identità di potenziali committenti, che se del caso si erano rivolti a lei tramite altre vie e l'avevano infine scelta per i modici prezzi applicati. Nei casi individuati dalla sequestrante quale fonte di danni, le offerte di quest'ultima non si erano di fatto concretizzate poiché troppo onerose.
La sequestrante ha precisato che l'esecuzione a convalida del sequestro era stata tempestiva (doc. 1), che il relativo precetto esecutivo era stato notificato al legale svizzero dell'opponente legittimato a riceverlo per suo conto e che ad ogni modo una censura al riguardo doveva semmai essere proposta con ricorso ex art. 17 LEF. Essendo lei debitrice della pretesa che chiedeva di sequestrare (sentenza 10 dicembre 2007), la sua sede ticinese a __________ costituiva il foro del sequestro per il credito a favore dell'opponente. Il richiamo incarti dalla stessa Pretura era conforme alla prassi valida in materia di rigetto dell'opposizione, ritenuto oltretutto che a quel momento i relativi documenti non erano materialmente disponibili (doc. 2 e 3). La sequestrante ha quindi prodotto altri documenti (doc. 4 a 12) a sostengo delle sue allegazioni. Rilevante per il sequestro era l'istanza 1° settembre 2010, di modo che informazioni errate sul decreto di sequestro non rendevano nullo il provvedimento. Gli atti illeciti quali truffa, appropriazione indebita e concorrenza sleale, si erano verificati in più luoghi e anche presso la stessa sede visto che il suo dipendente M__________ aveva agito con l'ausilio di documenti, invii e-mail e conversazioni telefoniche dal posto di lavoro. Il quantum del credito per risarcimento danni trovava riscontro nei doc. 4, 5 e 6. E, tale pretesa non era certo prescritta in quanto tornava applicabile l'art. 60 cpv. 2 CO: il decreto di non luogo a procedere non era in effetti definitivo ritenuto che nuove prove avrebbero consentito all'autorità inquirente di riaprire il caso. I potenziali committenti che l'avevano interpellata, non l'avevano scelta in conseguenza dell'agire illecito in correità di M__________ e dell'opponente. Determinante per il sequestro era poi la verosimiglianza e non la prova certa. Infine, ha di nuovo proposto il richiamo di incarti dalla Pretura.
L'opponente, in replica, ha ribadito il suo punto di vista e le sue obiezioni. Nulla provava che la convalida del sequestro era stata tempestiva e nessuna procura legittimava il suo legale a ricevere atti esecutivi. La sequestrante non beneficiava di un foro del sequestro e semmai avrebbe dovuto convenire l'opponente alla sede estera di quest'ultima. Irricevibili i documenti prodotti in sede di udienza -il doc. 11 in base all'art. 389 seg. CPC/TI- e il richiamo incarti, poiché dovevano già accompagnare l'istanza di sequestro. Non vi erano stati atti illeciti, men che meno si erano verificati in Svizzera. L'ossequio della prescrizione penale era pertanto a priori escluso. Per il resto, il decreto di non luogo a procedere era cresciuto in giudicato e, da allora, nessuna nuova prova aveva consentito la riapertura del procedimento.
La sequestrante si è confermata nelle sue allegazioni di causa. La convalida era stata tempestiva come si poteva evincere dal doc. 13. Determinante quale foro era solo la sua sede, da cui la competenza della Pretura di __________ a decretare il sequestro. Le conclusioni del giudice penale non vincolavano il giudice civile (art. 53 CO). Peraltro, il decreto di non luogo a procedere non poteva certo crescere in giudicato. Il doc. 11, infine, era la copia di un allegato di replica prodotto nell'ambito dell'azione di accertamento dell'inesistenza del debito, il cui incarto era stato richiamato.
Al termine del contraddittorio, il Pretore ha dichiarato ricevibili i documenti prodotti dalla sequestrante (doc. 1 a 13), respingendo invece la richiesta di richiamo incarti in quanto non suscettibili di recare chiarimento di rilievo ai fini del giudizio. Le parti hanno poi proceduto al dibattimento finale, mantenendo il rispettivo punto di vista.
