Incarto n.
14.2011.179

Lugano

23 dicembre 2011/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 24 giugno 2011 presentata da

         

RE 1

patrocinato dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

patrocinato dall’ PA 2

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 8 giugno 2011 per il pagamento di fr. 12'349.40 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 2010 e di fr. 63'175.10 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2007;

 

istanza respinta dal Pretore del distretto di Bellinzona con decisione del 21 ottobre 2011 (SO.2011.661);

 

decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del 4 novembre 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che in data 25 giugno 2011 l’RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto un accordo, nel quale è stato spiegato che il primo ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore del secondo, che sono sfociate in 3 note professionali a quel momento scadute e insolute, segnatamente nella nota professionale del 27 settembre 2007 in re S__________ di USD 55'271.10, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re G__________ di fr. 12'349.40, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re S__________ di fr. 2'194,40 (doc. B, A/premessa);

 

                                         che, ciò premesso, le parti hanno concordato a saldo delle suddette pretese l’impegno del cliente di versare all’RE 1 l’importo omnicomprensivo di fr. 50'000.-, da pagare in rate minime brevi manu di fr. 5’000.- a far tempo dal 3 dicembre 2010 nel suo ufficio di __________, dietro contestuale consegna, in proporzione al pagamento effettuato, di titoli detenuti in ritenzione dallo stesso avvocato e di proprietà di CO 1 (doc. B, oggetto, punto 1);

 

                                         che in base al citato accordo, con il pagamento dell’importo minimo concordato, il termine successivo di pagamento veniva spostato di 30 giorni e così di seguito (doc. B, oggetto, punto 2), con la puntualizzazione che in caso di mancato rispetto dei relativi termini di pagamento, l’RE 1 sarebbe stato libero di fare valere integralmente le proprie pretese derivanti dalle fatture di cui alla premessa (doc. B, oggetto, punto 3);

 

                                         che CO 1 ha versato una prima rata di fr. 5'025.- il 12 gennaio 2011, ricevendo in consegna 48 titoli (doc. D);

 

                                         che in seguito l’RE 1 ha più volte sollecitato il proprio cliente al rispetto degli accordi presi, ma inutilmente;

 

                                         che a seguito di tale atteggiamento, con precetto esecutivo (in via di realizzazione di un pegno manuale) n. __________ del 1/8 giugno 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 12'349.40 e fr. 63'175.10 T (totale  fr. 75'524.50), oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:” Accordo 15.06.2010 con relative note professionali del 27 09.2007 e del 09.02.2010 (doc. A). Titoli GPCB, FSB, RU”, e quale designazione del pegno: “Titoli GPCB, FSB, RU: v. distinta allegata per dettaglio (doc. B)”;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24 giugno 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         che l’istante, in estrema sintesi, ha in particolare fondato la propria domanda sull’accordo del 15 giugno 2010 (doc. B), che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati per liquidare la pendenza con il versamento della somma complessiva di fr. 5'000.-  da parte del convenuto a saldo di ogni pretesa, consentiva al procedente di fare valere integralmente le proprie pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa sub A dello stesso accordo;

 

                                         che con osservazioni del 13 agosto 2011 il convenuto si è opposto all’accoglimento dell’istanza, contestando, tra l’altro, l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, in quanto l’accordo del 15 giugno 2010 sarebbe da considerare nullo e quindi privo di ogni effetto poiché decaduto e inoltre non conterrebbe alcun riconoscimento di debito da parte sua, dato che gli non ha riconosciuto le fatture di cui l’istante chiede il pagamento e neppure i singoli importi ad esse afferenti, altrimenti non si sarebbe reso necessaria la conclusione dell’accordo di cui al doc. B;

 

                                         che nei rispettivi allegati di replica e duplica del 19 settembre (replica) e del 26 settembre 2011 (duplica) le parti si sono confermate nel proprio punto di vista;

 

