Incarto n.
14.2011.184

Lugano

28 novembre 2011

FP/ls/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento dipendente dall’istanza 2 settembre 2011 presentata da

 

 

RE 1, __________   

 

 

contro

 

 

 

CO 1, __________

 

 

 

 

 

sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 4 novembre 2011 (SO.2011.3727) ha così deciso:

 

“1.   È pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a far tempo da lunedi, 7 novembre 2011 alle ore 10.00.

     

2./3./4. Omissis.”

 

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo 9

novembre 2011 ne chiede l’annullamento;  

 

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

 

preso atto che con decreto presidenziale 9 novembre 2011 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'047.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

 

B.    All’udienza di contraddittorio del 19 ottobre 2011 nessuno è comparso.

 

C.    Con decisione 4 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 7 novembre 2011 alle ore 10.00.

 

                                  D.   Con reclamo 9 novembre 2011 RE 1   sostiene di avere - tra l’altro - saldato il suo debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di fallimento, segnatamente il 13 ottobre 2011, producendo una ricevuta dell’UE __________ relativa al versamento di fr. 1'433.60 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).                                      

 

considerando

 

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

                                         Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                     

 

2.La reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

 

3.Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto che era compito suo e non dell’UE __________ comunicare al primo giudice l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato intimato il reclamo per osservazioni.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                    I.   Il reclamo è accolto.

 

                                         “1. La dichiarazione di fallimento 4 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________, inc. SO.2011.3727, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

 

                                          2.  La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

 

                                          3.  Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

 

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  III.    Intimazione:

                                         - RE 1 __________   

                                           __________;

                                    - CO 1 __________  

                                       __________;                                                          

                                    - Ufficio fallimenti __________;

                                         - Ufficio di esecuzione __________;

                                         - Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

                                         - Ufficio del Registro fondiario __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.       

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).