E. Con sentenza del 7 dicembre 2010 il Pretore __________ ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro. Il verbale di sequestro, redatto il 6 settembre 2010 era stato inviato alle parti l'indomani, ossia l'8 settembre. Di modo che, inoltrata il 13 settembre 2010 la domanda di esecuzione a convalida di quel provvedimento (art. 279 cpv. 1 vLEF) era tempestiva. La procura conferita dall'opponente al suo legale autorizzava quest'ultimo ad agire nei procedimenti giudiziari e non, riferiti al contenzioso in essere fra le parti, oltre che a ricevere atti e citazioni, compresa quindi anche la notifica di un precetto esecutivo. Dalla stessa del resto, l'opponente non aveva patito alcun danno. Oggetto di sequestro era un credito dell'opponente contro la sequestrante, di modo che quale luogo di situazione dei beni da sequestrare valeva __________, sede della sequestrante. L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito era così da respingere. La causa del sequestro indicata nell'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF era soddisfatto per il fatto che la creditrice sequestrante aveva da sempre sede a __________, in Svizzera. Parte degli illeciti all'origine della pretesa di risarcimento danni erano stati commessi proprio in quel posto, che valeva quindi pure da luogo dell'evento. Il relativo credito era fondato su atti illeciti commessi nel 2006 a norma degli art. 41 CO, 146 e 158 CP e della legge sulla concorrenza sleale. Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO, la cui applicazione non necessitava né della promozione di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, esso non era ancora prescritto. In assenza di una sentenza penale, spettava al giudice civile pronunciarsi in merito alla loro illiceità. E, i documenti prodotti, in particolare il doc. 7, rendevano verosimili le ipotesi di reato e quindi il relativo credito, messe in atto dall'opponente e da M__________ che, raggirando dei potenziali committenti -fra cui tali D__________ e F__________- nell'intento di indurli ad affidare direttamente a loro due eventuali contratti d'appalto, avevano intenzionalmente estromesso dal gioco la sequestrante. Oltretutto, il decreto di non luogo a procedere prodotto agli atti era stato emesso solo a carico dell'ex dipendente M__________ e limitato ai reati di truffa e amministrazione infedele, ma non menzionavano né l'opponente o altri, e nemmeno si pronunciava sulla pretesa violazione di norme sulla concorrenza sleale. Per l'art. 187 CPC/TI [recte: CPP/TI] inoltre, non era definitivo. Di modo che, anche il credito era da ritenersi verosimile.
F. Con il presente appello AP 1 chiede di accogliere l'opposizione e annullare il sequestro. Rimprovera al Pretore di essere incorso in un errore di procedura accettando che, con l'istanza di sequestro, la sequestrante si sia limitata a richiamare i relativi documenti e incarti. Questo ledeva il principio di celerità, concentrazione e motivazione, ostacolandola nell'elaborazione di un'adeguata difesa. In riferimento al credito della sequestrante, il decreto di non luogo a procedere -cresciuto in giudicato- era sì stato emesso a carico di M__________, ma per gli stessi reati penali che la sequestrante imputava all'opponente, di cui invocava la correità. L'art. 60 cpv. 2 CO era applicabile solo se l'autorità penale non si è pronunciata sull'esistenza di un atto punibile. Dottrina e prassi del Tribunale federale, escludevano poi che ciò fosse il caso per un decreto di non luogo a procedere dove venivano esaminati i presupposti oggettivi e soggettivi di un determinato reato penale: di fatto, in tal caso la decisione penale legava il giudice civile. Diversa la questione per quel decreto di non luogo a procedere che si limitava a constatare una mancata presentazione di querela, la morte del denunciato, una sua incapacità di discernimento o altro, senza esprimere giudizi sulla sostanza dell'atto. Ora, nel decreto di non luogo a procedere 27 marzo 2007, il Procuratore pubblico aveva appunto escluso il reato di truffa e di amministrazione infedele. Certo, con nuove prove il procedimento avrebbe potuto essere riaperto. Tuttavia dall'emanazione di quel decreto erano oramai già trascorsi oltre quattro anni. Erroneamente il Pretore aveva quindi applicato l'art. 60 cpv. 2 CO. Di fatto il credito per risarcimento danni si era prescritto giusta l'art. 60 cpv. 1 CO, se non altro poiché la relativa azione di merito a suo tempo promossa presso la stessa Pretura era stata stralciata per perenzione processuale, essendo rimasta inattiva per due anni. Peraltro, non era dato di capire in base a quale doc. 7 il Pretore aveva considerato verosimile il credito per risarcimento danni, la sequestrante avendo indicato i suoi documenti con lettere dell'alfabeto. Nulla dimostrava che l'opponente aveva direttamente rifornito il committente D__________. D'altro canto, F__________ non aveva acquistato alcunché, come attestato dalla stessa controparte e dal Pretore. Di modo che, dei pretesi raggiri a lei rimproverati non vi era alcun fondamento.