                                         che nel frattempo una proposta transattiva formulata dal Pretore aggiunto all’udienza del 19 settembre 2011 e volta a comporre la vertenza con il versamento brevi manu all’istante da parte del convenuto della somma di fr. 5’000.-a saldo di ogni pretesa, dietro contestuale consegna del 30% di ogni tipo di titoli tedesco (come a punto 3 dell’istanza di rigetto), non è andata in porto;

 

                                         che con decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza;

 

                                         che riferendosi all’’accordo 15 giugno 2010 sul quale il procedente ha fondato l’istanza, egli ha rilevato che tale documento non contiene una chiara ed esplicita volontà del debitore di pagare - nel loro intero ammontare - le note professionali menzionate nella premessa A dell’accordo in questione, ma unicamente l’indicazione che l’istante ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore del convenuto, che sono sfociate in tre note professionali a quel momento scadute e insolute (cfr. doc. B, A/premessa);

 

                                         che nel seguito - ha puntualizzato il primo giudice - le parti hanno tuttavia concordato il pagamento di un importo omnicomprensivo di fr. 50’000.- a saldo delle pretese dell’istante di cui alla citata premessa;

 

                                         che lo stesso istante, sempre stando alla decisione impugnata, ha dal conto suo addotto di avere richiamato il pagamento delle note professionali, chiedendo il rispetto dell’accordo preso (istanza di rigetto dell’opposizione, pag. 3, punto 5) e che non avendovi il convenuto ottemperato ha avviato la presente procedura esecutiva volta al soddisfacimento integrale delle sue pretese derivanti dalle tre fatture di cui alla premessa A del doc. B);

 

                                         che la condizione posta dall’accordo non si è perciò avverata, come ammesso dall’istante;

 

                                         che di conseguenza, ha concluso il Pretore, l’accordo è da considerare decaduto a tutti gli effetti per esplicita volontà delle parti, come indicato al punto 3 del medesimo, per cui il medesimo accordo non può neppure essere considerato come riconoscimento di debito per la somma di fr. 50’000.- di cui al punto 1;

 

                                         che, ciò posto, egli ha quindi dato torto all’istante, senza vagliare le ulteriori eccezioni sollevate dal convento;

 

                                         che contro tale decisione l’istante è insorto con reclamo del 4 novembre 2011, ritenendo il ragionamento del Pretore illogico;

 

                                         che, a suo giudizio, le parti non avrebbe infatti mai sottoscritto un accordo di pagamento per un importo inferiore rispetto agli addendi menzionanti nella premessa A dell’accordo doc. B, se non fosse stato evidente che il convenuto aveva chiaramente riconosciuto il ben fondato delle tre note professionali in rassegna, di modo che la semplice lettura dell’accordo conduce a un riconoscimento di debito da parte del convenuto per l’intero importo posto in esecuzione;

 

                                         che del resto, puntualizza il reclamante, i documenti agli atti e le azioni del convenuto (consegna dei titoli a garanzia del credito e sottoscrizione dell’accordo doc. B), così come le relative prove “comprovabili”, attestano chiaramente e inequivocabilmente il riconoscimento di debito da parte dello stesso convenuto in merito alle note professionali;

 

                                         che, secondo l’insorgente, la decadenza dell’accordo per il mancato pagamento delle rate previste dal compromesse è irrilevante, dato che tale circostanza non ha influito sul fatto che il convenuto fosse ancora debitore di quanto aveva espressamente riconosciuto;

 

                                         che sarebbe del resto assurdo che, oltre a non rispettare un accordo che lo favoriva, il debitore si trovi ancora più premiato nel senso che, decaduto l’accordo, decadeva pure l’obbligo di pagare l’importo inferiore pattuito;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che proposto il 4 novembre 2011 a fronte di una decisione notificata in data 25 ottobre 2001 (cfr. ricerca Track &Trace), il rimedio risulta tempestivo e , quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

 

                                         che, al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura privata deve essere firmata dall’escusso- o dal suo rappresentante - e deve contenere la dichiarazione di volontà di pagare al creditore, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

