Incarto n.
14.2011.216

Lugano

29 febbraio 2012

SL/fp/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

vicecancelliera:

Locatelli

 

 

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 5 maggio 2011 (inc. SO.2011.1875) da

 

 

RE 1

(patrocinato da PA 1)

 

 

contro

 

 

il sequestro 29 aprile 2011 (inc. SO.2011.1740) (n° __________) richiesto nei suoi confronti da

 

 

CO 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

 

 

 

 

in cui il Pretore __________, con decisione 2 dicembre 2011, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro limitatamente al provvedimento eseguito presso il notaio avv. PA 1, a carico del credito di RE 1 verso il notaio in liberazione del prezzo di compravendita immobiliare della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________ appartenuta a quest'ultimo, e a quello eseguito presso il notaio avv. F__________, a carico del credito di RE 1 verso il notaio in liberazione di fr. 150'000.– depositati sul suo conto notarile presso __________ a garanzia del pagamento TUI e in relazione al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007, tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico di RE 1;

reclamante RE 1 con allegato 15 dicembre 2011, dove postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto di sequestro, protestate spese, tasse e ripetibili di prima e seconda sede;

 

mentre con osservazioni [recte: risposta al reclamo] del 10 febbraio 2012 CO 1 chiede, nella misura in cui riguarda il sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, di dichiarare il reclamo irricevibile e, per il resto e in ogni caso, di respingerlo, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, di porre sotto sequestro:

 

        “presso il notaio avv. PA 1, il credito del signor RE 1 verso il notaio avv. PA 1 in liberazione del prezzo della compravendita immobiliare della PPP no __________, quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________ di proprietà del signor RE 1 (a Registro fondiario __________), limitatamente al credito di CHF 575'000.– oltre interessi a decorrere dal 1. maggio 2010”;

 

        “presso __________, il credito del notaio avv. F__________ nei confronti __________, in restituzione dell'importo, rispettivamente di averi pari a CHF 150'000.– depositati sul conto del notaio no __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito no __________ del 3 aprile 2007 e di pertinenza e spettanza del signor RE 1”;

 

        “presso lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, il credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione del deposito di CHF 150'000.– effettuato sul conto no __________ presso __________ nell'ambito della compravendita rogito no __________ del 3 aprile 2007 a garanzia del pagamento della TUI, importo di pertinenza del signor RE 1”;

 

                                         il tutto sino a concorrenza del credito di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.

                                  B.   Il sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita immobiliare del 24 settembre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. N__________) dal promotore RE 1 e con lui da __________, __________, __________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 51/1000) del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di compravendita immobiliare del 7 giugno 2010 (rogato con atto n. __________ del notaio avv. N__________) il sequestrante ha poi acquistato da __________   -che, a sua volta, l'aveva precedentemente comperata da RE 1, __________, __________, __________ e __________ - anche la PPP n. __________ (quota di comproprietà 64/1000), insieme ad ogni pretesa e diritto ad essa legati.

 

                                         Nell'immobile in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n. DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente, dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________ -che in sostanza faceva proprie le conclusioni di un altro professionista- stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti. La quota parte per il sequestrante, in quanto proprietario di due PPP di complessivi 115/1000 (51/1000 e 64/1000), era così di fr. 575'000.– (fr. 5'000'000.– x 115/1000), pari al minor valor subìto dai due appartamenti.

 

 

                                  C.   Il 29 aprile 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto per fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.

 

 

