|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
|
segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 13 settembre 2011 presentata da
|
|
CO 1
|
|
|
Contro |
|
|
RE 1
|
||
|
|
|
|
|
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 9 novembre 2011 (SO.2011.3825) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
10 novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 11 novembre 2011 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'242.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 10 novembre 2011 relativa al versamento di fr. 1'526.50 a saldo dell’esecuzione n. 1478875 promossa da CO 1 (doc. B). La reclamante ha presentato un’altra ricevuta relativa al saldo di un’ulteriore esecuzione, rilevando di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni e di essere intenzionata in tempi brevi a saldare tutte le altre pretese oggetto di esecuzioni promosse nei suoi confronti (doc. C).
Considerato
In diritto
1. Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di Lugano del 10 novembre 2011 relativa al versamento, avvenuto alle ore 14.02 secondo informazione ricevuta dall’UE di Lugano, di fr. 1'526.50 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti otto procedure esecutive, di cui sette promosse nell’anno in corso. Tre esecuzioni risultano essere state pagate, in una l’escussa ha interposto opposizione, mentre in quattro procedure, promosse per importi anche elevati, non è stata interposta opposizione. Ciò porta a concludere che la reclamante riconosce i relativi debiti, ma che non dispone della liquidità necessaria per farvi fronte. Il presupposto della solvibilità non può in queste circostanze essere ritenuto reso sufficientemente verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da
venerdì 9 dicembre 2011 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1.
3. Intimazione:
- ;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).