G. Delle osservazioni della sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, l'intera procedura resta disciplinata sia dalla legge cantonale di applicazione sulla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (vLALEF), sia dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010 (cfr. anche il rinvio di cui all'art. 25 vLALEF) e riservate le prescrizioni previste al riguardo dalla LEF (art. 271 segg. vLEF, ossia nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2010).
2. Con sentenza 19 luglio 2011 il Tribunale federale ha annullato in quanto arbitraria la decisione del 4 marzo 2011 (inc. 14.2011.3) con cui questa Camera aveva, in accoglimento dell'appello di AP 1, dichiarato nullo il decreto di sequestro emesso a carico della stessa AP 1 per incompetenza territoriale del Pretore __________ (DTF 5A_261/ 2011 del 19 luglio 2011, destinata a pubblicazione). Ora, il giudizio di rinvio vincola il tribunale inferiore (Von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF; Meyer in: Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 18 ad art. 107 LTF; Corboz in: Corboz/ Würzburger/Ferrari/Frésard/ Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009). Per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1) i suoi motivi limitano così la cognizione dell'autorità cantonale cui la vertenza è ritornata, nel senso che quest'ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2). Ciò detto, il quadro della nuova decisione che deve'essere pronunciata dall'autorità cantonale in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, nota 835 ad art. 322). V'è pertanto l'obbligo di riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità federale e delle prove acquisite agli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22 ad art. 322), senza che sia necessario avviare una nuova istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata emanata la prima sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/ 2004, m. 29 ad art. 322; Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 23 ad art. 322).
Di modo che, sono oramai superati i dubbi sollevati dalla sequestrante a proposito dell'ossequio del termine d'appello (osservazioni, pag. 2 lett. A). Parimenti dicasi dei presunti errori procedurali che l'appellante -a mente della quale, le avrebbero precluso un'adeguata difesa nella procedura di opposizione al sequestro- rimproverava al Pretore (appello, pag. 4 n. 7).
3. Nel caso concreto, con la sua decisione 19 luglio 2011 (DTF 5A_261/2011, destinata a pubblicazione) il Tribunale federale ha spiegato e accertato che dovendosi procedere al sequestro di un credito che la debitrice sequestrata e opponente residente all'estero aveva nei confronti della creditrice sequestrante, quest'ultima rivestiva incontestabilmente anche il ruolo di terza debitrice in Svizzera: quel credito, pertanto, era da localizzare alla sede della creditrice sequestrante, motivo per cui il giudice competente per territorio a decretarne il sequestro era -a ragione- il Pretore __________ (DTF 5A_261/2011 consid. 3). Inoltre, a mente del Tribunale federale, chiedendo di bloccare una pretesa che lei medesima aveva nei confronti della debitrice sequestrata e opponente, l'agire processuale della sequestrante non poteva neppure considerarsi privo di interesse e configurare un manifesto abuso di diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 5A_261/2011 consid. 4). E, per i motivi di cui si è appena detto (sopra, consid. 2), essendo questa Camera legata alla motivazione data in sede federale, sotto questo profilo la questione non merita disamina ulteriore.