                                  D.   Il 5 maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro, contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di sequestro e esistenza di beni da sequestrare. Al contraddittorio 20 ottobre 2011, ha precisato di non essere titolare di un credito verso il notaio avv. PA 1, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di __________ di sua proprietà era avvenuto tramite assunzione del debito ipotecario e versamento diretto fra le parti, senza mai transitare sul conto notarile di quel professionista: eloquenti al riguardo il relativo rogito (cfr. doc. 2) e la dichiarazione scritta rilasciata dallo stesso notaio. Il suo credito verso il notaio avv. F__________ e quello di quest'ultimo verso l'istituto bancario che deteneva il conto notarile erano i medesimi. Determinante era nondimeno la pretesa creditoria verso il notaio che aveva trattenuto l'importo a garanzia del pagamento della TUI relativo alla compravendita n. __________ del 3 aprile 2007, a prescindere dal contratto esistente tra quel notaio e la banca detentrice del suo conto notarile. A novembre 2008, con convenzione di scioglimento della società semplice “__________” investitrice nella realizzazione del Condominio __________, opponente e società __________ AG avevano rilevato diritti e oneri. Per conto dell'opponente quest'ultima società aveva anticipato i dividendi di liquidazione versati ai soci uscenti, andando ad incrementare i suoi debiti verso di lei. Certo, l'immobile presentava dei problemi, ma non quelli di cui alla pretesa milionaria avanzata nel 2011. Onde appianare i debiti verso la società __________ AG, l'opponente aveva disposto una prima cessione globale 10 giugno 2009 che, nell'ambito di una causa analoga, il Pretore __________ non aveva però ritenuto comprensiva dei crediti TUI. Quella del 1° aprile 2011, costituiva una specificazione e complemento alla volontà già espressa nel 2009, nell'intento di coprire così gli ingenti debiti dell'opponente. Dal canto suo la società avrebbe incassato gli utili netti derivanti dalle compravendite delle PPP, gli importi garanti del pagamento della TUI e ottenuto il controllo sull'intero affare recuperando quanto anticipato. Tali crediti appartenevano pertanto solo alla società __________ AG. Di fatto, si poteva semmai sequestrare il credito limitatamente alla metà, quota attribuita all'opponente dal contratto di scioglimento della società semplice “__________” del 2008.  

 

                                         In sede di risposta, il sequestrante ha precisato che l'opposizione riguardava il solo credito dell'opponente verso il notaio avv. PA 1, mentre incontestati erano rimasti il credito all'origine del sequestro e la relativa causa. Quale pretesa inesistente, gli interessi dell'opponente non erano lesi: di modo che, l'opposizione era irricevibile. Che poi egli avesse atteso l'udienza per rendere ciò noto, giustificava l'assegnazione di ripetibili maggiorate. Sulla sola base di una dichiarazione scritta del notaio, che oltretutto sottostava -per gli art. 91 cpv. 4 LEF e 324 n. 5 CP- all'obbligo di informare l'UE su eventuali beni detenuti nell'interesse dell'opponente, il sequestro non poteva dichiararsi infruttuoso. Neanche bastava l'atto di compravendita. Non essendosi opposto al sequestro del credito verso il notaio avv. F__________ rispettivamente a quello di quest'ultimo verso la banca, il provvedimento del Pretore era da confermare. La cessione alla società __________ AG era comunque abusiva e simulata, visto che RE 1 aveva distratto i suoi beni a danno dei creditori.     

 

                                         Per l'opponente era legittimo ostare al sequestro di beni inesistenti. Ciò detto, che il pagamento del prezzo di compravendita della sua PPP fosse avvenuto direttamente fra i contraenti senza intervento del notaio avv. PA 1, era pacifico. Era invece inverosimile l'evocata simulazione della cessione l'atto, come tale, essendo voluto. Immotivata per contro la tesi dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). In ogni caso, l'intenzione di cedere risaliva al 2009 ed escludeva che l'opponente volesse ledere i suoi creditori. Inoltre, i debiti di RE 1 verso la società __________ AG  risalivano già al 2003, mentre i danni invocati dal sequestrante erano stati quantificati nel 2011. Dal canto suo il sequestrante ha obiettato che se il bene da sequestrare non esiste, non sussiste necessità per opporsi al sequestro. Il fatto che RE 1 lo abbia comunque fatto indicava che il credito verso il notaio avv. PA 1 esisteva. Le censure sollevate riguardo alle cessioni poi, tutte irrite, non erano da considerare.

 

 

