Incarto n.
14.2011.18

Lugano

24 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 settembre 2010 di

 

                                         CO 1, __________      patrocinata dall’avv. PA 1, __________

 

                                         contro

 

                                         RE 1, __________      rappresentato da PA 2, __________

 

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. 812184 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 15 giugno 2010 per la somma di fr. 16'302,70 oltre interessi e spese esecutive;

 

 

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza del 1° febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha cosi deciso:

 

 

1.    L’istanza è accolta: l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’11/15 giugno 2010 è respinta in via definitiva per fr. 16'302.70 oltre interessi al 5% dal 9.7.2009 e fr. 70 di spese esecutive.

 

 2.    Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticiparsi dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr. 400.- per indennità.

 

 3.    omissis.”

 

Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo dell’11 gennaio 2010 chiede la reiezione dell’istanza;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 16'302.70 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:”Rechtskräftiges Urteil  des Bezirkgerichts __________ vom 9.Juli 2009 (sentenza giudiziale)”;

 

                                         che interposta opposizione dall’escusso, con istanza 21 settembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo ex art. 80 LEF, allegando la sentenza 9 luglio 2009 del Bezirksgericht di __________, dichiarata passata in giudicato  (“rechtskräftig”), con la quale la controparte è stata condannata a versarle la somma di fr. 13’002.70, oltre fr. 3'300.- di ripetibili (doc. C);

 

                                         che con ordinanza del 22 settembre il Pretore ha citato le parti a comparire in Pretura, mercoledì 27 ottobre, per procedere al contradditorio, udienza spostata al 29 novembre successivo su richiesta dell’istante;

 

                                         che nel contempo, ossia con istanza 24/25 ottobre 2010, PA 2, in rappresentanza del convenuto, richiamata la sua telefonata del 22 ottobre precedente, ha a sua volta chiesto il rinvio dell’udienza indetta per il 27 ottobre 2010, allegando un certificato medico attestante l’impossibilità per il rappresentato di partecipare alla citata udienza, per quindi asserire che, essendo il convenuto in cura medica a __________ almeno fino a gennaio 2011, l’udienza andava fissata dopo tale periodo;

 

                                         che in accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza 26 ottobre 2010 il Pretore ha ricitato le parti per martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;

 

                                         che all’udienza così indetta è però comparsa la sola parte istante, la quale si è confermata nella propria domanda;

 

                                         che con sentenza del 1° febbraio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza, ritenendo che la sentenza esibita dalla procedente costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

 

                                         che in data 11 febbraio 2011 RE 1, tramite PA 2, ha presentato un reclamo contro la predetta decisione, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza del 1° febbraio 2011 in quanto impedito per motivi di salute come attestato dal certificato medico annesso al ricorso ed eccependo, in ogni modo, di non avere mai ricevuto al suo domicilio di __________ la sentenza __________ sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza, per poi puntualizzare di avere effettuato per la procedente un rinnovamento del suo appartamento, come dalla lettera allegata al ricorso, di modo che per incassare il dovuto egli ha fatto intervenire un suo avvocato, che alle fine ha liquidato la pendenza con un importo di fr. 16'000.-;

 

                                         che, ciò posto, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;

 

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

 

 

considerato

 

in diritto:

 

 

                                         che risalendo la decisione impugnata al 1° febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta il 21 settembre 2010;

 

                                         che, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente;

 

                                         che si rivela perciò corretto il richiamo da parte del pretore alla legge cantonale di applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito vLALEF),

 

                                         che, ciò posto, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna;

 

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

 

                                         che, dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto,

 

                                         che secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili;

 

                                         che tale è il caso per decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n 3 CPC);

 

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che proposto in data 11 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, intimata il 1° febbraio 2011, il reclamo è di principio ammissibile;

 

                                         che nella misura in cui si propone di giustificare l’assenza all’udienza di contradditorio indetta per il 1° febbraio 2011, asserendo che ciò era dovuto a una repentina ricaduta nella malattia che aveva già spinto il giudice a rinviare l’udienza fissata per il 27 ottobre (rispettivamente per il 29 novembre 2010 su istanza della procedente), il reclamante si avvale di un argomento privo di pregio;

 

                                         che nel chiedere il rinvio dell’udienza prevista per il 27 ottobre 2010, con scritto 24 ottobre 2010 il rappresentante del convenuto (PA 2), aveva allegato il certificato medico 21 ottobre 2010 del prof. dott. med. __________, specialista in neurologia, __________, attestante l’incapacità lavorativa del soggetto, a seguito di malattia, dal 21 ottobre 2010 fino al 23 gennaio 2011, postulando nel contempo lo spostamento della stessa udienza a dopo detto periodo;

