|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano B/fp/fb
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’ istanza 17 giugno 2011 presentata da
|
|
CO 1 __________
|
|
|
Contro |
|
|
RE 1 __________
|
||
|
|
|
|
|
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 19 ottobre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
24 ottobre 2011 ne chiede l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26/27 ottobre 2011, con il quale al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________, RA 1, nell’ambito della liquidazione della successione relitta CO 1, ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 146'000.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 19 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 rileva di essere, così come il suo amministratore unico A__________ B__________, oggetto di un procedimento penale avviato dal Ministero Pubblico della Confederazione nell’ambito di una procedura contro la mafia delle sigarette. Per questo motivo dal 31 agosto 2004 tutti i suoi beni, così come quelli del suo amministratore unico, sono posti sotto sequestro penale. La reclamante asserisce di possedere attivi ampiamente sufficienti per far fronte all’importo posto in esecuzione, ma di essere oggettivamente impossibilitata a disporne (doc. A).
E. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
considerando
In diritto:
1.Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento (art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF).
Giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1. il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto;
2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore: o
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
La reclamante chiede l’annullamento del fallimento sostenendo che dal 31 agosto 2004 non può più disporre dei suoi beni in seguito ad un sequestro penale deciso dal Ministero Pubblico della Confederazione e che lo stesso vale per il suo amministratore unico, per cui è impossibilitata a pagare il suo debito. Orbene questo argomento non può essere considerato in questa sede. Infatti, secondo l’art. 174 LEF, il fallimento può essere annullato solo nel caso in cui risultano adempiuti i presupposti sopra elencati. Non avendone la convenuta ossequiato alcuno, ne consegue che il fallimento di RE 1 non può essere annullato. Del resto, va ricordato che, proprio a causa della sua conclamata impossibilità a far fronte al credito in rassegna, l’escussa aveva espressamente ritirato, senza riserva alcuna, l’opposizione sollevata al precetto esecutivo all’origine dell’impugnata decisione di fallimento (v. verbale di udienza del 19 maggio 2011, inc. SO.2011.__________, annesso al reclamo).
2.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
18 novembre 2011 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
3.Intimazione:
- avv. PA 1, __________;
- RA 1, __________;
- Ufficio esecuzione di __________, __________;
- Ufficio fallimenti di __________, __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).