Ciò posto, il Tribunale federale ha constatato poi che l'unica condizione del sequestro rimasta litigiosa era l'esistenza del credito a tutela di cui il 1° settembre 2010 la sequestrante aveva introdotto la sua istanza, questione su cui però questa Camera -dichiarando il provvedimento nullo per incompetenza territoriale- non si era affatto pronunciata (DTF 5A_261/2011 consid. 5). Considerato l'ampio potere riconosciuto alle autorità cantonali in materia di apprezzamento delle prove, il Tribunale federale ha così disposto il rinvio della causa con l'invito a verificare se il preteso risarcimento danno da atto illecito e relativo ammontare, erano sufficientemente verosimili, tanto da giustificare il mantenimento del sequestro cosi decretato, e rilasciare quindi una nuova decisione (DTF 5A_261/2011 consid. 5). Ai fini della valutazione del presupposto rimasto così controverso, hanno rilevanza -come evidenziato dal Tribunale federale (DTF 5A_261/ 2011 consid. 2.1 e 2.3), che ha definitivamente risolto anche la questione legata a ogni ulteriore richiesta di richiamo incarto formulata dal sequestrante- i documenti “già agli atti (doc. 7 dell'incarto riferito all'istanza di sequestro, il cui richiamo è stato ammesso dalla Corte cantonale)”, trattandosi a detta della sequestrante medesima dei “documenti che a suo giudizio sostanziano la verosimiglianza del suo credito nei confronti della debitrice sequestrata”.
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 vLEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Come accertato dal Tribunale federale (sopra, consid. 3), non è contestata l'esistenza della causa del sequestro, fondata sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF ovvero sull'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito della sequestrante, requisito che il Pretore ha ritenuto realizzato in quanto la stessa aveva oramai incontestabilmente da tempo sede a __________, quindi in Svizzera (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6). Avendo poi fondato la sua richiesta di risarcimento su asseriti atti illeciti commessi presso quella sede, la Svizzera era altresì il luogo dell'evento (sentenza impugnata, pag. 4 n. 6). Indiscusso è pure l'appartenenza del credito sequestrato (sentenza impugnata, pag. 4 n. 5), ossia la pretesa di AP 1 contro AO 1 basata sulla decisione 10 dicembre 2007 (sopra, consid. A).
Da decidere, restano per contro le contestazioni che l'appellante solleva riguardo la conclusione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7), laddove ha ritenuto verosimile l'esistenza del credito e ha ammesso l'applicazione della prescrizione più lunga ex art. 60 cpv. 2 CO (sentenza impugnata, pag. 4 n. 7).
5. Per il Pretore la pretesa di risarcimento danno -a tutela della quale la procedente ha chiesto il sequestro- proprio perché riconducibile a atti punibili anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione più lungo valido in quella sede giusta l'art. 60 cpv. 2 CO. La sequestrante aveva segnatamente invocato i reati di truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale, per i quali il termine di prescrizione era di quindici rispettivamente sette anni; e, visto che i presunti illeciti rimproverati all'opponente risalivano al 2006, quel preteso risarcimento non poteva ritenersi prescritto (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7). Secondo il Pretore, l'art. 60 cpv. 2 CO non richiedeva né la promozione di un procedimento penale né una sentenza di condanna penale, dovendosi soltanto considerare che in tal caso l'onere di pronunciarsi in merito alla realizzazione delle condizioni poste dai reati invocati spettava al giudice civile (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7).
a) Ora -come ricordato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7)- se l'atto illecito deriva da un atto punibile a riguardo di cui la legislazione penale stabilisce un termine di prescrizione più lungo, tale termine è determinante anche per la prescrizione civile (art. 60 cpv. 2 CO; Brehm, Berner Kommentar VI/1/3/1, 3a ed., Berna 2006, n. 68 segg. ad art. 60; Däppen in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 4a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 60 con riferimenti). L'applicazione di questa norma non richiede che l'agente sia stato condannato o penalmente perseguito, ma è sufficiente che l'atto illecito configuri oggettivamente e soggettivamente un reato punibile dal profilo penale (Brehm, op. cit., n. 69 segg. ad art. 60; Däppen , op. cit., n. 13 ad art. 60 con rif.). Il giudice civile esamina autonomamente la questione, essendo vincolato da una decisione penale cresciuta in giudicato -di condanna, di assoluzione o di non luogo- rispettivamente da una decisione di sospensione della procedura diventata definitiva, solo qualora il giudice penale si è espresso sulla questione della punibilità dell'atto illecito (Brehm, op. cit., n. 72 segg. e n. 79 segg. ad art. 60; Däppen , op. cit., n. 13 ad art. 60 con rif.; Werro in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, CO I, Basilea 2003, n. 31 ad art. 60).
