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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 4 luglio 2011 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 I-
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tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 2 novembre 2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 290.-- a titolo di indennità.
3. omissis";
sentenza tempestivamente impugnata dall'escutente, che con reclamo 14 novembre 2011 ne ha postulato l’annullamento, con protesta di tasse, spese e ripetibili
viste le osservazioni 9 dicembre 2011 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. 24 allegato al reclamo), RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 5'502,30, oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2011, spese esecutive, indicando quali titoli di credito “Premi dal 01.10.2009 al 31.12.2010 – Decisione 1. ottobre 2009 dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, Bellinzona” e per le spese (di fr. 150.--, rispettivamente fr. 161.--) “Spese bolletta Pretura” e “Spese verbale sequestro no. __________ del 30.05.2011”.
Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio, secondo una precisazione indicata solo nella motivazione, doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2).
B. Nella sua “risposta” del 7 ottobre 2011, l’escussa si è opposta all’istanza, sostenendo di non aver mai sottoscritto un contratto d’assicurazione con RE 1 e di aver contestato la decisione 1° ottobre 2009 dell’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), che l’aveva assicurata d’ufficio ad RE 1 (doc. A allegato all’istanza) con un ricorso, poi respinto dalla stessa autorità (doc. D). Nell’aver contestato la decisione d’affiliazione d’ufficio, l’escussa ritiene infatti di aver validamente esercitato il suo diritto d’opzione a favore di un mantenimento della sua copertura assicurativa presso il Sistema sanitario nazionale italiano, sicché essa sarebbe stata ingiustamente affiliata d’ufficio ad RE 1. L’UAM, interpellata due volte in merito, non si sarebbe ancora pronunciata.
Nella sua replica 14 ottobre 2011, l’escutente ha ribadito la validità della decisione di affiliazione d’ufficio, che l’escussa ha omesso d’impugnare.
C. Con decisione 2 novembre 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto l’istanza, considerando che l’istante non avesse prodotto alcun documento che potesse configurare un titolo di rigetto dell’opposizione definitivo o provvisorio. In particolare, la decisione d’affiliazione d’ufficio non specifica l¿mporto dei premi da pagare e dai documenti agli atti non si evince alcun impegno dell’escussa di versare all’istante l’importo posto in esecuzione.
D. Con il reclamo in esame, RE 1 contesta la sentenza pretorile, chiedendone l’annullamento. Afferma di aver precisato nell’istanza il carattere provvisorio (e non definitivo) del rigetto dell’opposizione richiesto, non avendo potuto emanare in precedenza una decisione sui premi dovuti, siccome, onde convalidare, giusta l’art. 279 cpv. 2 LEF, il sequestro decretato il 17 maggio 2011 dalla medesima Pretura, sarebbe stata costretta ad inoltrare un’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’opposizione interposta dall’escussa. La reclamante sostiene inoltre che la mancata contestazione dell’affiliazione d’ufficio comporterebbe anche l’accettazione, almeno tacita, di tutte le conseguenze che ne derivano, in particolare l’importo dei premi indicati nella polizza d’assicurazione emessa dalla cassa designata nella decisione, peraltro accettati dall’Ufficio federale della Sanità pubblica.
E. Delle osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Premesso che sia l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 luglio 2011, sia la decisione impugnata, che risale al 2 novembre 2011, sono posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto lunedì 14 novembre 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 3 novembre, il reclamo, che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.
3. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Nel caso concreto, la reclamante rileva a ragione di aver indicato nelle motivazioni dell’istanza (doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2) il carattere provvisorio del rigetto dell’opposizione richiesto, ancorché non l’abbia indicato né nel titolo dell’istanza né nelle conclusioni.
4. Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche in seconda sede, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).