                                  E.   Con sentenza del 2 dicembre 2011, il Pretore __________, ha confermato il decreto limitatamente ai sequestri eseguiti presso il notaio avv. PA 1, e presso il notaio avv. F__________. Il credito per difetti era stato contestato in modo generico e insufficiente. Pacifica poi la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, l'opponente risiedendo all'estero e l'immobile difettoso trovandosi in Svizzera donde il legame sufficiente. Per il Pretore in caso di sequestro infruttuoso, il debitore sequestrato non era limitato nel disporre di alcun bene. Pertanto, non aveva interesse legittimo a opporvisi. In relazione al sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, l'opponente non aveva addotto alcun danno diretto o indiretto. Di modo che, l'opposizione era irricevibile e da respingere. Nella misura in cui si era limitato ad affermare di non essere più titolare in forza della cessione 1° aprile 2011 del credito verso il notaio avv. F__________ poi, l'interessato non aveva reso verosimile il pregiudizio dei suoi interessi -causatogli dal blocco di quella pretesa- personale, attuale e concreto. Anche da questo punto di vista l'opposizione era così irricevibile. A prescindere da ciò, l'esito della vertenza non era comunque favorevole all'opponente. Abusivo, poiché finalizzato a sottrarre beni che potevano soddisfare richieste di sequestro di creditori (fra cui appunto il sequestrante) manifestatisi con pretese legate al Condominio __________, era l'accordo 1° aprile 2011 con cui i crediti TUI erano stati ceduti alla società __________ AG.  Ancor più palese che -come rilevato dall'opponente- la cessione era stata confezionata ad arte per sopperire alle lacune della cessione 10 giugno 2009, evidenziatesi in una precedente e analoga vertenza. Il sequestro poi -secondo il relativo verbale- era risultato fruttuoso nella misura in cui non fosse prevalso il sequestro penale 8 ottobre 2008 che lo precedeva. A fronte di tutto ciò, la cessione 1° aprile 2011 costituiva un evidente tentativo dell'opponente di trafugare i suoi beni. A fronte di questi elementi bisognava respingere l'opposizione e confermare il sequestro del credito verso il notaio avv. F__________. Ciò detto, visto che il sequestro era stato fruttuoso, il Pretore ha revocato il provvedimento a carico del credito di quel notaio verso la banca detentrice del conto notarile.

 

 

                                  F.   Con reclamo 15 dicembre 2011 RE 1 chiede che la sua opposizione sia accolta e il sequestro annullato. L'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA 1 non era un valido motivo per considerare il sequestro infruttuoso e negare a lui l'interesse a opporvisi. Dall'atto di compravendita si evinceva che il pagamento del prezzo d'acquisto era stato regolato dalle parti, senza transitare sul conto del notaio. Non restava quindi che revocare il sequestro. Per il resto, l'opponente non si era limitato a sostenere di non essere titolare del credito verso il notaio avv. F__________, ma aveva spiegato i motivi della cessione dei crediti alla società __________ AG. Pacifico quindi che fosse legittimato ad opporsi anche al blocco di tale pretesa. In particolare, egli aveva specificato di avere inteso pareggiare i suoi debiti con quella società, di modo che il sequestro costituiva per lui un evidente danno poiché di fatto i suoi passivi non erano diminuiti. Pacifica la sua legittimazione, il sequestro era da annullare in quanto di fatto quel credito era oramai divenuto un bene di terzi. Le tesi della simulazione e dell'abuso di diritto erano generiche e immotivate: la censura era così irricevibile. Sia come sia, la cessione risaliva al 2009 posto come quella del 2011 era solo una sua ulteriore specificazione. Nulla quindi indicava che l'opponente avesse distratto i suoi beni. Né vi erano elementi attestati la volontà di ledere i suoi creditori visto e considerato che si erano manifestati nel 2009, i suoi debiti con la società risalivano al 2003 e i difetti emersi nel 2008/2009 non erano paragonabili alle pretese milionarie poi quantificate nel 2011. Irrilevante infine che quel credito fosse già bloccato da un sequestro penale.

                                        

 

                                  G.   Della risposta al reclamo inviata dal sequestrante il 10 febbraio 2012, si dirà, se necessario, nel seguito.

 

  

                                        

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482). Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

 

                                         Ciò posto, proposto il 15 dicembre 2011 avverso la sentenza 2 dicembre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata il giorno 5, il reclamo è ammissibile. Il ricorso poi stato intimato il 30 gennaio 2012 e notificato l'indomani: inviata il 10 febbraio 2012, anche la risposta al reclamo è tempestiva.

 

 

                                   2.   Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

 

                                         Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

 

                                         Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano determinanti.

 

 

                                   3.   In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”: “echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).

 

                                         a)  Invero, contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther, op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo “scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3; 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3; 5P.330/2005  e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid. 4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2. periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011, consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere “echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/ Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait nouveau” (Jeandin in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

 

                                         b)  A fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra, consid. 3 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 11 e 12) che la sequestrante allega al reclamo. Parimenti lo è il plico di quelli che accompagnano la risposta al reclamo (doc. S a FF).     

