Incarto n.
14.2011.189

Lugano

18 novembre 2011

FP/b/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 luglio 2011 presentata dal

 

 

 

 

, patrocinato dall’PA 1,  

 

 

contro

 

 

 

CO 1,  

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. 760506 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 7 giugno 2007 per la somma di fr. 404'075.-oltre interessi e spese,

 

istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 28 ottobre 2011 (SO.2011.2954);

 

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14 novembre 2011;

 

esaminati gli atti,

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                         che con precetto esecutivo n. 760506 del 1/7 giugno 2011 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 404'075.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano;

 

                                         che il medesimo precetto esecutivo veniva pure notificato a __________, moglie dell’escusso;

 

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12 luglio 2011 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano , allegando la sentenza emanata in data 5 novembre 2010 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, con la quale egli ha riconosciuto il soggetto colpevole di truffa aggravata, truffa, appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti e ripetuta soppressione di documenti, condannandolo, tra l’altro, a versare al CO 1, costituitosi parte civile, fr. 451'811.40 (doc. B, dispositivo n. 2.2 );

 

                                         che l’importo di fr. 404'075.- costituirebbe, secondo l’istante, il saldo ancora dovuto dal convenuto;

 

                                         che con ordinanza del 28 luglio 2011, il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza il giorno di venerdì 28 ottobre 2011 alle ore 9.00;

 

                                         che soltanto la parte istante è però comparsa;

 

                                         che statuendo il 28 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, rilevando che la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la sentenza 5 novembre 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano e, più precisamente, il dispositivo condannatorio n. 2.2, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;

 

                                         che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 14 novembre 2011, chiedendone l’annullamento;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

 

considerando

 

 

in diritto:

 

 

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

 

                                         che tale è  il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

 

                                         che, secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

 

                                         che a sua volta, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria  esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione, il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

 

                                         che, nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano - passata in giudicato - costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui quel giudice ha condannato il qui convenuto a versare al CO 1, parte civile nel processo penale, la somma di fr. 451'811.40  (cfr. dispositivo n. 2.2);

 

                                         che del resto l’insorgente non pretende il contrario;

 

                                         che, nondimeno, il reclamante assevera per la prima volta in questa sede che la questione del risarcimento del danno arrecato alla controparte in relazione ai reati commessi, sia stata compiutamente regolata dalla convenzione che la parti hanno sottoscritto in data 2 marzo 2009 e che si trova annessa al reclamo, convenzione che tuttavia la controparte avrebbe disatteso, benché egli l’abbia per contro sempre onorata;

 

                                         che, secondo il reclamante, la convenzione in rassegna costituisce perciò l’unico atto giuridicamente valido sul quale è possibile dare seguito alle richieste pecuniarie della parte lesa;

 

                                         che la critica fondata su tale circostanza - che come  visto non era stata sottoposta al vaglio del Pretore - sfugge però a disamina e va, pertanto, ritenuta inammissibile;

 

                                         che, infatti, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

 

                                         che il reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il reclamante si propone di ottenere l’annullamento del precetto esecutivo, asserendo che la domanda di esecuzione previa del 30 maggio 2011 è antecedente di ben un mese e mezzo al conferimento della procura all’PA 1 da parte del CO 1, di modo che la pretesa posta in esecuzione è stata avanzata da un patrocinatore che non disponeva del titolo per farlo;

 

                                         che, infatti, per tacere del fatto che una censura del genere andava, se del caso, sollevata con ricorso ex art. 17 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza, di nuovo il reclamante si avvale di un argomento che non aveva sollevato davanti al primo giudice, ciò che comporta ancora una volta l’inammissibilità del rimedio;

 

                                         che il reclamo si rivela pertanto inammissibile nella sua totalità;

 

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente;

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

 

 

 

 

 

per questi motivi,

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Intimazione a.

                                         - RE 1, ,

                                         - PA 1. .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano. Sezione 5.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 404’075 (art. 11 lett. a CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).