b) L'appellante obietta che sui reati che le vengono rimproverati, il Procuratore pubblico si è già pronunciato nell'ambito del decreto di non luogo a procedere del 27 marzo 2007 (doc. A) emesso nei confronti di M__________ -dipendente della sequestrante e individuato da quest'ultima quale correo dell'opponente (sopra, consid. B)- regolarmente cresciuto in giudicato. Più precisamente, in quel contesto l'autorità inquirente aveva stabilito che non vi erano i presupposti oggettivi e soggettivi per ammettere il reato di truffa e di amministrazione infedele. Di modo che, a fronte di un giudizio penale che già accertava la loro inesistenza, l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO era a priori esclusa (appello, pag. 5 n. 8). Ma, invano. Come sottolineato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 n. 7), per emettere quel decreto di non luogo a procedere, il Procuratore pubblico si è confrontato sì con la fattispecie della truffa e dell'amministrazione infedele, non però con un'eventuale infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale (LCSL: RS 241) su cui -a differenza di quanto lascia sottintendere l'appellante (appello, pag. 4 n. 8)- la sequestrante ha altresì fondato la richiesta di risarcimento (istanza di sequestro, pag. 2 segg. ad A, pag. 4 n. 7). Ora, il reato di concorrenza sleale per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria -da cui il termine di prescrizione per l'azione penale di sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP)- è per legge perseguito solo a querela (art. 23 cpv. 1 LCSl). E, in questi casi, ai fini dell'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO è del tutto irrilevante che il danneggiato abbia o no sporto denuncia (DTF 112 II 86; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 60; Brehm, op. cit., n. 70 ad art. 60). Questo poiché -e la stessa prassi citata dall'appellante lo ricorda (appello, pag. 5 n. 8; Sentenza del Tribunale federale 4A_210/2010 [4A_214/2010, 4A_216/2010] del 1° ottobre 2010, consid. 6.3.1)- scopo di questa norma non è mai stato quello escluderne la sua applicazione ogni qualvolta per un motivo o per l'altro l'azione penale non è più possibile: tale eventualità si presenta ad esempio ogni qualvolta si ha a che fare con i reati punibili a querela, allorquando la stessa non viene introdotta o lo è una volta decorso il termine -tre mesi (art. 31 CP)- a disposizione (loc. cit., consid. 6.3.1 in fine). Ciò posto, non foss'altro che per questo motivo, la pretesa della sequestrante non può certo e a priori ritenersi prescritta. In definitiva, laddove ha ammesso l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO, il giudizio pretorile resiste pertanto alla critica dell'appellante e merita conferma.
c) A detta dell'appellante il decreto di non luogo a procedere del 27 marzo 2007 esamina il comportamento rimproverato a M__________ e all'opponente in correità fra di loro (appello, pag. 5 n. 8). Invero però, esso non menziona affatto -e nemmeno a titolo marginale- il nominativo di quest'ultima (doc. A). Di per sé, e già solo per questo, la censura sarebbe quindi infondata. A ciò basti aggiungere che -come evidenzia la stessa appellante (appello, pag. 6 n. 8)- è ben vero che la sequestrante ha sempre invocato la correità intercorsa fra M__________ e l'opponente -oltre che di W__________ (sopra, consid. B)- per i reati ascritti a quest'ultima e che sono alla base del suo preteso risarcimento (istanza di sequestro, pag. 2 segg. ad A, pag. 4 n. 6). Il termine di prescrizione di sette anni si applica nondimeno, e come già spiegato (sopra, consid. 5b), per il solo fatto che quel decreto non considera neppure l'eventualità di un'infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale. Di modo che, si volesse anche soprassedere al fatto che l'opponente non era la destinataria del decreto di non luogo a procedere del 27 marzo 2007, l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO troverebbe comunque e ad ogni modo giustificazione. Di conseguenza, la censura si rivela ancora una volta senza fondamento.