 

                                     

                                   4.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l'applicazione errata del diritto;

                                         b.   l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

 

                                         In concreto, il reclamante invoca la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF, la violazione delle regole procedurali  e un manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo, pag. 2).  

 

 

                                   5.   Ora, per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

                                         1. del credito;

                                         2. di una causa di sequestro;

                                         3. di beni appartenenti al debitore.

 

                                         Verosimili in concreto sono sia l'esistenza del credito per minor valore delle due PPP acquistate dal sequestrante (doc. A e B) e dovuto a danni e difetti -fondati su prova a futura a memoria e rapporto peritale 31 maggio 2010 (doc. D), progetto di massima 27 maggio 2010 (doc. E) e preventivo finale 14 marzo 2011 (doc. F)- all'immobile, sia la causa del sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF l'opponente avendo domicilio all'estero e l'immobile essendo situato in Svizzera (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 4). In proposito, la questione non merita così ulteriore disamina.

 

                                         Ciò detto, per il Pretore, l'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA 1 non conferiva a RE 1 il legittimo interesse a opporsi a un sequestro infruttuoso poiché non vi era danno (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). L'opposizione era altresì irricevibile nella misura in cui l'escusso affermava di non essere più titolare -in forza della cessione 1° aprile 2011- del credito verso il notaio avv. F__________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7). Comunque sia, quella cessione era abusiva poiché volta a sottrarre beni sequestrabili da creditori del Condominio __________, redatta per ovviare alle carenze della cessione 10 giugno 2009, e nonostante un precedente sequestro penale, disposta a carico del credito di cui si chiedeva il blocco e, quindi, per trafugare i beni dall'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Essendo quest'ultimo sequestro stato fruttuoso, il Pretore ha per contro annullato il blocco a carico del credito del notaio avv. F__________ verso la banca dove si trovava il suo conto notarile.

 

 

                                         Appartenenza dei beni al debitore sequestrato e opponente

 

 

                                   6.   Il sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112), atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).

 

 

                                         Credito dell'opponente nei confronti del notaio avv. PA 1

 

                                   7.   Per il Pretore, RE 1 è sprovvisto di un legittimo interesse a interporre opposizione in quanto a fronte di un preteso credito inesistente, quindi di un sequestro infruttuoso, il provvedimento non gli arrecava alcun danno o pregiudizio. L'argomento così sollevato era come tale irricevibile e da respingere (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). Dal canto suo, il sequestrante proprio rinviandosi a questa stessa motivazione, propone di dichiarare irricevibile il reclamo (risposta al reclamo, pag. 4 seg. lett. A).

 

                                         Per contro il reclamante obietta che proprio nell'ambito della vertenza in esame s'imponeva di verificare se i presupposti per mantenere sequestrato il preteso credito verso il notaio avv. PA 1 erano ancora verosimili. Era così scorretto e arbitrario mantenere il sequestro di un credito inesistente a motivo che il provvedimento era infruttuoso (reclamo, pag. 8 n. 1.1). A ragione.

 

                                   8.   Per l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui rientra appunto l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (Schwander, Prozessvoraussetzungen in der neuen schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2008/09 pag. 195 seg. e 200; Gehri, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 5 segg. ad art. 59; Zürcher, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 12 segg. ad art. 59). L'esigenza di un interesse vale pure per l'opposizione al sequestro, l'art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l'opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”, e per il ricorso contro la decisione su opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278 con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la decisione su opposizione deve essergli riconosciuta (Amonn/Walther, op. cit., n. 65 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278). La legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può per contro non essere data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2).  