4.1. Nella fattispecie, prima di verificare se nella documentazione prodotta dall’escutente in prima sede – ricordato il divieto di produrre nuovi documenti in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC) –vi sia un titolo di rigetto provvisorio, occorre esaminare se l’opposizione interposta ad un’esecuzione per premi dell’assicurazione malattia obbligatoria possa davvero essere rigettata in via provvisoria. In effetti, per i crediti fondati sul diritto pubblico da accertare nell'ambito di una procedura amministrativa, la possibilità di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione esclude in linea di massima quella di chiederne il rigetto provvisorio, siccome una successiva azione di disconoscimento del debito davanti al giudice civile sarebbe inammissibile (Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82, con rif.; Vock, Kurzkommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 82; cfr. pure CEF 28 settembre 2006, inc. 14.06.52, c. 2, RtiD I-2007, 844 n. 59c). Il Tribunale federale ritiene però che le casse di assicurazione malattia possano procedere all’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria senza emanare una decisione formale, un’eventuale azione di disconoscimento di debito dovendo se del caso essere inoltrata davanti al tribunale delle assicurazioni (DTF 109 V 49, cons. 3a). La legge non obbliga infatti le casse malati a statuire sui premi con decisione, salvo che l’assicurato lo richieda (cfr. art. 80 cpv. 1 LAMal e 51 LPGA). Ciò non toglie che per ottenere il rigetto provvisorio la cassa deve presentare un riconoscimento di debito o un atto pubblico ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF – segnatamente un contratto d’assicurazione firmato dall’assicurato, che contenga tutti gli elementi per determinare l’importo dei premi: orbene, nel caso in esame, la reclamante non dispone di un simile titolo.
4.2. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III 480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330). Ora, nel caso di specie non vi è agli atti alcun documento firmato dall’e-scussa in cui essa riconoscerebbe il credito posto in esecuzione. Un’eventuale riconoscimento tacito – comunque insostenibile sulla base della sola mancata contestazione della decisione d’affiliazione d’ufficio, che non dà nessuna indicazione sulla questione dei premi – non costituisce un titolo di rigetto provvisorio, siccome difetta la firma dell’escussa (cfr. Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82).
4.3. Per la reclamante, la decisione di affiliazione forzata dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento di debito. Ora, l’unico atto che l’art. 82 cpv. 1 LEF parifica ad un riconoscimento di debito è l’atto pubblico, e la decisione in questione non ricade sotto tale concetto, non essendo né un atto allestito da un pubblico ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile) né un estratto di un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 82). Invero è controverso se un documento giudiziario possa essere considerato quale atto pubblico (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 82). La questione può comunque rimanere aperta nella fattispecie, dal momento che la decisione d’affiliazione d’ufficio non contiene alcun riferimento sull’importo del credito posto in esecuzione.
4.4. La reclamante, implicitamente, sembra anche fondare la sua tesi, secondo cui la decisione di affiliazione d’ufficio dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento di debito, sul fatto che per convalidare il sequestro, avrebbe dovuto rinunciare alla procedura ordinaria di riscossione dei premi, che prevede l’emanazione di una decisione formale sui premi richiesti, e quindi la creazione di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. La sua premessa è tuttavia errata. In effetti, l’art. 279 cpv. 1 LEF prevede quale modo di convalida anche l’inoltro di un’azione di accertamento del credito per il quale è stato decretato il sequestro. Orbene, anche nei casi in cui una procedura decisionale o ricorsuale non è iniziata in precedenza, l’opposizione interposta dall’assicurato al precetto esecutivo viene parificata ad un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (o perlomeno ad una richiesta di emissione di una decisione formale giusta l’art. 51 cpv. 2 LPGA), che dà inizio ad una procedura amministrativa volta ad accertare l’esistenza e l’ammontare dei premi posti in esecuzione e, a titolo accessorio, a rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF). Il sequestro è quindi da considerare convalidato già al momento in cui l’opposizione è comunicata alla cassa, fermo restando che l‘imperativo di celerità che informa il diritto esecutivo federale impone alla cassa di statuire sull’opposizione senza indugio. Vista la possibilità per le casse di ottenere un titolo di rigetto definitivo, non vi è pertanto spazio per un’estensione della nozione di titolo di rigetto provvisorio.
5. A scanso di equivoci, va precisato che la decisione d’affiliazione d’ufficio (doc. A) non costituisce nemmeno un titolo di rigetto definitivo, poiché non dà nessun’indicazione sull’entità dei premi. Non risulta d’altronde che RE 1, da parte sua, abbia emanato una decisione formale sui premi posti in esecuzione.
6. Il reclamo va quindi respinto.
Spese processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 82 LEF, 51, 52 LPGA nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- per indennità ripetibili.
3. Intimazione a:
– RE 1, __________;
– PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'813,30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).