 

                                         che, nella fattispecie, non vi è dubbio che il punto B/1 dell’accordo doc. B contiene un chiaro riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto - dipartendosi da quanto illustrato nella premessa A che precede, ossia dalle prestazioni legali e notarli dell’istante a suo favore e sfociate in tre note professionali scadute e insolute - si è impegnato a versare a saldo delle avversarie pretese la somma di fr. 50'000.- alle condizioni nel dettaglio ivi esposte (cfr. anche il successivo punto B/2);

 

                                         che, tuttavia, non vi è motivo di soffermarsi oltre su tale aspetto, dato che a seguito del preteso mancato rispetto da parte del convenuto delle condizioni che gli erano state imposte nell’onorare tale impegno, l’accordo è decaduto a tutti gli effetti, così come stabilito dal punto B/3 del compromesso, circostanza ammessa peraltro da entrambe le parti;

 

                                         che, del resto, il reclamante non procede per l’incasso dell’importo di fr. 50'000.- di cui per l’appunto alla clausola B/1 dell’accordo doc. B, ma per l’intera somma esposta nella premessa A che precede, avvalendosi del successivo punto B/3, secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati per il versamento dei citati fr. 50’000.-, con conseguente decadimento a tutti gli effetti dell’accordo, l’istante sarebbe stato libero di fare valere integralmente le proprie pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa;

 

                                         che a giusta ragione il Pretore ha però negato la qualifica di riconoscimento di debito in tale clausola;

                                         che se si può convenire con il reclamante che il suo ragionamento potrebbe anche reggere nella misura in cui egli argomenta che, da un punto di vista logico, una pattuizione come quella concordata nel punto B/1 dell’accordo doc. B - chiaramente favorevole al convenuto - aveva un senso soltanto se fosse stato pacifico che gli importi indicati nella premessa A non venivano come tali contestati - di modo che la clausola, secondo cui in caso di decadimento della transazione egli sarebbe stato libero di fare valere integralmente le sue pretese derivanti dalle notule professionali non poteva che riferirsi al diritto di richiedere l’intera somma senza particolari difficoltà - altrettanto difendibile è però l’obiezione del convenuto (v. osservazioni all’istanza, pag. 4), secondo cui l’accordo doc. B/1 è invece stato stipulato proprio per una ragione opposta, ovvero perché il mandante non ha mai inteso riconoscere le cifre esposte dalla controparte nella premessa (anzi, le ha sempre contestate), di modo che con il decadimento dell’accordo, all’istante non può essere riconosciuta la facoltà di procedere all’incasso dell’intero suo preteso credito previa individuazione nell’accordo medesimo degli estremi di un implicito riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF riferito alla fattispecie indicata ad A dell’accordo stesso;

 

                                         che ne discende pertanto che il riferimento alla facoltà per l’istante di fare valere integralmente le proprie pretese derivanti dalla tre fatture in rassegna a seguito del decadimento dell’accordo transattivo di cui ai punti B/1 e B/2, non va quindi necessariamente interpretato come un nulla osta al procedente di incassare il dovuto nella via agevolata garantita dall’art. 82 cpv. 1 LEF, la stessa clausola potendo invece essere interpretata in modo meno compromettente per l’escusso, ossia come il diritto dell’istante di procedere all’incasso delle proprie pretese mediante l’avvio di una procedura ordinaria, senza rischiare che la controparte gli possa eccepire l’infondatezza del credito richiamando la riduzione concordata nei punti B/1 e B/2 dell’accordo;

 

                                         che, in altri termini, facendo difetto una chiara situazione che consente di individuare negli accordi di cui al doc. B le condizioni per ammettere un riconoscimento di debito chiaro e incondizionato da parte del convenuto per l’intera somma pretesa dall’istante, la decisione impugnata merita tutela;

 

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Intimazione a.

                                         -  __________;

                                         -  __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 75'524,50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).