 

                                   9.   Con decreto 29 aprile 2011 il Pretore ha sequestrato presso il notaio avv. PA 1 il preteso importo corrisposto a RE 1 -debitore sequestrato e opponente- nell'ambito della vendita della sua PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________ (sopra, consid. A e C; cfr. doc. 1). E, di fatto, nulla indica che in concreto tale provvedimento sia stato dichiarato infruttuoso. Anzi. Dal relativo verbale emerge in effetti che, con scritto dello stesso giorno (29 aprile 2011) l'ufficio di esecuzione ha “diffidato a non disporre dell'importo posto sotto sequestro” il notaio avv. PA 1 (doc. R pag. 3; doc. 1 pag. 3). Aggiungasi che, in materia di esecuzione del sequestro, quando litigiosa è l'esistenza stessa di un credito non contenuto in una cartavalore, il preposto ufficio non ha facoltà -salvo disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un siffatto provvedimento (Reiser, op. cit., n. 47 ad art. 275). Ciò detto, visto e considerato che l'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF pone appunto -e fra l'altro- in esame la verosimile esistenza di beni da sequestrare appartenenti al debitore, è in sede di opposizione che RE 1 poteva eccepire l'inesistenza di quel credito. Di modo che, non è a ben vedere dato di comprendere perché questa sua argomentazione dovrebbe essere irricevibile. Come rileva il reclamante (reclamo, pag. 8 n. 1.1) peraltro, il riferimento giuridico a cui si è ispirato il Pretore concerne una richiesta di annullamento -per intervenuta infruttuosità del sequestro- di prestazione di una garanzia ex art. 273 LEF (CEF del 4 ottobre 2000 [14.2000.67] consid. 2.2.c), che era stata concessa a suo tempo su domanda del debitore sequestrato nel contesto della relativa procedura di opposizione che egli aveva promosso (loc. cit., consid. B e C). Senza attinenza poi, il rinvio del sequestrante (risposta al reclamo, pag. 5 lett. A) a un'altra decisione di questa Camera, visto che in quel contesto litigiosa era la legittimazione a interporre opposizione da parte del terzo -quindi non del destinatario del decreto di sequestro- che si pretendeva titolare di beni sequestrati -fra l'altro- inesistenti (CEF del 10 novembre 2008 [14.2008.77]), e non da parte del debitore. Di modo che, diversamente da quanto reputa il sequestrante (sopra, consid. 7), posto come di fatto la sentenza qui impugnata riconferma l'ordine di sequestro a carico del credito del debitore sequestrato e opponente verso il notaio avv. PA 1, non v'è motivo per negare a RE 1 la legittimazione a proporre reclamo. Considerato che, sotto questo profilo, l'impugnazione è pertanto ricevibile, nulla osta all'esame degli argomenti di merito sollevati dall'interessato.   

 

                                10.   In particolare, il reclamante evidenzia che dalla relativa copia dell'atto di compravendita immobiliare annessa all'istanza di iscrizione a registro fondiario prodotta quale doc. 2, si evince che le parti al contratto avevano direttamente regolato le modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. Di modo che “nulla è dunque transitato sul conto del notaio rogante, ciò che può forse essere considerato insolito, ma certamente possibile e lecito” (reclamo, pag. 8 seg. n. 1.2). Ora, dal documento in questione risulta in effetti che il prezzo di compravendita è stato soluto “mediante l'assunzione da parte della società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) degli oneri derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) e per il resto regolato direttamente tra le parti in separata sede” (doc. 2 pag. 6 n. 3.1), e vi si precisa altresì che “ritenuto come il presente contratto non preveda il pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere di cui al precedente punto 5e)” (doc. 2 pag. 7 n. 5 in fine). A fronte di ciò vi è poi la dichiarazione rilasciata dallo stesso notaio avv. PA 1 -prodotta da RE 1 - che attesta di nulla dovere all'opponente con riferimento al “prezzo della compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del fondo base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________ a Registro fondiario” (doc. 3). A queste condizioni pertanto, posto come non risulti che l'autenticità di tali documenti sia mai stata contestata, l'esistenza di un siffatto credito non poteva certo più considerarsi verosimile. Sotto questo profilo, fondata, l'opposizione deve così essere accolta con conseguente revoca del relativo sequestro in quanto infruttuoso.         

                                     

 

                                         Credito dell'opponente nei confronti del notaio avv. F__________

 

                                11.   Il reclamante sembra anzitutto ipotizzare che il Pretore, a torto, si sia pronunciato -negandogliela- sulla sua legittimazione a opporsi al sequestro del credito verso il notaio avv. F__________, nonostante il sequestrante nulla avesse eccepito al riguardo (reclamo, pag. 11 n. 2.1). Come si è già detto però, il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui rientra appunto l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC), principio che vale altresì per l'opposizione al sequestro (sopra, consid. 8). E, in proposito, basti aggiungere che il giudice esamina d'ufficio l'esistenza dei presupposti processuali (art. 60 CPC; Gehri, op. cit., n. 1 ad art. 59 n. 1 segg. ad art. 60). Di modo che, così come proposto, il velato rimprovero mosso al Pretore sarebbe comunque infondato.

