Incarto n.
14.2011.177

Lugano

8 novembre 2011

FP/b/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione dipendente da istanza 30 settembre 2011 presentata da

 

                                         CO 1

 

                                         contro

 

                                         RE 1

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, intimato in data 5 luglio 2011 per l’incasso delle somme di fr. 30'360.- oltre interessi al 5%  dal 1.1.2010 e fr 6'900.- e spese esecutive;

 

istanza accolta dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con decisione del 21 ottobre 2011 (inc. SO.2011.731);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 2 novembre 2011;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto  

 

in fatto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 5/12 agosto 2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 30'360.- e fr. 6'900.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito le pigioni arretrate come da estratto conto del 24 gennaio 2011 (fr. 35'880.-) e pigione del mese di febbraio (fr. 1'380.-);

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, allegando, tra l’altro, il contratto di locazione sottoscritto dal debitore in data 13 giugno 2006 (doc. B) e l’estratto conto inquilino 30 settembre 2011, con uno scoperto di fr. 37'260.- (doc. C);

 

                                         che con ordinanza del 3 ottobre 2011 il Pretore, richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine fino al 20 ottobre 2011 per presentare eventuali osservazioni scritte all’istanza;

 

                                         che tale termine è però decorso infruttuosamente, il plico raccomandato contenente tale ordinanza unitamente all’istanza essendo ritornato alla Pretura con la menzione “non ritirato”;

 

                                         che con decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione agli atti, in particolare il contratto di locazione 13 marzo 2006 (doc. B), costituisce valido titolo di rigetto provvisorio per l’importo posto in esecuzione;

 

                                         che contro tale sentenza il convenuto si è rivolto al primo giudice con scritto del 2 novembre 2011, asserendo anzitutto di non  avere ricevuto alcun avviso da parte della posta della raccomandata contente l’assegno termine per inoltrare osservazioni all’istanza, altrimenti egli si sarebbe espresso, come sta facendo ora, sulla base della documentazione ivi annessa, rilevando in ogni modo che egli si trovava a casa, come a tutt’oggi, in quanto ha dovuto subire un intervento al ginocchio, tanto da trovarsi ancora in assicurazione al 100%;

 

                                         che dalla documentazione esibita, egli ha rilevato, risulta che egli aveva un accordo di contraccambio di lavori-arretrati affitto con il procedente, tanto che è stata allestita una fattura ed è stato intimato un precetto esecutivo nei confronti del medesimo per un importo di fr. 39'705.- oltre accessori, di modo che egli ha fatto opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei suo confronti dal locatore;

                                         che la __________ e la __________, ha precisato, sono società di proprietà della parte istante;

 

                                         che il Pretore ha trasmesso tale atto (un reclamo ex art. 319 segg. CPC) per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la quale non lo ha intimato alla controparte per osservazioni;

 

considerando

 

in diritto:

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80 -84 LEF  (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

 

                                         che, secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio;

 

                                         che l’insorgente non contesta che il contratto di affitto sul quale il procedente ha fondato la procedura esecutiva in rassegna costituisce in sé – come rilevato dal primo giudice – riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, pertanto, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e nemmeno mette in dubbio l’esattezza del conteggio di cui al doc. C, che conclude con il debito ivi esposto;

 

                                         che, nondimeno, egli giustifica l’opposizione al precetto esecutivo con l’accordo di contraccambio lavori-arretrati affitti stipulato con il procedente, che ha comportato l’emissione di una fattura di fr. 39'705.00 + interessi e l’invio di un precetto esecutivo a carico della committenza, come rilevabile dalla documentazione annessa al reclamo, la quale non ha però potuto essere prodotta davanti al primo giudice, non avendo egli ricevuto il plico raccomandato contenente l’assegnazione del termine impartitogli ex art. 253 CPC per presentare eventuali osservazioni all’istanza;

 

                                         che, rileva il reclamante, avesse egli potuto esprimersi, avrebbe per l’appunto fatto valere che i citati lavori erano stati commissionati dallo stesso istante nonché dalla __________, per far fronte al risarcimento “arretrati affitti” (cfr. lettera 26 febbraio 2011 indirizzata alla __________), ritenuto in ogni modo che la stessa __________ e la __________ sono di proprietà dello stesso procedente;

 

                                         che è per questi motivi che egli ha sollevato opposizione al precetto esecutivo;

 

                                         che secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF di fronte a un riconoscimento di debito ai sensi del citato art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che lo infirmano;

 

                                         che è però evidente che la documentazione annessa al reclamo – ancorché in dispregio dell’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura di reclamo non consente alle parti di avvalersi di nuovi fatti, segnatamene di produrre nuovi documenti – non è, comunque sia, di alcun giovamento;

 

                                         che, infatti, la fattura richiamata con insistenza dall’insorgente riguarda sì opere edilizie verosimilmente eseguite dal convenuto nel corso del 2009, ma risulta inequivocabilmente indirizzata alla __________ (“con la menzione lavori diversi eseguiti per questa ditta nell’anno 2009) e non all’attenzione del procedente;

 

                                         che è però vero che la stessa fattura risulta allegata alla lettera 26 febbraio 2011 indirizzata alla stessa __________ in cui l’insorgente, accettando la disdetta del contratto di locazione per la data prevista il 28 febbraio 2011, ha ricordato che i lavori sono stati commissionati sia dal procedente nonché che dalla stessa __________, come da accordi presi con l’istante per poter far fronte al risarcimento arretrati affitti;

 

                                         che, tuttavia, tale scritto non consente né di ritenere provato o per lo meno reso verosimile che il procedente abbia commissionato a titolo personale - accanto alla __________ – i citati lavori, né di ritenere provato o almeno reso verosimile che le parti (procedente e convenuto) si fossero accordate nel senso di subordinare il versamento dei canoni arretrati, di cui il convenuto era ancora debitore, all’adempimento del contratto di appalto sfociato, per l’appunto, nella nota fattura all’attenzione di __________;

 

                                         che, ciò posto, non potendo l’escusso considerare il procedente suo debitore - all’insorgente non giova nemmeno far valere che la __________ e di proprietà del procedente, trattandosi di due soggetti giuridici diversi, per tacere del fatto che anche in questo caso si tratta di una mera allegazione di parte sprovvista di supporto probatorio - rispettivamente non potendo egli subordinare l’adempimento della propria prestazione a quella relativa alle opere sfociate nella fattura annessa al reclamo, (poiché, come visto, la documentazione che egli vorrebbe prospettare al Pretore, in caso di rassegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza, si rivela inadatta allo scopo; egli, del resto, non pretende di poterne esibire altra), non vi è motivo per vagliare se il convenuto sia stato davvero privato del diritto di esprimersi per non avere ricevuto il plico raccomandato contenente l’assegnazione del termine ex art. 253 CPC per presentare osservazioni all’istanza;

 

                                         che, sia come sia, un rinvio degli atti al primo giudice si rivelerebbe infatti, proprio sulla base delle argomentazioni addotte con il presente reclamo, del tutto infruttuoso, tenuto anche conto dei limiti della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC);

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio, andrebbero posti a carico della parte soccombente, ossia dello stesso reclamante;

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e considerato che l’insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         -

                                         -

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

 

 

 

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 30'360.- (art. 11 lett. a CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.