 

                                         che, come visto, dando seguito a tale richiesta, il Pretore ha ricitato le parti per martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;

 

                                         che nessuna richiesta di ulteriore rinvio è però stata inoltrata dal convenuto, rispettivamente dal suo rappresentante, cosi che l’udienza si è tenuta alla data citata;

 

                                         che al reclamante non può al riguardo giovare il certificato medico datato 12 novembre 2010, con il quale lo stesso prof. dott. med. __________ - confermato che il soggetto si trova dal 15 settembre 2010 “in meiner ärtzlichen Behandlung - ha puntualizzato che per motivi di salute “ist Herr RE 1 auf weiteres nicht einvernahmefähig”;

 

                                         che, infatti, tale certificato, in assenza di ulteriori  precisazioni, non consente di stabilire cosa intendesse esattamente asserire il medico curante rilevando che il paziente non era escutibile “bis auf weiteres” e, quindi, non permette a sua volta di accertare che tale preteso stato invalidante fosse necessariamente – ancora - presente il 1° febbraio 2011, giorno dell’udienza;

 

                                         che si fosse l’insorgente trovato nell’imminenza o il giorno dell’udienza (fissata per il pomeriggio) nella stessa situazione illustrata nel citato certificato medico, nulla gli avrebbe impedito di riproporre con l’aiuto del suo rappresentante (dandosene il caso per fax) una seconda richiesta di rinvio - come peraltro aveva fatto inoltrando l’istanza 24 ottobre 2010 -  allegandovi il relativo certificato medico aggiornato, ossia riferito alla situazione concreta al 1° febbraio 2011 (attestazione della sua reale impossibilità di presenziarvi);

 

                                         che il reclamante non pretende, infatti, che il suo stato di salute fosse così precario da impedirgli di muoversi in questa direzione,

 

                                         che, in definitiva, il certificato medico annesso al ricorso, non può supplire al mancato aggiornamento della situazione medica al 1° febbraio 2011, ciò che comporta la reiezione del reclamo su questo punto;

 

                                         che nelle misura in cui il reclamante asserisce di non avere mai ricevuto la sentenza sulla quale la procedente ha fondato l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato al riguardo inammissibile;

                                         che, infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, limitazione questa prevista peraltro anche nel diritto procedurale previgente, segnatamente dall’art. 321 lett. b CPC/TI - applicabile in virtù del rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF - secondo cui in sede appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. anche l’art. 20 cpv. 2 vLEF che impone alla parte convenuta di addurre le proprie ragioni all’udienza);

 

                                         che a prescindere dalle considerazioni d’ordine che precedono, l’affermazione di non avere mai ricevuto la sentenza - dichiarata “rechtskräftig” dall’autorità che l’ha emanata – costituente il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, lascia il tempo che trova;

 

                                         che, infatti, per tacere dell’inverosomiglianza di un’affermazione del genere, il reclamante non pretende di avere nel frattempo sollecitato la reintimazione della citata sentenza al domicilio di __________, né tanto meno asserisce di avere impugnato presso l’autorità superiore tale giudizio, della cui esistenza egli in ogni modo ha preso atto sia con la notifica del precetto esecutivo sia, ancor di più, con l’intimazione dell’istanza di rigetto (v. motiva-     zione del ricorso);

 

                                         che la stessa sorte – inammissibilità - è riservata pure alla lettera 8 febbraio 2008 (anche essa allegata al reclamo) indirizzata dalla procedente al convenuto, del resto inconcludente ai fini della definizione della presente causa;

 

                                         che nella misura in cui è ammissibile il reclamo – fondato sul pretesto nella misura in cui l’escusso nega di avere ricevuto la sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria istanza - deve di conseguenza essere disatteso, senza che lo stesso venga trasmesso al reclamante per apporvi la propria firma per sanare (art. 132 cpv. 1 CPC) la carenza dovuta al fatto che PA 2, in ogni modo nel caso specifico, non è abilitato ad esercitare la rappresentanza processuale in giudizio (cfr. art. 68 cpv. 2 lett. c CPC e 12 LACPC; sul problema v. CPC Comm., Trezzini, art. 68 pag. 247 ad b);

 

                                         che gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art.48 e 61 cpv. 1 OTLEF);

 

                                         che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;

 

 

 

per questi motivi,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - RE 1, __________, __________                            - PA 2, __________, __________;

                                         - avv. PA 1, __________, __________.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16'302,70, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).