 

                                12.   Il reclamante contesta -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7)- di essersi limitato ad affermare di non essere più titolare, in forza della cessione 1° aprile 2011 a favore della società __________ AG, del credito di fr. 150'000.– verso il notaio avv. F__________, importo che era stato depositato sul suo conto a garanzia della TUI, senza rendere verosimile il pregiudizio che il sequestro gli causava (reclamo, pag. 10 n. 2). Sostiene di avere spiegato che il suo interesse personale, attuale e concreto a ottenere lo sblocco di questo credito, consisteva nella possibilità di ridurre grazie alla citata cessione, i debiti verso quella società. E, visto che il sequestro impediva a quest'ultima di soddisfare le proprie pretese, per il reclamante il danno era la mancata diminuzione dei suoi passivi (reclamo, pag. 11 segg. n. 2.2). Di modo che -a detta dell'insorgente (reclamo, pag. 12 n. 2.3)- a torto il Pretore aveva considerato irricevibile la sua opposizione (sentenza impugnata, pag. 7 seg. consid. 7). Invero però, la censura non ha portata pratica, giacché il Pretore non si è limitato a dichiarare irricevibile l'opposizione del reclamante, ma ha altresì soggiunto che anche volendo entrare nel merito della contesa (sotto, consid. 14) -quindi a prescindere dalla sua irricevibilità- l'esito della vertenza non sarebbe comunque stato a favore dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Tesi questa che, come si vedrà oltre (sotto, consid. 15, 16 e 17), trova conferma davanti a questa Camera. In proposito, il reclamo è pertanto superato.

 

                                13.   Il Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il reclamante obietta invero che il sequestrante ha sì accennato alla tesi della simulazione e dell'abuso di diritto, limitandosi però a proporre argomenti generici, carenti di motivazione -e quindi inaccettabili- senza alcuna distinzione (reclamo, pag. 12 n. 3.1). La censura sfiora il pretesto. La prima volta all'udienza di discussione, l'opponente ha riferito circa l'esistenza della cessione 1° aprile 2011 (verbale d'udienza, pag. 7 n. 4.3). Di modo che, è solo in sede di risposta orale -ciò che l'opponente sembra altresì criticare (reclamo, pag. 13 n. 3.2)- che il sequestrante ha potuto contestare la validità di quell'atto (verbale d'udienza, pag. 18 in basso). In particolare, l'interessato ha qualificato in modo preciso di “atti abusivi/simulati” l'evocata cessione a motivo che l'opponente aveva “distratto tutti i suoi beni (o tentato di farlo) per danneggiare i suoi creditori (siano essi investitori o acquirenti nell'ambito dell'operazione __________)”, che non era provata l'esistenza dei debiti di RE 1 verso la società __________ AG, che comunque non si capiva perché saldare quei debiti tramite cessione dei crediti TUI e nel contempo acquistare un'auto del valore di fr. 700'000.–, che anche la vendita della PPP -in Svizzera- di sua proprietà (cfr. sopra, consid. A) a una società di suo padre era sospetta posto come quest'ultimo già la stesse rivendendo tramite la stessa società __________ AG e, infine, che il debito verso quest'ultima società poteva essere saldato cedendole proprio quella PPP e senza distrarre i beni che egli deteneva in Svizzera (verbale d'udienza, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto). Di modo che, tutto sommato, la motivazione addotta non può seriamente definirsi carente. Tant'è che, al riguardo, l'opponente ha avuto modo di esprimersi (verbale d'udienza, pag. 19). In merito, il reclamo è così da respingere.

 

                                14.   Il Pretore ha considerato che la cessione 1° aprile 2011 era abusiva in quanto si trattava di un atto volto a sottrarre beni ai creditori -manifestatisi a seguito della disastrosa operazione immobiliare __________ - dell'opponente, che non a caso quell'atto sopperiva a carenze evidenziatesi in relazione alla precedente cessione datata 10 giugno 2009, che la cessione era stata disposta dall'opponente nonostante già esistesse un sequestro penale disposto l'8 ottobre 2008 e, infine, che nell'insieme ciò costituiva un palese tentativo di trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1).