d) L'appellante obietta ancora che solo a fronte di elementi nuovi il Procuratore pubblico potrebbe riconsiderare quanto da lui accertato con il decreto di non luogo a procedere del 27 marzo 2007: se non che, nel caso concreto, la sequestrante non aveva invocato né nuovi fatti né nuovi mezzi di prova (appello, pag. 6 n. 8). Ancora una volta tuttavia l'argomento è senza rilevanza, giacché l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO si giustifica -come detto- anche e in ogni caso a prescindere dai reati di truffa e di amministrazione infedele (sopra, consid. 5b). Pertanto, pure sotto questo profilo, la critica va disattesa.
e) A un esame di mera verosimiglianza quale quello che regge la procedura di opposizione al sequestro, se ne deve per finire dedurre che, come ritenuto dal Pretore, al credito di cui la sequestrante si pretende titolare torna applicabile l'art. 60 cpv. 2 CO. La motivazione pretorile resiste di conseguenza agli argomenti della ricorrente e, al riguardo, l'appello va così respinto poiché infondato.
6. L'appellante afferma che, a prescindere dalla questione legata alla prescrizione, il credito rivendicato dalla sequestrante non appare comunque sufficientemente verosimile (appello, pag. 7 n. 9). Dal canto suo il Pretore si è convinto che i documenti prodotti, in particolare il doc. 7, rendevano verosimile l'esistenza di atti illeciti imputabili all'opponente consistenti in “raggiri che hanno portato alla conclusione di contratti d'appalto fra i committenti, precedentemente in trattative con la AO 1, e la opponente”, e su cui la sequestrante fondava il credito di risarcimento danni: dal fascicolo processuale emergevano più precisamente tracce evidenti di comunicazioni intercorse tra quei committenti, M__________ e l'opponente, allo scopo di organizzare e pianificare l'esecuzione di lavori in un primo tempo affidati alla sequestrante, ma da cui poi la stessa era stata intenzionalmente estromessa (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7).
a) L'appellante rileva anzitutto di non comprendere affatto a quale doc. 7 si è riferito il Pretore, visto che i documenti che accompagnano l'istanza sono da contrassegnare con lettere (appello, pag. 7 n. 9). La censura è nondimeno pretestuosa, giacché la procedura di opposizione al sequestro è appunto stata avviata dalla stessa opponente, che in quel contesto ha pertanto assunto il ruolo di istante: come tale quindi, l'onere di indicare i propri annessi con lettere dell'alfabeto incombeva a lei (art. 166 cpv. 2 CPC/TI, applicabile per rinvio dell'art. 25 vLALEF). E, il relativo documento da lei prodotto figura in effetti agli atti quale doc. A. Alla sequestrante per contro, che nella procedura di opposizione al sequestro agiva quale convenuta, spettava indicare i propri annessi con le cifre arabiche (art. 171 cpv. 2 CPC/TI, per rinvio dell'art. 25 vLALEF). Di modo che, il plico di documenti indicato quale doc. 7 figura agli atti nel fascicolo “documenti della parte convenuta, doc. 1-13)” di cui all'incarto n. EF.2010.635 della Pretura __________ documenti questi dichiarati ricevibili. L'appello, al riguardo, è quindi senza fondamento.
