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Incarto n. |
Lugano FP/b/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretaria: |
Baur Martinelli, vicecancelliera |
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4/7 novembre 2011
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CO 1
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contro |
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CO 1
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tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 21 ottobre 2011 per il pagamento di fr. 20'160.-, oltre interessi al 5% dal 01.07.2009 e spese;
istanza accolta con decisione del 29 novembre 2011 (SO.2011.175) dal Pretore del Distretto di __________;
decisione impugnata dal convenuto con reclamo del 7 dicembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 14/21.10.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 20'160.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza della Pretura del Distretto di __________ del 22 febbraio 2010, segnatamente gli arretrati da luglio 2009 a ottobre 2011;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 4 novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di __________;
che l’istante ha fondato la propria domanda sulla base del decreto cautelare del 22 febbraio 2010, passato in giudicato, con il quale il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato al convenuto di versare nelle mani della qui istante ed anticipatamente un contributo alimentare favore della figlia N. di fr. 750.- mensili e un contributo alimentare di fr. 720.- a favore della moglie, a partire dal 1. luglio 2009;
che chiamato ad esprimersi sull’istanza, con scritto dell’11 novembre 2011 il convenuto ha asserito che il decreto cautelare in rassegna non è più valido in quanto la procedura di divorzio è tuttora pendente, come rilevabile dal verbale di udienza del 7 ottobre 2011 e puntualizzando, come del resto già segnalato più volte, che il calcolo degli alimenti viene contestato in quanto basato su un salario ipotetico e non su quello reale;
che con decisione del 29 novembre 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza;
che egli ha ricordato che successivamente al citato decreto cautelare emanato nel quadro della causa DI.2009.72 e DI 2009.75, le parti hanno avviato una procedura di divorzio, dapprima con accordo completo, poi con intesa parziale;
che uno dei punti contestati, egli ha proseguito, concerne proprio l’ammontare del contributo alimentare dovuto dal marito alla moglie, contributo che, deciso in via cautelare il 22 febbraio 2010, non è stato né modificato, né revocato, di modo che esso deve pertanto essere mantenuto, contrariamente a quanto preteso dal convenuto con le sue osservazioni dell’11 novembre 2011;
che, ha dipoi spiegato il Pretore, nella fattispecie la moglie reclama fr. 20'160.- (v. doc. A), quale arretrato del proprio contributo alimentare da luglio 2009 a ottobre 2011 (fr. 730.-: recte: fr. 720.- X 28 mesi= fr. 20'176.-) sulla base della sentenza esecutiva (decreto cautelare del 22 febbraio 2009), che costituisce senza dubbio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;
che, per finire, ha concluso il primo giudice, la pretesa della parte istante merita pertanto tutela, ancorché con un interesse al 5% dal 21 ottobre 2011, anziché dal 1. luglio 2077 come preteso nell’istanza;
che contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 7 dicembre 2011, contestando anzitutto il modo con il quale è stato determinato li contributo alimentare di fr. 720.- a favore della moglie; ossia dipartendosi da un salario ipotetico anziché dalla sua reale situazione finanziaria, che non gli permette di far fronte a questa imposizione considerato il suo salario lordo mensile ammontante a fr. 3'700.-;
che, secondo l’insorgente, non sarebbero nemmeno state considerate le schede salariali fornite in precedenza, e nemmeno i bilanci della società (doc. 2A annesso al reclamo);
che tale contribuito, egli assevera, non è stato né modificato, né revocato malgrado sia sempre stato contestato (doc. 2 e 3.1 annessi al reclamo) e di conseguenza non gli si può imputare una colpa se la procedura di divorzio è ancora in sospeso;
che stando alla scheda contabile del suo salario mensile (doc. 4 annesso al reclamo), non gli è comunque possibile pagare la cifra stabilita dal primo giudice;
che la convenuta, prosegue l’insorgente, al momento della pratica di divorzio aveva meno di 45 anni, per cui, secondo legge, essa poteva lavorare al 100% e coprire così il proprio fabbisogno,
che, rileva dipoi il reclamante, le parti si sono recate in Pretura per un accordo bonale, che è stato sottoscritto da entrambe (doc. 5 annesso al reclamo);
che il legale della controparte, dopo visione dell’accordo sottoscritto dalla sua cliente, è però intervenuto facendo annullare tale documento, modificando nuovamente la situazione (doc. 6 annesso al reclamo);
che sua moglie, obietta il convenuto, aveva però firmato di sua spontanea volontà, senza nessuna pressione, per cui non è accettabile che a causa dell’intervento del suo avvocato, quanto concordato non abbia più valore;
che del resto, sempre secondo il reclamante, l’istante ha dichiarato di lavorare nella misura del 50% con un reddito mensile di fr. 2'090.- lordi (v. decreto cautelare del 22.2.2010);
che dal momento che essa vive in un appartamento di 4 ½ locali (fabbisogno reale 3 ½ locali) e sopporta un affitto di fr. 1'450.- lord mensili , si presume che quanto da essa dichiarato sia inesatto;
che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 7 dicembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 29 novembre 2011 e notificata al convenuto il più presto il giorno successivo, il rimedio è senz’altro tempestivo e risulta perciò, sotto questo profilo, ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nella fattispecie l’insorgente, ancorché senza espressamente affermarlo, rimprovera al primo giudice di avere accolto l’istanza dipartendosi da una decisione (il decreto cautelare de 22 febbraio 2010), che gli ha sì imposto di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 720.-, contributo determinato però non sulla base della sua reale situazione finanziaria, ma di quella ipotetica, come rilevabile dalle scheda salariale e dai bilanci annessi al reclamo (doc. 2A e 4);
che nella misura in cui il reclamante richiama la documentazione - non esibita davanti al primo giudice - annessa al riguardo al suo reclamo (doc. 2A, 3.1, 4, 5 e 6), come pure - nel seguito del suo esposto - i doc. 3. e 3.1 per dimostrare le sue contestazioni e il tentativo messo in atto per modificare quanto stabilito dal Pretore nell’ambito della causa di stato, il gravame sfugge a disamina a va perciò dichiarato inammissibile;
che, infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che, in ogni modo, il reclamo non è destinato a miglior sorte per le considerazioni che seguono;
che, in base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che tale è senz’altro il caso per il decreto cautelare emanato dal Pretore del Distretto di Vallemaggia in data 22 febbraio 2010, che ha imposto, tra l’altro, al qui convenuto di versare alla qui istante fr. 720.- a titolo di contributo alimentare a partire dal 1° luglio 2009, tale decisione, come ricordato dal Pretore, essendo passata in giudicato, diventando così esecutiva a tutti gli effetti;
che del resto il reclamante non pretende il contrario;
che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che l’insorgente non si avvale tuttavia di nessuna di queste eccezioni liberatorie, reiterando - come visto - nel contestare il modo con il quale è stato determinato il contributo alimentare a suo carico, argomento questo che sfugge però al potere cognitivo del giudice del rigetto, non abilitato a sindacare il ben fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio:
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico del reclamante.
3. Intimazione a:
- __________;
- __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'160.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).