 

                                15.   Il reclamante obbietta che la specificazione di cui alla cessione 1° aprile 2011 deve in sostanza essere fatta risalire al 2009, anno in cui solo gli ex soci investitori ma non i condomini di __________ avevano avanzato delle pretese creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei condomini erano limitate al distacco di una lastra e non ai presunti danni di cui alle asserite pretese milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel 2010 avevano chiesto alcunché e che, pertanto, da siffatta tempistica non si poteva certo dedurre la volontà della società __________ AG e dell'opponente di pregiudicare creditori -manifestatisi come tali- di quest'ultimo (reclamo, pag. 14 seg. n. 3.3 e 3.4).

 

                                         Se non che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “__________” di cui facevano parte il debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________ e __________ -tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue premesse segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di consegna, ecc.)” (doc. 6 pag. 2 in alto). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi nel 2011 con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non inficia in alcun modo la conclusione pretorile. Oltretutto l'interessato nemmeno tenta di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla cessione del 10 giugno 2009 (doc. 9) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG abbiano d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, in particolare che “__________AG, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. 10). Peraltro, la stessa opponente ammette -e ribadisce davanti a questa Camera- che la cessione 1° aprile 2011 era intesa a sopperire al fatto che, come aveva avuto modo di evidenziare il Pretore __________, la cessione 10 giugno 2009 non comprendeva affatto gli importi trattenuti dai notai a garanzia del pagamento TUI (reclamo, pag. 6 lett. F): e, quella decisione era stata emessa il 12 febbraio 2010 (doc. CC alla risposta al reclamo), ossia oltre un anno prima rispetto alla cessione 1° aprile 2011. Sempre in questo contesto aggiungasi che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. D pag. 1 e 32: inc. SO.2011.1740; doc. FF alla risposta al reclamo) e avviata dalla Comunione dei condomini oltre che singolarmente dai suoi membri, era appunto finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. D pag. 2: inc. SO.2011.1740) di cui all'immobile __________. Di modo che, a fronte di tutto ciò, il giudizio pretorile resiste alle censure dell'insorgente. Sotto questo profilo la censura va pertanto disattesa.

 

                                16.   Invero, il reclamante evidenzia altresì che il motivo per cui aveva deciso di cedere i suoi crediti legati al Condominio __________ -concretizzato poi nella cessione 1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti di pretese TUI)- era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente sorta già nel 2003 (reclamo, pag. 3 lett. B) -quindi ben prima che il sequestrante diventasse suo creditore- verso la società __________ AG (reclamo, pag. 5 lett. F, pag. 15 n. 3.3). Per quest'ultima il vantaggio era incassare gli utili netti derivanti dalle PPP oltre agli importi depositati a titolo di garanzia TUI, e gestire sola l'intera operazione (reclamo, pag. 4 lett. C). Se non che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano a una mera descrizione dei benefici che quella cessione avrebbe procurato alla società __________ AG. Tuttavia, non rendono verosimile che la stessa godesse di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che le proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano titolari altri creditori, e quindi anche rispetto al sequestrante. Siffatta prerogativa non si giustifica certo per il solo fatto che, verso di lei, i pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò non si giustifica nemmeno a fronte della convenzione transattiva 17 novembre 2008 (sopra, consid. 15), con cui opponente e società __________ AG avevano assunto con vincolo di solidarietà ogni onere e pretesa relativa alla società semplice “__________” tanto verso gli ex soci investitori quanto verso altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano di assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF di __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali”: doc. 6, pag. 3 n. 4). Di questa entità giuridica, essi avevano segnatamente ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri”, obbligandosi fra l'altro a versare solidalmente agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 6 pag. 2). Di modo che, già a quel momento e quantomeno verso questi ultimi, a entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione debitoria di pari importo sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. In questo contesto, ciò che dà semmai adito a dubbi e appare alquanto sospetto è che, solo con la cessione del 1° aprile 2011 gli interessati abbiano d'un tratto sentito l'impellente esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere, in particolare riducendo dei debiti -peraltro risalenti al 2003- dell'uno verso l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono quindi ragioni per scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il reclamo va respinto.