b) L'appellante non si reputa convinta della motivazione pretorile laddove individua la verosimile esistenza di accordi tra lei e il committente D__________ -a scapito della sequestrante- per il fatto che quest'ultimo aveva per finire comunicato alla creditrice procedente di optare per un altro rivenditore che applicava prezzi più bassi (appello, pag. 7 n. 9). L’insorgente osserva in particolare che non vi è prova alcuna che quel cliente abbia in definitiva concluso un qualsiasi affare con lei (appello, pag. 7 n. 9). Il Pretore però ha altresì constatato che quel committente, dopo avere comunicato alla sequestrante di essere intenzionata a rivolgersi ad un altro fornitore, era comunque stato contattato tramite e-mail da M__________ con una conferma di fornitura e di posa di un'opera analoga a quella inizialmente richiesta alla sequestrante (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7). E, con tale argomento l'interessata non si confronta nemmeno. Di modo che, la critica sollevata dall'appellante sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5, per rinvio dell'art. 25 vLALEF). Si aggiunga poi che, sulla base dei documenti agli atti, quel cliente non ha in effetti accettato l'offerta datata 1°/26 giugno 2006 (doc. E e G nel doc. 7) con scritto e-mail del 26 luglio 2006 (doc. H nel doc. 7) poiché il preventivo era del 25% più alto rispetto a un altro. E, a fronte di ciò, l'invio e-mail 30 novembre 2006 con cui M__________ gli confermava delle modifiche ad un progetto di veranda la cui posa era fissata per il 14/15 dicembre (doc. I nel doc. 7) e relativo schizzo da cui risulta che il mandato (“Auftrag: 00158/AP 1,.... ”) era stato conferito proprio all'opponente (doc. L nel doc. 7), mal si giustifica se non alla luce della tesi sostenuta dalla sequestrante. Sulla base di questi elementi, la conclusione del Pretore merita in definitiva conferma.
c) L'appellante definisce inoltre singolare l'episodio concernente il committente F__________ (appello, pag. 7 n. 9). In merito il Pretore ha stabilito che le trattative con questo cliente erano molto probabilmente fallite a causa dei tentativi posti in atto dall'opponente e da M__________ e intesi a far sì che l'affare fosse concluso senza la sequestrante (sentenza impugnata, pag. 6 n. 7). La ricorrente non intravedere in ciò un motivo sufficiente per una sua responsabilità civile visto che, molto semplicemente, quel cliente aveva solo e per finire deciso di non acquistare alcunché né dalla sequestrante, né dall'opponente, né da terzi (appello, pag. 7 n. 9). Invero però, dai documenti prodotti risulta una situazione un po’ diversa: dopo una conferma d'ordine del 14 settembre 2006 destinata a questo committente e proveniente dalla sequestrante (doc. P pag. 1 e 3) assortita di una relativa richiesta d'acconto (doc. Q), il 3 ottobre 2006 sarebbe stata elaborata una seconda conferma d'ordine a firma -questa volta- di W__________ e M__________ per conto di tale “__________”, denominazione questa che con evidenza richiama proprio quella dell'opponente. Risulta inoltre che a quest'ultima, tale documento sarebbe stato preventivamente trasmesso via e-mail per verifica (doc. N). A ben vedere quindi, quantomeno nell'ambito di un giudizio limitato alla mera verosimiglianza, a fronte di questi elementi la conclusione del Pretore appare tutto sommato sostenibile. E ciò, a prescindere dal fatto che quel cliente in definitiva nulla abbia comperato (appello, pag. 7 n. 9).
d) Se ne deduce quindi che, così come proposti, gli argomenti dell'appellante non inficiano affatto il giudizio pretorile che va di conseguenza confermato: la pretesa di risarcimento danni di cui si pretende titolare la sequestrante e che la stessa ha fondato su pretesi atti illeciti da ascrivere all'opponente -perlomeno laddove all'opponente siano ascrivibili gli estremi di un'infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale (sopra, consid. 5)- appare sufficientemente verosimile e atta a giustifica il mantenimento del sequestro, impregiudicata la possibilità di un esito diverso nell'ambito della procedura di convalida. L'appello, nei limiti della sua ricevibilità, va in definitiva respinto poiché infondato.
7. La sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello va respinto poiché privo di fondamento. La tassa di giustizia e l'indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, il CPC/TI, gli art. 271 segg. vLEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello va respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata da AP 1, __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere AO 1, __________, un'indennità di fr. 800.–.
3. Intimazione:
– PA 1 __________;
– PA 2 __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 49'677.10 (art. 11 lett. a CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.