 

                                17.   Infine, il reclamante reputa privo di pertinenza il riferimento all'esistenza del sequestro penale disposto nel 2008 a carico del credito -garante del pagamento TUI- dell'opponente verso il notaio avv. F__________ (reclamo, pag. 15 seg. n. 3.5). Resta il fatto che -come ritenuto dal Pretore- il verbale datato 2 maggio 2011 allestito dal competente ufficio di esecuzione nell'ambito del sequestro n° __________ attesta che quel provvedimento esiste (doc. R pag. 4). Pertanto, con l'atto 1° aprile 2011 l'opponente ha altresì ceduto alla società __________ AG un credito che già sapeva colpito da sequestro penale, e quindi che potenzialmente nemmeno avrebbe soddisfatto i suoi debiti. Di modo che, inserito nel contesto di quanto poc'anzi ritenuto (sopra, consid. 15 e 16), anche questo elemento conforta la tesi dell'abuso di diritto. Anche questa critica si rivela così infondata.         

 

                                        

                                         Spese giudiziarie

 

 

                                18.   Il reclamo dell'opponente merita per finire parziale accoglimento nel senso di annullare il sequestro disposto presso il notaio avv. PA 1, del credito di RE 1 verso quel notaio in liberazione del prezzo della compravendita immobiliare della PPP n. __________ (quota 626/1000) del fondo base part. __________ RFD __________. La sentenza pretorile merita invece conferma laddove dispone il sequestro presso lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, del credito di RE 1 verso quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.– a garanzia del pagamento TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007. Per il resto poi, il giudizio pretorile non è stato impugnato nella misura in cui non confermava il sequestro presso __________, del relativo credito che quest'ultimo notaio aveva verso questa banca in restituzione di quei fr. 150'000.– depositati sul suo conto notarile (decreto di sequestro 29 aprile 2011, nell'inc. SO.2011.1740; sentenza impugnata, pag. 9). Ciò detto, l'esito del giudizio odierno impone la modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado nel senso che le stesse vanno ripartite tenuto conto del vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia di 1/3 per il debitore sequestrato e di 2/3 per il sequestrante. Al debitore sequestrato va conseguentemente riconosciuta una parziale indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 e 106 cpv. 2 CPC).

 

                                         Davanti a questa Camera, il reclamante ottiene causa vinta sulla richiesta di revoca del sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, ma perde su quella relativa al credito verso il notaio avv. F__________. Si giustifica così una ripartizione a metà (art. 106 cpv. 2 CPC) degli oneri processuali (art. 95 cpv. 2 e 105 cpv. 1 CPC: tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 2 CPC) sono compensate.

                                     

 

 

Motivi per i quali

 

 

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a, 319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

 

 

 

 

pronuncia:               I.   Il reclamo 15 dicembre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 dicembre 2011 del Pretore __________ (inc. SO.2011.1875), sono così riformati:

 

                                         1.  L'opposizione 5 maggio 2011 di RE 1, __________, al decreto di sequestro n° __________, pronunciato nei confronti di RE 1, __________, emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________ (inc. SO.2011.1740), è parzialmente accolta.

 

                                         §.   Di conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________) della Pretura __________ (inc. SO.2011. 1740) nella misura in cui è stato eseguito presso lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, a carico del credito del signor RE 1 verso quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.– effettuato sul conto n. __________ presso __________ nell'ambito della compravendita rogito n. __________ del 3 aprile 2007 a garanzia del pagamento della TUI, importo di pertinenza del signor RE 1. In quanto riferito agli altri due oggetti sequestrati, il decreto di sequestro 29 aprile 2011 è revocato.

 

                                         2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 420.–, da anticipare come di rito, restano a carico di RE 1, __________, per fr. 140.–. La rimanenza (fr. 280.–) va a carico di CO 1, __________. CO 1, __________, rifonderà a RE 1, __________, fr. 3'300.– a titolo di ripetibili parziali.”

 

 

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, stabiliti in complessivi fr. 800.– e già anticipati dal reclamante RE 1, __________, restano a suo carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________. Le ripetibili sono compensate.

 

 

                                  III.   Notificazione:

                                         – PA 1;

                                         – PA 2.

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.